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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 752/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. IACOPO CP_1 C.F._1
SFORZELLINI (CF: ) C.F._2
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
IACOPO SFORZELLINI (CF: ) C.F._4
APPELLANTI nei confronti di
( ) CP_3 Controparte_4
QUALE PROCURATRICE DI (CF ) con il Controparte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. SILVIA FERSINO (CF ) C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/03/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 10.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta voglia, in riforma della sentenza 667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze (Dott.ssa Pasqualina Principale) il 3.3.2023 all'esito del giudizio RG 10861/2019 per le ragioni di cui all'atto di citazione in appello ed ai successivi scritti difensivi, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto monitorio 2278/2019 e respingere la domanda di pagamento formulata ex adverso perché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dai Sig.ri e con CP_1 Controparte_2 atto di citazione in appello e, per l'effe e e la sentenza n. 667/2023 emessa il 3.03.2023 e pubblicata il 6.03.2023 (R.G. n. 10861/2019 – Rep. n. 1475/2023) dal Tribunale di Firenze;
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare i Sig.ri e CP_1
al pagamento, in favore della società Controparte_2 Controparte_6 della somma di Euro 17.465,59 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 667/2023 pubblicata il 06/03/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2278/2019 concesso per la somma di €. 17.465,59 da questo Tribunale in data 16.5.2019 che dichiara esecutivo;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.700,00 oltre s.g. nella misura del 15%, cap e iva di legge se dovuti.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione, proposta da e CP_1
, avvero il D.I. n.2278/2019, emesso dal Tribunale di Firenze, Controparte_2 su ricorso di , quale procuratrice di col quale era CP_3 Controparte_6 stato loro ingiunto - quali fideiussori della dichiarata Parte_1 fallita il 13.06.2016 - il pagamento in solido, della somma di € 17.465,59, oltre interessi e spese.
A sostegno della opposizione e (di seguito CP_1 Controparte_2 anche avevano eccepito: Parte_2
1. la nullità integrale delle fideiussioni omnibus del 21.05.1999 e del
19.09.2000 per contrarietà all'art 2 L. n. 287/1990 ed all'art 101 TFUE;
2. in via subordinata, la nullità parziale di dette fideiussioni in relazione alle sole clausole (2, 6 e 8) che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, con conseguente intervenuta decadenza dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art 1957 c.c.;
3. l'intervenuta propria liberazione quali fideiussori, ai sensi e per gli effetti dell'art 1955 c.c.;
4. l'intervenuta prescrizione ex art 2948, n. 4) c.c. del diritto dell'opposta di pretendere gli interessi di mora;
pagina 3 di 16 5. l'avvenuto proprio recesso dalle garanzie fideiussorie rilasciate a suo tempo a favore della Banca, contestualmente alla cessione delle quote sociali detenute nella srl indicata, avvenuta nell'anno 2004.
Si era costituita in giudizio nella indicata qualità contestando gli CP_3 assunti degli opponenti e rilevando in particolare che le fideiussioni prestate non avrebbero potuto dirsi frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, né le stesse erano uniformi al modello ABI di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia che aveva sanzionato condotte poste in essere nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 ed il maggio 2005, che gli obblighi di garanzia assunti avrebbero continuato a spiegare i loro effetti, anche a voler ritenere nulle le clausole indicate dagli opponenti e che, comunque, sarebbe stata ammissibile una deroga parziale all'art. 1957 c.c.
Il Tribunale, esclusa la nullità totale delle fideiussioni per mancata prova del fatto che senza le clausole nulle tali contratti non sarebbero stati conclusi ed escluso che l'effetto liberatorio di cui all'art. 1955 c.c. potesse qualificarsi quale effetto automatico della cessione delle quote sociali dell'istituto pure avvenuta Parte_1 nel 2004, poiché non espressamente pattuito in seno a detta ultima operazione, ritenuto il credito non prescritto ha respinto l'opposizione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e CP_1 [...]
(di seguito anche o APPELLANTI) hanno, quindi, CP_2 Parte_3 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di Controparte_6 seguito solo e quale procuratrice di CP_6 CP_3 Controparte_5
(di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti sostanziali motivi di appello:
1. Travisamento dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate rispettivamente il 21.05.1999 e il 19.09.2000;
2. Erroneo rigetto del terzo motivo di opposizione relativo all'eccepita pagina 4 di 16 liberazione dei fideiussori ex art. 1955 c.c.;
3. Erroneo rigetto del quinto motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. del diritto dell'appellata di pretendere il pagamento degli “interessi di mora” maturati anteriormente al 28.06.2011.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio a mezzo della CP_6 sua procuratrice (che ha incorporato Controparte_4 CP_3
) (di seguito solo ), la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame
[...] CP_4 ex art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, i censurano il capo della sentenza Parte_3 impugnata laddove il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo che la nullità delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia al termine di cui pagina 5 di 16 all'art. 1957 c.c. non potesse estendersi ai contratti di fideiussione del 21.05.1999
e del 20.09.2000 nella loro interezza, perché essi APPELLANTI avrebbero comunque prestato le garanzie fideiussorie anche senza le predette clausole.
