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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1430/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1430/2022 promossa da:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
AL (c.f.: C.F._2
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Brini (C.F. C.F._4
) ed Alessandro Brini (C.F. C.F._5 C.F._6
APPELLATI
( ) ed (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_7 Controparte_4
) quali eredi del sig. (c.f. C.F._8 Persona_1
), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Brini (C.F. C.F._9
) ed Alessandro Brini (C.F. C.F._5 C.F._6
APPELLATE avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 346/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubbl. il 17/03/2022 RG n. 2812/2020
CONCLUSIONI
In data 25.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche incidentale, accogliere il presente appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa 17.3.2022 n. 346, resa su R.G. n.
2812/2020, non notificata, dichiarare, con ogni miglior formula, inammissibile, nullo ed infondato il decreto ingiuntivo n. 974/2020 (R.G. n. 2271/2020), emesso dal Tribunale di Pisa il giorno 8.7.2020, e comunque dichiararlo privo di qualsivoglia effetto e revocarlo per la inesistenza delle ragioni di credito, per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Per le parti appellate ( Controparte_2 Controparte_1 CP_3 ed queste ultime quali eredi del sig.
[...] Controparte_4 [...]
: Per_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, respingere
l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e diritto, Parte_1 con conseguente conferma della sentenza n. 346/2022 emessa dal G.U. del
Tribunale di Pisa, Dr. Palmaccio, in data 17.3.2022 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva e Cap come per legge, a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 346/2022 pubbl. il 17/03/2022 RG
n. 2812/2020 il Tribunale di Pisa ha così deciso: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna a Parte_1 corrispondere a e la somma Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 capitale di € 196.245,28, oltre interessi legali dal 28.5.2020 al saldo;
• compensa parzialmente tra le parti le spese di lite in misura di 1/10; • condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite Parte_1 per la quota residua, pari a 9/10 di € 10.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei convenuti che ha dichiarato di essere antistatario.“
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dalla al decreto Pt_1 ingiuntivo n. 974/2020 del Tribunale di Pisa, con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di la Persona_1 Controparte_5 Controparte_2 somma di euro 205.000,00, oltre interessi e spese.
Nel procedimento monitorio i ricorrenti avevano esposto che con scrittura privata del 26/7/2007 aveva chiesto ed ottenuto l'importo di € Parte_1
205.000,00 per far fronte agli impegni derivanti dal concordato fallimentare della Mobil DO SN e , impegnandosi a Controparte_6 CP_7 trasferire loro la proprietà del 12,50% del complesso edilizio settecentesco posto in Lari Loc. Cevoli, via Cavallini, entro la data di approvazione del concordato fallimentare;
con successiva scrittura privata del 18/1/2013, dato atto dell'omologa del concordato e riconosciuto contestualmente il debito di €
205.000,00 da parte della il termine per procedere al trasferimento Pt_1 del compendio immobiliare in favore dei ricorrenti per una quota pari al
18,75% veniva postergato al 20.01.2015; non avendo la provveduto a Pt_1 trasferire il bene né alla restituzione della somma, i ricorrenti avevano promosso il giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere la sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso;
con sentenza n.505/2020, passata in giudicato, il Tribunale aveva respinto la domanda degli attori ritenendo nullo il contratto preliminare per violazione del divieto del patto commissorio;
era quindi interesse di essi ricorrenti agire in via monitoria per ottenere la restituzione della somma mutuata.
L'opponente, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito vantato e dell'azione di ripetizione, l'applicabilità del principio della soluti retentio di cui all'art. 2035 c.c. e l'infondatezza del quantum debeatur, aveva chiesto che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato inammissibile, nullo, infondato, privo di qualsiasi effetto, revocato per la inesistenza delle ragioni di credito;
nel merito, in subordine, accertata in via di eccezione riconvenzionale la titolarità in capo alla del diritto di credito di € 6.000,00 a titolo di spese di lite liquidate Pt_1 nella sentenza n. 505/2020, aveva chiesto che venisse ridotto in pari misura l'importo preteso dai ricorrenti.
Si erano costituiti e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 contestando l'opposizione avversaria.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
(di seguito anche APPELLANTE) con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
e (di seguito anche APPELLATI) Per_1 Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1.Vizio derivante dalla violazione degli artt. 1324, 1325, 1343, 1362, 1418,
1419, 1424, 2744, 2943 e 2944 c.c., oltreché dell'art. 112 c.p.c.
2. Vizio derivante dalla violazione dell'art. 2035 c.c.
3. Vizio derivante da violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 nel costituirsi in giudizio hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro, la conferma.
A seguito del decesso di con ordinanza del 16.5.2024 è stata Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo, che è stato tempestivamente riassunto su istanza di Parte_1 Si sono costituite ritualmente in giudizio ed Controparte_3 CP_4
quali eredi di facendo proprie tutte le difese di parte
[...] Persona_1 appellata.
In data 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (
1.Vizio derivante dalla violazione degli artt. 1324, 1325, 1343, 1362, 1418, 1419, 1424, 2744, 2943
e 2944 c.c., oltreché dell'art. 112 c.p.c.) è infondata.
