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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
GR RI, AT
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 664/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Molfetta - Via Martiri Di Via Fani 2/b 70056 Molfetta BA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Martiri Di Via Fani 2/b 70056 Molfetta BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 298 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti del Comune di Molfetta avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, del 18 dicembre 2024 che aveva rigettato il suo ricorso relativo all'accertamento
Imu per l'anno 2019.
La sentenza, infatti, escluso il ricorrere di un giudicato esterno rispetto ad altre sentenze che avevano deciso sull'imposta dovuta per precedenti annualità, e ritenuto correttamente motivato l'accertamento anche in ordine alle sanzioni, confermava la fondatezza della pretesa.
Di tanto si doleva l'appellante che addebitava alla sentenza un error in iudicando sotto vari profili. Contestava in effetti, il mancato riconoscimento del giudicato esterno rispetto alle precedenti decisioni a lei favorevoli, ribadiva l'infondatezza della stima delle aree fabbricabili basata solo sul valore attribuito in sede di delibere comunali e senza confronto con le transazioni della piazza, e riteneva inesatta la mancata moderazione della sanzioni in applicazione del cumulo giuridico rispetto elle diverse annualità.
Si costituiva il Comune di Molfetta che contraddiceva gli avversi assunti insistendo per la conferma della decisione impugnata in ragione dell'esattezza delle argomentazioni che la sostenevano.
La causa era chiamata in camera di consiglio all'udienza odierna e la Corte la assumeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La Ricorrente_1 non ha in alcun modo considerato che la motivazione principale della sentenza è stata ravvisata dal giudice di primo grado nell'adesione con cui ella ha concordato il valore delle aree fabbricabili di sua proprietà in euro 290,00 a mq per le annualità 2012 e 2013, confermando la stima che il Comune ha riportato anche per il 2019.
Nell'appello non vi è nessuna contestazione riguardo all'effettività di tale accordo e alla sua rispondenza a una libera determinazione della contribuente, non lasciando dubbi che si tratti di una constatazione consapevole e quindi veritiera rispetto al reale valore dei beni.
Questa considerazione priva di qualsiasi ragione le motivazioni del gravame, perché, risulta confermata l'impossibilità di ravvisare un giudicato esterno rispetto a sentenze riferite ad altre annualità, quando quella oggetto dell'odierna discussione è successiva all'accordo come sopra definito, mentre i richiamati giudicati riguardano anni precedenti, cosicchè l'accordo si risolve nel riconoscimento di una mutata situazione economica che ha consentito una migliore valorizzazione dei suoli secondo contingenze sopravvenute.
E in effetti, le sentenze richiamate dalla parte avevano trovato fondamento nella relazione di consulenza a sua volta datata al 2010, e quindi anteriore all'atto di adesione. Quest'ultimo è intervenuto come parametro di valutazione che supera le stesse determinazioni delle delibere comunali, e oggi è valido elemento di motivazione per gli accertamenti successivi.
Anche quanto alle sanzioni, correttamente non è stato applicato un cumulo giuridico dovendo distinguersi le violazioni in modo ripartito fra annualità ed annualità, trattandosi di periodi d'imposta separati, ciascuno dei quali autonomo nel regime impositivo e sanzionatorio.
Il carico delle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione può essere moderata tenuto conto della ripetitività delle questioni trattate rispetto alle diverse pretese che il Comune ha esercitato, e in ragione della sua difesa con personale dell'amministrazione locale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ANCONA MICHELE, Presidente
GR RI, AT
AULENTA MARIO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 664/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Molfetta - Via Martiri Di Via Fani 2/b 70056 Molfetta BA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Via Martiri Di Via Fani 2/b 70056 Molfetta BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 238/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 9 e pubblicata il 31/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 298 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato telematicamente, Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti del Comune di Molfetta avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, in composizione monocratica, del 18 dicembre 2024 che aveva rigettato il suo ricorso relativo all'accertamento
Imu per l'anno 2019.
La sentenza, infatti, escluso il ricorrere di un giudicato esterno rispetto ad altre sentenze che avevano deciso sull'imposta dovuta per precedenti annualità, e ritenuto correttamente motivato l'accertamento anche in ordine alle sanzioni, confermava la fondatezza della pretesa.
Di tanto si doleva l'appellante che addebitava alla sentenza un error in iudicando sotto vari profili. Contestava in effetti, il mancato riconoscimento del giudicato esterno rispetto alle precedenti decisioni a lei favorevoli, ribadiva l'infondatezza della stima delle aree fabbricabili basata solo sul valore attribuito in sede di delibere comunali e senza confronto con le transazioni della piazza, e riteneva inesatta la mancata moderazione della sanzioni in applicazione del cumulo giuridico rispetto elle diverse annualità.
Si costituiva il Comune di Molfetta che contraddiceva gli avversi assunti insistendo per la conferma della decisione impugnata in ragione dell'esattezza delle argomentazioni che la sostenevano.
La causa era chiamata in camera di consiglio all'udienza odierna e la Corte la assumeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato.
La Ricorrente_1 non ha in alcun modo considerato che la motivazione principale della sentenza è stata ravvisata dal giudice di primo grado nell'adesione con cui ella ha concordato il valore delle aree fabbricabili di sua proprietà in euro 290,00 a mq per le annualità 2012 e 2013, confermando la stima che il Comune ha riportato anche per il 2019.
Nell'appello non vi è nessuna contestazione riguardo all'effettività di tale accordo e alla sua rispondenza a una libera determinazione della contribuente, non lasciando dubbi che si tratti di una constatazione consapevole e quindi veritiera rispetto al reale valore dei beni.
Questa considerazione priva di qualsiasi ragione le motivazioni del gravame, perché, risulta confermata l'impossibilità di ravvisare un giudicato esterno rispetto a sentenze riferite ad altre annualità, quando quella oggetto dell'odierna discussione è successiva all'accordo come sopra definito, mentre i richiamati giudicati riguardano anni precedenti, cosicchè l'accordo si risolve nel riconoscimento di una mutata situazione economica che ha consentito una migliore valorizzazione dei suoli secondo contingenze sopravvenute.
E in effetti, le sentenze richiamate dalla parte avevano trovato fondamento nella relazione di consulenza a sua volta datata al 2010, e quindi anteriore all'atto di adesione. Quest'ultimo è intervenuto come parametro di valutazione che supera le stesse determinazioni delle delibere comunali, e oggi è valido elemento di motivazione per gli accertamenti successivi.
Anche quanto alle sanzioni, correttamente non è stato applicato un cumulo giuridico dovendo distinguersi le violazioni in modo ripartito fra annualità ed annualità, trattandosi di periodi d'imposta separati, ciascuno dei quali autonomo nel regime impositivo e sanzionatorio.
Il carico delle spese segue la soccombenza, ma la liquidazione può essere moderata tenuto conto della ripetitività delle questioni trattate rispetto alle diverse pretese che il Comune ha esercitato, e in ragione della sua difesa con personale dell'amministrazione locale.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore del Comune appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori se dovuti.
Bari, 12 febbraio 2026
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco dott. Michele Ancona