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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/04/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03-Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.01.2018 e segnata dal N° R.G.A.C. 1492/2018, promossa da
, dell'Ing. Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del suo liquidatore p.t. ing. , Parte_3 Parte_4 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. NO
FINOCCHIARO del Foro di Catania e dall'Avv. Angela ADRIANI del Foro di Bologna
-opponente- contro
(già , quale procuratrice e mandataria della Controparte_1 CP_2 società in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_3 rappresentante dott. e cessionaria del credito riferibile a CP_4 Controparte_5
(già cessionaria di rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_6
FEDERICI del Foro di Roma c/o in Roma, come da comparsa di Controparte_7 costituzione in giudizio del 24.10.2024
-opposta-
Oggetto: Opposizione a D.I. nr. 5862 emesso il 21.11.2017 - Leasing
Conclusioni
Per l'attore (foglio di p.c. del 21.11.2024): 1) RITENERE e DICHIARARE che la società concedente è tenuta a corrispondere all'utilizzatore la somma di euro 152.320,00, pari alla perdita di valore dell'imbarcazione dalla data di risoluzione del contratto (10.10.2013) alla data di vendita della stessa nel 2024, nonché alla restituzione dei tre effetti cambiari di euro 19.545,00 a firma dell'Ing. con scadenza al 30.5.2013, 30.6.2013, 30.7.2013; 2) IN SUBORDINE si chiede Pt_1 il riconoscimento della transazione sottoscritta tra le parti e dai loro difensori, quanto meno ai fini delle condizioni marginali del contratto, tenuto conto che l'importo concordato a saldo e stralcio era di euro
80.000 con la cessione dell'imbarcazione e la restituzione dei tre effetti cambiari a firma dell'ing. Pt_1 di euro 19.545,00 ciascuno, mentre la società concedente ha ricavato dalla vendita dell'imbarcazione la somma di euro 140.000, quindi superiore a quanto concordato di ben 60 mila euro, somma che va assegnata all'utilizzatore; 3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, si chiede la condanna della società concedente al pagamento della differenza tra le somme versate dall'utilizzatore e il valore dell'imbarcazione alla data di risoluzione del contratto 10.10.2013, decurtata da quanto alla stessa dovuto per tre canoni non corrisposti e la consegna dei tre effetti cambiari;
4) ALTRESI' si chiede di dichiarare vessatorio l'art. 15 delle CGC nella parte in cui indica di trattenere i canoni già corrisposti a titolo di penale, essendo ciò in contrasto con la normativa di legge e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità; Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta: Piaccia al Tribunale rigettare tutte le domande attrici e confermare il D.I. opposto;
rigettare ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria e per mero tuziorismo e sebbene nelle conclusioni l'opponente nulla chiede in base all'art. 1526 c.c. si chiede, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse formulata una qualche domanda in tal senso a) di rigettare la domanda in quanto l'art. 1526
c.c. dopo l'entrata in vigore della legge 124/2017 non è applicabile al contratto di leasing;
b) di dichiarare l'inammissibilità della domanda non essendoci stata la preventiva consegna del bene;
in via ulteriormente subordinata e di la condanna dell'opponente oltre che alla Controparte_8 restituzione dell'imbarcazione anche al pagamento dell'equo compenso e del risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura degli atti introduttivi si evince quanto segue:
Lo “ Ingegneria ed Architettura dell'ing. Petrina Parte_5
NO e C. S.a.s.” (d'ora in poi ) trattava nel maggio 2006 con la società Parte_1
- concessionaria per la città di Catania della – l'acquisto Controparte_9 CP_10 dell'imbarcazione marca Cranchi, mod. Mediterranee 50 ht Tg. SP3724D, equipaggiato con nr. 2 motori AR Volvo Penta modello D.12 EVC di nuova costruzione, il cui prezzo veniva concordato in euro 500.000.
In data 22 maggio 2006 lo stipulava con la società Mercantile Leasing Parte_1
S.p.a.1 il contratto di locazione finanziaria su imbarcazioni nr. BA 294137 per la somma di euro 592.719,00, da restituire in nr. 84 rate mensili dal 22.05.2006, di cui la prima rata di euro 163.636,36 con scadenza immediata veniva subito pagata, e le successive dalla nr.
2 alla nr. 61 sarebbero state di importo pari ad euro 3.000 ciascuna e dalla rata nr. 62 alla rata nr. 84 di importo pari ad euro 10.829,68 ciascuna;
l'ultima rata sarebbe scaduta il
22.05.2013; veniva fissato in euro 500 il corrispettivo per l'esercizio della facoltà di acquisto. In data 7 giugno 2006 la società vendeva a Mercantile Leasing S.p.a. Controparte_9 la detta imbarcazione al prezzo di euro 500.000 che veniva consegnata allo Pt_1
lo stesso giorno.
[...]
Successivamente, veniva sottoscritto atto di rimodulazione del contratto di leasing con cui veniva prorogata la scadenza al contratto dal maggio 2013 al 7 novembre 2014 – comportante nr. 102 rate - e veniva modificato anche l'importo dei canoni mensili dal nr.
62 al nr. 84 da euro 10.829,68 ad euro 6.326,03, cosicchè l'importo complessivo dei canoni di leasing aumentava ad euro 605.503,59, al netto di iva.
Lo veniva medio tempore posto in liquidazione ed il liquidator ing. Parte_1
assumeva di aver emesso 4 titoli cambiari di euro 19.450,00 ciascuno Parte_4 per le rate scadute non pagate che consegnava alla Mercantile Leasing S.p.a. alla quale corrispondeva l'importo del primo effetto, venendo protestato per i residui tre effetti aventi scadenza 30.5.2013, 30.6.2013, 30.7.2013 per i canoni dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 e da gennaio a luglio 2013.
Con a/r del 28.5.2013 lo chiedeva la sospensione dei pagamenti degli Parte_1 effetti cambiari per mancanza di liquidità e anticipava la volontà di risolvere il contratto di locazione finanziaria.
In data 27 Luglio 2013 lo instaurava un giudizio civile dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania (RG 10421/2013) per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing e sentir condannare (acquirente della Mercantile Leasing s.p.a.) CP_11 alla restituzione in suo favore dell'importo di euro 250.000.
Si costituiva in giudizio la convenuta ed eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania in favore della competenza del Tribunale di Firenze;
l'eccezione veniva accolta dal Tribunale di Catania con provvedimento del 16.2.2016 che assegnava
60 gg a parte attrice per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Veniva proposto dallo il regolamento di competenza dinanzi alla Parte_1
Suprema Corte di Cassazione che rigettava il ricorso con ordinanza del 19.5.2017.
Lo non riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale. Parte_1
In data 23.10.2013 la comunicava la risoluzione di diritto del CP_11 contratto di leasing ai sensi dell'art. 15 delle CGC e richiedeva il pagamento della residua somma di euro 81.473,90; lo replicava che, in base ad una propria Parte_1 perizia contabile, gli interessi applicati al contratto di leasing sarebbero stati “usurari”, per cui era divenuta creditrice della somma di euro 118.522,19, oltre interessi;
assumeva, altresì, di aver versato alla concedente la complessiva somma di euro 510.000.
Coop. e la hanno stipulato un atto di fusione per la Controparte_12
3 Lo presentava il 14.07.2015 denuncia querela sia nei confronti Parte_1 della Mercantile Leasing S.p.a. che nei confronti della per il reato di cui CP_11 all'art. 644 c.p. sia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che presso quella di OR (quest'ultima ha poi emesso in data 10.2.2017 - R.G.N.R.
61380/2015 mod. 44 – decreto di archiviazione per difetto dell'elemento soggettivo del reato).
In data 21.11.2017 il Tribunale di Firenze emetteva il D.I. nr. 5862/2017, su ricorso del ingiungendo immediatamente allo la Controparte_6 Parte_1 riconsegna alla parte ingiungente dell'imbarcazione da diporto (che nel ricorso veniva valutata in un valore virtuale di euro 105.000,00) e di pagare le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 1.814,75.
Lo si opponeva introducendo il presente giudizio assumendo Parte_1 che il tasso contrattuale era pari al 5,52%, che il tasso di mora pattuito era pari al 9,92% e quindi superiore al tasso soglia che al momento della convenzione era pari allo 8,04% (da cui deriverebbe la conversione del contratto in negozio a titolo gratuito); pertanto, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del D.I.. si costituiva in giudizio in data 05.04.2018 contestando la Controparte_6 domanda di parte opponente e, pur confermando il tasso leasing al 5,52% e il tasso soglia al 8,04%, precisava che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 9,76%
(ex art. 4 del contratto = tasso euribor 3M + 7 punti) e che il tasso soglia della mora era di 11,19 (tasso medio + 2,1 punti + 50%), per cui la sola circostanza che il tasso di mora fosse sopravanzato al TSU degli interessi corrispettivi non rendeva integralmente nullo il contratto, come già numerose volte disposto dalla giurisprudenza di merito;
precisava, altresì, che quand'anche dovesse essere dichiarata la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora, la nullità ex art. 1815 comma 2° c.c., avrebbe colpito unicamente la clausola concernente i medesimi, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati sotto la soglia;
sottolineava, inoltre, che parte opponente aveva versato non l'importo di euro 510.000, ma solo quello di euro 451,178,87 (+ iva + canone di dicembre 2012 pari ad euro
5.072,02).
