Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
5465/2018 posta in deliberazione il giorno 06/11/2024
TRA
( Parte_1 C.F._1
Avv. SERRA MARCO;
) ; CP_1 C.F._2
E
() CP_2
Avv. BARBUSCIA BARBARA
E
() Controparte_3
contumace
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 611/2018 emessa dal Tribunale di Velletri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale era stata Parte_1 respinta la seguente domandar ”disattesa ogni contraria istanza, accertata incidentalmente l'illegittimità degli atti e provvedimenti emessi dal con i quali sono stati Controparte_4
1
,accertare e dichiarare che la determinazione dei canoni relativi agli anni
2011,2012,2013,2014,e 2015 per la concessione per cui l'istante è titolare deve essere calcolato in base ai valori di cui alla legge 296/06 con l'applicazione dei valori OMI per il terziario, tenuto altresì conto della inesistenza di pertinenze e di quanto già versato.
Per l'effetto, occorrendo, condannare l'agenzia del e il , anche in CP_3 Controparte_4 solido tra loro, alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente corrisposte dall'istante in eccedenza rispetto al dovuto. Con vittoria di spese competenze ed onorari ”.
Contumace l' , si è costituito in giudizio il Controparte_3 Controparte_4 instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art .190 c.p.c .
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'appello è manifestamente infondato.
Deve trovare infatti applicazione il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 10605/2024 che ha affermato: “In tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2) della l. n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, assegna un valore specifico e rilevante ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel calcolare il canone demaniale, aveva assimilato l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandole entrambe, in maniera indifferenziata e secondo un criterio di prevalenza, come attività commerciali).”
In parte motiva la Corte di Cassazione ha specificato: “ La questione sollevata dalla ricorrente
è stata già esaminata da una recente pronuncia di questa Corte, e risolta mediante l'enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, in tema di concessioni di beni del demanio marittimo, l'art. 1, comma 251, n. 2, della legge n. 296 del 2006, prevedendo modalità differenziate di determinazione del canone in ragione della diversa natura delle pertinenze, attribuisce alla specifica destinazione delle stesse, pur se relative ad attività connesse alla concessione con finalità turistico-ricreative, un
2 rilevante valore ai fini dell'individuazione dei valori OMI cui rapportare la determinazione di parte del canone concessorio, escludendo pertanto la possibilità di omologare le pertinenze adibite ad attività di ristorazione e bar a quelle turistico-ricreative svolte dal concessionario
(cfr. Cass., Sez. I, 7/06/2023, n. 16088). Com'è noto, infatti, l'art. 1, comma 251 cit., nell'individuare i criteri per la determinazione dei canoni annui per le concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, disciplina, al n. 2, quelli relativi alle concessioni comprendenti pertinenze demaniali marittime, distinguendo tra le aree ricomprese nella concessione e le pertinenze;
in ordine alle prime, il n.
2.2 stabilisce che per gli anni 2004-2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione delle disposizioni maggiorative di cui all'art. 32, commi
21-23, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2007, quelle previste dalla lett. b), n. 1 per le concessioni aventi ad oggetto aree e specchi acquei;
per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il n.
2.1 dispone invece che il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'OMI per la zona di riferimento, moltiplicando il risultato per un coefficiente pari a 6,5 e riducendo l'importo annuo ottenuto di determinate percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto. La lettera di tale disposizione, prendendo in considerazione la destinazione delle superfici pertinenziali, classificate in base alla medesima tipologia adottata per l'indicazione dei valori locativi riportati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'OMI, senza fare alcun cenno ad un'utilizzazione principale, consente di escludere che, ove le predette superfici siano adibite ad una pluralità di usi diversi, ciascuno dei quali riconducibile ad una delle categorie da essa previste, l'individuazione dei valori locativi da utilizzare per il calcolo del canone concessorio possa aver luogo sulla base di una valutazione di prevalenza di una destinazione rispetto alle altre, dovendosi invece procedere all'individuazione della superficie adibita a ciascun uso, ed applicare alla stessa il valore locativo corrispondente alla sua destinazione, per poi determinare il canone complessivo attraverso la somma degl'importi corrispondenti alle singole superfici. Tale interpretazione, come già chiarito da questa Corte, trova conforto nell'art. 27, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998 e nell'art. 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, recanti la disciplina dell'autorizzazione per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di svago, il cui disposto risulta univocamente rivolto a prendere in considerazione la specificità dell'attività di
3 commercio, somministrazione di alimenti e bevande alcooliche quando essa si svolge su aree comprese nel demanio marittimo e adibite a stabilimenti balneari.
Non possono quindi condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, la quale, dopo aver dichiarato correttamente di dissentire dal criterio di calcolo adottato dal
Giudice di primo grado, che pur avendo distinto tra l'attività di gestione dello stabilimento balneare e quella di ristorazione e ricondotto la prima al settore terziario e la seconda al settore commerciale, aveva applicato i valori OMI relativi al settore terziario all'attività stagionale svolta dalle strutture permanenti, è incorsa nel medesimo errore, assimilando l'attività di gestione dello stabilimento balneare a quella di ristorazione, qualificandola indifferenziatamente come attività commerciale, e ritenendo riservata la destinazione ad attività terziario-direzionale alle pertinenze demaniali che non possano considerarsi come beni strumentali all'attività concessoria”
Per il resto l'appello è del tutto generico , persino nella indicazione delle somme che sarebbero state versate e delle loro causali.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado in favore del Parte_1
che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen. Controparte_4
Roma, 19.12.2024
IL PRESIDENTE EST..
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