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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 1090/2020
1) dott. Luciano Guaglione Presidente
Cron. N°________
2) dott. Alberto Binetti Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n.1097/2020 del 18/08/2020,
depositata in pari data dal Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia, notificata in data
14/09/2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1319 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2011,;
tra nato a [...] in data [...] e residente in [...], in Parte_1
proprio quale cessionario del credito nonché in qualità di socio successore della soc.
nonchè la soc. in persona del Controparte_1 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di mandati rispettivamente in calce alla comparsa di intervento del 20/03/2018 e dell'atto di citazione,
dall'Avv. Gianpaolo Tancredi;
- appellante –
E
(già -in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla
1 comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giulio Gentile;
-appellata-
-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 12.05.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: Accogliere integralmente lo spiegato appello e, per lo effetto, riformare
totalmente la sentenza per i motivi tutti di appello, di fatto e diritto, innanzi argomentati;
condannare la banca appellata al pagamento in favore dell'appellante in Parte_1
proprio e nella qualità dell'importo quantificato dal CTU (€ 43.282,06 / € 31.664,39)
ovvero quell'altra somma che maggiore o minore dovesse ritenersi congrua e di Giustizia
oltre interessi di mora di cui al D. Lgs.192/2012 (e della normativa di legge resa in
attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE) come innanzi indicati dal 31/12/2010
su € 43.282,06 e dal 24/11/2005 su € 31.664,39, o quell'altra somma che, maggiore o
minore, sarà ritenuta di giustizia;
emettere ogni altra consequenziale pronuncia
processuale e di merito accogliendo le conclusioni articolate dall'appellante nel giudizio
di primo grado;
condannare l'appellata alla refusione di spese e competenze legali del
doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
per la banca appellata: rigettare l'appello confermando la decisione di primo grado con
la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/03/2011 la soc. nel Controparte_1
premettere di aver intrattenuto due rapporti di conto corrente con il nello Controparte_3
specifico conto corrente n.2106439/01/16, acceso presso la filiale di Foggia ed il conto corrente n.27002440, acceso presso la filiale di Orta Nova, conveniva in giudizio l'istituto di credito chiedendo di accertare la nullità e l'illegittimità di ogni clausola o eventuale 2 pattuizione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori,
all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute accertando il proprio credito in seguito al ricalcolo e condannando la convenuta al pagamento della somma di € 34.968,58 o di quella maggiore o minore di giustizia.
Costituitosi in giudizio il produceva i contratti di conto corrente ed Controparte_3
eccepiva la prescrizione parziale del diritto di ripetizione azionato dall'attrice in relazione al conto corrente n.2106439/01/16 per gli anni precedenti al marzo 2006, per essere sorto il rapporto il 08/07/1997, e la prescrizione totale del diritto di ripetizione in ordine al contratto n. 270024440 acceso nel 1988 e chiuso nel 2005.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per ritenuta legittimità delle condotte della banca convenuta nelle more trasformatasi in . Controparte_2
Con sentenza parziale n.1185/2014 pubblicata il 21/05/2014 il Tribunale di Foggia
rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di integrare la ctu sulla base degli ulteriori criteri disposti con ordinanza del 21/05/2014 rispetto ad una prima consulenza espleta nel corso della causa.
Con atto depositato in data 20 marzo 2018, interveniva in giudizio quale Parte_1
cessionario del credito, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Il giudice, all'esito dell'integrazione della consulenza tecnica, con la sentenza definitiva rigettava le domande di parte attrice e compensava integralmente le spese di lite, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Con atto dell'8.10.2020 in proprio e quale cessionario del credito nonché Parte_1
di socio della ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_4
n. 1097/2020 del Tribunale di Foggia pubblicata il 18.08.2020, notificata il 14 settembre
2020, con la quale era stata rigettata la domanda di nullità e illegittimità di ogni pattuizione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, all'applicazione di interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, spese e valute, concernenti sia il rapporto di conto corrente n. 2106439/01/16 che l'apertura di credito con scoperto di
3 conto corrente n. 27002440, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto del gravame e la condanna alle spese.