Parte opposta contestava, infine, la perizia prodotta da parte opponente anche nella parte in cui riteneva illegittimo il criterio (alla francese) per violazione del divieto di anatocismo adottato nel calcolo delle rate del piano di ammortamento.
costituzione del Controparte_6
4 Conclusivamente, parte opposta rilevava che il contratto era stato risolto per fatto e colpa dello e che l'imbarcazione le doveva essere restituita, con la Parte_1 precisazione che, nel momento in cui l'imbarcazione sarebbe stata rivenduta, il relativo ricavato sarebbe stato decurtato dal credito di ammontante ad euro CP_6
162.277,81 (canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione per euro 82.159,80 + capitale da scadere per euro 80.118,10).
Si opponeva all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività alla luce della legittimità della risoluzione contrattuale e dell'inadempimento posto in essere dallo
. Parte_1
Con provvedimento del 13.4.2018 (R.G. 1492-1/2018) veniva così rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. richiesto da parte opponente.
All'udienza del 22.6.2018 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; parte opposta precisava nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2
c.p.c., depositata il 12.11.2018, che era rientrata nel possesso fisico dell'imbarcazione solo a seguito dell'accesso a mezzo ufficiale giudiziario del 2.10.2018 e di averla materialmente riottenuta il 17.10.2018, corrispondendo ad l'importo di Controparte_9 euro 7.320,oo (euro 6.000 + iva) a titolo di compenso per la custodia.
In particolare, chiariva che parte opponente, già con la lettera del 10.10.2013, era stata invitata a corrisponderle l'importo di euro 82.159,80 per canoni scaduti ed insoluti, oltre ad euro 80.118,01 per rate a scadere, per un totale complessivo di euro 162.277,81, secondo il piano di ammortamento allegato;
da tale importo parte opposta avrebbe detratto quanto avrebbe ricavato dalla vendita del bene, come pattuito dall'art. 15 delle
CGC del contratto di leasing.
Con successive ordinanze riservate del 30.4.2019 e del 22.11.2020 veniva ammessa la CTU contabile finalizzata a determinare l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di leasing e veniva formulato il seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'ammontare del tasso di interessi (corrispettivo e moratorio) applicato al contratto di leasing per cui è causa. Accerti, in particolare, se i tassi di interesse applicati al contratto superino, al momento della sua stipulazione, il tasso soglia oltre il quale gli interessi vanno considerati usurari. Verifichi, infine, con riguardo alle somme eventualmente corrisposte dall'attore, se esse superino quanto da lui dovuto, accertando il rapporto dare/avere fra le parti, avuto riguardo al valore indicato nel contratto”; veniva nominato quale C.T.U. il dott. Persona_1
Per effetto di proroghe accordate al C.T.U. per il deposito della consulenza, questa veniva poi depositata in PCT il 7.10.2022; il CTU non depositava istanza di liquidazione del suo compenso professionale.
5 La causa veniva rinviata su istanza dei procuratori costituiti per fini transattivi.
Occorre dare atto che in data 2.12.2020 si costituivano in giudizio le società
(cessionaria del credito del ed iscritta nell'elenco Controparte_5 Controparte_6 delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia), in persona della sua procuratrice in persona del procuratore speciale dott. CP_2 [...]
e la (quale acquirente dei beni leasing e dei CP_13 Controparte_14 rapporti giuridici relativi al “terzo compendio”), sempre in persona della sua procuratrice si riportava a tutte le difese, eccezioni e domande svolte CP_2 CP_2 dal Controparte_6
In data 11.10.2022 e revocavano il mandato ai Controparte_5 Controparte_14 procuratori avv. Enrico de Crescenzo e avv. Daniele Cantini.
In data 13.10.2022 si costituiva in giudizio quale procuratrice e CP_2 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICI Pierluigi. Controparte_5
In data 9.3.2023 parte opponente dava atto di aver raggiunto “un accordo per la definizione stragiudiziale della causa” e ciò veniva riscontrato dalla nota scritta di parte opposta del 26.5.2023, per cui la causa veniva rinviata al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli impegni assunti con il menzionato accordo.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 7 del 2023, la causa veniva assegnata all'odierno giudicante per gli effetti del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice originariamente individuato tabellarmente.
Con provvedimento del 12.12.2023, dando atto della mancata acquisizione agli atti della prova documentale dell'avvenuta vendita dell'imbarcazione – come prospettato da parte opponente nelle più istanze di rinvio della causa - le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 16.2.2024.
In data 15.2.2024 parte opponente depositava in PCT la copia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti inviatole il 14.4.2023 [ovvero stipulato da
[...] nella qualità di procuratore e mandataria di con lo CP_1 CP_2
], in virtù del quale lo offriva la somma Parte_1 Parte_1 complessiva di 80 mila euro (73.390+6.100, iva inclusa) ad per Controparte_1 acquistare l'imbarcazione oggetto del leasing traslativo, a fronte del quale gli sarebbero stati restituiti i tre effetti cambiari protestati dell'importo di euro 19.545,00 cadauno scaduti, con compensazione delle spese del giudizio ed abbandono della causa;
accordo che non aveva seguito perché parte opposta aveva manifestato l'intenzione di vendere a terzi l'imbarcazione per una somma maggiore di quella concordata.
6 Parte opposta (già quale mandataria di CP_1 CP_15 CP_5
replicava rappresentando invece che lo era stato
[...] Parte_1 inadempiente all'impegno di stipulare l'atto di compravendita – con contestuale versamento delle rate concordate – entro 30 gg dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, avendo lo più volte differito, per oltre sette mesi, tale Parte_1 termine senza addurre plausibili motivazioni .
All'udienza del 16.2.2024 veniva ammessa CTU e nominato il dott. Per_2 per rispondere al seguente quesito: “accerti il CTU, in relazione al contratto di
[...] leasing stipulato e ai canoni pagati dall'utilizzatore, l'ammontare dell'equo indennizzo dovuto al locatore per l'uso dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore e determini se e in quale misura debba quantificarsi CP_1 l'importo da corrispondere alla il tutto anche ai fini della determinazione della penale contrattualmente prevista e contestata;
determini il CTU la somma ancora da corrispondere da parte opponente;
il danno di cui parte convenuta chiede il risarcimento secondo i criteri di cui all'art. Per_3
1526 c.c.”.
L'incarico veniva conferito all'udienza del 1.3.2024 e la relazione tecnica veniva depositata il 6.8.2024.
In data 24.10.2024 si costituiva in giudizio quale cessionaria di Controparte_3 rappresentata dalla mandataria e quindi Controparte_5 Controparte_1 difesa dall'Avv. Pierluigi FEDERICI del Foro di Roma con domicilio presso lo Studio
(con procura alle liti del 1.8.2024 Notaio di rep. nr. Controparte_7 Per_4 CP_12
13.447, in allegato nr. 2 alla nota depositata il 24.10.2024).
All'udienza cartolare del 22.11.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, mentre parte opposta alcuna.
Motivi della decisione
In via preliminare
Le domande (riconvenzionali) proposte da parte opponente all'udienza del
22.11.2024 sono diverse da quelle rassegnate in atto di citazione2 e anche da quelle di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c3. Dal loro raffronto, si ritiene:
A) L'inammissibilità delle domande rassegnate all'udienza del 22.11.2024 ai punti nr. 2) e nr. 4) perché domande nuove;
in particolare la domanda di parte opponente di veder limitato il proprio debito nell'importo di euro 80.000, pattuito come prezzo di acquisto dell'imbarcazione in seno ad un accordo transattivo estraneo all'oggetto del contendere (ovvero proposto con l'opposizione a D.I.), è del tutto inammissibile, oltre che infondata, atteso che, anche laddove rilevasse giuridicamente l'accordo transattivo, questo non avrebbe avuto alcun effetto novativo delle precedenti obbligazioni.
B) L'inammissibilità delle domande di cui ai punti a) e b) delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. perché nuove rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione e, per l'effetto, è inammissibile anche quella rassegnata al punto 1) delle conclusioni del 22.11.2024, nella sola parte in cui si chiede “la restituzione dei tre effetti cambiari di euro 19.545,00 a firma dell'Ing. on Pt_1 scadenza al 30.5.2013, 30.6.2013, 30.7.2013” e, parimenti, inammissibile è quella rassegnata al punto nr. 3 delle conclusioni del 22.11.2014, nella sola parte in cui
“….decurtata da quanto alla stessa dovuto per tre canoni non corrisposti e la consegna dei tre effetti cambiari;
C) la domanda di cui al punto c) della memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. (che non può reputarsi nuova a seguito del fatto che parte opposta è tornata nel possesso dell'imbarcazione solo nel 2018) si intende rinunciata, perché non riproposta nelle conclusioni del 22.11.2024.
Si reputano domande reconventio reconventionis quelle rassegnate da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero quelle con le quali, in risposta alla domanda di parte opponente di vedersi rimborsata della somma di euro 118.522,19 (o di
152.320,00 euro), chiede la condanna di parte opponente al pagamento dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno.