In particolare gli APPELLANTI deducono di aver eccepito, quale primo motivo di opposizione, la nullità totale delle fideiussioni rispettivamente rilasciate per violazione della disciplina antitrust, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e quale secondo motivo di opposizione, la nullità parziale delle stesse clausole censurate (artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni) oltre all'intervenuta decadenza del diritto del creditore, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.. Precisano, tuttavia, di aver di fatto rinunciato al primo motivo di opposizione, avendo preso atto del principio di diritto statuito, nelle more del giudizio, dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021 e di aver, quindi, insistito per sola la declaratoria di nullità parziale, ex art. 1419, comma 2 c.c., delle clausole 2, 6 ed 8, con conseguente propria liberazione, per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che la parte della motivazione impugnata sarebbe “assolutamente eccentrica” rispetto alla materia del contendere, a fronte dell'eccezione di nullità parziale da essi sollevata in giudizio.
replica sostenendo che nella fattispecie, non vi sarebbe neppure una CP_4 ipotesi di nullità parziale, in difetto di prova del nesso di causalità tra la pretesa intesa anticoncorrenziale e la stipula delle fideiussioni de quibus e comunque che
- anche a voler ritenere configurabile tale ipotesi e stralciare quindi le clausole n.
2 (cd. di “reviviscenza”), n. 6 (cd. di “sopravvivenza”) e n. 8 (cd. clausola di
“deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.”) - dovrebbe ritenersi che ogni fideiussione conservi pur sempre piena efficacia per il resto, con la conseguenza che gli OPPONENTI non avrebbero potuto ritenersi liberati.
pagina 6 di 16 Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, che le due fideiussioni in argomento non rientrino nel fuoco applicativo del provvedimento della Banca d'Italia del
2005, perché anteriori di qualche anno al periodo in cui è stata praticata l'intesa anticoncorrenziale.
Ad ogni buon conto, questa Corte ha avuto modo di precisare che anche nell'ipotesi di nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 ed in particolare della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., il restante contenuto della fideiussione omnibus debba intendersi valido ed efficace.
In particolare, nella fattispecie, deve intendersi parzialmente derogata la citata disposizione in forza della clausola n. 7 dei contratti di fideiussione, del seguente tenore:
Tale clausola, infatti, deve ritenersi non colpita da nullità, ove si consideri che la stessa Banca di Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto la previsione dello schema ABI relativa alla “semplice richiesta scritta” del tutto legittima, di talché, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”, di cui alla precitata clausola n. 7 delle fideiussioni sottoscritte da ciascuno degli APPELLANTI, deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'interesse della BANCA al mantenimento del contratto di fideiussione deve ritenersi, contrariamente a quanto originariamente ritenuto dagli APPELLANTI, ragionevolmente integro e persistente.
Posta, dunque, la validità della clausola n. 7 di deroga parziale all'art. 1957 c.c., occorre valutare la fondatezza della eccezione - del pari sollevata dagli originari pagina 7 di 16 OPPONENTI ed in questa sede riproposta - di decadenza dell'istituto di credito dal diritto di esigere la prestazione dagli stessi per aver agito oltre il Parte_3 termine di decadenza di sei mesi previsto dalla predetta norma.
Ritiene il Collegio che in presenza di una garanzia autonoma e, come nella fattispecie, di una fideiussione a prima richiesta, per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., è sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine semestrale in argomento sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Da ultimo, infatti, la Corte regolatrice con pronuncia n. 835 del 13/01/2025, ha avuto occasione di precisare che “se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice … – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria".
[…] Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta
pagina 8 di 16 disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n.
22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)”.
Pertanto, poiché nella fattispecie, ciascuna delle fideiussioni rilasciate dagli odierni
APPELLANTI contiene, come detto, all'art. 7, l'impegno dei medesimi ad adempiere "a semplice richiesta scritta", tale clausola, derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, consente di ritenere che la costituzione in mora dei - avvenuta con lettera raccomandata A.R. Parte_3 del 28.06.2016, indirizzata anche alla debitrice principale, con cui si intimava la decadenza del beneficio del termine ed il pagamento della somma di € 11.725,94
(quale residuo debito del mutuo chirografario contratto in data 19.04.2002 di originari € 103.000,00) oltre al tasso di mora contrattuale dal 30.06.2007 alla data di effettivo saldo – costituisca atto idoneo ad impedire la decadenza di sei mesi prevista dall'art. 1957 c.c..
