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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 25/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott. Isabella Martin Presidente estensore dott. Tullio Joppi Consigliere
dott. Federico Paciolla Consigliere Oggetto:
ha pronunciato seguente azione revocatoria fallimentare SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 171/2023 R.G.
promossa
da
c.f. , in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t.
dott. rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_2
BONETTA ANGELO e SELINI VALENTINA giusta delega in atti
- appellata –
contro
c.f. Controparte_1
, in persona del Curatore del Fallimento e legale P.IVA_2
1 rappresentante dott. rappresentato e difeso Parte_3
dall'avv. PLÖRER OSKAR giusta delega in atti
- appellato–
nonché contro
c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_3
dall'avv. CIANCIO FERDINANDO giusta delega in atti
- appellata-appellante incidentale
nonché contro
c.f. , in persona del Controparte_4 P.IVA_4
legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa CP_5
dagli avv.ti TINTERI DANIELA e MANCALEONI ANDREA
domiciliato presso l'avv. JANES ALEX di Bolzano , giusta delega in atti;
- appellata–
nonché contro
, c.f. P_ Controparte_7
, in persona del legale rappresentante liquidatore P.IVA_5
Geom. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_8
SCICOLONE MARCO, giusta delega in atti
- appellata-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 223/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 15/03/2023
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
2 11/12/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
dei procuratori di parte appellante : Parte_1
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. dott.
sottoscritta anche dal procuratore avv. Parte_2
Angelo Bonetta:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del CP_1
presente giudizio.
Come da dichiarazione del procuratore:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
del procuratore di parte appellata Controparte_9
7 :
[...] CP_1
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del Curatore del sottoscritta anche dal Parte_4
procuratore avv. Oskar Plörer:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del CP_1
presente giudizio.
3 Come da dichiarazione del procuratore:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
del procuratore di parte appellata/appellante incidentale
Controparte_2
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del legale rappresentante sottoscritta anche dal procuratore CP_3
avv. Ferdinando Ciancio:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del CP_1
presente giudizio.
Come da dichiarazione del procuratore:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
dei procuratori di parte appellata Controparte_4
[...]
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del legale rappresentante sottoscritta anche dal procuratore CP_5
avv. Daniela Tinteri:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del CP_1
4 presente giudizio.
Come da dichiarazione del procuratore:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
del procuratore di parte appellata P_
, Controparte_7
come da dichiarazione di data 11.12.2024 del legale rappresentante e liquidatore geom. Controparte_8
sottoscritta anche dal procuratore avv. Marco Scicolone:
Dichiara di rinunciare all'azione promossa nel giudizio indicato in epigrafe, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettare le rinunce all'azione da parte del e delle altre parti del CP_1
presente giudizio.
Come da dichiarazione del procuratore:
Dichiara di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il aveva Parte_5
proposto dinanzi al Tribunale di Bolzano azione revocatoria fallimentare ex art. 67 LF nei confronti di Controparte_2
in relazione al pagamento effettuato in data 29/06/2017, e dunque in periodo sospetto, dalla società fallita in favore della convenuta nell'importo di €121.666,92, nonché in relazione all'ulteriore pagamento effettuato da P_ CP_7
5 in favore di MFR in data 4.8. 2017 per l'importo di €
106.500,69.- .
Secondo la tesi attorea, tale ultimo versamento corrisponderebbe al pagamento di un debito della fallita effettuato da CP_1 Parte_5
soggetto terzo debitore della stessa fallita, e per tale motivo soggetto a revocatoria fallimentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, co. 1 n. 2, R.D. 267/1942 o quantomeno ai sensi e per gli effetti del 2° comma del medesimo articolo.
Il pagamento eseguito da sarebbe avvenuto con P_
provviste destinate alla fallita andando così ad estinguere in parte qua, entrambi i debiti, ovvero sia quello di essa P_
nei confronti di mediante Controparte_1
compensazione legale, sia quello della società consortile odierna fallita nei confronti di il pagamento Controparte_2
doveva considerarsi "anomalo", perché effettuato in violazione del disposto di cui all'art. 3, 5°co., della legge n. 136/2010;
non era comunque revocabile in dubbio che al momento della ricezione dei pagamenti fosse a Controparte_2
conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava ormai la società odierna fallita.
si era costituita in giudizio contestando Controparte_2
le pretese avanzate dal e chiedendo autorizzazione CP_1
alla chiamata in causa di quale società Parte_1
consorziata della società consortile fallita, dalla quale
6 pretendeva di essere manlevata da ogni pretesa attorea.
La chiamata in causa si era costituita contestando Parte_1
in fatto ed in diritto le pretese avanzate dal come CP_1
anche quelle lei rivolte da parte convenuta Controparte_2
per la sola denegata ipotesi di accoglimento delle pretese
[...]
del chiedeva a sua volta essere autorizzata alla CP_1
chiamata in causa di Pietro., mandatario P_
dell'ATI aggiudicataria dell'appalto de quo, chiedendo di essere tenuta indenne da ogni eventuale esborso nonché alla chiamata in causa di perché fosse, in ipotesi di Controparte_4
accoglimento delle domande attoree, accertata a quota di responsabilità riferibile a ciascuna delle chiamate in causa.
si era costituita in giudizio P_ CP_7
respingendo in quanto infondata qualsiasi pretesa svolta dalla chiamante nei propri confronti. CP_10
si era costituita in giudizio chiedendo di Controparte_4
essere autorizzata a chiamare in causa la P_ CP_7
e insistendo per il rigetto di tutte le istanze promosse dal
[...]
Fallimento attore, nonché dalla convenuta Controparte_2
e dalla per i motivi ampiamente esposti in
[...] Parte_1
comparsa d costituzione.
In seguito alla chiamata in causa di si CP_4 P_
era costituita in giudizio deducendo l'erroneità e l'infondatezza
Contr delle argomentazioni svolte da in relazione alla presunta sussistenza di una qualsivoglia forma di responsabilità solidale,
7 ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 37 D. Lgs. n. 136/2016 e
90 d.P.R. n. 207/2010, dei membri dell'ATI e soci consorziati per i debiti maturati dalla Consortile verso subappaltatori e fornitori.
La causa veniva decisa con sentenza n.223/2023 dd.
15/03/2023 che accoglieva parzialmente le domande attoree,
condannando la convenuta a rifondere al Controparte_2
Parte_5
l'importo di € 121.666,92, oltre interessi legali ex art. 1284 co.
4 c.c. ; rigettava la domanda di di Controparte_2
compensazione tra le somme dichiarate revocate e il credito ulteriore vantato da nei confronti di parte Controparte_2
attrice; rigettava le ulteriori domande attoree;
dichiarava l'inammissibilità delle domande della convenuta
[...]
nei confronti della chiamata in causa Controparte_2
, in quanto tardive;
condannava la P_ CP_11
chiamata in causa a tenere indenne la Parte_1
convenuta da quanto pagato al Controparte_2
a condizione dell'effettivo previo pagamento;
CP_1
dichiarava il difetto di competenza del Tribunale adito per le domande di manleva/regresso ed accertamento della relativa quota di responsabilità avanzate dalle chiamate in causa e per la sussistenza di Parte_1 Controparte_4
valide clausole compromissorie;
dichiarava inammissibili le domande di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2497 c.c.
8 avanzate dalla chiamata in causa nei confronti Parte_1
della chiamata in causa P_ CP_11
compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza ha proposto impugnazione Parte_1
censurando con una serie di motivi la motivazione del
Tribunale, in particolare con riferimento alla valutazione delle conseguenze ed implicazioni dell'Accordo transattivo intervenuto tra il e alla sussistenza dei CP_1 P_
presupposti per la revocatoria fallimentare nei confronti di
[...]
alla responsabilità solidale di con il Controparte_2 Pt_1
relativamente ai pagamenti revocati, agli interessi CP_1
legali posti a carico dell'appellante, alla declaratoria di incompetenza a decidere sulle domande di regresso/manleva azionate da nei confronti di , alla Pt_1 P_
declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 2497 c.c.