Con ordinanza istruttoria del 20/07/2022 la Corte ha ritenuto indispensabile riconvocare il c.t.u. nominato in primo grado (dr. ) affinché esplicitasse la metodologia di Persona_1
calcolo alla base delle operazioni di raccordo effettuate in relazione ai trimestri non documentati da estratti conto.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con i motivi di appello, i quali possono trattarsi congiuntamente, l'appellante lamenta la decisione del giudice del Tribunale di Foggia, il quale non avendo rinvenuto agli atti il fascicolo cartaceo di parte, che invece era regolarmente presente in quanto venne poi ritirato alle ore 9,55 del 15/09/2020 dalla difesa dell'attore (con l'annotazione del ritiro sul fascicolo telematico del Cancelliere), ha rigettato ingiustamente la domanda di ripetizione di indebito nonostante fosse stato accertato un proprio credito in seguito alla relazione del
CTU.
Inoltre, il “disguido di Cancelleria” nel consegnare al giudice il fascicolo dell'attore non poteva considerarsi imputabile all'odierno appellante, che si sarebbe visto rigettare così
ingiustamente la domanda.
L'appellante, inoltre, rileva che sia il Tribunale che il CTU avevano esaminato i documenti di parte in quanto era stata già resa la sentenza parziale e, quindi, il fascicolo di parte,
comunque regolarmente depositato, poteva non essere indispensabile per la decisione.
Di conseguenza la motivazione di rigetto sul punto sarebbe integralmente errata e, quindi,
da riformare.
Il motivo è fondato.
In tema di ritiro di del fascicolo parte nel procedimento civile, il mancato (o tardivo)
deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. fa sì che
4 la decisione deve essere comunque presa dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo.
Rimane ferma la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado.
Quindi, se una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato,
il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio.
Tuttavia, in questo caso il giudice di primo grado sembrerebbe non aver accertato in
Cancelleria se il fascicolo fosse stato o meno ritirato dalla difesa, decidendo la controversia allo stato degli atti e, comunque, omettendo di valutare sia i documenti prodotti, che quelli allegati alla CTU e senza, peraltro, tener conto della sentenza parziale che era stata emessa.
Con la sentenza non definitiva, che non è stata immediatamente impugnata, né fatta riserva di impugnazione differita, il giudice aveva esaminato anche le questioni poste dall'odierno appellante disponendo una integrazione di CTU circa la c.d. commissione di massimo scoperto e gli interessi anatocistici, in quanto la banca non poteva procedere ad una modifica unilaterale del contratto sulla base della delibera CICR.
Quindi, ha posto al CTU i seguenti ulteriori quesiti, laddove per i contratti stipulati anteriormente al 29 gennaio 2009 la commissione di massimo scoperto poteva essere applicata soltanto in presenza di una clausola contrattuale che indicasse in modo chiaro e preciso i criteri di calcolo della detta commissione, scomputando in caso contrario dal saldo gli importi addebitati a tale titolo al correntista durante l'intero rapporto.
Mentre, con riferimento ai rapporti in questione di tassi debitori espressi con capitalizzazione trimestrale, essendo tali rapporti iniziati prima del 22 aprile 2000, ed ancora in corso alla data del 1° luglio 2000, a partire da quest'ultima data gli interessi potevano essere capitalizzati a condizione che entro il termine del 30 giugno 2000 fosse intervenuto il prescritto adeguamento alle disposizioni contenute nella citata delibera
5 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e che di tali nuove condizioni fosse stata fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, e sempre che le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento di quelle precedentemente applicate, giacché altrimenti le stesse potevano trovare applicazione soltanto se approvate dalla clientela, eliminando in caso contrario ogni forma di capitalizzazione dall'origine del rapporto.
Quindi, analizzando i contratti e la relativa CTU si ricava che con riferimento al c/c stipulato l'8 luglio 1997, allegato al fascicolo prodotto dalla banca, le CMS risultano indeterminate, in quanto non vengono indicate in alcun modo i criteri di calcolo per la sua determinazione, il periodo di applicazione, emergendo una percentuale del tutto incerta
(0,75% entro e non oltre il fido), senza alcuna prova che ci fosse stato un adeguamento alle disposizioni contenute dall'art. 2 del D.L. 185/2008 convertito in Legge 2/2009.
Con riferimento alla capitalizzazione dei tassi, inoltre, la banca non ha adeguato la capitalizzazione alla delibera CICR del 2000 facendo sottoscrivere al cliente la modifica delle condizioni, ragione per cui si è proceduto determinando gli interessi passivi eliminando ogni forma di capitalizzazione.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, come si ricava dalla motivazione della sentenza definitiva, in quanto non sono stati depositati in atti tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti posti a fondamento delle domande, ritenendo di non procedere ai raccordi facendo uso di criteri presuntivi e approssimativi (così come operato dal CTU nel corso del giudizio di primo grado) in quanto non attendibili.
Con l'ordinanza istruttoria del 20/07/2022, la Corte ha ritenuto di riconvocare il c.t.u.
nominato in primo grado (dr. ) affinché esplicitasse la metodologia di Persona_1
calcolo alla base delle operazioni di raccordo effettuate in relazione ai trimestri non documentati da estratti conto.
Il CTU con relazione del 15/11/2022 ha reso i chiarimenti richiesti precisando che il saldo
6 di c/c per gli intervalli temporali, in cui non erano presenti agli atti i relativi estratti di c/c,
è stato raccordato inserendo una posta contabile determinata dal CTU alla data di ripartenza degli estratti conto (data del primo movimento contabile presente nel successivo estratto di c/c disponibile agli atti di causa), pari alla differenza tra il saldo di c/c alla data del primo estratto c/c disponibile e il saldo di c/c alla data del successivo estratto di c/c disponibile in data temporale (nell'intervento mancante), tale da poter ottenere una continuità aritmetica e contabile dell'estratto di c/c oggetto del ricalcolo.
Pertanto, pur dandosi per assodato che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, sia tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e quindi a documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto che evidenzino le rimesse riferite a somme non dovute, tuttavia, "qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio
onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto,
versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice -
valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione
dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte
dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la
consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo
risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (in
termini, Cass. 31187/18, che ha confermato la sentenza della corte territoriale, secondo
cui la produzione dei contratti e degli estratti conto completi questi ultimi oggetto di onere
probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione dell'indebito non comporta
impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi, ma la mera necessità di assumere come
punto di partenza il primo degli estratti disponibili e di far ricorso ad una consulenza
tecnica d'ufficio, "compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e
condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche"; Cass. 11543/19, cit.).
Va poi rilevato che, in generale, il principio della continuità degli e/c è mitigato nelle ipotesi
7 in cui non siano rinvenuti, come nella specie, solo alcuni e/c intermedi ed attraverso la documentazione prodotta sia possibile, con la consulenza tecnica di ufficio, come in questo caso, operare i dovuti raccordi tra un periodo e l'altro e, quindi, pervenire alla ricostruzione delle clausole e delle condizioni applicate dall'istituto bancario escludendo gli addebiti illegittimi per violazione di legge in modo da rideterminare il saldo del conto (cfr.: Cass.
02/05/2019, n. 11543, cit.; Cass. 04/02/2020, n. 2435; Cass. 04/03/2021, n. 5887).
Venendo al caso di specie, si osserva che il nominato ausiliare, già in prime cure, nel rispondere ai quesiti postigli dal Giudicante, aveva ritenuto di poter sopperire alla mancanza degli e/c relativi a piccoli periodi raccordando il saldo finale registrato dal conto con quello registrato alla data precedente sempre a debito della correntista (nel periodo mancante), imputando la differenza a debito della correntista.
Questa Corte, proprio in ossequio ai principi sopra richiamati, con l'ordinanza del
20/07/2022 ha ritenuto necessario, in mancanza degli estratti conto relativi al periodo intermedio suindicato, richiedere al CTU chiarimenti riguardo agli elementi in base ai quali egli era pervenuto alla conclusione dei raccordi.