Parte appellante sostiene che, essendo stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato n. 505/2020 il negozio di cui alle scritture private del
26.7.2007 e del 18.1.2013 per illiceità della causa per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo avrebbe dovuto essere individuata nella data del pagamento avvenuto il 26.7.2007; il vizio del contratto ne impedirebbe la conversione in altro valido in quanto i convenuti avrebbero omesso di chiedere la valutazione della volontà delle parti sottesa alla conversione;
la sentenza n. 505/2020 avrebbe acclarato che i contraenti non avrebbero siglato il negozio del 18.1.2013 senza quella parte colpita dalla nullità, sicché la nullità si sarebbe estesa all'intero contratto e da un contratto all'altro in ragione del collegamento e della interdipendenza negoziale e funzionale, conseguentemente il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione di indebito oggettivo non sarebbe stato interrotto.
Gli appellati eccepiscono che con la sentenza n.505/2020 non sarebbe stata dichiarata la totale nullità delle scritture private del 26.7.2007 e del 18.1.2013 ma solo quella dell'asserito patto commissorio;
conseguentemente il riconoscimento di debito operato con la scrittura del 18.1.2013 resterebbe valido ed efficace ed idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.
Si riporta la motivazione sul punto della sentenza impugnata: <<Occorre anzitutto premettere che la sentenza del Tribunale di Pisa n. 505/2020, nel respingere la domanda ex art. 2932 c.c. promossa dagli odierni opposti, a ben vedere non ha mai dichiarato la totale nullità della scrittura privata del
26.7.2007 e della successiva scrittura del 18.1.2013, limitandosi piuttosto ad accogliere l'eccezione di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, ritenendo “chiaramente e puntualmente integrati gli estremi del patto vietato, quale patto che prevede l'attribuzione al creditore della proprietà del bene a soddisfacimento del credito nel caso in cui detto credito non sia pagato alla scadenza”. Per consolidata giurisprudenza, “in tema di patto commissorio, la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all'art. 2744
c.c. riguarda il solo patto commissorio stipulato "a latere" dell'obbligazione restitutoria (con conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato” (Cassazione civile sez. III, 25/05/2000, n.6864; Tribunale
Milano, 26/09/2017, in Dejure). In altri termini, la nullità comminata dall'art.
2744 c.c. incide soltanto sul patto accessorio preordinato alla produzione dell'effetto traslativo in favore del creditore, a fronte dell'inadempimento del debitore, mentre non riguarda l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto la somma mutuata, il cui adempimento il patto commissorio era preordinato a garantire e che rimane inalterata (cfr. Tribunale Milano, 26/09/2017). È definitivamente acquisito il principio per cui il divieto del patto commissorio
“non può valere per quei negozi, pur contestuali o contenuti nello stesso atto, che non hanno direttamente o indirettamente - finalità di concorrere a realizzare il risultato vietato dal legislatore, ma ne prescindono o, come nel caso del riconoscimento di debito, ne costituiscono addirittura un mero presupposto, del tutto autonomo e distinto sul piano fattuale e logico- giuridico”, sulla premessa del quale si è chiaramente affermato che “la nullità non investe neppure il negozio ricognitivo dell'obbligazione di restituzione” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4729). Ne discende che, pur dovendo convenirsi circa la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data del pagamento (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/05/2014, n.10250), fondatamente la parte convenuta ne ha
contro
-eccepito
l'interruzione in conseguenza della sottoscrizione della scrittura privata del
18.1.2013, espressamente intitolata “atto di ricognizione di debito”. Come è noto, il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto stesso può esser fatto valere costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Orbene, se la nullità del patto commissorio racchiuso nella scrittura del 26.7.2007 implica senz'altro la nullità della successiva scrittura del 18.1.2013 nella parte in cui ne proroga gli effetti
e ne amplia il contenuto (stante la promessa di cessione di una ulteriore quota del compendio immobiliare di fatto costituito in garanzia), non può invece affermarsi che la sanzione di nullità ex art. 2744 c.c. si sia estesa all'obbligo restitutorio assunto con la prima scrittura e alla successiva ricognizione dell'obbligazione restitutoria contenuta nella seconda scrittura. Alcun dubbio può porsi circa la portata (anche) ricognitiva dell'atto del 18.1.2013, sottoscritto dalla e dai convenuti, alla luce della inequivoca intestazione Pt_1 della scrittura e della esplicita attestazione della mancata restituzione della somma di € 205.000,00 corrisposta da e Deve quindi Per_1 CP_1 CP_2 sul punto concludersi che il riconoscimento del debito contenuto nella scrittura del 18.1.2013 abbia interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione, che non poteva considerarsi spirato quando nel maggio del 2020 è stato richiesto all'attrice il pagamento.>>.
La motivazione è chiara e conforme alla costante giurisprudenza di merito e legittimità.
Le censure di parte appellante sono frutto di una non condivisibile lettura/interpretazione delle due scritture private e soprattutto della sentenza definitiva n. 505/2020.
