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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/06/2024, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Ettore Luigi Nesti Presidente rel.
Dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
Avv.to Roberto Eustacchio Sivilla Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579/2022 R.G. vertente tra Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del
Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Romanelli;
appellante
E
Controparte 1 (C.F. e P. IVA P.IVA_2 ), in persona del Direttore
Generale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Fumagalli e Francesco
M. Lioi;
appellata a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 21.05.2024;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.12.2022 il Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1126/2022 emessa dal Tribunale di
Potenza in composizione monocratica il 21.10.2022 e pubblicata in pari data, con la quale era stata rigettata l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dallo avverso il decreto ingiuntivo n. stesso Parte 1
1186/20119 emesso dal Tribunale di Potenza su ricorso della Controparte_1 Parte 1 di pagare e contemplante l'intimazione al la somma di € 88752,150, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
A fondamento del gravame l'appellante lamentava la mancanza della prova scritta posta a base del decreto ingiuntivo.
Pertanto, il Parte 1 conveniva dinanzi alla Corte
Controparte_1 in persona del Direttore Generale, di Appello di Potenza la affinchè in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1186/2019.
Con comparsa depositata il 31.03.2023 si costituiva in giudizio la CP 1
[...] in persona del Direttore Generale, la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del gravame e concludeva per il rigetto integrale dello stesso e per conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 25.03.2024 l'udienza fissata per il 9.04.2024, veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento depositato il 30.04.2024 assegnava termine perentorio fino al 21.05.2024, ore 9,30, per il deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 1°.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato nel provvedimento.
Motivi della decisione
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art. 127 ter co.4 c.p.c. in ragione della mancata comparizione delle parti in due udienze successive. L'art. 181 co.1 c.p.c.
- nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art.50 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.133 - dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
La disposizione in commento, nella nuova formulazione, si applica ai giudizi instaurati dopo il 25.6.2008.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Invero, al comma 4 la disposizione appena evocata, introdotta con il D.Lgs. n.149/2022, stabilisce espressamente che: "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
A norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69
"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio". A norma dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato nel 2020, sicché gli artt. 181 co.1 e 307 ult.co. c.p.c. nelle rispettive nuove formulazioni trovano senz'altro applicazione. Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In ogni caso, trova sicura applicazione l'art. 127 ter co.4 c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. n.149/2022, che a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di
Appello.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori fissati ex art. 127 ter c.p.c. in relazione a due udienze successive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo. In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c.,
l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Potenza
- Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1126/2022 emessa dal
Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 21.10.2022 e pubblicata in pari data, proposto dal Parte 1 con
Controparte 1 ogni altra atto di citazione del 30.12.2022 nei confronti della istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter co.4 c.p.c..
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso in Potenza, il 14/6/2024
Il Presidente
Dott. Ettore Luigi Nesti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Ettore Luigi Nesti Presidente rel.
Dott.ssa Alessia D'Alessandro Consigliere
Avv.to Roberto Eustacchio Sivilla Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 579/2022 R.G. vertente tra Parte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del
Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Romanelli;
appellante
E
Controparte 1 (C.F. e P. IVA P.IVA_2 ), in persona del Direttore
Generale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Fumagalli e Francesco
M. Lioi;
appellata a scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 21.05.2024;
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 30.12.2022 il Parte 1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1126/2022 emessa dal Tribunale di
Potenza in composizione monocratica il 21.10.2022 e pubblicata in pari data, con la quale era stata rigettata l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dallo avverso il decreto ingiuntivo n. stesso Parte 1
1186/20119 emesso dal Tribunale di Potenza su ricorso della Controparte_1 Parte 1 di pagare e contemplante l'intimazione al la somma di € 88752,150, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica.
A fondamento del gravame l'appellante lamentava la mancanza della prova scritta posta a base del decreto ingiuntivo.
Pertanto, il Parte 1 conveniva dinanzi alla Corte
Controparte_1 in persona del Direttore Generale, di Appello di Potenza la affinchè in riforma della sentenza impugnata, fosse accolta l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1186/2019.
Con comparsa depositata il 31.03.2023 si costituiva in giudizio la CP 1
[...] in persona del Direttore Generale, la quale contestava la fondatezza dei motivi articolati a supporto del gravame e concludeva per il rigetto integrale dello stesso e per conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Per effetto di decreto presidenziale depositato il 25.03.2024 l'udienza fissata per il 9.04.2024, veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ma entro il termine perentorio all'uopo fissato nessuna delle parti depositava le note scritte sicché la Corte con provvedimento depositato il 30.04.2024 assegnava termine perentorio fino al 21.05.2024, ore 9,30, per il deposito di note scritte, in sostituzione di udienza, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 1°.
Ancora una volta nessuna delle parti costituite depositava le note scritte entro il termine perentorio fissato nel provvedimento.
Motivi della decisione
Va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi del disposto dell'art. 127 ter co.4 c.p.c. in ragione della mancata comparizione delle parti in due udienze successive. L'art. 181 co.1 c.p.c.
- nella formulazione scaturita dalla modificazione introdotta dall'art.50 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n.133 - dispone che, in caso di mancata comparizione delle parti in udienza, il giudice fissa un'udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, ove queste ultime non compaiano neppure alla nuova udienza, il giudice “ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
La disposizione in commento, nella nuova formulazione, si applica ai giudizi instaurati dopo il 25.6.2008.
Analoga disposizione è contenuta nell'art. 127 ter c.p.c., disciplinante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Invero, al comma 4 la disposizione appena evocata, introdotta con il D.Lgs. n.149/2022, stabilisce espressamente che: "Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza.
Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo".
A norma dell'art.307 ult.co.c.p.c. nella formulazione scaturita dalla modifica introdotta dall'art.46 co.15 lett. c) della legge 18 giugno 2009 n.69
"L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio". A norma dell'art.58 co.1 della legge 18 giugno 2009 n.69, la evocata disposizione processuale si applica ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa L.n.69/09, vale a dire dopo il 4.7.2009.
Nel caso di specie il giudizio tra le parti è stato instaurato nel 2020, sicché gli artt. 181 co.1 e 307 ult.co. c.p.c. nelle rispettive nuove formulazioni trovano senz'altro applicazione. Né può dubitarsi che l'art.307 ult.co. c.p.c. trovi applicazione anche nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello, atteso il richiamo operato dall'art.359 c.p.c. alle norme relative al procedimento di primo grado davanti al tribunale.
In ogni caso, trova sicura applicazione l'art. 127 ter co.4 c.p.c., introdotto dal
D.Lgs. n.149/2022, che a decorrere dall'1.1.2023 è immediatamente operativo anche nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di
Appello.
In conclusione, per effetto del mancato deposito, ad opera delle parti costituite, di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, nei termini perentori fissati ex art. 127 ter c.p.c. in relazione a due udienze successive va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata con sentenza l'estinzione del processo. In aderenza al dettato dell'art.338 c.p.c.,
l'estinzione del procedimento di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ai sensi dell'art. 310 ult.co. c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte di Appello di Potenza
- Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1126/2022 emessa dal
Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 21.10.2022 e pubblicata in pari data, proposto dal Parte 1 con
Controparte 1 ogni altra atto di citazione del 30.12.2022 nei confronti della istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara la estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter co.4 c.p.c..
- Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio.
Così deciso in Potenza, il 14/6/2024
Il Presidente
Dott. Ettore Luigi Nesti