Il CTU ha precisato che nei brevi periodi mancanti in cui ha operato il raccordo (primo e
secondo trimestre 2000, estratto conto del primo trimestre 2001, estratto del terzo trimestre
2010 per il c/c 21064390116, e febbraio 1999 e febbraio 2000) non ha ricalcolato interessi,
mentre ha inserito una posta contabile derivata dalla differenza alla differenza tra il saldo di c/c alla data del primo estratto c/c disponibile e il saldo di c/c alla data del successivo estratto di c/c disponibile in data temporale (nell'intervento mancante) potendo ottenere una continuità aritmetica e contabile dell'estratto di c/c oggetto del ricalcolo per piccoli periodi.
Ad esempio per il c/c n° 21064390116, in cui manca agli atti l'estratto di c/c dal 01.01.2001
al 31.03.2001, è stata inserita la posta contabile di raccordo pari ad euro -27.055.365, alla data del 30.03.2001 (così determinata differenza tra euro -89.884.716, saldo di c/c al
31.12.2000, ed euro -116.940.081, saldo di c/c al 30.03.2001).
8 Su tali modalità la banca non ha proposto osservazioni specifiche, né ha mai reso disponibili i periodi mancanti nel corso del giudizio, ragion per cui la Corte ritiene possibile raccordi limitati di brevissimo periodo l'uno dall'altro.
Sulla base dei chiarimenti resi, fondati su elementi oggettivi di valutazione risultanti dagli atti acquisiti al processo, ritiene la Corte che la ricongiunzione operata dall'ausiliare sia certamente idonea a sopperire agli estratti conto mancanti, in quanto frutto di una analisi condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche oltre che su dati fattuali univoci e concordanti tale da permettere di poter fondatamente accertare il saldo finale.
Ne consegue che, contrariamente opinato dal Giudice di prime cure, considerato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante anche riguardo alle movimentazioni del conto avvenute a far data dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione, deve procedersi alla delibazione della domanda di indebito dalla stessa formulata.
Essa è fondata e merita accoglimento atteso che il predetto CTU con relazione depositata in prime cure il 20.06.2014, non oggetto di specifiche censure da parte della banca appellata, operata la ricostruzione del conto, così come previsto dai quesiti a lui demandati con espunzione della capitalizzazione e delle commissioni di massimo scoperto applicati dalla banca nel corso del rapporto (per non esserne stata mai concordata convenzionalmente la misura) e loro sostituzione con quelli legali è pervenuto al nuovo saldo del conto 21064390116 pari ad Euro 43.282,06 a credito del correntista al
31.12.2010, mentre per il conto 27002440 di Euro 31.664,39 a credito del correntista al
24.11.2005.
Pertanto, l'appello merita accoglimento.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese del doppio grado con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza, ponendo le spese processuali e di CTU a carico della banca appellata e liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00);
9
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio quale cessionario del credito nonché in Parte_1
qualità di socio successore della soc. nonchè la soc. Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n.1097/2020 del 18/08/2020, depositata in pari data Controparte_1
dal Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia, notificata in data 14/09/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado condanna la banca
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 43.282,06 Controparte_5
in relazione al conto 21064390116 oltre interessi legali dal 31.12.2010 al saldo;
per il conto 27002440 condanna la banca al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 31.664,39 oltre interessi legali dal 24.11.2005 al saldo;
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_6
spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in
Euro 404,00 per spese ed Euro 7.800,00 per compensi, quanto al grado di appello in
Euro 800,00 per spese ed Euro 7.100,00 per compensi da distarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, oltre il rimborso delle spese di CTU come liquidate nei rispetti decreti di liquidazione.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 17.12.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Luciano Guaglione
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 1090/2020
1) dott. Luciano Guaglione Presidente
Cron. N°________
2) dott. Alberto Binetti Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n.1097/2020 del 18/08/2020,
depositata in pari data dal Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia, notificata in data
14/09/2020, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1319 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2011,;
tra nato a [...] in data [...] e residente in [...], in Parte_1
proprio quale cessionario del credito nonché in qualità di socio successore della soc.