In quest'ultima il Giudicante ha ritenuto integrata la fattispecie del patto commissorio rilevando “In sostanza l'art. 2744 esprime un divieto di risultato e trova pertanto applicazione con riferimento a qualsiasi negozio che sia impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, ove ricorra una situazione debitoria da parte del titolare del bene nei confronti di chi lo acquista o acquisisce il diritto a acquistarlo, preesistente o coeva al trasferimento, di tal che detto trasferimento venga a realizzare, in concreto, una forma di garanzia impropria […..] la domanda ex art. 2932 cc proposta dagli attori deve essere di conseguenza respinta”.
La pronuncia di nullità, contrariamente a quanto affermato da parte appellante,
è evidentemente riferita al solo patto commissorio finalizzato al risultato del trasferimento della (quota di) proprietà del bene, non all'intero contenuto negoziale delle due scritture private del 2007 e 2013.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, come evidenziato nella sentenza impugnata, è costante nel ribadire che la sanzione della nullità prevista dall'art. 2744 c.c. riguarda il solo patto commissorio stipulato a latere dell'obbligazione restitutoria e non anche quest'ultima; il divieto del patto commissorio non può valere per quei negozi, pur contestuali o contenuti nello stesso atto, che non hanno, direttamente o indirettamente, finalità di concorrere a realizzare il risultato vietato dal legislatore (v. fra le altre Cass. n. 4729/2019).
La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che “costituisce principio consolidato quello secondo cui in caso di mancanza di una "causa adquirendi" in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo […]. In ogni caso, premesso che in tal caso
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, è solo la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 2 - , Ordinanza n.
14013 del 06/06/2017, Rv. 644476 - 01).” (Cass. n. 30045/2024). La sentenza n.505/2020 passata in giudicato ha appunto privato di causa giustificativa la dazione delle somme in esame ed ha dato fondamento alla domanda degli odierni appellati di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, dai documenti in atti risulta che: con scrittura privata del 26.7.2007 gli odierni appellati si costituivano fideiussori per conto della sig.ra verso il curatore fallimentare per la somma di € Pt_1
205.000,00; in data 7.11.2007 corrispondevano l'importo di complessivi €
258.000,00 (di cui € 205.000,00 dovuti da ed € 53.000,00 da Parte_1
) contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata di Persona_2 parziale modifica della precedente;
in data 18.1.2013 le parti, richiamata la scrittura privata del 26.7.2007, sottoscrivevano una terza scrittura privata denominata “Atto di ricognizione di debito e contestuale autorizzazione al diritto di recesso”, in cui venivano pattuite alcune modifiche “in considerazione del lasso di tempo intercorso ad oggi, senza che sia intervenuta restituzione alcuna della somma sopra indicata né atto di acquisto definitivo”; in data 20 maggio 2020 gli odierni appellati inviavano all'opponente la richiesta di pagamento, cui faceva seguito seguito la notifica del d.i. n. 970/2020 oggetto dell'opposizione.
L'eccezione di prescrizione va quindi rigettata, essendo stato ampiamente interrotto il termine decennale.
E' pure infondato l'ulteriore assunto appellante, secondo cui la sentenza definitiva avrebbe acclarato che i contraenti non avrebbero siglato il negozio del 18.1.2013 senza quella parte colpita dalla nullità, sicché la nullità si sarebbe estesa all'intero contratto e da un contratto all'altro in ragione del collegamento e della interdipendenza negoziale e funzionale. Tale affermazione non è infatti rinvenibile, neppure implicitamente, nella motivazione della sentenza n. 505/2020.
La seconda censura alla sentenza impugnata (
2. derivante dalla CP_8 violazione dell'art. 2035 c.c.) è infondata. L'appellante sostiene che le esigenze di protezione del debitore dalla coazione psicologica dovuta a contingenti difficoltà economiche e di evitare lo svuotamento del principio di tipicità delle garanzie reali rientrerebbero nelle etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico riconducibili nella nozione di buon costume, con applicabilità della soluti retentio di cui all'art. 2035 c.c.; sostiene che l'azione spiegata dagli appellati si inserirebbe in una vicenda finanziaria con attività negoziali giuridicamente e scientemente orientate alla realizzazione di un disegno unitario di 'accerchiamento', con l'unico fine di approfittare della condizione di debolezza patrimoniale e contrattuale di e ottenendo la Pt_1 Parte_2 dismissione progressiva e sistematica di quote del prestigioso complesso edilizio settecentesco di loro proprietà a costi irrisori, prevedendo la facoltà di recesso dietro il pagamento di somme nettamente maggiorate in ragione della usurarietà in concreto degli interessi o a compensazione di un debito che continuerebbe ad alimentarsi.
Gli appellati contestano l'assunto avversario e sostengono che semmai sarebbe stata la a tenere un comportamento privo di etica e morale, atteso che Pt_1 la stessa, dopo aver chiesto ed ottenuto sin dal 2007 la provvista necessaria per adempiere al concordato fallimentare, evitando così la vendita all'asta del proprio immobile, promettendo liberamente e senza alcuna coercizione la vendita di parte della quota di proprietà dell'immobile, avrebbe poi con varie scuse omesso sia di alienare quanto promesso in vendita sia di restituire la somma ricevuta.
