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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PATTI Sezione civile
_________________
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 11/04/2025, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 83/2024 R.G.
E' comparso, per l'appellante, l'avv. FERRANTE BASILIO il quale si riporta all'atto di appello, precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa, contesta gli assunti avversari e chiede la decisione.
E' comparso, per l'appellato, l'avv. FAZIO MARIA STELLA la quale si riporta alla memoria di costituzione in appello, precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa, contesta gli assunti avversari e chiede la decisione.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
All'esito della discussione orale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, provvede come da pedissequa sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 83/2024 R.G., posta in decisione all'odierna udienza e promossa
D A
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Torrenova (ME), Parte_1
via B. Caputo n. 1, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Torrenova (ME), Via P.IVA_1
Mazzini n. 33, presso lo studio dell'Avv. BASILIO FERRANTE che lo rappresenta per procura in atti
APELLANTE
C O N T R O
, nato a [...] il [...], cof. fisc. , Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), località Minà n. 7, presso lo studio dell'Avv. MARIA STELLA FAZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello n. 104/2023 del 29 giugno 2023
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 aprile 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 24.11.2022, depositato dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello in data 06.12.2022, proponeva opposizione avverso il verbale di Parte_2
accertamento di violazione al codice della strada n. 2022/C/5331 del 07/08/2022, a seguito di accertamento effettuato dal Comando di Polizia Municipale di Torrenova in data 07.08.2022 e notificato l'8.11.2022, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi:
1. Eccesso di potere, illegittimità nella determinazione del limite di velocità in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della strada.
Violazione art. 4 Codice della Strada;
2. Eccesso di potere, illegittimità nell'installazione dell'autovelox in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della strada;
3. Violazione dell'art.
201, 1° comma, CD. Violazioni contestate fuori termine.
4. Illegittimità del verbale di contestazione, per omessa contestazione immediata. Ricorsi a non consentire formule di stile, prestampate e generiche.
5. Mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità dell'autovelox.
Insussistenza della violazione.
6. Omessa omologazione aggiornata ed omessa periodica taratura dell'autovelox. Tanto premesso l'opponente chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione impugnato, previa sospensione degli effetti dell'atto; in via istruttoria chiedeva di voler ordinare all'organo accertatore la produzione in giudizio del certificato di verifica periodica di funzionalità dell'autovelox e del decreto prefettizio di autorizzazione alla sua installazione;
la documentazione comprovante la tipologia del tratto di strada su cui è avvenuta l'infrazione, i fotogrammi della polizia municipale;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 14.01.2023 si costituiva il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, contestando la fondatezza di tutti i motivi del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del verbale di contestazione impugnato, e condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, ed al pagamento delle spese e compensi di causa.
Il G.d.P. di Sant'Agata Militello con sentenza n. 104/23, pronunciata il 30.05.2023, depositata il 29.06.2023, non notificata, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il verbale in questione, con compensazione delle spese di causa. La sentenza impugnata è stata pronunciata sulla base di un unico motivo, ritenute assorbite le altre doglianze, ossia che il tratto di strada in cui è stata commessa la violazione non rientrava tra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D C.d.S., su cui è possibile installare apparecchiature autovelox, in base ai principi fissati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 7708/2022.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il eccependo la “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 4 DL121_2002”, nonché richiamando, ex art. 346 c.p.c., tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado di giudizio. Ha concluso chiedendo al Tribunale di voler “accertare, ritenere e dichiarare la validità e l'efficacia del Verbale N. 2022/C/5331 del
07/08/2022 Reg. N° 5445/2022, notificato a mezzo Raccomandata A.G. N. 78536291345-8 consegnata in data 08/11/2022, relativo all'infrazione dell'art 142, comma 8, C.d.S. avvenuta in data
07/08/2022, alle ore 16:26, nel Comune di Torreova, in località SS 113 KM 113+650 / Dir.
Palermo”, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 20.07.2024 si è costituito in giudizio , Parte_2 eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 330 c.p.c. poiché l'atto di appello è stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario Avv. Maria Tindara Dottore
Giachino, costituitasi nel corso del giudizio di primo grado, con comparsa depositata il 23.01.2023, in sostituzione del precedente procuratore Avv. Maria Tindara Scolaro;
sempre in via preliminare, la presenza di un errore materiale della sentenza impugnata, emessa nei confronti di “ Parte_3
nato a [...] il [...] res.te in Lipari Porto Vulcano snc cf
[...]
”, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'appellato C.F._2 [...]
; nonché l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non rispondendo Parte_2 lo stesso ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità ed anche con riferimento all'art. 163 c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello poiché del tutto infondato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo, in preliminarmente, la dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di appello, con ogni conseguente decadenza di legge;
la propria carenza di legittimazione passiva, per l'evidente errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado;
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e dell'art. 434 c.p.c. Nel merito il rigetto del gravame, con condanna di controparte per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 2
c.p.c. e in subordine ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., con la liquidazione del danno in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi del giudizio – con aumentato dei compensi del grado di appello del 30% ai sensi dell'art. 4 c.
1- bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm. - da distarsi in favore del procuratore anticipatario.
La causa, a seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza dell'11.04.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
C.P.C.
Preliminarmente va precisato che i motivi di opposizione non riproposti in sede di appello (e segnatamente “1. Eccesso di potere, illegittimità nella determinazione del limite di velocità in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della strada. Violazione art. 4 Codice della Strada; 3.
Violazione dell'art. 201, 1° comma, CD. Violazioni contestate fuori termine.
4. Illegittimità del verbale di contestazione, per omessa contestazione immediata. Ricorsi a non consentire formule di stile, prestampate e generiche.
5. Mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità dell'autovelox. Insussistenza della violazione.
6. Omessa omologazione aggiornata ed omessa periodica taratura dell'autovelox”) non vengono esaminati in quanto coperti da acquiescenza.
Sempre in via preliminare vanno affrontate le eccezioni processuali sollevate dall'appellato.
Con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di appello, effettuata presso la parte personalmente e non presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso il procuratore costituito, in corso di causa è stato dimostrato che entrambi gli avvocati che si sono succeduti nella difesa del Sig. nel giudizio iscritto al n. 345/2022 R.G. Giudice di Pace di Parte_2
Sant'Agata di Militello, alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente gravame
(22.05.2024), non erano più iscritti all'albo degli avvocati, dunque non vi era alcun valido domicilio eletto nel giudizio di primo grado;
in particolare il primo procuratore Avv. è Controparte_1 stata cancellata a far data dal 13.12.2022, ed anche il procuratore che l'aveva sostituita Avv. Dottore
Giachino Maria Tindara, risulta cancellata a partire dal 03.06.2023.
Ma anche a prescindere da ciò, va evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, è da ritenersi nulla e non inesistente, con la conseguenza che la costituzione in giudizio dell'appellato produce un effetto sanante “ex tunc” per l'intervenuto conseguimento dello scopo dell'atto (Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 2107 del 20 dicembre
2019).
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellato, per l'erronea indicazione del nome della parte all'interno della sentenza impugnata, è priva di fondamento e come tale deve essere rigettata.
Difatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (vedasi da ultimo Cass., sez. II, sentenza n. 22055 dell'11 settembre 2018) “È principio consolidato di questa Corte che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti;
mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass.
n. 8242 del 2003).
Pertanto, l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti
(Cass. n. 16535 del 2012). Poiché dunque, l'art. 132, secondo comma, n. 2), c.p.c., non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del 2007)”.
Nella fattispecie, non si è verificato un problema di mancata integrazione del contraddittorio, né può parlarsi di mancato raggiungimento dello scopo della sentenza;
inoltre, dalla lettura complessiva della pronuncia impugnata è possibile identificare correttamente le parti che hanno presenziato al giudizio ed anche il ricorrente che ha impugnato il verbale specificamente riportato in sentenza.
Infine, priva di pregio è la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per asserita mancanza dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto, ed anche con riferimento all'art. 163 c.p.c., nonché dell'art. 434 c.p.c. per mancata asserita indicazione dei contenuti critici in maniera chiara ed esaustiva. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, l'appellante ha indicato la parte della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia sul piano del diritto sia in punto di fatto, denunciando dettagliatamente, l'illogicità della motivazione. Risulta, quindi, correttamente delineato l'unico motivo di appello;
risultano chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze;
parte appellante ha, poi, affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Alla luce di ciò, dunque, l'eccezione va rigettata e l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Passando al merito della questione va evidenziato che, con l'unico motivo di impugnazione,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la strada in cui è stata commessa la violazione non rientrasse tra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D C.d.S., su cui è possibile installare apparecchiature autovelox, ed ha annullato il verbale di contestazione, sulla scorta delle motivazioni contenute nell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 7708/2022.