nonchè la soc. in persona del Controparte_1 Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi, in forza di mandati rispettivamente in calce alla comparsa di intervento del 20/03/2018 e dell'atto di citazione,
dall'Avv. Gianpaolo Tancredi;
- appellante –
E
(già -in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla
1 comparsa di costituzione in appello dall'avv. Giulio Gentile;
-appellata-
-
* * * * * *
All'udienza collegiale del 12.05.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: Accogliere integralmente lo spiegato appello e, per lo effetto, riformare
totalmente la sentenza per i motivi tutti di appello, di fatto e diritto, innanzi argomentati;
condannare la banca appellata al pagamento in favore dell'appellante in Parte_1
proprio e nella qualità dell'importo quantificato dal CTU (€ 43.282,06 / € 31.664,39)
ovvero quell'altra somma che maggiore o minore dovesse ritenersi congrua e di Giustizia
oltre interessi di mora di cui al D. Lgs.192/2012 (e della normativa di legge resa in
attuazione delle direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE) come innanzi indicati dal 31/12/2010
su € 43.282,06 e dal 24/11/2005 su € 31.664,39, o quell'altra somma che, maggiore o
minore, sarà ritenuta di giustizia;
emettere ogni altra consequenziale pronuncia
processuale e di merito accogliendo le conclusioni articolate dall'appellante nel giudizio
di primo grado;
condannare l'appellata alla refusione di spese e competenze legali del
doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore antistatario;
per la banca appellata: rigettare l'appello confermando la decisione di primo grado con
la condanna dell'appellante alle spese del doppio grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 25/03/2011 la soc. nel Controparte_1
premettere di aver intrattenuto due rapporti di conto corrente con il nello Controparte_3
specifico conto corrente n.2106439/01/16, acceso presso la filiale di Foggia ed il conto corrente n.27002440, acceso presso la filiale di Orta Nova, conveniva in giudizio l'istituto di credito chiedendo di accertare la nullità e l'illegittimità di ogni clausola o eventuale 2 pattuizione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori,
all'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, spese e valute accertando il proprio credito in seguito al ricalcolo e condannando la convenuta al pagamento della somma di € 34.968,58 o di quella maggiore o minore di giustizia.
Costituitosi in giudizio il produceva i contratti di conto corrente ed Controparte_3
eccepiva la prescrizione parziale del diritto di ripetizione azionato dall'attrice in relazione al conto corrente n.2106439/01/16 per gli anni precedenti al marzo 2006, per essere sorto il rapporto il 08/07/1997, e la prescrizione totale del diritto di ripetizione in ordine al contratto n. 270024440 acceso nel 1988 e chiuso nel 2005.
Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per ritenuta legittimità delle condotte della banca convenuta nelle more trasformatasi in . Controparte_2
Con sentenza parziale n.1185/2014 pubblicata il 21/05/2014 il Tribunale di Foggia
rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di integrare la ctu sulla base degli ulteriori criteri disposti con ordinanza del 21/05/2014 rispetto ad una prima consulenza espleta nel corso della causa.
Con atto depositato in data 20 marzo 2018, interveniva in giudizio quale Parte_1
cessionario del credito, insistendo per l'accoglimento della domanda.
Il giudice, all'esito dell'integrazione della consulenza tecnica, con la sentenza definitiva rigettava le domande di parte attrice e compensava integralmente le spese di lite, ponendo le spese di ctu definitivamente a carico di parte attrice.
Con atto dell'8.10.2020 in proprio e quale cessionario del credito nonché Parte_1
di socio della ha proposto appello avverso la sentenza Controparte_4
n. 1097/2020 del Tribunale di Foggia pubblicata il 18.08.2020, notificata il 14 settembre
2020, con la quale era stata rigettata la domanda di nullità e illegittimità di ogni pattuizione contrattuale relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, all'applicazione di interessi ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto, spese e valute, concernenti sia il rapporto di conto corrente n. 2106439/01/16 che l'apertura di credito con scoperto di
3 conto corrente n. 27002440, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
Si è costituita la banca chiedendo il rigetto del gravame e la condanna alle spese.