Il Tribunale ha così motivato sul punto: “Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di irripetibilità della prestazione pecuniaria ex art. 2035 c.c. per contrarietà al buon costume. Secondo l'impostazione dominante, ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico (Cassazione civile sez.
VI, 03/04/2018, n.8169; Cassazione civile sez. lav., 26/01/2018, n.2014; Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, n.9441). Non consta che tra queste ultime sia mai stata annoverata la restituzione della somma illecitamente garantita dalla stipulazione di un patto commissorio, che integra piuttosto un negozio in frode alla legge e si pone in contrasto con l'ordine pubblico (in questo senso Corte appello Torino, 09/12/2016, n.2098, in Dejure). Il divieto del patto commissorio è infatti stabilito anzitutto a presidio della regola della par condicio creditorum, traducendosi nella costituzione di una garanzia reale atipica in danno degli altri creditori. Peraltro, si è già richiamata la granitica giurisprudenza ferma nel ritenere pienamente valida l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto la somma mutuata, nonostante l'invalidità della garanzia accessoria offerta dal patto commissorio (cfr. da ultimo Corte appello Milano sez. IV, 19/01/2022, n.176, in Dejure). Non appare pertinente il richiamo di parte attrice al principio di diritto espresso dalla S.C. con sentenza n.16706 del
05/08/2020, che ha ritenuto contraria al buon costume la “erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto”. Nel caso di specie, per quel che è dato comprendere, la somma erogata dai convenuti è stata utilizzata non per impedire o procrastinare un fallimento, bensì per acquisire la provvista necessaria all'adempimento di un concordato fallimentare. Non si ravvisano profili di turpitudine o immoralità idonei a giustificare la grave conseguenza dell'irripetibilità della prestazione eseguita, venendo piuttosto in rilievo la legittima pretesa del creditore – non preclusa dalla caducazione dell'atipica e illecita garanzia che si era precostituito – di vedersi restituita la somma mutuata.”
La valutazione del Tribunale è pienamente condivisibile.
Le affermazioni di parte appellante circa un disegno unitario di
'accerchiamento', approfittando della condizione di debolezza patrimoniale e contrattuale della controparte per ottenere quote del prestigioso complesso edilizio a costi irrisori, non trovano conferma negli atti di causa.
Deve invece ritenersi che il mutuo di € 205.000,00 in favore della non Pt_1 sia stato affatto contrario alla morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico ed abbia piuttosto consentito alla mutuataria di giungere all'omologazione del concordato, con tutti i conseguenti benefici.
A conforto della soluzione adottata dal giudice di primo grado può aggiungersi che in caso di mutuo usurario, fattispecie socialmente omologa a quella per cui
è causa, la sanzione ordinamentale prevista (1815, co.2, c.c.) è la non debenza degli interessi, non anche la mancata restituzione del capitale.
La terza censura alla sentenza impugnata (
3. derivante da violazione CP_8 degli artt. 91 e 92 c.p.c.) è infondata.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda della e, quindi, condannare gli appellati al pagamento delle Pt_1 spese di lite, o quantomeno avrebbe dovuto compensarle integralmente, attesa la soccombenza reciproca ed il mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Parte appellata eccepisce che la decisione è corretta, non essendovi stata soccombenza reciproca ma solo l'adesione degli opposti all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e conseguente riconoscimento in sentenza dell'importo di € 8.754,72 (spese legali riconosciute dalla a Pt_1 seguito della sentenza n. 505/2020 del Tribunale di Pisa) detraendolo dal credito originario azionato.
La decisione va confermata avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio di soccombenza. La era la soccombente Pt_1 assolutamente prevalente, essendo stata respinta l'opposizione da lei proposta, fatta eccezione per la richiesta di compensazione parziale per il modesto importo di euro 8.754,72 a fronte del maggior credito delle controparti di euro
205.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate secondo il d.m.
147/2022 scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00 valori medi, non tenendo conto della fase di istruzione non tenutasi.
Il rigetto dell'appello determina il raddoppio del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa nr. CP_3 Controparte_4
346/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione.
Firenze, camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1430/2022 promossa da:
(c.f.: , con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Parte_1 C.F._1
AL (c.f.: C.F._2
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Brini (C.F. C.F._4
) ed Alessandro Brini (C.F. C.F._5 C.F._6
APPELLATI
( ) ed (C.F. Controparte_3 CodiceFiscale_7 Controparte_4
) quali eredi del sig. (c.f. C.F._8 Persona_1
), con il patrocinio degli Avv.ti Giuseppe Brini (C.F. C.F._9
) ed Alessandro Brini (C.F. C.F._5 C.F._6
APPELLATE avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 346/2022 emessa dal Tribunale di Pisa pubbl. il 17/03/2022 RG n. 2812/2020
CONCLUSIONI
In data 25.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche incidentale, accogliere il presente appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa 17.3.2022 n. 346, resa su R.G. n.
