Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/05/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 565/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. PULGA PA C.F._1
MARIA ELENA
e
(c.f. con il patrocinio dell'Avv. ON C.F._2
VENUTA STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di negoziazione assistita (art. 6, 2° c., D.L: n. 132/2014) in data
13/2/2024, autorizzata dal Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena
pagina 1 di 9
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori i quali eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale sul medesimo, con l'impegno di adottare insieme le decisioni di maggior interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
Ciascun genitore, nei periodi in cui avrà i figli presso di sé, assumerà in via esclusiva le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione della vita degli stessi, provvedendo all'accudimento ed alla custodia dei minori.
Ciascun genitore si impegna ad educare i figli nel rispetto e nell'affetto per l'altro, ciascuno promuovendo nei figli buoni, significativi e leali rapporti con l'altro genitore.
2. I tre figli, sia il minore , che e maggiorenni non Per_1 Per_2 Per_3 autosufficienti, resteranno a vivere con la madre nella casa coniugale sita in
Modena, via Schio n. 33, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, casa che viene dunque assegnata alla sig.ra con tutte le pertinenze e gli arredi, ad P_ eccezione di quanto già concordato tra i coniugi. Il sig. ha infatti già Pt_1 trasferito altrove la propria residenza.
3. Il padre potrà stare con i figli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo anche telefonico con la madre, compatibilmente e nel massimo rispetto degli pagina 2 di 9 impegni scolastici, parascolastici ed educativi dei ragazzi, nonché del loro diritto ad un ordinato e sereno programma di vita. In caso di mancato accordo con la madre, egli potrà comunque vedere i figli il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 16.30, con pernottamento presso l'abitazione paterna ed accompagnamento la mattina successiva presso l'abitazione materna, ovvero alla fermata del bus scolastico o direttamente a scuola;
nonché, a settimane alterne, dalle ore 16.30 del venerdì alle ore 8,30 del lunedì; le vacanze scolastiche natalizie saranno suddivise in due tranches di 7 giorni, da godersi in via alternativa e con alternanza annuale da ciascun genitore.
Gli ulteriori periodi di vacanza scolastica (Pasqua e i c.d. “ponti” infrannuali) saranno goduti con cadenza alternata da ciascun genitore;
il padre godrà infine di un periodo, anche non consecutivo, di quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi con la madre con un anticipo di almeno 60 giorni. I genitori si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo e il recapito telefonico delle località di villeggiatura nelle quali separatamente trascorreranno le vacanze con i figli.
Eventuali vacanze all'estero dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi i genitori, in forma scritta. Nei giorni importanti per i figli quali feste scolastiche, gare, premiazioni, spettacoli e comunque in tutti quegli eventi che nel corso della crescita dei bambini richiedono la presenza di mamma e papà entrambi i genitori potranno partecipare all'evento del figlio unitamente alla famiglia propria e dell'altro.
I genitori si impegnano, reciprocamente, a non far frequentare eventuali nuovi compagni al figlio minore , fino ad almeno quattro mesi dal deposito del Per_1 presente ricorso.
4. A titolo di contributo al mantenimento ordinario nei confronti dei figli, il sig. si impegna a versare alla NOa entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 P_ somma mensile complessiva di € 750,00 (settecentocinquanta/00), ovvero €
250,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT nazionali con verifica da compiersi ogni 1° gennaio a partire dal 1° gennaio 2026,
e ciò fino a quando i figli non abbiano raggiunto una loro indipendenza economica. Le parti concordano che, in ragione del divorzio, il sig. rinuncia Pt_1
pagina 3 di 9 agli eventuali assegni familiari riconoscendo alla moglie l'esclusivo diritto ad incassarli, obbligandosi sin da ora a sottoscrivere tutti i documenti a ciò necessari.
5. Quanto alle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate fra i coniugi, queste saranno suddivise al 50% fra i coniugi;
le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente documentate da parte del coniuge che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro dei giustificativi di spesa entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto pagamento, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso. Nei successivi 10 giorni la parte onerata sarà tenuta a rimborsare l'altra che ha anticipato la spesa, rimborso da effettuarsi eventualmente anche all'atto del versamento del contributo di mantenimento nel mese successivo alla ricezione della documentazione.