Nel merito
Le considerazioni di parte opponente circa la natura usuraria del tasso di mora applicato al contratto di leasing sono risultate infondate.
Il CTU dott. ha dato atto nella sua relazione, alle cui conclusioni perché Per_1 esaustiva e condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, che: “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della stipula,
58.635,00 per euro 19.545,00 ciascuno, con la dichiarazione di avvenuto adempimento;
c) la restituzione del valore dei beni esistenti nell'imbarcazione ritirata in assenza dell'utilizzatore che si indicano in euro 10.000 o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare.
8 avvenuta il 22.5.2006, anche alla luce delle modifiche contrattuali convenute in data 7.9.2011 fra le parti, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (esclude imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora, risultano NON USURARI dato che complessivamente non sono e non possono essere superiori al limite di legge (tasso soglia); in definitiva il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate”
La domanda attrice proposta al punto viene respinta, sia in relazione al profilo di nullità rilevato con riguardo all'usurarietà dei tassi pattuiti, sia corrispettivi che moratori, che con riguardo all'eccepito anatocismo, previsto nei piani di ammortamento alla francese allegati sia al contratto di leasing che all'atto di revisione contrattuale concordato del 7.9.2011.
Nel richiamo dei numerosi principi sanciti dalla Suprema Corte a S.U. nella nota sentenza del 2020 n. 195974, occorre precisare che l'effettivo momento temporale in cui deve essere verificata l'usura è quello in cui l'interesse viene concretamente richiesto concretamente (cfr. SU "…. una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per
l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento…Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. In
9 conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio concretamente applicato”.
Poiché le esaustive risultanze della C.T.U. tengono conto di tali generali principi
[infatti il CTU con riguardo ai tassi moratori ha tenuto conto anche dell'ipotesi di c.d. usura sopravvenuta], le stesse possono essere fatte proprie da questo giudice.
Sulla legittimità - in astratto - del piano di ammortamento alla francese vedi recentemente la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 15130 del
29.5.2024 con cui hanno stabilito (sebbene in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese), il seguente principio di diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
“alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Sull'inadempimento di parte opponente
Il CTU dott. previo esame della documentazione prodotta dalle Persona_2 parti, a pag. 12 della sua relazione, ha analiticamente proceduto alla ricostruzione dei pagamenti effettuati da parte opponente, riferendo che: “….i pagamenti sono stati regolari fino al mese di luglio 2012. Per far fronte agli insoluti maturati e alle rate a scadere fino al mese di luglio 2013, l'utilizzatrice proponeva un piano di rientro che prevedeva due versamenti a mezzo bonifico bancario di euro 15.000 e il rilascio da parte dell'ing. di quattro effetti cambiari da euro Pt_1
19.545,00 ciascuno con scadenze al 30.4.2013, al 30.5.2013, al 30.6.2013, al 30.7.2013; risulta essere stata pagata la sola cambiale con scadenza al 30.4.2013 mentre gli altri effetti sono stati protestati…l'importo complessivamente pagato ammonta ad euro 455.094,21 (oltre Iva).
Per quanto riguarda gli insoluti, alla data del 8.11.2013 tale importo ammontava ad euro
68.070,26 (oltre Iva) e, alla data di risoluzione del contratto del 10.10.2013, il capitale a scadere era pari ad euro 80.118,01, per un totale complessivo (insoluti e capitale a scadere) di euro 148.188,27
(oltre Iva).
Alla data del 10.10.2013 (quando la concedente ebbe a comunicare la risoluzione di diritto con racc. a/r), parte opponente era già inadempiente ai propri obblighi di pagamento, per cui la risoluzione di diritto del contratto è legittima, ex art. 15 comma 1 delle CGC.
10 Il Decreto ingiuntivo di riconsegna dell'imbarcazione è stato, pertanto, correttamente richiesto e legittimamente emesso, sempre sulla scorta dell'art. 15 comma
1 ultimo periodo delle CGC del contratto di leasing.
Al contempo va dato atto che parte opposta non solo è tornata nel possesso dell'imbarcazione in data 2.10.2018 (all'esito dell'esecuzione forzata per consegna) ma ha anche proceduto alla vendita rectius alla ricollocazione sul mercato del bene in data
19.02.2024, ottenendo dalla vendita a terzi la somma di euro 140.000, oltre iva (v. allegato alla nota di udienza del 15.2.2024).
Per l'effetto il D.I. deve essere revocato;
permangono, comunque, a carico di parte opponente le spese processuali liquidate con il provvedimento monitorio in considerazione del suo inadempimento.
Ciò premesso, al fine di esaminare la domanda riconvenzionale rubricata al nr. 1) delle conclusioni del 22.11.2024 di parte opponente e la reconventio reconventionis di parte opposta, in considerazione del tenore dell'art. 15 delle CGC che prevede “nel caso di risoluzione – ferma restando sia l'acquisizione a titolo di indennità a favore della locatrice per l'intero loro ammontare, delle rate di canone comunque in precedenza pagate, di quelle regolate in via anticipata, così come di ogni altra somma già corrisposta, sia il diritto della locatrice di chiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione - …..qualora la richiesta di indennizzo venga formulata dalla locatrice dopo l'avvenuta restituzione del macchinario….l'indennizzo che potrà essere domandato dalla locatrice – stante la natura finanziaria della locazione, accettata e voluta anche dalla conduttrice, con conseguente esclusione dell'applicazione delle norme in tema di vendita con il patto di riservato dominio - sarà pari alla differenza tra la voce a) [totale dei canoni scaduti e a scadere successivamente alla data di risoluzione, ivi comprese le spese sostenute dalla locatrice per il ritiro del macchinario, vendita e ricollocazione del medesimo] e la voce b) [ricavato dalla vendita al netto di IVA]”, occorre individuare la disciplina da applicare al caso concreto (richiamando anche quanto chiarito dalle sentenze della Cass. SU n. 2061 del 28.01.2021, nr. 2142 e 2143 del 20215).
E' nota la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: nella prima figura, corrispondente a quella tradizionale, l'utilizzazione della res da parte del concessionario dietro versamento dei canoni all'uopo previsti si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento;
nella seconda, invece, le parti, al momento della formazione del consenso prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato e alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione.
La presenza di due fattispecie distinte all'interno della figura contrattuale della originaria locazione finanziaria venne confermata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 65 del 1993, per cui la prima figura è caratterizzata da una stretta inerenza del contratto con le finalità dell'impresa e con una durata pari all'obsolescenza tecnico-economica del bene, mentre la seconda fattispecie si connota perché con essa le parti intendono realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo.
Nel caso in esame l'importo pattuito per la facoltà di “riscatto” del bene era di soli euro 500 (oltre Iva), ma il valore residuo del bene era notevolmente superiore a tale importo (v. in parte qua pagg. 17 e 18 della relazione del CTU dott. , per cui Per_5 trattasi di leasing traslativo.
Rispetto a questa fattispecie non sussiste l'equivalenza delle posizioni delle parti al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto, difettando il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dell'art. 1458 c.c. e, di conseguenza, al leasing traslativo
è applicabile l'art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà, per cui, a fronte della restituzione del bene al concedente, quest'ultimo dovrebbe restituire le rate sino a quel momento riscosse, salvo un equo compenso per l'utilizzo del bene e il risarcimento del danno.
Laddove viene convenuto – come nel caso in esame - che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo di indennità unitamente al residuo importo da pagare – ovvero il concedente, oltre al riottenimento del bene può trattenere anche l'intero importo del finanziamento - si applica la regola enunciata dal 2° comma dell'art. 1526
c.c., per cui il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta solo se eccessiva.
Infine, come nel caso di specie, ove le parti hanno convenuto, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati dall'utilizzatore prevedendo la detrazione, dalle somme ancora dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, si ritiene la clausola è coerente con la previsione
per inadempimento dell'utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente”.
12 contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.: in tal caso l'indennizzo ex art. 1526, comma 2°, c.c. altro non è che la forfetizzazione convenzionale dell'equo compenso di cui al primo comma.
In altre parole, l'art. 1526 c.c., nel disciplinare l'inadempimento del compratore, prevede sì che le rate versate debbano essere restituite, ma consente al venditore di ottenere un «equo compenso», il quale tiene luogo di risarcimento del lucro cessante: tale
«equo compenso» può essere convenzionalmente forfetizzato dalle parti in misura pari alle rate versate, rate che il creditore sarà, in tal caso, legittimato a trattenere.
Orbene, nel caso in esame, quanto corrisposto dallo a titolo di Parte_1 pagamento – euro 455.094,21 (oltre iva) – si sovrappone a quanto calcolato dal CTU
– euro 447.839,87 - a titolo di equo compenso (o equa remunerazione) Per_2 riconoscibile a parte opposta per l'intero periodo di uso (dal 7.6.2006 al 2.9.2018), per cui la clausola di cui all'art. 15 delle CGC si conforma a quanto previsto dall'art. 1526 secondo comma c.c.
A fronte di un siffatto quadro, la legge nr. 214 del 2017 non apporta alcun dato modificativo.