2812/2020, non notificata, dichiarare, con ogni miglior formula, inammissibile, nullo ed infondato il decreto ingiuntivo n. 974/2020 (R.G. n. 2271/2020), emesso dal Tribunale di Pisa il giorno 8.7.2020, e comunque dichiararlo privo di qualsivoglia effetto e revocarlo per la inesistenza delle ragioni di credito, per le motivazioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, ovvero in subordine, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite”.
Per le parti appellate ( Controparte_2 Controparte_1 CP_3 ed queste ultime quali eredi del sig.
[...] Controparte_4 [...]
: Per_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis rejectis, respingere
l'appello proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e diritto, Parte_1 con conseguente conferma della sentenza n. 346/2022 emessa dal G.U. del
Tribunale di Pisa, Dr. Palmaccio, in data 17.3.2022 e pubblicata in pari data.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva e Cap come per legge, a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 346/2022 pubbl. il 17/03/2022 RG
n. 2812/2020 il Tribunale di Pisa ha così deciso: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: • previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiara tenuta e condanna a Parte_1 corrispondere a e la somma Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 capitale di € 196.245,28, oltre interessi legali dal 28.5.2020 al saldo;
• compensa parzialmente tra le parti le spese di lite in misura di 1/10; • condanna al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite Parte_1 per la quota residua, pari a 9/10 di € 10.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dei convenuti che ha dichiarato di essere antistatario.“
Tale sentenza è stata emessa sull'opposizione proposta dalla al decreto Pt_1 ingiuntivo n. 974/2020 del Tribunale di Pisa, con il quale le era stato ingiunto di pagare a favore di la Persona_1 Controparte_5 Controparte_2 somma di euro 205.000,00, oltre interessi e spese.
Nel procedimento monitorio i ricorrenti avevano esposto che con scrittura privata del 26/7/2007 aveva chiesto ed ottenuto l'importo di € Parte_1
205.000,00 per far fronte agli impegni derivanti dal concordato fallimentare della Mobil DO SN e , impegnandosi a Controparte_6 CP_7 trasferire loro la proprietà del 12,50% del complesso edilizio settecentesco posto in Lari Loc. Cevoli, via Cavallini, entro la data di approvazione del concordato fallimentare;
con successiva scrittura privata del 18/1/2013, dato atto dell'omologa del concordato e riconosciuto contestualmente il debito di €
205.000,00 da parte della il termine per procedere al trasferimento Pt_1 del compendio immobiliare in favore dei ricorrenti per una quota pari al
18,75% veniva postergato al 20.01.2015; non avendo la provveduto a Pt_1 trasferire il bene né alla restituzione della somma, i ricorrenti avevano promosso il giudizio di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per ottenere la sentenza produttiva degli effetti del contratto definitivo non concluso;
con sentenza n.505/2020, passata in giudicato, il Tribunale aveva respinto la domanda degli attori ritenendo nullo il contratto preliminare per violazione del divieto del patto commissorio;
era quindi interesse di essi ricorrenti agire in via monitoria per ottenere la restituzione della somma mutuata.
L'opponente, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito vantato e dell'azione di ripetizione, l'applicabilità del principio della soluti retentio di cui all'art. 2035 c.c. e l'infondatezza del quantum debeatur, aveva chiesto che il decreto ingiuntivo venisse dichiarato inammissibile, nullo, infondato, privo di qualsiasi effetto, revocato per la inesistenza delle ragioni di credito;
nel merito, in subordine, accertata in via di eccezione riconvenzionale la titolarità in capo alla del diritto di credito di € 6.000,00 a titolo di spese di lite liquidate Pt_1 nella sentenza n. 505/2020, aveva chiesto che venisse ridotto in pari misura l'importo preteso dai ricorrenti.
Si erano costituiti e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 contestando l'opposizione avversaria.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
(di seguito anche APPELLANTE) con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato, ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
[...]
e (di seguito anche APPELLATI) Per_1 Controparte_1 Controparte_2 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
1.Vizio derivante dalla violazione degli artt. 1324, 1325, 1343, 1362, 1418,
1419, 1424, 2744, 2943 e 2944 c.c., oltreché dell'art. 112 c.p.c.
2. Vizio derivante dalla violazione dell'art. 2035 c.c.
3. Vizio derivante da violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, e Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 nel costituirsi in giudizio hanno contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale hanno chiesto, per contro, la conferma.
A seguito del decesso di con ordinanza del 16.5.2024 è stata Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo, che è stato tempestivamente riassunto su istanza di Parte_1 Si sono costituite ritualmente in giudizio ed Controparte_3 CP_4
quali eredi di facendo proprie tutte le difese di parte
[...] Persona_1 appellata.
In data 25.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (
1.Vizio derivante dalla violazione degli artt. 1324, 1325, 1343, 1362, 1418, 1419, 1424, 2744, 2943
e 2944 c.c., oltreché dell'art. 112 c.p.c.) è infondata.
