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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Pietro Caré, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1235 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
, nato il [...], originario di São Paulo - SP, CPF Parte_1 C.F._1
[..
, in proprio e, insieme a , nata il [...], nell'esercizio Parte_2 della responsabilità genitoriale sui figli minori , nato Persona_1 Persona_2 il 29/03/2008, originario di São Paulo - SP, CPF , e C.F._2 CP_1 [...]
, nato il [...], originario di São Paulo - SP, CPF;
Parte_3 C.F._3
, nata il [...], originaria di São Paulo - SP, CPF Controparte_2
, in proprio e, insieme a , nato il [...], C.F._4 Controparte_3 nell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3
, nato il [...], originario di São Paulo - SP, CPF;
[...] C.F._5
nato il [...], originario di São Paulo - SP, Controparte_4
CPF ; C.F._6
nata il [...], originaria di Controparte_5
Presidente Prudente - SP, CPF;
C.F._7 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Lara Perrotta giusta procura in atti, presso il cui studio legale in San Lucido, via Regina Elena n. 56, sono elettivamente domiciliati;
- RICORRENTI -
E
, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica a Roma Controparte_6 in Piazza del Viminale 1, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
TA ( ; Email_1
- RESISTENTE - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di TA
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis e iure matrimonii
Conclusioni: all'udienza del 12 febbraio 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_6 di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
1 Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato il 27 aprile Persona_4 dell'anno 1844 nel Comune di Rende (Cosenza), come si evince dall'allegato Certificato di battesimo rilasciato dalla Arcidiocesi di Cosenza Bisignano in originale con timbro e firma autentica (Doc. 1). non si è naturalizzato cittadino brasiliano, come si evince dal certificato Persona_4 negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento Migrazioni, in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 2 CNN).
Dall'unione di con il 21 agosto 1893 in Itù, Stato di Persona_4 Persona_5
San Paolo, Brasile, è nato come si evince dall'allegato certificato integrale Persona_6 di nascita in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 3).
Successivamente il giorno 13 gennaio 1939 in San Paolo, ha contratto Persona_6 matrimonio con come si evince dall'allegato certificato Controparte_7 integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 4).
Dall'unione di con l 4 aprile 1926 in Persona_6 Controparte_7
Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, è nato come si evince Persona_7 dall'allegato certificato integrale di nascita in originale con firma autentica, traduzione e apostille
(Doc. 5).
Successivamente il giorno 14 dicembre 1950 in Jardim America, Stato di San Paolo, Per_7 ha contratto matrimonio con come
[...] Controparte_8 si evince dall'allegato certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 6).
Dall'unione di on l 5 Persona_7 Controparte_8 giugno 1952 in Maternidade Paulista, Stato di San Paolo, Brasile, è nata RS come si evince dall'allegato certificato integrale di nascita in originale con
[...] firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 7).
Successivamente il giorno 12 marzo 1974 in Consolacao, Stato di San Paolo, Brasile,
[...] ha contratto matrimonio con RS Persona_9
, come si evince dall'allegato certificato integrale di matrimonio in originale con firma
[...] autentica, traduzione e apostille (Doc. 8).
Dall'unione di con RS Persona_9
il 26 febbraio 1975 in Indianapolis, Stato di San Paolo, Brasile, è nato
[...] Parte_1
come si evince dall'allegato certificato integrale di nascita in originale con firma autentica,
[...] traduzione e apostille (Doc. 9).
Successivamente il giorno 28 agosto 2004 in Vila Maddalena, Stato di San Paolo, Brasile,
[...]
ha contratto matrimonio con , come si evince Parte_1 Parte_2 dall'allegato certificato integrale di matrimonio in originale con firma autentica, traduzione e apostille (Doc. 10).
Dall'unione di con E il 29 marzo Parte_1 Parte_2 Pt_2
2008 in Jardim Paulista, Stato di San Paolo, Brasile, è nato E Persona_1 Per_2
come si evince dall'allegato certificato integrale di nascita in originale con firma autentica,
[...] traduzione e apostille (Doc. 11).
Dall'unione di con E il 20 maggio Parte_1 Parte_2 Pt_2
2011 in Jardim Paulista, Stato di San Paolo, Brasile, è nato E Persona_10 Per_2
come si evince dall'allegato certificato integrale di nascita in originale con firma autentica,
[...] traduzione e apostille (Doc. 12).