E' noto che la legge, entrata in vigore il 29.08.2017, definisce per la prima volta con l'art. 1 comma 138 il contratto di leasing e ne detta la disciplina.
La ratio della novella è quella di evitare che la concedente, una volta risolto il contratto, consegua un indebito arricchimento qualora l'importo delle rate pagate dall'utilizzatore, sommato al valore del bene restituito, sviluppi una somma superiore a quella che la concedente avrebbe ricavato se il contratto fosse andato a buon fine;
difatti l'art. 1, co. 138° della citata legge recita : “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Ciò anche a seguito della granitica giurisprudenza formatasi sulla questione, per cui la restituzione delle rate riscosse è connessa a quella della restituzione del bene al concedente (“l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne l'utilità nel prosieguo;
dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salvo la prova del danno ulteriore” (Cass. Ord. N. 7337/2019, e Ord. N. 28021/2021).
Le nuove norme introdotte dalla Legge 124/2017, che hanno eliminato la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, hanno condotto la Suprema
Corte di Cassazione a ritenere definitivamente abbandonata la questione dell'applicabilità analogica al leasing dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ma solamente per quei casi di risoluzione del contratto di leasing intervenuti successivamente alla novella.
I contratti già risolti prima della novella, debbono essere, ancora, decisi con l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
E' pur vero che, in netto contrasto con detti principi fissati soprattutto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 28 gennaio 2021 n. 2061, alcune decisioni di alcuni Giudici di merito ritengono che, in caso di risoluzione del leasing traslativo, l'art. 1526 c.c. non debba più comunque trovare applicazione, neppure nei casi di contratti già risolti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, poiché la più recente giurisprudenza ha superato la vecchia distinzione tra leasing di godimento e traslativo, anche in considerazione del fatto che il legislatore della novella non ha dettato una disciplina intertemporale per quei rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento della sua entrata in vigore.
Tuttavia, per i contratti già risolti al tempo dell'entrata in vigore della novella – come nel caso di specie - bisogna avere riguardo all'insegnamento dato dalla Suprema
Corte, che ricorre al principio (o teoria) del c.d. “fatto compiuto”, enunciandolo come regolatore delle interferenze dello jus superveniens sui rapporti giuridici suscettibili di esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l'appunto, il contratto di leasing.
La risoluzione per inadempimento nei contratti di leasing operata prima dell'entrata in vigore della novella, invece, sarà disciplinata secondo quanto sopra già chiarito.
L'orientamento che considera applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c. nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore nel leasing traslativo appare quindi accettabile, poiché si riscontra la stessa ratio, che consiste nel tutelare l'equilibrio delle posizioni delle parti contrattuali;
infatti, si fornisce una garanzia anche al venditore / concedente attraverso la previsione di un equo compenso (che potrà essere ridotto qualora eccessivo, per evitare un arricchimento ingiustificato) e del risarcimento del danno.
ovvero al 8.12.2014 era di euro 292.320,00.
14 Nel determinare le somme dovute complessivamente da parte opponente a parte opposta, rilevato che quest'ultima soltanto durante la redazione della bozza da parte del
CTU dott. ha richiesto in modo specifico il riconoscimento degli interessi di Per_2 mora sul complesso delle somme dovute, ritenuta tale richiesta tardiva, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni, si reputa di accedere al calcolo svolto dal CTU dott. a pag. 23 della sua Per_2 relazione (nel prospetto redatto il C.T..U ha tenuto conto anche delle spese di custodia pagate dalla concedente alla società di euro 6000 – che costituisce peraltro il CP_9 danno subito da quest'ultima), per cui parte opponente viene condannata al pagamento in favore di 14.188,27, oltre interessi legali dal 5.4.2018 (data di costituzione in giudizio della concedente) al saldo.
Sulle spese processuali
Parte opposta NON ha prodotto agli atti alcuna nota spesa;
di tal modo, svolgendo la nota spesa come limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, in assenza di questa si ritiene di riconoscere alla parte vittoriosa quanto previsto nel minimo per le cause di valore relative allo scaglione di riferimento (causa non superiore ad euro 26.000).
Non viene liquidata la fase decisoria non essendo state depositate le comparse conclusionale e di replica.
Le spese di CTU sono a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando:
-- dando atto dell'avvenuto e definitivo recupero da parte opposta dell'imbarcazione per cui è causa, revoca il D.I. nr. 5862 del 21.11.2017; restano a carico di parte opponente le spese processuali liquidate nel detto D.I.;
--dichiara inammissibili tutte le domande formulate da parte opponente in occasione delle conclusioni rassegnate all'udienza del 22.11.2024;
--rigetta le domande formulate ai punti 1) e 2) delle conclusioni rassegnate da parte opponente nell'atto di citazione;
--in accoglimento della reconventio reconventionis di parte opposta, condanna parte opponente a pagare in favore della prima la somma di euro 14.188,27, oltre interessi legali dal 5.4.2018 fino al saldo.
---liquida in favore di parte opposta le spese processuali in euro 3.376,00 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, iva, cap, rimborso forfettario del 15% e ne
15 pone il pagamento a carico di parte opponente, tenuta anche al pagamento delle spese di
CTU.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, il 2.4.2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La società Mercantile Leasing è stata acquistata da è stata Controparte_11 CP_11 fusa nella capogruppo Banco Popolare Soc. Coop;
i l re Soc.
2 2 1) Ritenere e dichiarare che nessun credito vanta parte opposta, avendo parte opponente corrisposto somme notevolmente superiori a quelle richieste, restando creditrice dell'importo di euro 118.522,19 di cui chiede la condanna di parte opposta alla restituzione, oltre interessi;
2) ritenere e dichiarare che Mercantile Leasing S.p.a., fin dalla stipula del contratto di leasing ha ritenuto di applicare alla somma finanziata interessi al tasso usurario, successivamente aumentate in applicazione dell'anatocismo; 3) per l'effetto revocare il D.I. opposto e ordinare il trasferimento dell'imbarcazione alla comparente. 3 Perché venga ordinata: a) la restituzione della somma corrisposta di euro 511.245,10 oltre agli interessi dalla data del pagamento;
b) la restituzione dei nr. 3 effetti cambiari a firma dell'Ing. protestati per euro Parte_4
7 4 Tra i quali: - la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori;
- è escluso ogni tipo di sommatoria con gli interessi corrispettivi;
- gli interessi corrispettivi e interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura, ma vanno autonomamente considerati sia perché trattasi di grandezze disomogenee - data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondi - sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo, sia perché - in definitiva - ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l'effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente;
- la sanzione della nullità di cui all'art. 1815 comma II c.c. va limitata al tipo di interesse che quella soglia ha superato;
- invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, prendendo vigore l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti;
- caduta eventualmente la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro: ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi, onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti;
- per l'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento al DM cui è demandata dalla legge (vedasi art. 644 c.p. e L. 108/96) l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento della conclusione del contratto applicando le relative maggiorazioni. 5 Relativamente ai contratti risoltisi prima della legge, la Suprema Corte ritiene di applicare la nuova legge solo in presenza di determinati presupposti, ovvero che alla data di entrata in vigore della legge non si sono ancora verificati i presupposti della risoluzione : “..deve ritenersi che l'applicazione della nuova legge è consentita, nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentemente alla sua entrata in vigore, allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione
11 6 Il valore dell'imbarcazione alla data in cui era previsto il trasferimento di proprietà all'utilizzatrice,
13
In Nome del Popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03-Terza Sezione Civile nella persona della giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.01.2018 e segnata dal N° R.G.A.C. 1492/2018, promossa da
, dell'Ing. Parte_1 Parte_2 [...]