Il sostiene che il G.d.P. abbia errato nell'applicare la normativa di riferimento, in Pt_1 quanto è partito dall'erronea considerazione che il tratto di strada sul quale è stata effettuata la contravvenzione non appartiene a quelle annoverate nell'art. 2 comma 2 e 3 del CDS, non avendo le caratteristiche per essere qualificata come strada urbane “a scorrimento veloce”.
L'appellato ha contestato l'erronea applicazione di una normativa, l'art. 4 DL 121/2002, che non può trovare applicazione nella fattispecie de qua, poiché riferita all'installazione di autovelox fissi, funzionanti in modalità automatica e senza la presenza di agente accertatore.
Sul punto l'appello è fondato e come tale va accolto per le seguenti ragioni.
Emerge dagli atti di causa che, nella fattispecie, si verte in ipotesi di postazione per la rilevazione della violazione dei limiti di velocità non fissa ma temporanea, costantemente presidiata dagli agenti accertatori, servendosi di apparecchiatura nella loro completa disponibilità così come disposto nella normativa di riferimento.
L'art. 201 comma 1 bis, in relazione alla fattispecie in esame, alle lettere a) e) ed f), prevede che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, nei seguenti casi: “a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; (..) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
”.
Dunque, l'art. 201 C.d.S. prevede due distinte previsioni di contestazione non immediata a mezzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S.
Tale distinzione è stata efficacemente chiarita dalla Suprema Corte, la quale si è espressa in questi termini: “l'accertamento eseguito ai sensi del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è a differenza che nella seconda ipotesi
e come è concretamente avvenuto nel caso in esame "direttamente gestita" dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell'art.
4 D.L. cit. è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie dagli organi di polizia (sulla legittimità dell'utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008)” (Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, n. 14217).
Nel caso in esame, dal verbale di contestazione si legge che: “… la postazione di controllo temporanea, è preventivamente segnalata e ben visibile (…) Violazione accertata con apparecchio di rilevamento della velocità direttamente gestito nella piena, totale ed esclusiva disponibilità di quest'organo di Polizia Stradale che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (Art. 201 c.
1/bis lett.e Dlgs. n. 285/1992) e art. 384 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. Legge 214/2003)”.
Deve appunto evidenziarsi che, come indicato nel verbale di contestazione, si trattava di: a. postazione temporanea;
b. presidiata dalla Polizia Locale.
Sicché, la fattispecie in esame rientra nella tipologia di cui alla lettera e (e non f) dell'art. 201
C.d.S. comma 1 bis poiché l'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Stradale ai fini dell'accertamento dell'infrazione era direttamente gestita da quest'ultima, in postazione temporanea (come da verbale di contestazione) con la conseguenza che la determinazione dell'illecito è avvenuta in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo fosse già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ciò, invero, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 412/2025) secondo cui: la distinzione tra le due ipotesi previste dall'art. 201, comma 1-bis CD rispettivamente, alle lett. e) ed f) consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è, come è concretamente avvenuto nel caso in esame per quanto risulta dal verbale di contestazione, un'apparecchiatura mobile direttamente gestita dall'organo di polizia, utilizzabile dagli agenti accertatori a prescindere dalla classificazione della strada;
nella seconda, invece, la rilevazione è eseguita mediante postazioni fisse, non presidiate dagli organi accertatori, che consentono di rilevare la violazione a distanza con conseguente accertamento e contestazione successiva, su specifiche tipologie di strade: autostrade e strade extraurbane principali per diretta disposizione di legge, nonché strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, comma
2, lett. c) e d) CD (che sono quelle a due carreggiate separate da spartitraffico) solo laddove queste ultime due tipologie di arterie siano individuate con apposito decreto prefettizio, come previsto dal già citato art. 4 del D.L. 121 del 2002 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14217 del 27.06.2011). […] la norma dell'art. 4 D.L. n. 121/2002 richiamata dal CD non pone un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezione espressamente prevista dall'art. 201, comma 1-bis, e, nel caso che ci occupa, la lett. e) come sopra richiamata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568-01).
Gli agenti accertatori, insomma, possono avvalersi di strumenti elettronici mobili di rilevazione della velocità anche su strade che, per la loro tipologia, non rientrino tra quelle per le quali, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, è consentito l'uso di tali mezzi, né risultano comprese nel decreto prefettizio che individua le strade sulle quali è possibile l'uso di quelle apparecchiature (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2, Sentenza n.
