Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2048/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2048/2024 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 26.11.2024, congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24.03.1975,
e
, C.F. , nato a [...]_2 C.F._2 il 01.04.1976, entrambi residenti in [...]5, rappresentati e difesi dall'Avv. Ilaria Zorzin ed elettivamente domiciliati in Prato (PO), Via Traversa Pistoiese n. 83, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.11.2024,
[...]
e , esponendo di aver contratto Pt_1 Parte_2 matrimonio in Montale (PT) il 07.06.2003, precisavano che dall'unione era nato il figlio (il 24.01.2005). Per_1
Le parti evidenziavano peraltro che nel tempo l'affectio coniugalis veniva meno e, accentuandosi l'incompatibilità di carattere dei coniugi, la convivenza diveniva intollerabile.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e lo scioglimento del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
– I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
– quanto al figlio di anni 20 è studente universitario iscritto Per_1 al primo anno di università della facoltà di Bologna, corso di laurea
(3+2) che frequenta presso l'Università degli Studi di Bologna;
– le parti concordano in ordine agli oneri di mantenimento del figlio maggiorenne un assegno quale contributo al mantenimento del medesimo da parte del IG. a favore della IG.ra Pt_2
nella misura di Euro 300,00, importo aggiornato su base Pt_1
Istat e ripartizione paritetica al 50% delle spese straordinarie per il figlio;
– così come previsto dal vigente Protocollo Famiglia adottato d'intesa tra il Tribunale di Pistoia e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Pistoia del 1° ottobre 2018, le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%. Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo sono le seguenti:
a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito del S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche
2 conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche compresi gli occhiali da visita e lenti a contatto, ortopediche e acustiche); b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione
(ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai messi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
– Quelle che richiedono il consenso espresso o tacito di ambo i genitori:
– a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie in strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: stages;
corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dai figli;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (compreso spese di trasporto e stages); attività ludicoricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo,mini-car, auto) e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
3 per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro
20 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
– le spese straordinarie dovranno essere supportate, anche ai fini della deducibilità fiscale delle stesse da parte di entrambi i genitori, da idonea e comprovante documentazione che, all'atto della richiesta, colui che le ha anticipate consegnerà all'altro;
– l'abitazione coniugale posta in Montale (PT), Via Settembrini 43/5, di cui i coniugi sono comproprietari in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno, continuerà ad essere abitata dal IG. , mentre la Pt_2
IG.ra e il figlio maggiorenne si trasferiranno altrove, Pt_1 concordando le parti di dar attuazione, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, temporaneamente ad una separazione di fatto in attesa di successiva formalizzazione;
– la IGnora è in attesa di reperire, una nuova soluzione Pt_1 abitativa presso la quale trasferirà, entro la data dell'udienza presidenziale, la propria residenza e quella del figlio;
– per comune accordo dei coniugi a seguito della separazione la
IG.ra che attualmente è collaboratrice familiare Pt_1 all'interno dell'impresa del marito sarà assunta presso la medesima con la qualifica di impiegata con contratto a tempo indeterminato full time;
– a completa e totale tacitazione di ogni ragione personale e patrimoniale tra i coniugi rappresentando la presente una condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e ciò configurando una sistemazione solutoriocompensativa funzionale ai fini della definizione di tutti i rapporti aventi significati o riflessi patrimoniali tra i coniugi, la
IG.ra promette di trasferire al IG. Parte_1 Parte_2
, il quale a sua volta promette di riceverla, la propria quota
[...] della piena proprietà pari al 50% della casa coniugale sita in
Montale (PT), Via Settembrini 43/5.
4 – quanto sarà oggetto di trasferimento è costituito da quanto segue:
A) appartamento per civile abitazione al primo piano, distinto dal numero interno 5, composto da ingressosoggiorno, angolo cottura, due camere, bagno, disimpegno, ripostiglio, due terrazzi, un locale ad uso cantina al piano interrato con accesso alla scala condominiale e vano ad uso soffitta non praticabile sovrastante l'appartamento;
– locale ad uso rimessa della superficie di circa mq. 15 (quindici) all'interno 3, con accesso dalla rampa condominiale;
– all'Ufficio del Territorio di Pistoia, Catasto fabbricati del Comune di
Montale, quanto sopra, a seguito della presentazione all' U.T.E. di
Pistoia in data 14 ottobre 2002, della denuncia di variazione registrata al n. 4881. 1/2002, protocollo 124459, risulta censito in giusto conto e rappresentato nel foglio di mappa 29 dalla particella
1125 * subalterno 10, Via Settembrini luigi piano 1- S1, categoria
A/3, classe 4, vani 5,5, rendita catastale Euro 298,25,
l'appartamento e la cantina;
* subalterno 14, Via Settembrini Luigi piano S1, categoria C/6, classe 3, consistenza mq. 15, superficie catastale mq. 17, rendita catastale Euro 53,45, il garage;
– con la piena ed esclusiva proprietà degli immobili come sopra vanduti venivano trasferiti proquota i relativi diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio, considerate indivisibili per legge e regolamento, tra cui, quali beni comuni non censibili : il passo pedonale, rappresentato dal subalterno 1 della particella 1125; il vano scala rappresentato dai subalterni 2 e 3 della particella 1125; la rampa e lo spazio di manovra, rappresentati dal subalterno 5 della particella 1125;
– l'immobile è stato acquistato dai IGg.ri e Parte_1 [...]
con atto del Notaio Dr. rogato in Parte_2 Persona_2
Prato in data 27.11.2002 al numero di repertorio 35025/5539, registrato in Prato il 11.12.2002 al n. 550 e trascritto presso la conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia al n. 6707 del
12/12/2002 (come da contratto di compravendita che si allega in copia doc. n.3);
5 – l'immobile verrà trasferito con i diritti e gli obblighi inerenti servitù attive e passive anche nascenti da condominio pertinenze e accessioni, usi, azioni e ragioni, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura. Le parti dichiarano già adesso che su quanto sarà oggetto di trasferimento non gravano ipoteche, vincoli derivanti da pignoramenti, sequestri, privilegi, oneri e diritti reali e personali che possano limitarne il pieno godimento e la libera disponibilità;
– il corrispettivo del trasferimento di cui sopra è stato dalle parti convenuto in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), somma che il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra Pt_2
Pt_1
– le parti si impegnano e si obbligano ad effettuare l'atto notarile di trasferimento della quota parte di comproprietà entro e non oltre giorni 60 (trenta) dal provvedimento giudiziario che omologa la separazione dei coniugi;
– in relazione alle attribuzioni patrimoniali collegate alla promessa di trasferimento di cui sopra nonché al trasferimento medesimo, i ricorrenti chiederanno l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 l. 74/87 e della sent. Corte Cost. 154/1999;
– i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse
6 alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
(PO) il 01.04.1976, che hanno contratto matrimonio in Montale (PT) il 07.06.2003, alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Montale (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 11, P.
II, Serie A, anno 2003);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
7