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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/05/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 22.05.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5661 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Cesare Soriano ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.07.2024 la ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo
Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento ex l. n. 18/1980, oltre che dello status di portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992, entrambe negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
1 Cancelleria il 25.07.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 26.07.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Invero, dalla lettura della consulenza integrativa disposta nella presente fase di opposizione, anche sulla base della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., è emerso quanto segue: “… Referto medico ASL CE del
06/11/2024 di visita ortopedica. Marcata gonartrosi femoro rotulea bilaterale con limitazione dei movimenti di flesso estensione delle ginocchia. Marcata coxartrosi bilaterale con limitazione dei movimenti di adduzione, adduzione intra ed extra articolare e flessoestensione delle anche. Artrosi tibiocarsica bilaterale. Rachialgia artrosica diffusa, dolente alla digitopressione praticata sulle spinose e paraspinose dal segmento cervicale al dorsale e lombare, marcata limitazione funzionale antalgica del rachide in toto. I passaggi posturali sono difficoltosi, La deambulazione è difficoltosa, avviene con l'ausilio di appoggio, a piccoli passi ad andamento incerto (…) Dallo studio di tale nuova documentazione si evince un peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente per cui sembra opportuno ed equo esprimere le seguenti conclusioni
Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà a svolgere e le funzioni ed i compiti propri della sua età: grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. A decorrenza dalla data del referto medico del
06/11/2024.
Portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.5.2.1992, n.104. A decorrenza dalla data del referto medico del 06/11/2024” (cfr. integraz. ctu).
Pertanto, il nominato ausiliare tecnico attesta che solo successivamente all'esaurirsi del procedimento amministrativo, nonché alla proposizione dell'odierno ricorso e, più precisamente, almeno dal mese di novembre 2024, è dimostrato che le condizioni di salute della ricorrente sono tali da non consentirle più di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, determinando altresì una condizione di handicap grave.
Tali conclusioni appaiono condivisibili, siccome logicamente ed esaustivamente argomentate ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti;
in particolare, la valutazione riguardo alla decorrenza, espressa dal consulente in termini
2 probabilistici, merita d'essere condivisa perché risulta conforme al consolidato insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui: “in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante – che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale – non coincide con quello degli accertamenti tecnici, dato che è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale.
Tale momento va quindi acclarato dal giudice di merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore.
Peraltro, in via d'eccezione, il superamento della soglia di invalidità può essere correttamente riferito al memento degli accertamenti, ovvero ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente, quando difettino gli elementi utili per far risalire la patologia ad un tempo determinato diverso” (Cass. 1.3.2001, n. 2955; cfr. anche Cass. n.
3047/1996; Cass. n. 7191/1995; Cass. n. 6884/1994).
Deve quindi concludersi che solo dal mese di novembre del 2024 sono invalsi i requisiti sanitari che, ai sensi dell'art. 1 l. n. 18/1980, nonché dell'art. 3, c. 3, l. 104/'92, giustificano l'accesso dell'odierna ricorrente ai benefici assistenziali (indennità di accompagnamento ed handicap grave) che rivendica.
L'insorgere del diritto nel corso del giudizio induce a compensare le spese di lite (cfr.
Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 7307 del 30/03/2011), mentre quelle di consulenza vanno
CP_ poste definitivamente a carico dell' .
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che Pt_1
è in possesso del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n. 18/1980
[...]
(indennità di accompagnamento), oltre che del requisito sanitario di cui all'art. 3, comma 3, l. n. 104/1992 (handicap grave), con decorrenza dal 01.11.2024.
b) Compensa tra le parti le spese del giudizio.
CP_ c) Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza.
3 S.M.C.V., 23.05.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino
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