21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19755 del
27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008). 4.1.3.
Del resto, una simile distinzione ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale, riducendo così i rischi per l'incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli agenti accertatori
l'individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all'interno del territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti a individuare i tratti in cui sia possibile installare dispositivi fissi).
4.2. Ne consegue che: - per i casi di cui alla lettera e) del comma
1-bis, art. 201 CD, riferibili all'utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento può avvenire in ogni tipologia di strada, dunque in assenza di indicazione del decreto del Prefetto di cui all'art. 4 della legge n. 168/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione;
- per i casi di cui alla lettera f) del comma 1-bis, art. 201 CD, in combinato con l'art. 4, comma 1, D.L. n. 121/2002, la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade extraurbane secondarie e strade secondarie di scorrimento (come definite all'art. 2, comma 2, CD), rilevate con strumenti con postazione fissa senza presidio di agenti con rilievo dell'infrazione da remoto, presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.
Con l'ulteriore conseguenza, già più volte rilevata da questa Corte, che il verbale di accertamento deve fare riferimento esplicito a tale decreto al fine di giustificare la contestazione differita, a pena di carenza di motivazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del
05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Cass. n. 8635 del 2020; Sez. 2, Sentenza n.
4090 del 12/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23726 del
01/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 26441 del 20/12/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015;
Sez. 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008).
D'altronde, il verbale indica anche le ragioni dell'impossibilità di immediata contestazione, richiamando l'ipotesi dell'art. 384 Reg. CDS.
Dunque, legittimamente la contestazione dell'illecito non è avvenuta immediatamente.
Pertanto, il motivo di impugnazione è fondato.
Ne discende il totale accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, per relativo scaglione di valore, stante la semplicità delle questioni trattate, con aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis del decreto.
Dalla riforma della sentenza impugnata scaturisce, altresì, la riforma della regolamentazione delle spese disposta in prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello specificata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. ACCOGLIE l'appello proposto dal per le causali di cui in motivazione e, Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Parte_2
avverso il verbale di contestazione n. 2022/C/5331, elevato in data del 07/08/2022
[...]
dal Comando di Polizia Municipale del;
Parte_1
2. CONDANNA DELLA al pagamento in favore dell'appellante delle spese Parte_2
di lite, che liquida:
- per il processo di primo grado, in euro 224,90 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) ove dovuti come per legge;
- per il presente processo di appello, in euro 301,60 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) ove dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato pari ad euro 64,50.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
_________________
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 11/04/2025, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Carmelo Proiti, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 83/2024 R.G.
E' comparso, per l'appellante, l'avv. FERRANTE BASILIO il quale si riporta all'atto di appello, precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa, contesta gli assunti avversari e chiede la decisione.
E' comparso, per l'appellato, l'avv. FAZIO MARIA STELLA la quale si riporta alla memoria di costituzione in appello, precisa le conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa, contesta gli assunti avversari e chiede la decisione.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
All'esito della discussione orale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, provvede come da pedissequa sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
Tribunale di Patti
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 83/2024 R.G., posta in decisione all'odierna udienza e promossa
D A
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Torrenova (ME), Parte_1
via B. Caputo n. 1, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Torrenova (ME), Via P.IVA_1
Mazzini n. 33, presso lo studio dell'Avv. BASILIO FERRANTE che lo rappresenta per procura in atti
APELLANTE
C O N T R O
, nato a [...] il [...], cof. fisc. , Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), località Minà n. 7, presso lo studio dell'Avv. MARIA STELLA FAZIO che lo rappresenta e difende per procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello n. 104/2023 del 29 giugno 2023
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 aprile 2025 le parti hanno concluso come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso datato 24.11.2022, depositato dinanzi al Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello in data 06.12.2022, proponeva opposizione avverso il verbale di Parte_2
accertamento di violazione al codice della strada n. 2022/C/5331 del 07/08/2022, a seguito di accertamento effettuato dal Comando di Polizia Municipale di Torrenova in data 07.08.2022 e notificato l'8.11.2022, con cui era stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S.
L'opposizione era affidata ai seguenti motivi:
1. Eccesso di potere, illegittimità nella determinazione del limite di velocità in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della strada.