, in persona del suo liquidatore p.t. ing. , Parte_3 Parte_4 rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. NO
FINOCCHIARO del Foro di Catania e dall'Avv. Angela ADRIANI del Foro di Bologna
-opponente- contro
(già , quale procuratrice e mandataria della Controparte_1 CP_2 società in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_3 rappresentante dott. e cessionaria del credito riferibile a CP_4 Controparte_5
(già cessionaria di rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_6
FEDERICI del Foro di Roma c/o in Roma, come da comparsa di Controparte_7 costituzione in giudizio del 24.10.2024
-opposta-
Oggetto: Opposizione a D.I. nr. 5862 emesso il 21.11.2017 - Leasing
Conclusioni
Per l'attore (foglio di p.c. del 21.11.2024): 1) RITENERE e DICHIARARE che la società concedente è tenuta a corrispondere all'utilizzatore la somma di euro 152.320,00, pari alla perdita di valore dell'imbarcazione dalla data di risoluzione del contratto (10.10.2013) alla data di vendita della stessa nel 2024, nonché alla restituzione dei tre effetti cambiari di euro 19.545,00 a firma dell'Ing. con scadenza al 30.5.2013, 30.6.2013, 30.7.2013; 2) IN SUBORDINE si chiede Pt_1 il riconoscimento della transazione sottoscritta tra le parti e dai loro difensori, quanto meno ai fini delle condizioni marginali del contratto, tenuto conto che l'importo concordato a saldo e stralcio era di euro
80.000 con la cessione dell'imbarcazione e la restituzione dei tre effetti cambiari a firma dell'ing. Pt_1 di euro 19.545,00 ciascuno, mentre la società concedente ha ricavato dalla vendita dell'imbarcazione la somma di euro 140.000, quindi superiore a quanto concordato di ben 60 mila euro, somma che va assegnata all'utilizzatore; 3) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, si chiede la condanna della società concedente al pagamento della differenza tra le somme versate dall'utilizzatore e il valore dell'imbarcazione alla data di risoluzione del contratto 10.10.2013, decurtata da quanto alla stessa dovuto per tre canoni non corrisposti e la consegna dei tre effetti cambiari;
4) ALTRESI' si chiede di dichiarare vessatorio l'art. 15 delle CGC nella parte in cui indica di trattenere i canoni già corrisposti a titolo di penale, essendo ciò in contrasto con la normativa di legge e con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità; Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per la convenuta: Piaccia al Tribunale rigettare tutte le domande attrici e confermare il D.I. opposto;
rigettare ogni domanda restitutoria e/o risarcitoria e per mero tuziorismo e sebbene nelle conclusioni l'opponente nulla chiede in base all'art. 1526 c.c. si chiede, nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse formulata una qualche domanda in tal senso a) di rigettare la domanda in quanto l'art. 1526
c.c. dopo l'entrata in vigore della legge 124/2017 non è applicabile al contratto di leasing;
b) di dichiarare l'inammissibilità della domanda non essendoci stata la preventiva consegna del bene;
in via ulteriormente subordinata e di la condanna dell'opponente oltre che alla Controparte_8 restituzione dell'imbarcazione anche al pagamento dell'equo compenso e del risarcimento del danno;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Esposizione dei Fatti
Dalla lettura degli atti introduttivi si evince quanto segue:
Lo “ Ingegneria ed Architettura dell'ing. Petrina Parte_5
NO e C. S.a.s.” (d'ora in poi ) trattava nel maggio 2006 con la società Parte_1
- concessionaria per la città di Catania della – l'acquisto Controparte_9 CP_10 dell'imbarcazione marca Cranchi, mod. Mediterranee 50 ht Tg. SP3724D, equipaggiato con nr. 2 motori AR Volvo Penta modello D.12 EVC di nuova costruzione, il cui prezzo veniva concordato in euro 500.000.
In data 22 maggio 2006 lo stipulava con la società Mercantile Leasing Parte_1
S.p.a.1 il contratto di locazione finanziaria su imbarcazioni nr. BA 294137 per la somma di euro 592.719,00, da restituire in nr. 84 rate mensili dal 22.05.2006, di cui la prima rata di euro 163.636,36 con scadenza immediata veniva subito pagata, e le successive dalla nr.
2 alla nr. 61 sarebbero state di importo pari ad euro 3.000 ciascuna e dalla rata nr. 62 alla rata nr. 84 di importo pari ad euro 10.829,68 ciascuna;
l'ultima rata sarebbe scaduta il
22.05.2013; veniva fissato in euro 500 il corrispettivo per l'esercizio della facoltà di acquisto. In data 7 giugno 2006 la società vendeva a Mercantile Leasing S.p.a. Controparte_9 la detta imbarcazione al prezzo di euro 500.000 che veniva consegnata allo Pt_1
lo stesso giorno.
[...]
Successivamente, veniva sottoscritto atto di rimodulazione del contratto di leasing con cui veniva prorogata la scadenza al contratto dal maggio 2013 al 7 novembre 2014 – comportante nr. 102 rate - e veniva modificato anche l'importo dei canoni mensili dal nr.
62 al nr. 84 da euro 10.829,68 ad euro 6.326,03, cosicchè l'importo complessivo dei canoni di leasing aumentava ad euro 605.503,59, al netto di iva.
Lo veniva medio tempore posto in liquidazione ed il liquidator ing. Parte_1
assumeva di aver emesso 4 titoli cambiari di euro 19.450,00 ciascuno Parte_4 per le rate scadute non pagate che consegnava alla Mercantile Leasing S.p.a. alla quale corrispondeva l'importo del primo effetto, venendo protestato per i residui tre effetti aventi scadenza 30.5.2013, 30.6.2013, 30.7.2013 per i canoni dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2012 e da gennaio a luglio 2013.
Con a/r del 28.5.2013 lo chiedeva la sospensione dei pagamenti degli Parte_1 effetti cambiari per mancanza di liquidità e anticipava la volontà di risolvere il contratto di locazione finanziaria.
In data 27 Luglio 2013 lo instaurava un giudizio civile dinanzi al Parte_1
Tribunale di Catania (RG 10421/2013) per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di leasing e sentir condannare (acquirente della Mercantile Leasing s.p.a.) CP_11 alla restituzione in suo favore dell'importo di euro 250.000.
Si costituiva in giudizio la convenuta ed eccepiva l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Catania in favore della competenza del Tribunale di Firenze;
l'eccezione veniva accolta dal Tribunale di Catania con provvedimento del 16.2.2016 che assegnava
60 gg a parte attrice per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente.
Veniva proposto dallo il regolamento di competenza dinanzi alla Parte_1
Suprema Corte di Cassazione che rigettava il ricorso con ordinanza del 19.5.2017.
Lo non riassumeva il giudizio innanzi a questo Tribunale. Parte_1
In data 23.10.2013 la comunicava la risoluzione di diritto del CP_11 contratto di leasing ai sensi dell'art. 15 delle CGC e richiedeva il pagamento della residua somma di euro 81.473,90; lo replicava che, in base ad una propria Parte_1 perizia contabile, gli interessi applicati al contratto di leasing sarebbero stati “usurari”, per cui era divenuta creditrice della somma di euro 118.522,19, oltre interessi;
assumeva, altresì, di aver versato alla concedente la complessiva somma di euro 510.000.
Coop. e la hanno stipulato un atto di fusione per la Controparte_12
3 Lo presentava il 14.07.2015 denuncia querela sia nei confronti Parte_1 della Mercantile Leasing S.p.a. che nei confronti della per il reato di cui CP_11 all'art. 644 c.p. sia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania che presso quella di OR (quest'ultima ha poi emesso in data 10.2.2017 - R.G.N.R.
61380/2015 mod. 44 – decreto di archiviazione per difetto dell'elemento soggettivo del reato).
In data 21.11.2017 il Tribunale di Firenze emetteva il D.I. nr. 5862/2017, su ricorso del ingiungendo immediatamente allo la Controparte_6 Parte_1 riconsegna alla parte ingiungente dell'imbarcazione da diporto (che nel ricorso veniva valutata in un valore virtuale di euro 105.000,00) e di pagare le spese del procedimento monitorio, liquidate in euro 1.814,75.
Lo si opponeva introducendo il presente giudizio assumendo Parte_1 che il tasso contrattuale era pari al 5,52%, che il tasso di mora pattuito era pari al 9,92% e quindi superiore al tasso soglia che al momento della convenzione era pari allo 8,04% (da cui deriverebbe la conversione del contratto in negozio a titolo gratuito); pertanto, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività del D.I.. si costituiva in giudizio in data 05.04.2018 contestando la Controparte_6 domanda di parte opponente e, pur confermando il tasso leasing al 5,52% e il tasso soglia al 8,04%, precisava che il tasso di mora era stato pattuito nella misura del 9,76%
(ex art. 4 del contratto = tasso euribor 3M + 7 punti) e che il tasso soglia della mora era di 11,19 (tasso medio + 2,1 punti + 50%), per cui la sola circostanza che il tasso di mora fosse sopravanzato al TSU degli interessi corrispettivi non rendeva integralmente nullo il contratto, come già numerose volte disposto dalla giurisprudenza di merito;
precisava, altresì, che quand'anche dovesse essere dichiarata la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi di mora, la nullità ex art. 1815 comma 2° c.c., avrebbe colpito unicamente la clausola concernente i medesimi, senza intaccare l'obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati sotto la soglia;
sottolineava, inoltre, che parte opponente aveva versato non l'importo di euro 510.000, ma solo quello di euro 451,178,87 (+ iva + canone di dicembre 2012 pari ad euro
5.072,02).
Parte opposta contestava, infine, la perizia prodotta da parte opponente anche nella parte in cui riteneva illegittimo il criterio (alla francese) per violazione del divieto di anatocismo adottato nel calcolo delle rate del piano di ammortamento.
costituzione del Controparte_6
4 Conclusivamente, parte opposta rilevava che il contratto era stato risolto per fatto e colpa dello e che l'imbarcazione le doveva essere restituita, con la Parte_1 precisazione che, nel momento in cui l'imbarcazione sarebbe stata rivenduta, il relativo ricavato sarebbe stato decurtato dal credito di ammontante ad euro CP_6
162.277,81 (canoni scaduti ed insoluti alla data di risoluzione per euro 82.159,80 + capitale da scadere per euro 80.118,10).
Si opponeva all'istanza di sospensione della provvisoria esecutività alla luce della legittimità della risoluzione contrattuale e dell'inadempimento posto in essere dallo
. Parte_1
Con provvedimento del 13.4.2018 (R.G. 1492-1/2018) veniva così rigettata l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. richiesto da parte opponente.