Le parti concordano di riconoscere come validi giustificativi di spesa anche mere comunicazioni della scuola;
concordano inoltre che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai coniugi nella misura del
50% ciascuno;
pertanto gli stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute sempre a nome dei figli.
6. In caso di disaccordo sulla ripartizione delle spese e sulla qualifica di talune spese straordinarie, i coniugi accettano di riportarsi allo schema previsto dal protocollo del Tribunale di Modena che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo (visite specialistiche prescritte dal medico curante, salvo concordare il nominativo dello specialista se la prestazione non viene erogata dal SSN;
accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari, cure in emergenza non procrastinabili); spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure non convenzionali;
farmaci particolari); spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
(tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo pagina 4 di 9 scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa); spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo (tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private); spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo
(tempo prolungato, pre e post scuola;
centro ricreativo estivo;
conseguimento della patente di guida); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo
(spese di custodia (baby sitter); corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
viaggi e vacanze effettuate dal figlio con amici o vacanze studio, ricariche telefoniche.
I genitori esprimeranno il proprio parere rispetto alla spesa straordinaria quando
è richiesto il consenso entro un termine massimo di 5 giorni dall'interpello in forma scritta, tramite messaggi sms e whatsapp o posta elettronica, salvo che un termine inferiore si imponga per ragioni di urgenza e il silenzio potrà essere inteso come assenso implicito alla spesa.
7. Nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento all'uno o all'altro coniuge tenuto conto delle condizioni personali e patrimoniali dei medesimi, avendo ciascuno di loro mezzi adeguati per procurarsi quanto necessario al proprio personale sostentamento
8. Le parti, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio, le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni immobili descritti nei successivi articoli.
9. I coniugi danno atto: di essere comproprietari nella misura del 50% ciascuno dell'immobile sito in Modena, via Schio n. 33; che nell'appartamento è rimasta a vivere la sig.ra di convenire quanto segue: il sig. si P_ PA impegna a trasferire alla sig.ra , che si obbliga ad accettare, la ON piena proprietà dell'immobile predetto in ragione della propria metà indivisa (pari pagina 5 di 9 ad un mezzo); i coniugi concordano sin da ora, assumendo specifico obbligo, che il NO dovrà perfezionare il definitivo atto di cessione a favore di PA
, che a sua volta si impegna ad accettare, con atto esecutivo dei ON patti di divorzio, da stipularsi avanti il Notaio di Modena;
la sig.ra Persona_4 si obbliga, con la sottoscrizione del presente ricorso, a comunicare al P_ marito, con un preavviso di almeno quindici giorni, sede, giorno e ora della stipula, che dovrà essere conclusa entro un mese dalla comunicazione, a mezzo pec, ad opera del Tribunale di Modena, ai legali delle parti, della sentenza di divorzio. Le spese e le imposte che saranno dovute per il detto trasferimento saranno ad esclusivo carico della moglie, come del pari il compenso del Notaio ed ogni costo e onere per la produzione di ogni documentazione, che le parti si onerano di far pervenire al Notaio rogante, necessaria al suddetto trasferimento immobiliare.
10. La quota di 1/2 di piena proprietà detenuta dal marito è relativa, come detto, alla porzione del fabbricato civile ad uso abitazione con accessori, posto in
Comune di Modena, via Schio n. 33 e costituita precisamente dei seguenti beni:
a) un appartamento di vani 6 posto al piano secondo con balcone, confinante con via Schio, area cortiliva da più lati;
b) un locale ad uso soffitta posto al piano terzo sottotetto, confinante con via
Schio, vano scala, pianerottolo e residue ragioni come da rogito di provenienza;
c) un locale ad uso garage posto al piano terra confinante con area cortiliva da più lati, parti comuni e residue ragioni come da rogito di provenienza.
11. Detta porzione è attualmente distinta in Catasto urbano del comune di
Modena, nel modo seguente: a seguito di variazione del 21/06/2019 (Pratica n.
