Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita ON- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesco Sammarro;
Parte_1
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonio Giovanni Fusaro;
RO
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice, Giulia Renzetti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/01/2018, parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della sita in Corigliano Calabro dal marzo 2011 al 26.2.2013, con RO
mansioni di addetto operaio/gommista, senza essere mai regolarmente assunto, osservando i seguenti orari di lavoro: tutti i giorni settimanali, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30, il sabato dalle 7,30 alle 13,00; di aver ricevuto la somma di Euro 30,00 al giorno;
che il rapporto di lavoro si era interrotto in conseguenza del licenziamento orale illegittimo del
26.2.2013; di non aver mai goduto di permessi e ferie;
ha domandato di accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato la propria attività di lavoro subordinato, a tempo pieno, alle dipendenze della dal marzo 2011 al 26.2.2013; che le mansioni rese dal ricorrente RO
erano riconducibili alla figura professionale di addetto gommista di livello C1 con riferimento al CCNL applicato autorimesse e noleggio automezzi;
di condannare il datore di lavoro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 33.061,27 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR, ferie, permessi e riposi non goduti, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
1
. In tale ottica ha evidenziato pure che la non svolge attività né di ricambio Pt_1 RO
pneumatici né è titolare di autolavaggio.
CP_ Si è costituito litisconsorte necessario sulla domanda di condanna al pagamento dei contributi.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti e rinviata più volte per l'esame dei testi, che non sono comparsi. Le parti non sono comparse alla prima udienza di discussione per essere sentite. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
2. In via assorbente nel merito, il ricorso deve essere rigettato per i motivi di seguito specificati.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata - con onere di allegazione e prova gravante sul soggetto che deduce il carattere subordinato della collaborazione lavorativa
- la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (cfr., ex multis, Cass. n. 5645 del 16.4.2009 e Cass. n. 4500 del 27.2.2007).
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha dedotto, prima ancora che provato, l'effettivo assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del presunto datore di lavoro, essendosi limitata a dedurre di aver lavorato come addetto come gommista e di aver seguito un certo orario lavorativo.
Sulla scorta di questi principi, le stesse allegazioni del ricorso non risultano sufficienti per apprezzare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non avendo il ricorrente minimamente delineato come fosse in concreto esercitato il potere direttivo da parte della resistente ed essendosi limitata a fare riferimento in modo del tutto generico alla presenza di emanazione di ordini specifici impartiti dal legale rappresentante. Invero, la parte ricorrente non ha per nulla delucidato in concreto sulle modalità con le quali la sua prestazione lavorativa veniva eterodiretta, limitandosi a dedurre in ordine agli indici sussidiari del rapporto, quali l'orario, e senza riferire alcunché di concreto in ordine al vincolo di soggezione e di conformazione dell'attività peculiare della subordinazione, neanche al fine di illustrare in che termini si relazionasse con la controparte contrattuale.
Alla stregua del consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, sarebbe stato onere preciso ed indefettibile spiegare e, poi, dimostrare, in che modo detta attività fosse in concreto eterodiretta e come fosse esercitato il potere di conformazione della prestazione di modo tale da potere inferire la sussistenza del vincolo della subordinazione.
2 Invero, la mera difficoltà nel raggiungere piena prova in ordine all'effettivo esercizio del potere direttivo datoriale, colmabile a seconda dei casi in ragione dell'accertamento degli indici sussidiari del rapporto, presuppone comunque una idonea allegazione in ordine ai relativi elementi di fatto.
Al riguardo, si deve evidenziare che le deduzioni in fatto contenute nell'atto introduttivo del giudizio risultano carenti;
individuato l'elemento caratteristico della prestazione lavorativa resa in regime di subordinazione nel potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, ed evidenziato come detto potere si concreti nell'emanazione di ordini specifici e nell'esercizio di una costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione della prestazione lavorativa (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro ed alla modalità della loro attuazione), non si può non evidenziare come la difesa attorea non abbia soddisfatto l'onere di allegazione su di essa gravante.
La domanda non può pertanto essere accolta, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3. L'oggettiva difficoltà di accertamento dei rapporti instaurati tra le parti induce a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 29/03/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita ON)
3