Con ordinanza istruttoria del 20/07/2022 la Corte ha ritenuto indispensabile riconvocare il c.t.u. nominato in primo grado (dr. ) affinché esplicitasse la metodologia di Persona_1
calcolo alla base delle operazioni di raccordo effettuate in relazione ai trimestri non documentati da estratti conto.
All'esito, la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con i motivi di appello, i quali possono trattarsi congiuntamente, l'appellante lamenta la decisione del giudice del Tribunale di Foggia, il quale non avendo rinvenuto agli atti il fascicolo cartaceo di parte, che invece era regolarmente presente in quanto venne poi ritirato alle ore 9,55 del 15/09/2020 dalla difesa dell'attore (con l'annotazione del ritiro sul fascicolo telematico del Cancelliere), ha rigettato ingiustamente la domanda di ripetizione di indebito nonostante fosse stato accertato un proprio credito in seguito alla relazione del
CTU.
Inoltre, il “disguido di Cancelleria” nel consegnare al giudice il fascicolo dell'attore non poteva considerarsi imputabile all'odierno appellante, che si sarebbe visto rigettare così
ingiustamente la domanda.
L'appellante, inoltre, rileva che sia il Tribunale che il CTU avevano esaminato i documenti di parte in quanto era stata già resa la sentenza parziale e, quindi, il fascicolo di parte,
comunque regolarmente depositato, poteva non essere indispensabile per la decisione.
Di conseguenza la motivazione di rigetto sul punto sarebbe integralmente errata e, quindi,
da riformare.
Il motivo è fondato.
In tema di ritiro di del fascicolo parte nel procedimento civile, il mancato (o tardivo)
deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. fa sì che
4 la decisione deve essere comunque presa dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo.
Rimane ferma la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado.
Quindi, se una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato,
il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio.
Tuttavia, in questo caso il giudice di primo grado sembrerebbe non aver accertato in
Cancelleria se il fascicolo fosse stato o meno ritirato dalla difesa, decidendo la controversia allo stato degli atti e, comunque, omettendo di valutare sia i documenti prodotti, che quelli allegati alla CTU e senza, peraltro, tener conto della sentenza parziale che era stata emessa.
Con la sentenza non definitiva, che non è stata immediatamente impugnata, né fatta riserva di impugnazione differita, il giudice aveva esaminato anche le questioni poste dall'odierno appellante disponendo una integrazione di CTU circa la c.d. commissione di massimo scoperto e gli interessi anatocistici, in quanto la banca non poteva procedere ad una modifica unilaterale del contratto sulla base della delibera CICR.
Quindi, ha posto al CTU i seguenti ulteriori quesiti, laddove per i contratti stipulati anteriormente al 29 gennaio 2009 la commissione di massimo scoperto poteva essere applicata soltanto in presenza di una clausola contrattuale che indicasse in modo chiaro e preciso i criteri di calcolo della detta commissione, scomputando in caso contrario dal saldo gli importi addebitati a tale titolo al correntista durante l'intero rapporto.
Mentre, con riferimento ai rapporti in questione di tassi debitori espressi con capitalizzazione trimestrale, essendo tali rapporti iniziati prima del 22 aprile 2000, ed ancora in corso alla data del 1° luglio 2000, a partire da quest'ultima data gli interessi potevano essere capitalizzati a condizione che entro il termine del 30 giugno 2000 fosse intervenuto il prescritto adeguamento alle disposizioni contenute nella citata delibera
5 mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e che di tali nuove condizioni fosse stata fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, e sempre che le nuove condizioni contrattuali non avessero comportato un peggioramento di quelle precedentemente applicate, giacché altrimenti le stesse potevano trovare applicazione soltanto se approvate dalla clientela, eliminando in caso contrario ogni forma di capitalizzazione dall'origine del rapporto.
Quindi, analizzando i contratti e la relativa CTU si ricava che con riferimento al c/c stipulato l'8 luglio 1997, allegato al fascicolo prodotto dalla banca, le CMS risultano indeterminate, in quanto non vengono indicate in alcun modo i criteri di calcolo per la sua determinazione, il periodo di applicazione, emergendo una percentuale del tutto incerta
(0,75% entro e non oltre il fido), senza alcuna prova che ci fosse stato un adeguamento alle disposizioni contenute dall'art. 2 del D.L. 185/2008 convertito in Legge 2/2009.
Con riferimento alla capitalizzazione dei tassi, inoltre, la banca non ha adeguato la capitalizzazione alla delibera CICR del 2000 facendo sottoscrivere al cliente la modifica delle condizioni, ragione per cui si è proceduto determinando gli interessi passivi eliminando ogni forma di capitalizzazione.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, come si ricava dalla motivazione della sentenza definitiva, in quanto non sono stati depositati in atti tutti gli estratti conto relativi ai due rapporti posti a fondamento delle domande, ritenendo di non procedere ai raccordi facendo uso di criteri presuntivi e approssimativi (così come operato dal CTU nel corso del giudizio di primo grado) in quanto non attendibili.
Con l'ordinanza istruttoria del 20/07/2022, la Corte ha ritenuto di riconvocare il c.t.u.
nominato in primo grado (dr. ) affinché esplicitasse la metodologia di Persona_1
calcolo alla base delle operazioni di raccordo effettuate in relazione ai trimestri non documentati da estratti conto.
Il CTU con relazione del 15/11/2022 ha reso i chiarimenti richiesti precisando che il saldo
6 di c/c per gli intervalli temporali, in cui non erano presenti agli atti i relativi estratti di c/c,
è stato raccordato inserendo una posta contabile determinata dal CTU alla data di ripartenza degli estratti conto (data del primo movimento contabile presente nel successivo estratto di c/c disponibile agli atti di causa), pari alla differenza tra il saldo di c/c alla data del primo estratto c/c disponibile e il saldo di c/c alla data del successivo estratto di c/c disponibile in data temporale (nell'intervento mancante), tale da poter ottenere una continuità aritmetica e contabile dell'estratto di c/c oggetto del ricalcolo.
Pertanto, pur dandosi per assodato che il correntista, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, sia tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e quindi a documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto che evidenzino le rimesse riferite a somme non dovute, tuttavia, "qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio
onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto,
versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice -
valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione
dei documenti) - può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni in fatto svolte
dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la
consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo
risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (in
termini, Cass. 31187/18, che ha confermato la sentenza della corte territoriale, secondo
cui la produzione dei contratti e degli estratti conto completi questi ultimi oggetto di onere
probatorio gravante sul correntista, attore in ripetizione dell'indebito non comporta
impossibilità di procedere al ricalcolo dei saldi, ma la mera necessità di assumere come
punto di partenza il primo degli estratti disponibili e di far ricorso ad una consulenza
tecnica d'ufficio, "compiuta attraverso la ricostruzione dell'andamento del rapporto e
condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche"; Cass. 11543/19, cit.).
Va poi rilevato che, in generale, il principio della continuità degli e/c è mitigato nelle ipotesi
7 in cui non siano rinvenuti, come nella specie, solo alcuni e/c intermedi ed attraverso la documentazione prodotta sia possibile, con la consulenza tecnica di ufficio, come in questo caso, operare i dovuti raccordi tra un periodo e l'altro e, quindi, pervenire alla ricostruzione delle clausole e delle condizioni applicate dall'istituto bancario escludendo gli addebiti illegittimi per violazione di legge in modo da rideterminare il saldo del conto (cfr.: Cass.
02/05/2019, n. 11543, cit.; Cass. 04/02/2020, n. 2435; Cass. 04/03/2021, n. 5887).
Venendo al caso di specie, si osserva che il nominato ausiliare, già in prime cure, nel rispondere ai quesiti postigli dal Giudicante, aveva ritenuto di poter sopperire alla mancanza degli e/c relativi a piccoli periodi raccordando il saldo finale registrato dal conto con quello registrato alla data precedente sempre a debito della correntista (nel periodo mancante), imputando la differenza a debito della correntista.
Questa Corte, proprio in ossequio ai principi sopra richiamati, con l'ordinanza del
20/07/2022 ha ritenuto necessario, in mancanza degli estratti conto relativi al periodo intermedio suindicato, richiedere al CTU chiarimenti riguardo agli elementi in base ai quali egli era pervenuto alla conclusione dei raccordi.
