Articolo 1561 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1560Articolo 1547
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9 ottobre 2010
Art. 1561. Incompatibilita' 1. Con la qualita' di cappellano militare in servizio permanente e' incompatibile qualsiasi occupazione o attivita' che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato. 2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, puo' concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010