Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano. Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
riunita in camera di consiglio, all'esito di trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.2.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 874 R. G. 2021 sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rapp.te pro tempore, , con sede legale Parte_1 Parte_2 in Mondragone (CE), via Domitiana n. 120, P. Iva: rapp.ta e difesa, dall'avv. P.IVA_1
Incaldana Daniela Cattolico, C.F.: , tutti elettivamente domiciliati in C.F._1
Mondragone (CE), via Pisa n. 92 (Pec: Email_1
APPELLANTE
E
- (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
Presidente p.t., con sede in Roma, nonché in Controparte_2 persona del legale Rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dagli Erminio Capasso Luca
Cuzzupoli, nonché dall'Avvocato Itala De Benedictis tutti per procura generale alle liti a rogito
Notaio di Roma in Repertorio al n. 80974 del 21.07.2015 con domicilio eletto in Persona_1
Napoli presso l'Ufficio legale della Sede di Via Ferraris n. 4 pec t Email_2
APPELLATO
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 29/3/2021, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza di cui all'oggetto, con cui il Tribunale di S. Maria C.V. , in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione da essa società proposta avverso l'avviso di addebito notificato il 11.01.2019, con cui s'intimava il pagamento della complessiva somma di euro 5.057,84 per mancato pagamento di contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti dal 11/2015 a 05/2016.
L'appellante ha lamentato che il primo giudice aveva ritenuto non provato il diritto all'esenzione totale dei contributi in relazione al dipendente ai sensi dell'art.1 comma 118 Parte_3 legge 190/2014 ritenendo non probante la documentazione depositata in atti e segnatamente l'autocertificazione del D'LE attestante la mancata costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti il 28.8.2015, data di assunzione.
CP_ L' si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare e il procedimento viene definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Parte appellante , in sede di note di trattazione scritta ha rappresentato che le somme di cui all'avviso di addebito , oggetto del presente giudizio, erano state dapprima oggetto di rateizzo provvedendo al pagamento delle rate fino al mese di dicembre 2022, depositate in atti . Ha altresì documentato che per il periodo successivo, di essersi avvalsa della rottamazione quater, provvedendo ad effettuare il pagamento finora di sei rate, depositate agli atti. A fronte del rateizzo prima e dell'adesione alla rottamazione dopo, ha dichiarato essere venuto meno l'interesse alla decisione nel merito dell'atto di appello chiedendo la cessata materia del contendere.
Disposto rinvio al fine di completare l'acquisizione della documentazione richiamata dalla parte CP_ appellante nonché per dar modo all' di verificarne il contenuto, all'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Deve rilevarsi che parte ricorrente ha documentato di avere presentato istanza di "definizione agevolata", con riferimento ai crediti contributivi contenuti nell'avviso di addebito oggetto di causa, ex art. 1, commi da 231 a 252 L. n. 197 del 2022 (cd. "rottamazione quater").
2 CP_ L' invece, nelle note, si è limitato a riportarsi alle conclusioni già rassegnate con rigetto del gravame.
A fronte della completa ed esaustiva documentazione depositata da parte attorea, come integrata a seguito di ordinanza del 9.12.2024 di questa Corte, non si può che dichiarare l'estinzione del procedimento e tanto in piena aderenza a quanto statuito dalla Suprema Corte.
Ed invero appare principio ormai consolidato che, in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 - 252 della Legge n. 197 del
2022(rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su Pt_4 numero, ammontare delle rate e relative scadenze, e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta ( Cass.
24428/2024).
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui espresse, la Corte ritiene che debba disporsi l'estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio, trattandosi di ipotesi di estinzione prevista da fonte normativa speciale rispetto all'art. 306 c.p.c. ed ispirata alla ratio di favorire la bonaria risoluzione delle controversie relative a carichi fiscali o previdenziali, sono compensate.
Stante la natura della pronuncia non sussistono i presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara l'estinzione del giudizio;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Napoli lì 10.2.2025
Il Presidente rel.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e
3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
4