All'udienza del 22.6.2018 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.; parte opposta precisava nella memoria ex art. 183 sesto comma nr. 2
c.p.c., depositata il 12.11.2018, che era rientrata nel possesso fisico dell'imbarcazione solo a seguito dell'accesso a mezzo ufficiale giudiziario del 2.10.2018 e di averla materialmente riottenuta il 17.10.2018, corrispondendo ad l'importo di Controparte_9 euro 7.320,oo (euro 6.000 + iva) a titolo di compenso per la custodia.
In particolare, chiariva che parte opponente, già con la lettera del 10.10.2013, era stata invitata a corrisponderle l'importo di euro 82.159,80 per canoni scaduti ed insoluti, oltre ad euro 80.118,01 per rate a scadere, per un totale complessivo di euro 162.277,81, secondo il piano di ammortamento allegato;
da tale importo parte opposta avrebbe detratto quanto avrebbe ricavato dalla vendita del bene, come pattuito dall'art. 15 delle
CGC del contratto di leasing.
Con successive ordinanze riservate del 30.4.2019 e del 22.11.2020 veniva ammessa la CTU contabile finalizzata a determinare l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati al contratto di leasing e veniva formulato il seguente quesito: “Accerti il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, l'ammontare del tasso di interessi (corrispettivo e moratorio) applicato al contratto di leasing per cui è causa. Accerti, in particolare, se i tassi di interesse applicati al contratto superino, al momento della sua stipulazione, il tasso soglia oltre il quale gli interessi vanno considerati usurari. Verifichi, infine, con riguardo alle somme eventualmente corrisposte dall'attore, se esse superino quanto da lui dovuto, accertando il rapporto dare/avere fra le parti, avuto riguardo al valore indicato nel contratto”; veniva nominato quale C.T.U. il dott. Persona_1
Per effetto di proroghe accordate al C.T.U. per il deposito della consulenza, questa veniva poi depositata in PCT il 7.10.2022; il CTU non depositava istanza di liquidazione del suo compenso professionale.
5 La causa veniva rinviata su istanza dei procuratori costituiti per fini transattivi.
Occorre dare atto che in data 2.12.2020 si costituivano in giudizio le società
(cessionaria del credito del ed iscritta nell'elenco Controparte_5 Controparte_6 delle società veicolo di cartolarizzazione istituito presso la Banca d'Italia), in persona della sua procuratrice in persona del procuratore speciale dott. CP_2 [...]
e la (quale acquirente dei beni leasing e dei CP_13 Controparte_14 rapporti giuridici relativi al “terzo compendio”), sempre in persona della sua procuratrice si riportava a tutte le difese, eccezioni e domande svolte CP_2 CP_2 dal Controparte_6
In data 11.10.2022 e revocavano il mandato ai Controparte_5 Controparte_14 procuratori avv. Enrico de Crescenzo e avv. Daniele Cantini.
In data 13.10.2022 si costituiva in giudizio quale procuratrice e CP_2 mandataria di rappresentata e difesa dall'avv. FEDERICI Pierluigi. Controparte_5
In data 9.3.2023 parte opponente dava atto di aver raggiunto “un accordo per la definizione stragiudiziale della causa” e ciò veniva riscontrato dalla nota scritta di parte opposta del 26.5.2023, per cui la causa veniva rinviata al fine di consentire la verifica del corretto adempimento degli impegni assunti con il menzionato accordo.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 7 del 2023, la causa veniva assegnata all'odierno giudicante per gli effetti del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del giudice originariamente individuato tabellarmente.
Con provvedimento del 12.12.2023, dando atto della mancata acquisizione agli atti della prova documentale dell'avvenuta vendita dell'imbarcazione – come prospettato da parte opponente nelle più istanze di rinvio della causa - le parti venivano invitate a precisare le conclusioni all'udienza del 16.2.2024.
In data 15.2.2024 parte opponente depositava in PCT la copia dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti inviatole il 14.4.2023 [ovvero stipulato da
[...] nella qualità di procuratore e mandataria di con lo CP_1 CP_2
], in virtù del quale lo offriva la somma Parte_1 Parte_1 complessiva di 80 mila euro (73.390+6.100, iva inclusa) ad per Controparte_1 acquistare l'imbarcazione oggetto del leasing traslativo, a fronte del quale gli sarebbero stati restituiti i tre effetti cambiari protestati dell'importo di euro 19.545,00 cadauno scaduti, con compensazione delle spese del giudizio ed abbandono della causa;
accordo che non aveva seguito perché parte opposta aveva manifestato l'intenzione di vendere a terzi l'imbarcazione per una somma maggiore di quella concordata.
6 Parte opposta (già quale mandataria di CP_1 CP_15 CP_5
replicava rappresentando invece che lo era stato
[...] Parte_1 inadempiente all'impegno di stipulare l'atto di compravendita – con contestuale versamento delle rate concordate – entro 30 gg dalla sottoscrizione dell'accordo transattivo, avendo lo più volte differito, per oltre sette mesi, tale Parte_1 termine senza addurre plausibili motivazioni .
All'udienza del 16.2.2024 veniva ammessa CTU e nominato il dott. Per_2 per rispondere al seguente quesito: “accerti il CTU, in relazione al contratto di
[...] leasing stipulato e ai canoni pagati dall'utilizzatore, l'ammontare dell'equo indennizzo dovuto al locatore per l'uso dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore e determini se e in quale misura debba quantificarsi CP_1 l'importo da corrispondere alla il tutto anche ai fini della determinazione della penale contrattualmente prevista e contestata;
determini il CTU la somma ancora da corrispondere da parte opponente;
il danno di cui parte convenuta chiede il risarcimento secondo i criteri di cui all'art. Per_3
1526 c.c.”.
L'incarico veniva conferito all'udienza del 1.3.2024 e la relazione tecnica veniva depositata il 6.8.2024.
In data 24.10.2024 si costituiva in giudizio quale cessionaria di Controparte_3 rappresentata dalla mandataria e quindi Controparte_5 Controparte_1 difesa dall'Avv. Pierluigi FEDERICI del Foro di Roma con domicilio presso lo Studio
(con procura alle liti del 1.8.2024 Notaio di rep. nr. Controparte_7 Per_4 CP_12
13.447, in allegato nr. 2 alla nota depositata il 24.10.2024).
All'udienza cartolare del 22.11.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Parte opponente ha depositato la sola comparsa conclusionale, mentre parte opposta alcuna.
Motivi della decisione
In via preliminare
Le domande (riconvenzionali) proposte da parte opponente all'udienza del
22.11.2024 sono diverse da quelle rassegnate in atto di citazione2 e anche da quelle di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c3. Dal loro raffronto, si ritiene:
A) L'inammissibilità delle domande rassegnate all'udienza del 22.11.2024 ai punti nr. 2) e nr. 4) perché domande nuove;
in particolare la domanda di parte opponente di veder limitato il proprio debito nell'importo di euro 80.000, pattuito come prezzo di acquisto dell'imbarcazione in seno ad un accordo transattivo estraneo all'oggetto del contendere (ovvero proposto con l'opposizione a D.I.), è del tutto inammissibile, oltre che infondata, atteso che, anche laddove rilevasse giuridicamente l'accordo transattivo, questo non avrebbe avuto alcun effetto novativo delle precedenti obbligazioni.
B) L'inammissibilità delle domande di cui ai punti a) e b) delle conclusioni di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. perché nuove rispetto a quelle formulate nell'atto di citazione e, per l'effetto, è inammissibile anche quella rassegnata al punto 1) delle conclusioni del 22.11.2024, nella sola parte in cui si chiede “la restituzione dei tre effetti cambiari di euro 19.545,00 a firma dell'Ing. on Pt_1 scadenza al 30.5.2013, 30.6.2013, 30.7.2013” e, parimenti, inammissibile è quella rassegnata al punto nr. 3 delle conclusioni del 22.11.2014, nella sola parte in cui
“….decurtata da quanto alla stessa dovuto per tre canoni non corrisposti e la consegna dei tre effetti cambiari;
C) la domanda di cui al punto c) della memoria ex art. 183 sesto comma nr. 1 c.p.c. (che non può reputarsi nuova a seguito del fatto che parte opposta è tornata nel possesso dell'imbarcazione solo nel 2018) si intende rinunciata, perché non riproposta nelle conclusioni del 22.11.2024.
Si reputano domande reconventio reconventionis quelle rassegnate da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta, ovvero quelle con le quali, in risposta alla domanda di parte opponente di vedersi rimborsata della somma di euro 118.522,19 (o di
152.320,00 euro), chiede la condanna di parte opponente al pagamento dell'equo indennizzo e del risarcimento del danno.
Nel merito
Le considerazioni di parte opponente circa la natura usuraria del tasso di mora applicato al contratto di leasing sono risultate infondate.
Il CTU dott. ha dato atto nella sua relazione, alle cui conclusioni perché Per_1 esaustiva e condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, che: “Sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della stipula,
58.635,00 per euro 19.545,00 ciascuno, con la dichiarazione di avvenuto adempimento;
c) la restituzione del valore dei beni esistenti nell'imbarcazione ritirata in assenza dell'utilizzatore che si indicano in euro 10.000 o in quell'altra somma maggiore o minore che dovesse risultare.
