Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2023, n. 8579
CASS
Sentenza 27 marzo 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di accessione nel possesso ex art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene. (Nella specie, la S.C. ha escluso, per difetto di forma dell'atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un sottotetto non menzionato nel titolo di acquisto del dante causa e riportato, invece, nella successiva vendita di costui alla propria avente causa, nei cui confronti il condominio rivendicava il sottotetto in questione quale bene comune.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2023, n. 8579
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8579
    Data del deposito : 27 marzo 2023

    Testo completo