Dall'unione di con RS Persona_9
il 12 settembre 1977 in Jardim Paulista, Stato di San Paolo, Brasile, è nata
[...] CP_2
2 come si evince dall'allegato certificato integrale di nascita in originale con firma Parte_1 autentica, traduzione e apostille (Doc. 13).
Successivamente il giorno 18 gennaio 2014 in Santana de Parnaiba, Stato di San Paolo, Brasile,
ha contratto matrimonio con , Controparte_2 Controparte_9
(Doc. 14).
Dall'unione di con il 25 luglio Controparte_2 Controparte_9
2015 in Jardim Paulista, Stato di San Paolo, è nata (Doc. Persona_3
15).
Dall'unione di con il Persona_7 Controparte_8
12 dicembre 1957 in Maternidade Paulista, Stato di San Paolo, Brasile, è nato Controparte_4
Doc. 16).
[...]
Dall'unione di con il 22 marzo 1957 in San Paolo, Brasile, Parte_4 Persona_11
è nata (Doc. 17). Controparte_5
Successivamente il giorno 12 marzo 1983 in San Paolo, Brasile, Controparte_4 ha contratto matrimonio con
[...] Controparte_5
Doc. 18).
[...]
L'avo italiano degli odierni ricorrenti, nato il 27 aprile dell'anno 1844 Persona_4 nel Comune di Rende (Cosenza) e successivamente emigrato in Brasile, non ha mai acquistato la cittadinanza brasiliana e non ha mai perduto la cittadinanza italiana, circostanza provata e confermata dal Ministero della Giustizia Brasiliano - Segreteria Nazionale di Giustizia –
Dipartimento di Migrazioni, che ha rilasciato il certificato negativo di naturalizzazione (Doc. 2
CNN). Pertanto egli ha trasmesso la cittadinanza italiana “jure sanguinis” ai suoi discendenti che,
a loro volta, l'hanno trasmessa ai loro discendenti, fino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Gli odierni richiedenti hanno tentato preliminarmente di prenotare per presentare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza all'organo amministrativo di competenza, il Consolato Generale d'Italia in Brasile, che nel caso specifico ha rilasciato un numero di prenotazione che verrà presumibilmente chiamato tra molti anni (Doc. 20). Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta amministrativa presentata dai ricorrenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare la domanda di cittadinanza, Controparte_6 chiedendo, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di giudizio.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda. Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
2. Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
3 La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo rova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva Persona_4 il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (doc. 2 CNN).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza,
4 come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Sotto questo ultimo profilo va, però, esaminata un'ulteriore criticità. Come detto, l'avo italiano a trasmesso la cittadinanza al figlio Persona_4 [...] he, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio e questi ai figli Per_6 Persona_7
e , coniugatasi, in data 12.3.1974, con Controparte_4 RS
, circostanza questa che, sulla base della legge del tempo, Persona_12 avrebbe dovuto determinare l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
Tuttavia, con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n.
555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, con sentenza n. 30 del 1983, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 legge 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tali pronunce hanno così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Per quanto riguarda, invece, la posizione della ricorrente Controparte_5 nata il [...] in [...], Brasile, coniuge del cittadino
[...] italiano deve osservarsi che il matrimonio della Controparte_4 coppia risale al 12.3.1983, ovvero prima dell'entrata in vigore, in data 27.4.1983, della legge n. 123/1983 che ha fatto venire meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione
(iure matrimonii).
Antecedentemente a tale data, invece, la normativa in materia di matrimonio (legge n. 555/1912, articolo 10, comma 2) stabiliva che “la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana” senza che fosse necessario alcun requisito temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Pertanto, deve essere dichiarato l'acquisito della cittadinanza italiana iure matrimonii in favore di coniuge di cittadino italiano. Controparte_5
Infine, con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani all'estero, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere i tempi del Consolato.
L'orientamento che si sta infatti consolidando nella giurisprudenza di merito ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicano l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa Parte_5 in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. n. 28873/2008).
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di TA-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
, nato il [...]; Parte_1
, nato il [...]; Parte_6
, nato il [...]; Parte_7
, nata il [...]; Controparte_2
, nato il [...]; Persona_3 nato il [...]; Controparte_4 nata il [...]. Controparte_5
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in TA il 15.3.2025
Il Giudice
Pietro Carè
6