8 avvenuta il 22.5.2006, anche alla luce delle modifiche contrattuali convenute in data 7.9.2011 fra le parti, sommate le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo, le spese connesse (esclude imposte e tasse) e considerati gli interessi di mora, risultano NON USURARI dato che complessivamente non sono e non possono essere superiori al limite di legge (tasso soglia); in definitiva il contratto in oggetto risulta pienamente rispondente alle norme di legge sia sotto il profilo della disciplina antiusura che delle norme civilistiche attinenti la determinabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni economiche praticate”
La domanda attrice proposta al punto viene respinta, sia in relazione al profilo di nullità rilevato con riguardo all'usurarietà dei tassi pattuiti, sia corrispettivi che moratori, che con riguardo all'eccepito anatocismo, previsto nei piani di ammortamento alla francese allegati sia al contratto di leasing che all'atto di revisione contrattuale concordato del 7.9.2011.
Nel richiamo dei numerosi principi sanciti dalla Suprema Corte a S.U. nella nota sentenza del 2020 n. 195974, occorre precisare che l'effettivo momento temporale in cui deve essere verificata l'usura è quello in cui l'interesse viene concretamente richiesto concretamente (cfr. SU "…. una volta verificatosi l'inadempimento ed il presupposto per
l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento…Realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
cade l'interesse ad agire per l'accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato;
i parametri di riferimento dell'usurarietà restano quelli esistenti al momento della conclusione del contratto che comprende la clausola censurata. In
9 conclusione, ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio concretamente applicato”.
Poiché le esaustive risultanze della C.T.U. tengono conto di tali generali principi
[infatti il CTU con riguardo ai tassi moratori ha tenuto conto anche dell'ipotesi di c.d. usura sopravvenuta], le stesse possono essere fatte proprie da questo giudice.
Sulla legittimità - in astratto - del piano di ammortamento alla francese vedi recentemente la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nr. 15130 del
29.5.2024 con cui hanno stabilito (sebbene in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale con ammortamento alla francese), il seguente principio di diritto: In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
“alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Sull'inadempimento di parte opponente
Il CTU dott. previo esame della documentazione prodotta dalle Persona_2 parti, a pag. 12 della sua relazione, ha analiticamente proceduto alla ricostruzione dei pagamenti effettuati da parte opponente, riferendo che: “….i pagamenti sono stati regolari fino al mese di luglio 2012. Per far fronte agli insoluti maturati e alle rate a scadere fino al mese di luglio 2013, l'utilizzatrice proponeva un piano di rientro che prevedeva due versamenti a mezzo bonifico bancario di euro 15.000 e il rilascio da parte dell'ing. di quattro effetti cambiari da euro Pt_1
19.545,00 ciascuno con scadenze al 30.4.2013, al 30.5.2013, al 30.6.2013, al 30.7.2013; risulta essere stata pagata la sola cambiale con scadenza al 30.4.2013 mentre gli altri effetti sono stati protestati…l'importo complessivamente pagato ammonta ad euro 455.094,21 (oltre Iva).
Per quanto riguarda gli insoluti, alla data del 8.11.2013 tale importo ammontava ad euro
68.070,26 (oltre Iva) e, alla data di risoluzione del contratto del 10.10.2013, il capitale a scadere era pari ad euro 80.118,01, per un totale complessivo (insoluti e capitale a scadere) di euro 148.188,27
(oltre Iva).
Alla data del 10.10.2013 (quando la concedente ebbe a comunicare la risoluzione di diritto con racc. a/r), parte opponente era già inadempiente ai propri obblighi di pagamento, per cui la risoluzione di diritto del contratto è legittima, ex art. 15 comma 1 delle CGC.
10 Il Decreto ingiuntivo di riconsegna dell'imbarcazione è stato, pertanto, correttamente richiesto e legittimamente emesso, sempre sulla scorta dell'art. 15 comma
1 ultimo periodo delle CGC del contratto di leasing.
Al contempo va dato atto che parte opposta non solo è tornata nel possesso dell'imbarcazione in data 2.10.2018 (all'esito dell'esecuzione forzata per consegna) ma ha anche proceduto alla vendita rectius alla ricollocazione sul mercato del bene in data
19.02.2024, ottenendo dalla vendita a terzi la somma di euro 140.000, oltre iva (v. allegato alla nota di udienza del 15.2.2024).
Per l'effetto il D.I. deve essere revocato;
permangono, comunque, a carico di parte opponente le spese processuali liquidate con il provvedimento monitorio in considerazione del suo inadempimento.
Ciò premesso, al fine di esaminare la domanda riconvenzionale rubricata al nr. 1) delle conclusioni del 22.11.2024 di parte opponente e la reconventio reconventionis di parte opposta, in considerazione del tenore dell'art. 15 delle CGC che prevede “nel caso di risoluzione – ferma restando sia l'acquisizione a titolo di indennità a favore della locatrice per l'intero loro ammontare, delle rate di canone comunque in precedenza pagate, di quelle regolate in via anticipata, così come di ogni altra somma già corrisposta, sia il diritto della locatrice di chiedere il pagamento dei canoni insoluti prima della risoluzione - …..qualora la richiesta di indennizzo venga formulata dalla locatrice dopo l'avvenuta restituzione del macchinario….l'indennizzo che potrà essere domandato dalla locatrice – stante la natura finanziaria della locazione, accettata e voluta anche dalla conduttrice, con conseguente esclusione dell'applicazione delle norme in tema di vendita con il patto di riservato dominio - sarà pari alla differenza tra la voce a) [totale dei canoni scaduti e a scadere successivamente alla data di risoluzione, ivi comprese le spese sostenute dalla locatrice per il ritiro del macchinario, vendita e ricollocazione del medesimo] e la voce b) [ricavato dalla vendita al netto di IVA]”, occorre individuare la disciplina da applicare al caso concreto (richiamando anche quanto chiarito dalle sentenze della Cass. SU n. 2061 del 28.01.2021, nr. 2142 e 2143 del 20215).
E' nota la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: nella prima figura, corrispondente a quella tradizionale, l'utilizzazione della res da parte del concessionario dietro versamento dei canoni all'uopo previsti si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento;
nella seconda, invece, le parti, al momento della formazione del consenso prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato e alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione.
La presenza di due fattispecie distinte all'interno della figura contrattuale della originaria locazione finanziaria venne confermata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 65 del 1993, per cui la prima figura è caratterizzata da una stretta inerenza del contratto con le finalità dell'impresa e con una durata pari all'obsolescenza tecnico-economica del bene, mentre la seconda fattispecie si connota perché con essa le parti intendono realizzare un preminente e coessenziale effetto traslativo.
Nel caso in esame l'importo pattuito per la facoltà di “riscatto” del bene era di soli euro 500 (oltre Iva), ma il valore residuo del bene era notevolmente superiore a tale importo (v. in parte qua pagg. 17 e 18 della relazione del CTU dott. , per cui Per_5 trattasi di leasing traslativo.
Rispetto a questa fattispecie non sussiste l'equivalenza delle posizioni delle parti al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto, difettando il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dell'art. 1458 c.c. e, di conseguenza, al leasing traslativo
è applicabile l'art. 1526 c.c. in materia di vendita con riserva di proprietà, per cui, a fronte della restituzione del bene al concedente, quest'ultimo dovrebbe restituire le rate sino a quel momento riscosse, salvo un equo compenso per l'utilizzo del bene e il risarcimento del danno.
Laddove viene convenuto – come nel caso in esame - che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo di indennità unitamente al residuo importo da pagare – ovvero il concedente, oltre al riottenimento del bene può trattenere anche l'intero importo del finanziamento - si applica la regola enunciata dal 2° comma dell'art. 1526
c.c., per cui il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta solo se eccessiva.
Infine, come nel caso di specie, ove le parti hanno convenuto, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati dall'utilizzatore prevedendo la detrazione, dalle somme ancora dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, si ritiene la clausola è coerente con la previsione
per inadempimento dell'utilizzatore: ossia non si sia verificato, prima dell'entrata in vigore di detta legge, il fatto generatore degli effetti giuridici derivanti dalla applicazione del diritto previgente”.
12 contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.: in tal caso l'indennizzo ex art. 1526, comma 2°, c.c. altro non è che la forfetizzazione convenzionale dell'equo compenso di cui al primo comma.
In altre parole, l'art. 1526 c.c., nel disciplinare l'inadempimento del compratore, prevede sì che le rate versate debbano essere restituite, ma consente al venditore di ottenere un «equo compenso», il quale tiene luogo di risarcimento del lucro cessante: tale
«equo compenso» può essere convenzionalmente forfetizzato dalle parti in misura pari alle rate versate, rate che il creditore sarà, in tal caso, legittimato a trattenere.
Orbene, nel caso in esame, quanto corrisposto dallo a titolo di Parte_1 pagamento – euro 455.094,21 (oltre iva) – si sovrappone a quanto calcolato dal CTU
– euro 447.839,87 - a titolo di equo compenso (o equa remunerazione) Per_2 riconoscibile a parte opposta per l'intero periodo di uso (dal 7.6.2006 al 2.9.2018), per cui la clausola di cui all'art. 15 delle CGC si conforma a quanto previsto dall'art. 1526 secondo comma c.c.