svolta da nei confronti di ha formulato Pt_1 P_
coerenti conclusioni.
si è a sua volta costituita svolgendo Controparte_2
appello incidentale “adesivo” in relazione all'accoglimento dell'azione revocatoria esperita a mente dell'art.67 c. 2 LF e condanna al pagamento da parte di Controparte_2
dell'importo di € 121.666,92.- nonché in relazione alla declaratoria di l'inammissibilità dell'estensione delle domande
Contr di manleva formulate da nei confronti di ha P_
preso compiuta posizione sui motivi dell'appello principale
9 avanzato da Parte_1
Nel giudizio di appello si è costituito il
[...]
chiedendo il rigetto Controparte_12
dell'appello principale proposto da nonché dell'appello Pt_1
incidentale proposto da in relazione Controparte_2
all'accoglimento dell'azione revocatoria fallimentare promossa dal fallimento nei confronti di esponendone le Controparte_2
ragioni.
si è costituita rilevando che nella Controparte_4
sentenza impugnata non vi è alcuna statuizione che la riguardi né gli atti di appello ( e MFR) né le comparse di Pt_1
costituzione ( e ) contengono richiesta di P_ CP_1
riforma della sentenza impugnata in ordine ad eventuali capi della stessa che non hanno disposto la sua condanna;
ha pertanto concluso chiedendo venisse dichiarato che
[...]
non è tenuta a rispondere, ad alcun titolo, di CP_4
nessuna delle richieste formulate dalle parti in causa.
Il GI nominato ha disposto la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. al 22/01/2025; su istanza congiunta dei procuratori delle parti che hanno dato atto che le trattative pendenti tra le parti per una definizione transattiva della controversia sono prossime alla conclusione con esito positivo, il GI ha disposto l'anticipazione dell'udienza all'11/12/2024, udienza alla quale erano state chiamate tutte le controversie aventi ad oggetto azioni revocatorie promosse dal
10 Controparte_12 Controparte_12
al fine di formalizzare le rinunce agli atti e all'azione e relative reciproche accettazioni.
All'udienza del 11/12/2024 i procuratori delle parti, a ciò
autorizzati, hanno esibito i rispettivi atti di rinuncia alla azione nonché rinuncia agli atti a spese compensate con reciproca accettazione, con riserva di deposito telematico della predetta documentazione. Il deposito è avvenuto lo stesso giorno dell'11/12/2024.
Il GI ha rimesso la causa al Collegio che si è riservata la decisione.
Sono in atti le dichiarazioni , in epigrafe riportate, di rinuncia all'azione promossa nel giudizio, intendendosi tale rinuncia estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, e di accettazione delle rinunce all'azione delle altre parti a spese compensate, sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti, rispettivamente dal Curatore del Controparte_12
, e dai procuratori che hanno dichiarato
[...] CP_1
di rinunciare agli atti del giudizio con compensazione integrale delle spese e competenze dello stesso.
Le rispettive rinunce e relative accettazioni sono regolari in quanto sottoscritte personalmente dai legali rappresentanti delle parti, rispettivamente dal Curatore del Fallimento e dai loro procuratori.
La rinuncia all'azione dimostra il venir meno dell'interesse ad
11 agire e della pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e quindi della ragion d'essere della lite, e comporta come riflesso processuale la cessazione della materia del contendere con conseguenti effetti caducatori sulla sentenza di primo grado.
Per altro, le parti hanno, espressamente dichiarato che la rinuncia all'azione va estesa all'azione di primo grado e agli effetti della relativa sentenza, dimostrando quindi la volontà di ottenere una pronuncia caducazione della sentenza di primo grado.
Va dunque dichiarata, in riforma della sentenza impugnata,
cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello principale avanzato da Parte_1
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
avverso la sentenza nr. 223/2023 dd. 15/03/2023 del
Tribunale di Bolzano,
dichiara in riforma dell'impugnata sentenza, cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Bolzano, così deciso il 11/12/2024
La Presidente estensore Dott. Isabella Martin
Il Funzionario Giudiziario Dott. Frida Mazzuti
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