Parte appellante sostiene che, essendo stato dichiarato nullo con sentenza passata in giudicato n. 505/2020 il negozio di cui alle scritture private del
26.7.2007 e del 18.1.2013 per illiceità della causa per violazione del divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c., la decorrenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo avrebbe dovuto essere individuata nella data del pagamento avvenuto il 26.7.2007; il vizio del contratto ne impedirebbe la conversione in altro valido in quanto i convenuti avrebbero omesso di chiedere la valutazione della volontà delle parti sottesa alla conversione;
la sentenza n. 505/2020 avrebbe acclarato che i contraenti non avrebbero siglato il negozio del 18.1.2013 senza quella parte colpita dalla nullità, sicché la nullità si sarebbe estesa all'intero contratto e da un contratto all'altro in ragione del collegamento e della interdipendenza negoziale e funzionale, conseguentemente il termine prescrizionale per l'azione di ripetizione di indebito oggettivo non sarebbe stato interrotto.
Gli appellati eccepiscono che con la sentenza n.505/2020 non sarebbe stata dichiarata la totale nullità delle scritture private del 26.7.2007 e del 18.1.2013 ma solo quella dell'asserito patto commissorio;
conseguentemente il riconoscimento di debito operato con la scrittura del 18.1.2013 resterebbe valido ed efficace ed idoneo ad interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c.
Si riporta la motivazione sul punto della sentenza impugnata: <<Occorre anzitutto premettere che la sentenza del Tribunale di Pisa n. 505/2020, nel respingere la domanda ex art. 2932 c.c. promossa dagli odierni opposti, a ben vedere non ha mai dichiarato la totale nullità della scrittura privata del
26.7.2007 e della successiva scrittura del 18.1.2013, limitandosi piuttosto ad accogliere l'eccezione di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, ritenendo “chiaramente e puntualmente integrati gli estremi del patto vietato, quale patto che prevede l'attribuzione al creditore della proprietà del bene a soddisfacimento del credito nel caso in cui detto credito non sia pagato alla scadenza”. Per consolidata giurisprudenza, “in tema di patto commissorio, la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all'art. 2744
c.c. riguarda il solo patto commissorio stipulato "a latere" dell'obbligazione restitutoria (con conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato” (Cassazione civile sez. III, 25/05/2000, n.6864; Tribunale
Milano, 26/09/2017, in Dejure). In altri termini, la nullità comminata dall'art.
2744 c.c. incide soltanto sul patto accessorio preordinato alla produzione dell'effetto traslativo in favore del creditore, a fronte dell'inadempimento del debitore, mentre non riguarda l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto la somma mutuata, il cui adempimento il patto commissorio era preordinato a garantire e che rimane inalterata (cfr. Tribunale Milano, 26/09/2017). È definitivamente acquisito il principio per cui il divieto del patto commissorio
“non può valere per quei negozi, pur contestuali o contenuti nello stesso atto, che non hanno direttamente o indirettamente - finalità di concorrere a realizzare il risultato vietato dal legislatore, ma ne prescindono o, come nel caso del riconoscimento di debito, ne costituiscono addirittura un mero presupposto, del tutto autonomo e distinto sul piano fattuale e logico- giuridico”, sulla premessa del quale si è chiaramente affermato che “la nullità non investe neppure il negozio ricognitivo dell'obbligazione di restituzione” (Cassazione civile sez. III, 19/02/2019, n.4729). Ne discende che, pur dovendo convenirsi circa la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dalla data del pagamento (cfr. Cassazione civile sez. III,
12/05/2014, n.10250), fondatamente la parte convenuta ne ha
contro
-eccepito
l'interruzione in conseguenza della sottoscrizione della scrittura privata del
18.1.2013, espressamente intitolata “atto di ricognizione di debito”. Come è noto, il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il diritto stesso può esser fatto valere costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. Orbene, se la nullità del patto commissorio racchiuso nella scrittura del 26.7.2007 implica senz'altro la nullità della successiva scrittura del 18.1.2013 nella parte in cui ne proroga gli effetti
e ne amplia il contenuto (stante la promessa di cessione di una ulteriore quota del compendio immobiliare di fatto costituito in garanzia), non può invece affermarsi che la sanzione di nullità ex art. 2744 c.c. si sia estesa all'obbligo restitutorio assunto con la prima scrittura e alla successiva ricognizione dell'obbligazione restitutoria contenuta nella seconda scrittura. Alcun dubbio può porsi circa la portata (anche) ricognitiva dell'atto del 18.1.2013, sottoscritto dalla e dai convenuti, alla luce della inequivoca intestazione Pt_1 della scrittura e della esplicita attestazione della mancata restituzione della somma di € 205.000,00 corrisposta da e Deve quindi Per_1 CP_1 CP_2 sul punto concludersi che il riconoscimento del debito contenuto nella scrittura del 18.1.2013 abbia interrotto il decorso del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione, che non poteva considerarsi spirato quando nel maggio del 2020 è stato richiesto all'attrice il pagamento.>>.
La motivazione è chiara e conforme alla costante giurisprudenza di merito e legittimità.
Le censure di parte appellante sono frutto di una non condivisibile lettura/interpretazione delle due scritture private e soprattutto della sentenza definitiva n. 505/2020.