Violazione art. 4 Codice della Strada;
2. Eccesso di potere, illegittimità nell'installazione dell'autovelox in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della strada;
3. Violazione dell'art.
201, 1° comma, CD. Violazioni contestate fuori termine.
4. Illegittimità del verbale di contestazione, per omessa contestazione immediata. Ricorsi a non consentire formule di stile, prestampate e generiche.
5. Mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità dell'autovelox.
Insussistenza della violazione.
6. Omessa omologazione aggiornata ed omessa periodica taratura dell'autovelox. Tanto premesso l'opponente chiedeva l'annullamento del verbale di contestazione impugnato, previa sospensione degli effetti dell'atto; in via istruttoria chiedeva di voler ordinare all'organo accertatore la produzione in giudizio del certificato di verifica periodica di funzionalità dell'autovelox e del decreto prefettizio di autorizzazione alla sua installazione;
la documentazione comprovante la tipologia del tratto di strada su cui è avvenuta l'infrazione, i fotogrammi della polizia municipale;
il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa depositata il 14.01.2023 si costituiva il in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, contestando la fondatezza di tutti i motivi del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con conseguente conferma del verbale di contestazione impugnato, e condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, ed al pagamento delle spese e compensi di causa.
Il G.d.P. di Sant'Agata Militello con sentenza n. 104/23, pronunciata il 30.05.2023, depositata il 29.06.2023, non notificata, accoglieva il ricorso e, per l'effetto, annullava il verbale in questione, con compensazione delle spese di causa. La sentenza impugnata è stata pronunciata sulla base di un unico motivo, ritenute assorbite le altre doglianze, ossia che il tratto di strada in cui è stata commessa la violazione non rientrava tra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D C.d.S., su cui è possibile installare apparecchiature autovelox, in base ai principi fissati dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 7708/2022.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il eccependo la “violazione Parte_1
e/o falsa applicazione dell'art. 4 DL121_2002”, nonché richiamando, ex art. 346 c.p.c., tutte le argomentazioni difensive esposte nel primo grado di giudizio. Ha concluso chiedendo al Tribunale di voler “accertare, ritenere e dichiarare la validità e l'efficacia del Verbale N. 2022/C/5331 del
07/08/2022 Reg. N° 5445/2022, notificato a mezzo Raccomandata A.G. N. 78536291345-8 consegnata in data 08/11/2022, relativo all'infrazione dell'art 142, comma 8, C.d.S. avvenuta in data
07/08/2022, alle ore 16:26, nel Comune di Torreova, in località SS 113 KM 113+650 / Dir.
Palermo”, con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 20.07.2024 si è costituito in giudizio , Parte_2 eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 330 c.p.c. poiché l'atto di appello è stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore domiciliatario Avv. Maria Tindara Dottore
Giachino, costituitasi nel corso del giudizio di primo grado, con comparsa depositata il 23.01.2023, in sostituzione del precedente procuratore Avv. Maria Tindara Scolaro;
sempre in via preliminare, la presenza di un errore materiale della sentenza impugnata, emessa nei confronti di “ Parte_3
nato a [...] il [...] res.te in Lipari Porto Vulcano snc cf
[...]
”, con conseguente carenza di legittimazione passiva dell'appellato C.F._2 [...]
; nonché l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., non rispondendo Parte_2 lo stesso ai requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità ed anche con riferimento all'art. 163 c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello poiché del tutto infondato. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo, in preliminarmente, la dichiarazione di nullità della notifica dell'atto di appello, con ogni conseguente decadenza di legge;
la propria carenza di legittimazione passiva, per l'evidente errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado;
l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e dell'art. 434 c.p.c. Nel merito il rigetto del gravame, con condanna di controparte per responsabilità aggravata, ex art. 96 comma 2
c.p.c. e in subordine ex art. 96 comma 1 e 3 c.p.c., con la liquidazione del danno in via equitativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi, di entrambi i gradi del giudizio – con aumentato dei compensi del grado di appello del 30% ai sensi dell'art. 4 c.
1- bis D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm. - da distarsi in favore del procuratore anticipatario.
La causa, a seguito dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, è stata rinviata per la discussione e decisione all'udienza dell'11.04.2025 ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies
C.P.C.
Preliminarmente va precisato che i motivi di opposizione non riproposti in sede di appello (e segnatamente “1. Eccesso di potere, illegittimità nella determinazione del limite di velocità in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche della strada. Violazione art. 4 Codice della Strada; 3.
