Sentenza 4 ottobre 2022
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/10/2022, n. 1534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1534 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2022
N. 01534/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2022, proposto da
Sartorio Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Neviano (LE), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi in ordine al decreto ingiuntivo n. 1479/2021, pubblicato il 16 giugno 2021, munito di formula esecutiva il 6 dicembre 2021, reso dal Giudice di Pace di Lecce, in persona del Giudice dott.ssa Veneranda Raffaella Cerfeda, a definizione del procedimento iscritto al n.5723/2021 di R.G., notificato in formula esecutiva i 14-16.12.2021 al Comune di Neviano.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’Avvocato ricorrente, con ricorso notificato il 13.05.2022 e depositato il successivo 17.05.2022 , chiede l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n.1479/2021, depositato in Cancelleria il 16 giugno 2021, con il quale il Giudice di Pace di Lecce, accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo n. 5723/2021 di R.G. da egli promosso contro il Comune di Neviano, per l’effetto ingiungendo “ al Comune di Neviano, in persona del Sindaco in carica di pagare in favore dell’avv. Giuseppe Sartorio la somma di € 3972,00 oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo, oltre le spese del presente procedimento che liquida in complessivi Euro 476,00 di cui € 76,00 per spese, € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto”.
Rileva, pertanto, il ricorrente che: il suindicato decreto ingiuntivo veniva notificato al Comune intimato il 9-16 luglio 2021 ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione al predetto decreto; non veniva proposta opposizione dall’Amministrazione Comunale e, in conseguenza, veniva fornito della formula esecutiva in data 6 dicembre 2021; decorreva infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 699/1996 (convertito nella L. 30/1997).
Conclude, pertanto, il ricorrente, chiedendo:1) l’ottemperanza del decreto ingiuntivo suindicato rappresentando di essere creditore nei confronti del Comune di Neviano della somma complessiva
di € 4.738,43 (quattromilasettecentotrentotto/43) di cui:- € 3.972,00, a titolo di sorte capitale liquidata in decreto;- € 57,78, interessi legali sulla predetta somma, a decorrere dall’ultima delle costituzioni in mora del 28.2.2018;- € 400,00 a titolo di competenze liquidate con il decreto ingiuntivo;- € 76,00 per spese (non imponibili);- € 49,00 per contributo unificato versato nel ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n.5723/2021;- € 60,00 per spese generali (15% su competenze decreto ingiuntivo); - € 18,40 per C.P.A. (4% su competenze e spese generali);- € 105,25 a titolo di I.V.A. (22% su competenze, spese generali e C.P.A.); 2) la nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d) del D. Lgs. n.104/2010 (possibilmente estraneo all’Amministrazione soccombente), che provveda a quanto richiesto e, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione resistente, la condanna della P.A. al pagamento di una penalità di mora per ogni successiva violazione e/o inosservanza, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. c), D. Lgs. n. 104/2010; 3) la condanna del Comune di Neviano al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso di ottemperanza è, in parte, fondato e deve, quindi, essere accolto parzialmente, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito indicati.
2.1. Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe , in quanto il decreto ingiuntivo non opposto (o divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione), definendo la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza ex art.112 c.p.a. (T.A.R. Puglia, Sez. I di Lecce, 17 luglio 2008, n. 2221).
2.2. Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che il decreto è passato in giudicato per mancata opposizione, come da attestazione della Cancelleria dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lecce del 6 dicembre 2021.
Inoltre, il predetto decreto ingiuntivo è stato notificato al Comune di Neviano, munito di formula esecutiva, il 16.12.2021, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.
3.Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere parzialmente accolto, non risultando l’adempimento al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1479/2021 emesso dal Giudice di Pace di Lecce 14 giugno 2021; per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Neviano, di pagare, in favore dell’Avvocato ricorrente la somma ingiunta di € 3.972,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi Euro 476,00 di cui € 76,00 per spese, € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge ed € 49,00 per contributo unificato versato nel ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n.5723/2021.
3.1. Non spettano al ricorrente, allo stato, le invocate astreintes, non sussistendo, con ogni evidenza, nella specie i presupposti e le condizioni previsti dall’art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a..
Il Collegio riserva, altresì, la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento dell’Amministrazione Comunale intimata, previa istanza dell’interessato.
4. Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto nei limiti sopra indicati e, per l’effetto, il Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore, dovrà provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’esatto adempimento (in parte qua) del giudicato di che trattasi con il pagamento in favore dell’odierno ricorrente, della somma € di € 3.972,00, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza e fino al soddisfo, nonchè le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi Euro 476,00 di cui € 76,00 per spese, € 400,00 per compensi, oltre accessori di legge ed € 49,00 per contributo unificato versato nel ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 5723/2021.
Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Comune di Neviano, in persona del Sindaco pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo di cui in epigrafe (n. 479/2021 iscritto al n. r.g. n.5723/2021) emesso dal Giudice di Pace di Lecce, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Condanna il Comune di Neviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO