Articolo 7 della Legge 12 febbraio 1955, n. 44
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 marzo 1955
Art. 7.
Al personale che chieda ma non ottenga il reimpiego ai sensi del precedente art. 1, spetta il trattamento di quiescenza o di previdenza o di liquidazione in base all'ordinamento vigente presso l'ente da cui dipendeva, calcolato fino alla data di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.
La risoluzione del rapporto predetto si considera avvenuta:
dalla data di cessazione della prestazione del servizio presso l'ente da cui l'interessato dipendeva, quando la esclusione del reimpiego sia stata determinata dalla mancanza dei requisiti morali; dalla scadenza del termine prevista dal primo capoverso dell'art. 1, negli altri casi.
L'onere relativo al trattamento di cui ai precedenti commi e' a carico dello Stato. Qualora pero' il trattamento predetto fosse costituito in forma assicurativa effettivamente stipulata con un istituto avente sede nel territorio della Repubblica, lo Stato e' tenuto soltanto al pagamento dei premi per il periodo intercorrente dall'ultimo versamento alla data di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro, dopo di che gli interessati hanno diritto allo svincolo e alla consegna della polizza, tenuto presente peraltro quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 6.
Entrata in vigore il 18 marzo 1955