MO0053173 in atti dal 24/06/2019 DEMOLIZIONE PARZIALE-DIVERSA
DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI n. 15406.1/2019) foglio 177, particella
238, Subalterno 17, cat. A/7, classe 4 in via Schio n. 33, piani 2-3 vani 6, Rendita
€ 712,71; foglio 177, particella 238, Subalterno 1, cat. C/6, classe 7 in via Schio
n. 33 piano Terra, consistenza mq 19, Rendita € 55,93. 12. Rientrano nell'atto di trasferimento i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti ed impianti che per legge, regolamento condominiale, uso o destinazione, costituiscono oggetto di pagina 6 di 9 , ed in particolare quelle tra le parti comuni di pertinenza delle Parte_2 porzioni immobiliari in oggetto, così come compiutamente identificate nel rogito di acquisto infra descritto e nelle variazioni denunciate in data 24/6/2019 protocollo n. MO0053182 (doc. n. 6).
13. Le parti danno atto di avere acquistato la quota di 1/2 ciascuno di piena proprietà della porzione di fabbricato civile sopra descritta con rogito di compravendita a ministero Notaio dott.ssa del 13/03/2002, Persona_5
33015, racc. 4070, registrato a Modena il 28/03/2002 e trascritto in data
15.4.2002 al n. 8038.1 (ancora doc. 6).
14. Parte cedente garantirà, al momento del trasferimento, che la quota della porzione immobiliare le appartiene in piena proprietà, così come risulta dall'atto notarile suddetto.
15. Le parti ribadiscono che il trasferimento immobiliare avviene per causa di divorzio, con tutti i patti descritti nel rogito di provenienza da aversi qui come integralmente riportati, ed ha come volontà dei coniugi di risolvere la crisi coniugale. Le parti, sin da ora, indicano essere loro intendimento richiedere al
Notaio rogante l'atto esecutivo dei patti di divorzio, in punto all'acquisto della quota pari al 50% della già casa familiare di cui, allo stato, è intestatario il marito, l'applicazione dei benefici fiscali previsti ex lege per i trasferimenti immobiliari perfezionati per causa di divorzio.
16. Le parti danno atto che sulla suddetta porzione immobiliare grava un mutuo ipotecario, stipulato con atto pubblico a ministero notaio dr. , Persona_6 sottoscritto in data 23/12/2010, rep. N. 1810/1316, registrato a Reggio Emilia in data 19/01/2011 al n. 1002 e iscritto a Modena in data 20/01/2011 ai rep. nn.
1859/341, intestato al sig. , il quale attesta che le rate scadute sino PA al corrente mese di gennaio sono state onorate.
Per espresso accordo negoziale delle parti, sino al perfezionamento, a mezzo atto notarile, del trasferimento della quota immobiliare a favore della NOa P_
, le parti continueranno, come fino ad ora, a provvedere al saldo della
[...] rata mensile di mutuo al 50%. Viene espressamente pattuito tra le parti, ogni eccezione rimossa, che il trasferimento della quota immobiliare di cui sopra dal pagina 7 di 9 NO alla NOa esonererà il cedente da qualsivoglia Pt_1 P_ obbligazione, ad ogni titolo e/o ragione, nei confronti tanto della moglie, quanto di parte mutuante. Pertanto, il trasferimento della quota di proprietà del sig.
a favore della sig.ra è subordinato alla contestuale estinzione al Pt_1 P_ momento della stipula del mutuo residuo in capo al sig. ad opera della Pt_1 NOa P_
17. La NOa si impegna quindi, contestualmente alla cessione ON della quota di proprietà a proprio favore, a versare a mezzo bonifico istantaneo alla Banca creditrice l'importo corrispondente al debito residuo, che determinerà
l'estinzione del mutuo in essere.
18. Con la cessione della quota parte di proprietà dal NO alla PA sig.ra questa diventerà piena proprietaria della porzione ON immobiliare sopra descritta.
19. Per espressa ed irrevocabile volontà negoziale delle parti, che le stesse confermano con la sottoscrizione del presente ricorso, il presente atto e, dunque,
l'emananda sentenza di divorzio, in punto all'obbligo di cessione, ad opera del NO (quale cedente) a favore della NOa PA ON
(quale cessionaria), ha natura e carattere di contratto preliminare immobiliare e l'atto notarile costituirà atto esecutivo dei presenti accordi di divorzio.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole, anche minorenne, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51
pagina 8 di 9 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MODENA il 04/05/2002 fra , nato a [...] il PA
24/10/1973 e , nata a [...] il [...] alle ON condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2002 Atto n. 59 Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7/5/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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