In quest'ultima il Giudicante ha ritenuto integrata la fattispecie del patto commissorio rilevando “In sostanza l'art. 2744 esprime un divieto di risultato e trova pertanto applicazione con riferimento a qualsiasi negozio che sia impiegato per conseguire il risultato concreto vietato dall'ordinamento, ove ricorra una situazione debitoria da parte del titolare del bene nei confronti di chi lo acquista o acquisisce il diritto a acquistarlo, preesistente o coeva al trasferimento, di tal che detto trasferimento venga a realizzare, in concreto, una forma di garanzia impropria […..] la domanda ex art. 2932 cc proposta dagli attori deve essere di conseguenza respinta”.
La pronuncia di nullità, contrariamente a quanto affermato da parte appellante,
è evidentemente riferita al solo patto commissorio finalizzato al risultato del trasferimento della (quota di) proprietà del bene, non all'intero contenuto negoziale delle due scritture private del 2007 e 2013.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, come evidenziato nella sentenza impugnata, è costante nel ribadire che la sanzione della nullità prevista dall'art. 2744 c.c. riguarda il solo patto commissorio stipulato a latere dell'obbligazione restitutoria e non anche quest'ultima; il divieto del patto commissorio non può valere per quei negozi, pur contestuali o contenuti nello stesso atto, che non hanno, direttamente o indirettamente, finalità di concorrere a realizzare il risultato vietato dal legislatore (v. fra le altre Cass. n. 4729/2019).
La Corte di Cassazione ha altresì evidenziato che “costituisce principio consolidato quello secondo cui in caso di mancanza di una "causa adquirendi" in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire, comunque, meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo […]. In ogni caso, premesso che in tal caso
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo, è solo la pronuncia dichiarativa o estintiva del giudice, avente portata estintiva del contratto, l'evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del “solvens” di restituzione della prestazione rimasta senza causa (Sez. 2 - , Ordinanza n.
14013 del 06/06/2017, Rv. 644476 - 01).” (Cass. n. 30045/2024). La sentenza n.505/2020 passata in giudicato ha appunto privato di causa giustificativa la dazione delle somme in esame ed ha dato fondamento alla domanda degli odierni appellati di restituzione della prestazione rimasta senza causa.
Riguardo all'eccezione di prescrizione, dai documenti in atti risulta che: con scrittura privata del 26.7.2007 gli odierni appellati si costituivano fideiussori per conto della sig.ra verso il curatore fallimentare per la somma di € Pt_1
205.000,00; in data 7.11.2007 corrispondevano l'importo di complessivi €
258.000,00 (di cui € 205.000,00 dovuti da ed € 53.000,00 da Parte_1
) contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata di Persona_2 parziale modifica della precedente;
in data 18.1.2013 le parti, richiamata la scrittura privata del 26.7.2007, sottoscrivevano una terza scrittura privata denominata “Atto di ricognizione di debito e contestuale autorizzazione al diritto di recesso”, in cui venivano pattuite alcune modifiche “in considerazione del lasso di tempo intercorso ad oggi, senza che sia intervenuta restituzione alcuna della somma sopra indicata né atto di acquisto definitivo”; in data 20 maggio 2020 gli odierni appellati inviavano all'opponente la richiesta di pagamento, cui faceva seguito seguito la notifica del d.i. n. 970/2020 oggetto dell'opposizione.
L'eccezione di prescrizione va quindi rigettata, essendo stato ampiamente interrotto il termine decennale.
E' pure infondato l'ulteriore assunto appellante, secondo cui la sentenza definitiva avrebbe acclarato che i contraenti non avrebbero siglato il negozio del 18.1.2013 senza quella parte colpita dalla nullità, sicché la nullità si sarebbe estesa all'intero contratto e da un contratto all'altro in ragione del collegamento e della interdipendenza negoziale e funzionale. Tale affermazione non è infatti rinvenibile, neppure implicitamente, nella motivazione della sentenza n. 505/2020.
La seconda censura alla sentenza impugnata (
2. derivante dalla CP_8 violazione dell'art. 2035 c.c.) è infondata. L'appellante sostiene che le esigenze di protezione del debitore dalla coazione psicologica dovuta a contingenti difficoltà economiche e di evitare lo svuotamento del principio di tipicità delle garanzie reali rientrerebbero nelle etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico riconducibili nella nozione di buon costume, con applicabilità della soluti retentio di cui all'art. 2035 c.c.; sostiene che l'azione spiegata dagli appellati si inserirebbe in una vicenda finanziaria con attività negoziali giuridicamente e scientemente orientate alla realizzazione di un disegno unitario di 'accerchiamento', con l'unico fine di approfittare della condizione di debolezza patrimoniale e contrattuale di e ottenendo la Pt_1 Parte_2 dismissione progressiva e sistematica di quote del prestigioso complesso edilizio settecentesco di loro proprietà a costi irrisori, prevedendo la facoltà di recesso dietro il pagamento di somme nettamente maggiorate in ragione della usurarietà in concreto degli interessi o a compensazione di un debito che continuerebbe ad alimentarsi.