Il CTU ha precisato che nei brevi periodi mancanti in cui ha operato il raccordo (primo e
secondo trimestre 2000, estratto conto del primo trimestre 2001, estratto del terzo trimestre
2010 per il c/c 21064390116, e febbraio 1999 e febbraio 2000) non ha ricalcolato interessi,
mentre ha inserito una posta contabile derivata dalla differenza alla differenza tra il saldo di c/c alla data del primo estratto c/c disponibile e il saldo di c/c alla data del successivo estratto di c/c disponibile in data temporale (nell'intervento mancante) potendo ottenere una continuità aritmetica e contabile dell'estratto di c/c oggetto del ricalcolo per piccoli periodi.
Ad esempio per il c/c n° 21064390116, in cui manca agli atti l'estratto di c/c dal 01.01.2001
al 31.03.2001, è stata inserita la posta contabile di raccordo pari ad euro -27.055.365, alla data del 30.03.2001 (così determinata differenza tra euro -89.884.716, saldo di c/c al
31.12.2000, ed euro -116.940.081, saldo di c/c al 30.03.2001).
8 Su tali modalità la banca non ha proposto osservazioni specifiche, né ha mai reso disponibili i periodi mancanti nel corso del giudizio, ragion per cui la Corte ritiene possibile raccordi limitati di brevissimo periodo l'uno dall'altro.
Sulla base dei chiarimenti resi, fondati su elementi oggettivi di valutazione risultanti dagli atti acquisiti al processo, ritiene la Corte che la ricongiunzione operata dall'ausiliare sia certamente idonea a sopperire agli estratti conto mancanti, in quanto frutto di una analisi condotta attraverso ragionevoli e fondate ipotesi matematiche oltre che su dati fattuali univoci e concordanti tale da permettere di poter fondatamente accertare il saldo finale.
Ne consegue che, contrariamente opinato dal Giudice di prime cure, considerato l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'appellante anche riguardo alle movimentazioni del conto avvenute a far data dall'inizio del rapporto sino alla sua cessazione, deve procedersi alla delibazione della domanda di indebito dalla stessa formulata.
Essa è fondata e merita accoglimento atteso che il predetto CTU con relazione depositata in prime cure il 20.06.2014, non oggetto di specifiche censure da parte della banca appellata, operata la ricostruzione del conto, così come previsto dai quesiti a lui demandati con espunzione della capitalizzazione e delle commissioni di massimo scoperto applicati dalla banca nel corso del rapporto (per non esserne stata mai concordata convenzionalmente la misura) e loro sostituzione con quelli legali è pervenuto al nuovo saldo del conto 21064390116 pari ad Euro 43.282,06 a credito del correntista al
31.12.2010, mentre per il conto 27002440 di Euro 31.664,39 a credito del correntista al
24.11.2005.
Pertanto, l'appello merita accoglimento.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese del doppio grado con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza, ponendo le spese processuali e di CTU a carico della banca appellata e liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00);
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PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio quale cessionario del credito nonché in Parte_1
qualità di socio successore della soc. nonchè la soc. Controparte_1 [...]
avverso la sentenza n.1097/2020 del 18/08/2020, depositata in pari data Controparte_1
dal Giudice del Tribunale Ordinario di Foggia, notificata in data 14/09/2020, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado condanna la banca
[...]
al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 43.282,06 Controparte_5
in relazione al conto 21064390116 oltre interessi legali dal 31.12.2010 al saldo;
per il conto 27002440 condanna la banca al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro 31.664,39 oltre interessi legali dal 24.11.2005 al saldo;
2) Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_6
spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida, quanto al primo grado in
Euro 404,00 per spese ed Euro 7.800,00 per compensi, quanto al grado di appello in
Euro 800,00 per spese ed Euro 7.100,00 per compensi da distarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, oltre il rimborso delle spese di CTU come liquidate nei rispetti decreti di liquidazione.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 17.12.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Luciano Guaglione
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