Violazione dell'art. 201, 1° comma, CD. Violazioni contestate fuori termine.
4. Illegittimità del verbale di contestazione, per omessa contestazione immediata. Ricorsi a non consentire formule di stile, prestampate e generiche.
5. Mancata dimostrazione e carenza della corretta funzionalità dell'autovelox. Insussistenza della violazione.
6. Omessa omologazione aggiornata ed omessa periodica taratura dell'autovelox”) non vengono esaminati in quanto coperti da acquiescenza.
Sempre in via preliminare vanno affrontate le eccezioni processuali sollevate dall'appellato.
Con riferimento alla nullità della notifica dell'atto di appello, effettuata presso la parte personalmente e non presso il domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso il procuratore costituito, in corso di causa è stato dimostrato che entrambi gli avvocati che si sono succeduti nella difesa del Sig. nel giudizio iscritto al n. 345/2022 R.G. Giudice di Pace di Parte_2
Sant'Agata di Militello, alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente gravame
(22.05.2024), non erano più iscritti all'albo degli avvocati, dunque non vi era alcun valido domicilio eletto nel giudizio di primo grado;
in particolare il primo procuratore Avv. è Controparte_1 stata cancellata a far data dal 13.12.2022, ed anche il procuratore che l'aveva sostituita Avv. Dottore
Giachino Maria Tindara, risulta cancellata a partire dal 03.06.2023.
Ma anche a prescindere da ciò, va evidenziato che, secondo la costante giurisprudenza di merito e di legittimità, la notifica dell'impugnazione effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, è da ritenersi nulla e non inesistente, con la conseguenza che la costituzione in giudizio dell'appellato produce un effetto sanante “ex tunc” per l'intervenuto conseguimento dello scopo dell'atto (Corte d'Appello dell'Aquila, sentenza n. 2107 del 20 dicembre
2019).
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'odierno appellato, per l'erronea indicazione del nome della parte all'interno della sentenza impugnata, è priva di fondamento e come tale deve essere rigettata.
Difatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte (vedasi da ultimo Cass., sez. II, sentenza n. 22055 dell'11 settembre 2018) “È principio consolidato di questa Corte che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti;
mentre comporta la nullità della sentenza stessa qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 cod. proc. civ., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass. n. 22275 del 2017; Cass. n. 7343 del 2010; Cass. 15786 del 2004; Cass.
n. 8242 del 2003).
Pertanto, l'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti
(Cass. n. 16535 del 2012). Poiché dunque, l'art. 132, secondo comma, n. 2), c.p.c., non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè solo se l'atto-sentenza sia inidoneo al raggiungimento dello scopo (Cass. n. 17957 del 2007)”.
Nella fattispecie, non si è verificato un problema di mancata integrazione del contraddittorio, né può parlarsi di mancato raggiungimento dello scopo della sentenza;
inoltre, dalla lettura complessiva della pronuncia impugnata è possibile identificare correttamente le parti che hanno presenziato al giudizio ed anche il ricorrente che ha impugnato il verbale specificamente riportato in sentenza.
Infine, priva di pregio è la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., per asserita mancanza dei requisiti di chiarezza, sinteticità e specificità dell'atto, ed anche con riferimento all'art. 163 c.p.c., nonché dell'art. 434 c.p.c. per mancata asserita indicazione dei contenuti critici in maniera chiara ed esaustiva. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto ex adverso, l'appellante ha indicato la parte della pronuncia impugnata;
ha articolato le ragioni dell'impugnazione sia sul piano del diritto sia in punto di fatto, denunciando dettagliatamente, l'illogicità della motivazione. Risulta, quindi, correttamente delineato l'unico motivo di appello;
risultano chiaramente individuati la questione ed i passaggi contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze;
parte appellante ha, poi, affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa volta a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
Alla luce di ciò, dunque, l'eccezione va rigettata e l'appello deve essere dichiarato ammissibile.
Passando al merito della questione va evidenziato che, con l'unico motivo di impugnazione,
l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la strada in cui è stata commessa la violazione non rientrasse tra quelle indicate dall'art. 2, comma 2, lettere C e D C.d.S., su cui è possibile installare apparecchiature autovelox, ed ha annullato il verbale di contestazione, sulla scorta delle motivazioni contenute nell'ordinanza della Suprema Corte di
Cassazione n. 7708/2022.