Gli appellati contestano l'assunto avversario e sostengono che semmai sarebbe stata la a tenere un comportamento privo di etica e morale, atteso che Pt_1 la stessa, dopo aver chiesto ed ottenuto sin dal 2007 la provvista necessaria per adempiere al concordato fallimentare, evitando così la vendita all'asta del proprio immobile, promettendo liberamente e senza alcuna coercizione la vendita di parte della quota di proprietà dell'immobile, avrebbe poi con varie scuse omesso sia di alienare quanto promesso in vendita sia di restituire la somma ricevuta.
Il Tribunale ha così motivato sul punto: “Non è meritevole di accoglimento l'eccezione di irripetibilità della prestazione pecuniaria ex art. 2035 c.c. per contrarietà al buon costume. Secondo l'impostazione dominante, ai fini dell'applicabilità della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c. la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico (Cassazione civile sez.
VI, 03/04/2018, n.8169; Cassazione civile sez. lav., 26/01/2018, n.2014; Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, n.9441). Non consta che tra queste ultime sia mai stata annoverata la restituzione della somma illecitamente garantita dalla stipulazione di un patto commissorio, che integra piuttosto un negozio in frode alla legge e si pone in contrasto con l'ordine pubblico (in questo senso Corte appello Torino, 09/12/2016, n.2098, in Dejure). Il divieto del patto commissorio è infatti stabilito anzitutto a presidio della regola della par condicio creditorum, traducendosi nella costituzione di una garanzia reale atipica in danno degli altri creditori. Peraltro, si è già richiamata la granitica giurisprudenza ferma nel ritenere pienamente valida l'obbligazione restitutoria avente ad oggetto la somma mutuata, nonostante l'invalidità della garanzia accessoria offerta dal patto commissorio (cfr. da ultimo Corte appello Milano sez. IV, 19/01/2022, n.176, in Dejure). Non appare pertinente il richiamo di parte attrice al principio di diritto espresso dalla S.C. con sentenza n.16706 del
05/08/2020, che ha ritenuto contraria al buon costume la “erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa, trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto”. Nel caso di specie, per quel che è dato comprendere, la somma erogata dai convenuti è stata utilizzata non per impedire o procrastinare un fallimento, bensì per acquisire la provvista necessaria all'adempimento di un concordato fallimentare. Non si ravvisano profili di turpitudine o immoralità idonei a giustificare la grave conseguenza dell'irripetibilità della prestazione eseguita, venendo piuttosto in rilievo la legittima pretesa del creditore – non preclusa dalla caducazione dell'atipica e illecita garanzia che si era precostituito – di vedersi restituita la somma mutuata.”
La valutazione del Tribunale è pienamente condivisibile.
Le affermazioni di parte appellante circa un disegno unitario di
'accerchiamento', approfittando della condizione di debolezza patrimoniale e contrattuale della controparte per ottenere quote del prestigioso complesso edilizio a costi irrisori, non trovano conferma negli atti di causa.
Deve invece ritenersi che il mutuo di € 205.000,00 in favore della non Pt_1 sia stato affatto contrario alla morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico ed abbia piuttosto consentito alla mutuataria di giungere all'omologazione del concordato, con tutti i conseguenti benefici.
A conforto della soluzione adottata dal giudice di primo grado può aggiungersi che in caso di mutuo usurario, fattispecie socialmente omologa a quella per cui
è causa, la sanzione ordinamentale prevista (1815, co.2, c.c.) è la non debenza degli interessi, non anche la mancata restituzione del capitale.
La terza censura alla sentenza impugnata (
3. derivante da violazione CP_8 degli artt. 91 e 92 c.p.c.) è infondata.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere integralmente la domanda della e, quindi, condannare gli appellati al pagamento delle Pt_1 spese di lite, o quantomeno avrebbe dovuto compensarle integralmente, attesa la soccombenza reciproca ed il mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Parte appellata eccepisce che la decisione è corretta, non essendovi stata soccombenza reciproca ma solo l'adesione degli opposti all'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente e conseguente riconoscimento in sentenza dell'importo di € 8.754,72 (spese legali riconosciute dalla a Pt_1 seguito della sentenza n. 505/2020 del Tribunale di Pisa) detraendolo dal credito originario azionato.
La decisione va confermata avendo il giudice di primo grado fatto corretta applicazione del principio di soccombenza. La era la soccombente Pt_1 assolutamente prevalente, essendo stata respinta l'opposizione da lei proposta, fatta eccezione per la richiesta di compensazione parziale per il modesto importo di euro 8.754,72 a fronte del maggior credito delle controparti di euro
205.000,00.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate secondo il d.m.
147/2022 scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00 valori medi, non tenendo conto della fase di istruzione non tenutasi.
Il rigetto dell'appello determina il raddoppio del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Pisa nr. CP_3 Controparte_4
346/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore degli appellati, che liquida in € 9.991,00 oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
Dichiara sussistere l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato pari a quello di iscrizione.
Firenze, camera di consiglio del 12 giugno 2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.