Decreto cautelare 15 novembre 2025
Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 08/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 13895 del 2025, proposto da
GI TO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Tiziana De Pasquale e Gerlando Palillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato Tiziana De Pasquale in Palermo, via G. Bonanno n. 122;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, EZ Pa, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissione Esaminatrice del Concorso, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a.,
- dell’esito della prova scritta, a risposta multipla, sostenuta dal ricorrente in data 22.10.2025, relativamente al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria» (profilo di interesse Codice 02: n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), messo a disposizione dall’Amministrazione resistente in data 28.10.2025 accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma “Concorsi Smart”, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 2 quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti n. 33 e 23, nei quali la Commissione esaminatrice indica quali risposte corrette opzioni differenti rispetto a quelle scelte da parte ricorrente;
- del provvedimento, se esistente, con il quale la prova scritta sostenuta dal ricorrente è stata ritenuta non superata e quest’ultimo, conseguentemente, è stato ritenuto non idoneo alla procedura concorsuale de qua ;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando RIPAM relativo al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria»;
- di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati a parte ricorrente;
e per la condanna
delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire al ricorrente il punteggio legittimamente spettante e, conseguentemente, (i) ritenere e dichiarare superata la prova di quest’ultimo, (ii) disporne l’inserimento nella redigenda graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam, di EZ Pa e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Presidente RI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste;
Rilevato che:
- il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, nel quale è risultato non idoneo, avendo conseguito il punteggio di 20/30, inferiore a quello minimo stabilito di 21/30, contestando i quesiti nn. 33 e 23 allo stesso somministrati in data 22.10.2025;
- in particolare, quanto al quesito 33 [così formulato: “Quale dei seguenti verbi è sinonimo di “inferire”?” : RE (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Accanirsi; IG (risposta indicata dal ricorrente)], in ricorso si assume l’ambigua formulazione, non essendo forniti al candidato tutti gli elementi necessari per poter dare una risposta univoca, segnatamente il contesto al quale si riferisce, atteso che, a seconda del contesto, il significato - e perciò il sinonimo - cambia;
- quanto invece al quesito n. 23 [così formulato: “In base al DM del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e s.m.i., nel procedimento penale, ai fini della ricezione degli atti in forma di documento informatico, occorre l'intervento degli operatori della cancelleria?” : Non normalmente (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione); Solo se richiesto dal depositante; Si, occorre (risposta indicata dal ricorrente)], si asserisce un’ambiguità nella stessa formulazione della domanda giacché la locuzione “non normalmente” utilizzata risulterebbe “eccessivamente generica e fuorviante” ;
- le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza in camera di consiglio del 2 dicembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati, mentre la Commissione Interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ex art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale: “a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici” ;
Ritenuto nel merito che il ricorso sia fondato e da accogliere limitatamente alle contestazioni rivolte nei confronti del quesito n. 33, come si dirà di seguito;
Considerato in via generale che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Considerato, quanto al quesito 23, che:
l’unica risposta conforme al dettato normativo è quella individuata come corretta dall’Amministrazione;
in proposito deve evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 13 bis, comma 2, del D.M. 21.02.2011, n. 44: “Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.” ;
alla previsione del D.M. richiamata non può attribuirsi altro significato che quello secondo cui di regola non serve l'intervento degli operatori della cancelleria, essendo richiesto solo in caso di anomalie che bloccano il sistema, il che vuol dire proprio che normalmente non è richiesto tale intervento, per cui non si ravvisa la dedotta ambiguità nella formulazione del quesito e la risposta “Si, occorre” data dal ricorrente è di tenore opposto e, perciò, erronea;
Considerato, quanto al quesito 33, che:
invece, come anche si desume dalla consultazione dei dizionari della lingua italiana, la sua formulazione era ambigua, dal momento che le risposte possibili – entrambe corrette – erano “arguire”, quale verbo intransitivo, riferita al contesto astratto e di logica, e infliggere, quale verbo transitivo;
di conseguenza, essendo esatte due risposte – quella indicata come corretta dall’Amministrazione e quella fornita dal ricorrente – entrambe indicanti un sinonimo di inferire, non avrebbe dovuto essere comminata la penalità di -0,25 punti ed avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio di + 0,75;
che ciò comporta l’attribuzione al ricorrente di un ulteriore punto dato dal riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e + 0,25 quale recupero della penalità erroneamente comminatale in relazione al quesito 33;
Ritenuto che:
in conclusione il ricorso sia parzialmente fondato e vada accolto in parte qua , con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 33, con l’effetto che l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito al ricorrente, elidendo la penalità comminatagli ed attribuendogli il punteggio dovuto per la risposta data quale corretta;
essendo superata la prova di resistenza, raggiungendo in tal modo il ricorrente il punteggio minimo di 21/30 prescritto per il superamento della prova scritta, l’Amministrazione sarà altresì tenuta alla valutazione dei titoli in suo possesso ed al suo inserimento in graduatoria con il punteggio risultante dalla somma di quello di 21 per la prova scritta e del punteggio che avrà assegnato in relazione ai titoli;
che le spese possano, tuttavia, essere compensate, attese la peculiarità della questione e la reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; c.u. refuso, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
RI RI, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI RI |
IL SEGRETARIO