Il sostiene che il G.d.P. abbia errato nell'applicare la normativa di riferimento, in Pt_1 quanto è partito dall'erronea considerazione che il tratto di strada sul quale è stata effettuata la contravvenzione non appartiene a quelle annoverate nell'art. 2 comma 2 e 3 del CDS, non avendo le caratteristiche per essere qualificata come strada urbane “a scorrimento veloce”.
L'appellato ha contestato l'erronea applicazione di una normativa, l'art. 4 DL 121/2002, che non può trovare applicazione nella fattispecie de qua, poiché riferita all'installazione di autovelox fissi, funzionanti in modalità automatica e senza la presenza di agente accertatore.
Sul punto l'appello è fondato e come tale va accolto per le seguenti ragioni.
Emerge dagli atti di causa che, nella fattispecie, si verte in ipotesi di postazione per la rilevazione della violazione dei limiti di velocità non fissa ma temporanea, costantemente presidiata dagli agenti accertatori, servendosi di apparecchiatura nella loro completa disponibilità così come disposto nella normativa di riferimento.
L'art. 201 comma 1 bis, in relazione alla fattispecie in esame, alle lettere a) e) ed f), prevede che la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1, nei seguenti casi: “a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; (..) e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
”.
Dunque, l'art. 201 C.d.S. prevede due distinte previsioni di contestazione non immediata a mezzo di apparecchiature elettroniche per l'accertamento delle violazioni di cui all'art. 142 C.d.S.
Tale distinzione è stata efficacemente chiarita dalla Suprema Corte, la quale si è espressa in questi termini: “l'accertamento eseguito ai sensi del cit. D.L. n. 121 del 2002, art. 4, è invece oggetto di espressa, distinta previsione alla lett. f) dell'art. 201 C.d.S., comma 1 bis, e che la distinzione tra le due ipotesi di cui, rispettivamente, alle lett. e) ed f) del comma in questione consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è a differenza che nella seconda ipotesi
e come è concretamente avvenuto nel caso in esame "direttamente gestita" dall'organo di polizia operante. In definitiva, cioè, l'inserimento del tratto stradale in un decreto prefettizio ai sensi dell'art.
4 D.L. cit. è condizione di legittimità dell'utilizzo delle sole apparecchiature di rilevamento a distanza delle infrazioni (art. 4, comma 1, D.L. cit.), non anche di quelle direttamente gestite - come nella specie dagli organi di polizia (sulla legittimità dell'utilizzo di siffatte apparecchiature su tratti stradali non compresi in decreti prefettizi cfr. anche Cass. nn. 376 e 17905 del 2008)” (Cassazione civile sez. II, 27/06/2011, n. 14217).
Nel caso in esame, dal verbale di contestazione si legge che: “… la postazione di controllo temporanea, è preventivamente segnalata e ben visibile (…) Violazione accertata con apparecchio di rilevamento della velocità direttamente gestito nella piena, totale ed esclusiva disponibilità di quest'organo di Polizia Stradale che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (Art. 201 c.
1/bis lett.e Dlgs. n. 285/1992) e art. 384 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. Legge 214/2003)”.
Deve appunto evidenziarsi che, come indicato nel verbale di contestazione, si trattava di: a. postazione temporanea;
b. presidiata dalla Polizia Locale.
Sicché, la fattispecie in esame rientra nella tipologia di cui alla lettera e (e non f) dell'art. 201
C.d.S. comma 1 bis poiché l'apparecchiatura utilizzata dalla Polizia Stradale ai fini dell'accertamento dell'infrazione era direttamente gestita da quest'ultima, in postazione temporanea (come da verbale di contestazione) con la conseguenza che la determinazione dell'illecito è avvenuta in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo fosse già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ciò, invero, anche alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 412/2025) secondo cui: la distinzione tra le due ipotesi previste dall'art. 201, comma 1-bis CD rispettivamente, alle lett. e) ed f) consiste in ciò, che nella prima l'apparecchiatura utilizzata per l'accertamento è, come è concretamente avvenuto nel caso in esame per quanto risulta dal verbale di contestazione, un'apparecchiatura mobile direttamente gestita dall'organo di polizia, utilizzabile dagli agenti accertatori a prescindere dalla classificazione della strada;
nella seconda, invece, la rilevazione è eseguita mediante postazioni fisse, non presidiate dagli organi accertatori, che consentono di rilevare la violazione a distanza con conseguente accertamento e contestazione successiva, su specifiche tipologie di strade: autostrade e strade extraurbane principali per diretta disposizione di legge, nonché strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, comma
2, lett. c) e d) CD (che sono quelle a due carreggiate separate da spartitraffico) solo laddove queste ultime due tipologie di arterie siano individuate con apposito decreto prefettizio, come previsto dal già citato art. 4 del D.L. 121 del 2002 (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14217 del 27.06.2011). […] la norma dell'art. 4 D.L. n. 121/2002 richiamata dal CD non pone un generalizzato divieto di utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione, seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezione espressamente prevista dall'art. 201, comma 1-bis, e, nel caso che ci occupa, la lett. e) come sopra richiamata (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22627 del 26/07/2023, Rv. 668568-01).