A fronte di un siffatto quadro, la legge nr. 214 del 2017 non apporta alcun dato modificativo.
E' noto che la legge, entrata in vigore il 29.08.2017, definisce per la prima volta con l'art. 1 comma 138 il contratto di leasing e ne detta la disciplina.
La ratio della novella è quella di evitare che la concedente, una volta risolto il contratto, consegua un indebito arricchimento qualora l'importo delle rate pagate dall'utilizzatore, sommato al valore del bene restituito, sviluppi una somma superiore a quella che la concedente avrebbe ricavato se il contratto fosse andato a buon fine;
difatti l'art. 1, co. 138° della citata legge recita : “In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita”.
Ciò anche a seguito della granitica giurisprudenza formatasi sulla questione, per cui la restituzione delle rate riscosse è connessa a quella della restituzione del bene al concedente (“l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo da un lato il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne l'utilità nel prosieguo;
dall'altro, solo dopo che la restituzione è avvenuta, è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salvo la prova del danno ulteriore” (Cass. Ord. N. 7337/2019, e Ord. N. 28021/2021).
Le nuove norme introdotte dalla Legge 124/2017, che hanno eliminato la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo, hanno condotto la Suprema
Corte di Cassazione a ritenere definitivamente abbandonata la questione dell'applicabilità analogica al leasing dell'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ma solamente per quei casi di risoluzione del contratto di leasing intervenuti successivamente alla novella.
I contratti già risolti prima della novella, debbono essere, ancora, decisi con l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
E' pur vero che, in netto contrasto con detti principi fissati soprattutto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 28 gennaio 2021 n. 2061, alcune decisioni di alcuni Giudici di merito ritengono che, in caso di risoluzione del leasing traslativo, l'art. 1526 c.c. non debba più comunque trovare applicazione, neppure nei casi di contratti già risolti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, poiché la più recente giurisprudenza ha superato la vecchia distinzione tra leasing di godimento e traslativo, anche in considerazione del fatto che il legislatore della novella non ha dettato una disciplina intertemporale per quei rapporti contrattuali in corso di svolgimento al momento della sua entrata in vigore.
Tuttavia, per i contratti già risolti al tempo dell'entrata in vigore della novella – come nel caso di specie - bisogna avere riguardo all'insegnamento dato dalla Suprema
Corte, che ricorre al principio (o teoria) del c.d. “fatto compiuto”, enunciandolo come regolatore delle interferenze dello jus superveniens sui rapporti giuridici suscettibili di esservi incisi e, tra questi, quelli di durata, tra cui, per l'appunto, il contratto di leasing.
La risoluzione per inadempimento nei contratti di leasing operata prima dell'entrata in vigore della novella, invece, sarà disciplinata secondo quanto sopra già chiarito.
L'orientamento che considera applicabile in via analogica l'art. 1526 c.c. nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore nel leasing traslativo appare quindi accettabile, poiché si riscontra la stessa ratio, che consiste nel tutelare l'equilibrio delle posizioni delle parti contrattuali;
infatti, si fornisce una garanzia anche al venditore / concedente attraverso la previsione di un equo compenso (che potrà essere ridotto qualora eccessivo, per evitare un arricchimento ingiustificato) e del risarcimento del danno.
ovvero al 8.12.2014 era di euro 292.320,00.
14 Nel determinare le somme dovute complessivamente da parte opponente a parte opposta, rilevato che quest'ultima soltanto durante la redazione della bozza da parte del
CTU dott. ha richiesto in modo specifico il riconoscimento degli interessi di Per_2 mora sul complesso delle somme dovute, ritenuta tale richiesta tardiva, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni, si reputa di accedere al calcolo svolto dal CTU dott. a pag. 23 della sua Per_2 relazione (nel prospetto redatto il C.T..U ha tenuto conto anche delle spese di custodia pagate dalla concedente alla società di euro 6000 – che costituisce peraltro il CP_9 danno subito da quest'ultima), per cui parte opponente viene condannata al pagamento in favore di 14.188,27, oltre interessi legali dal 5.4.2018 (data di costituzione in giudizio della concedente) al saldo.
Sulle spese processuali
Parte opposta NON ha prodotto agli atti alcuna nota spesa;
di tal modo, svolgendo la nota spesa come limite al potere del giudice di liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa, in assenza di questa si ritiene di riconoscere alla parte vittoriosa quanto previsto nel minimo per le cause di valore relative allo scaglione di riferimento (causa non superiore ad euro 26.000).
Non viene liquidata la fase decisoria non essendo state depositate le comparse conclusionale e di replica.
Le spese di CTU sono a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, definitivamente pronunciando:
-- dando atto dell'avvenuto e definitivo recupero da parte opposta dell'imbarcazione per cui è causa, revoca il D.I. nr. 5862 del 21.11.2017; restano a carico di parte opponente le spese processuali liquidate nel detto D.I.;
--dichiara inammissibili tutte le domande formulate da parte opponente in occasione delle conclusioni rassegnate all'udienza del 22.11.2024;
--rigetta le domande formulate ai punti 1) e 2) delle conclusioni rassegnate da parte opponente nell'atto di citazione;
--in accoglimento della reconventio reconventionis di parte opposta, condanna parte opponente a pagare in favore della prima la somma di euro 14.188,27, oltre interessi legali dal 5.4.2018 fino al saldo.
---liquida in favore di parte opposta le spese processuali in euro 3.376,00 per compenso professionale, oltre spese vive documentate, iva, cap, rimborso forfettario del 15% e ne
15 pone il pagamento a carico di parte opponente, tenuta anche al pagamento delle spese di
CTU.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, il 2.4.2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La società Mercantile Leasing è stata acquistata da è stata Controparte_11 CP_11 fusa nella capogruppo Banco Popolare Soc. Coop;
i l re Soc.
2 2 1) Ritenere e dichiarare che nessun credito vanta parte opposta, avendo parte opponente corrisposto somme notevolmente superiori a quelle richieste, restando creditrice dell'importo di euro 118.522,19 di cui chiede la condanna di parte opposta alla restituzione, oltre interessi;
2) ritenere e dichiarare che Mercantile Leasing S.p.a., fin dalla stipula del contratto di leasing ha ritenuto di applicare alla somma finanziata interessi al tasso usurario, successivamente aumentate in applicazione dell'anatocismo; 3) per l'effetto revocare il D.I. opposto e ordinare il trasferimento dell'imbarcazione alla comparente. 3 Perché venga ordinata: a) la restituzione della somma corrisposta di euro 511.245,10 oltre agli interessi dalla data del pagamento;
b) la restituzione dei nr. 3 effetti cambiari a firma dell'Ing. protestati per euro Parte_4
7 4 Tra i quali: - la normativa anti usura si applica anche agli interessi moratori;
- è escluso ogni tipo di sommatoria con gli interessi corrispettivi;
- gli interessi corrispettivi e interessi di mora non debbono sommarsi aritmeticamente nel calcolo dell'usura, ma vanno autonomamente considerati sia perché trattasi di grandezze disomogenee - data la diversa funzione corrispettiva dei primi, risarcitoria ed eventuale dei secondi - sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva di quello corrispettivo, sia perché - in definitiva - ciò che conta non è solo la percentuale di interessi in sé e per sé, ma l'effettivo onere economico che in termini monetari viene addebitato al cliente;
- la sanzione della nullità di cui all'art. 1815 comma II c.c. va limitata al tipo di interesse che quella soglia ha superato;
- invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito e solo il calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e preclusi, prendendo vigore l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente pattuiti;
- caduta eventualmente la clausola degli interessi moratori, resta un danno per il creditore insoddisfatto, donde l'applicazione della regola comune, secondo cui il danno da inadempimento di obbligazione pecuniaria viene automaticamente ristorato con la stessa misura degli interessi corrispettivi, già dovuti per il tempo dell'adempimento in relazione alla concessione ad altri della disponibilità del denaro: ciò in quanto la nullità della clausola sugli interessi moratori non porta con sé anche quella degli interessi corrispettivi, onde anche i moratori saranno dovuti in minor misura, in applicazione dell'art. 1224 cod. civ., sempre che - peraltro - quelli siano lecitamente convenuti;
- per l'individuazione dei tassi soglia deve farsi riferimento al DM cui è demandata dalla legge (vedasi art. 644 c.p. e L. 108/96) l'individuazione dei tassi soglia vigenti al momento della conclusione del contratto applicando le relative maggiorazioni. 5 Relativamente ai contratti risoltisi prima della legge, la Suprema Corte ritiene di applicare la nuova legge solo in presenza di determinati presupposti, ovvero che alla data di entrata in vigore della legge non si sono ancora verificati i presupposti della risoluzione : “..deve ritenersi che l'applicazione della nuova legge è consentita, nei confronti di contratto di leasing finanziario concluso antecedentemente alla sua entrata in vigore, allorché, ancora in corso di rapporto, non si siano ancora verificati i presupposti (legali o convenzionali) della risoluzione
11 6 Il valore dell'imbarcazione alla data in cui era previsto il trasferimento di proprietà all'utilizzatrice,
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