Gli agenti accertatori, insomma, possono avvalersi di strumenti elettronici mobili di rilevazione della velocità anche su strade che, per la loro tipologia, non rientrino tra quelle per le quali, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002, è consentito l'uso di tali mezzi, né risultano comprese nel decreto prefettizio che individua le strade sulle quali è possibile l'uso di quelle apparecchiature (Cass. Sez.
2, Sentenza n. 6432 del 19/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 3936 del 13/03/2012; Sez. 2, Sentenza n.
21523 del 18/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 21021 del 12/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19755 del
27/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 376 del 10/01/2008; Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 28/01/2008). 4.1.3.
Del resto, una simile distinzione ha una valida ratio giustificativa, a fronte dell'esigenza di garantire la sicurezza della circolazione stradale, riducendo così i rischi per l'incolumità degli utenti e la frequenza degli incidenti sulle strade, poiché è rimessa alla discrezionalità degli agenti accertatori
l'individuazione del punto variabile in cui è opportuno il rilevamento in presenza all'interno del territorio comunale (e non già ad un decreto prefettizio che si limiti a individuare i tratti in cui sia possibile installare dispositivi fissi).
4.2. Ne consegue che: - per i casi di cui alla lettera e) del comma
1-bis, art. 201 CD, riferibili all'utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, il rilevamento può avvenire in ogni tipologia di strada, dunque in assenza di indicazione del decreto del Prefetto di cui all'art. 4 della legge n. 168/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione;
- per i casi di cui alla lettera f) del comma 1-bis, art. 201 CD, in combinato con l'art. 4, comma 1, D.L. n. 121/2002, la facoltà di contestazione di infrazioni sulle strade extraurbane secondarie e strade secondarie di scorrimento (come definite all'art. 2, comma 2, CD), rilevate con strumenti con postazione fissa senza presidio di agenti con rilievo dell'infrazione da remoto, presuppone che vi sia un decreto prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.
Con l'ulteriore conseguenza, già più volte rilevata da questa Corte, che il verbale di accertamento deve fare riferimento esplicito a tale decreto al fine di giustificare la contestazione differita, a pena di carenza di motivazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n.
21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del
05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Cass. n. 8635 del 2020; Sez. 2, Sentenza n.
4090 del 12/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23726 del
01/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 26441 del 20/12/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015;
Sez. 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008).
D'altronde, il verbale indica anche le ragioni dell'impossibilità di immediata contestazione, richiamando l'ipotesi dell'art. 384 Reg. CDS.
Dunque, legittimamente la contestazione dell'illecito non è avvenuta immediatamente.
Pertanto, il motivo di impugnazione è fondato.
Ne discende il totale accoglimento dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati con D.M. n. 147/2022, per relativo scaglione di valore, stante la semplicità delle questioni trattate, con aumento del 30% ex art. 4 c. 1 bis del decreto.
Dalla riforma della sentenza impugnata scaturisce, altresì, la riforma della regolamentazione delle spese disposta in prime cure.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello specificata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
1. ACCOGLIE l'appello proposto dal per le causali di cui in motivazione e, Parte_1 per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Parte_2
avverso il verbale di contestazione n. 2022/C/5331, elevato in data del 07/08/2022
[...]
dal Comando di Polizia Municipale del;
Parte_1
2. CONDANNA DELLA al pagamento in favore dell'appellante delle spese Parte_2
di lite, che liquida:
- per il processo di primo grado, in euro 224,90 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) ove dovuti come per legge;
- per il presente processo di appello, in euro 301,60 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali (15%) ove dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato pari ad euro 64,50.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 11 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)