Infatti, l'obbligazione de qua deve ritenersi scaduta al momento del fallimento della debitrice principale, dichiarato dal Tribunale di Firenze in data 13.06.2016 e comunque, contemporaneamente all'intimazione di decadenza dal beneficio del termine.
Il e la in atto di opposizione a D.I. avevano, peraltro, ammesso CP_1 CP_2 che “solo con lettera raccomandata inviata il 28.6.2016 e quindi 15 giorni dopo la Contr dichiarazione di fallimento della Soc. Istituto R.R. Ragionieri srl, ha invitato il debitore principale (ed i fideiussori) “a provvedere, entro 5 giorni dalla data di ricezione della presente alla copertura della Vostra posizione debitoria che, …, alla data odierna risulta articolata come segue: €. 11.725,94 = quale residuo debito
pagina 9 di 16 del mutuo chirografario erogato il 19.04.2002 per originari €. 103.000,00 a Voi intestato, per il quale Vi dichiariamo decaduti dal beneficio del termine”.
A tale missiva ha fatto seguito quella del 06.10.2016, anch'essa debitamente ricevuta dal e dalla . CP_1 CP_2
Ne consegue che, anche a voler ritenere scaduta l'obbligazione de qua in conseguenza del fallimento della debitrice principale, dichiarato dal Tribunale di
Firenze il 13.06.2016, entrambe le lettere di messa in mora sopra citate risultano oltremodo tempestive ed idonee ad impedire il maturare della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
L'esistenza del diritto di credito della Parte_4 dante causa di risulta confermata anche dall'ammissione di tale CP_6 credito, al passivo del fallimento della debitrice principale:
pagina 10 di 16 Inoltre, in difetto di prova dell'insufficienza dell'attivo del fallimento a soddisfare i creditori chirografari, come attestato dal piano di riparto agli atti, ritiene il
Collegio che neppure i abbiano estinto l'obbligazione facente capo al Parte_3 debitore principale, né prima, né dopo l'intimazione di pagamento ad essi rivolta, non essendo stata dai medesimi sollevata in concreto, alcuna eccezione di pagamento o comunque di estinzione del credito vantato da CP_6
Pertanto, poiché non risulta maturata nei confronti dei alcuna Parte_3 decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in capo a dal diritto, rimasto CP_6 insoddisfatto, di esigere la prestazione oggetto delle garanzie dagli stessi rilasciate, la sentenza impugnata merita sul punto di essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame gli APPELLANTI denunciano violazione:
• dell'art. 1955 c.c. secondo cui la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del medesimo;
• degli artt. 112 e/o 115 c.p.c. perché il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione così come realmente da essi prospettata e risultante dagli atti processuali;
• degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto il primo Giudice non avrebbe tenuto conto che la condotta tenuta dall'Istituto di Credito nei loro confronti configurerebbe un “fatto del creditore”, idoneo a comportare la loro liberazione ex art. 1955 c.c.
In particolare i criticano il passaggio motivazionale nel quale il Parte_3 giudice di prime cure ha sostenuto: “si rileva come detto effetto liberatorio non possa qualificarsi quale effetto automatico della cessione delle quote sociali dell'istituto pure avvenuta nel 2004, poiché non espressamente Parte_1
pagina 11 di 16 pattuito in seno a detta ultima operazione”, per il fatto che essi non avrebbero mai dedotto l'intervenuta loro liberazione dalle fideiussioni de quibus ex art. 1955
c.c. per le ragioni esposte in sentenza, ma soltanto per le condotte tenute prima dalla banca e poi dalla sua avente causa, che avrebbero frustato irrimediabilmente la loro possibilità di surrogarsi – pagando – nelle ragioni creditorie.
Gli stessi APPELLANTI pongono l'accento sul fatto, non adeguatamente considerato dal primo Giudice, che, nonostante la debitrice Parte_1
non avesse provveduto al pagamento dell'ultima rata di finanziamento
[...] scaduta il 30.06.2007 e fosse stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il
13.06.2016, la prima lettera di messa in mora sarebbe stata ad essi inviata soltanto il 28.06.2016.
replica che l'eccezione formulata ex adverso è generica e sprovvista di CP_4 prove a sostegno.
Rileva il Collegio che gli odierni APPELLANTI in atto di opposizione avevano espressamente allegato a sostegno dell'eccezione della propria liberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 1955 c.c., quanto segue: “Dall'anno 2004 gli opponenti non fanno più parte della compagine sociale della Società Istituto RR
Ragionieri srl, avendo ceduto le quote sociali. L'obbligazione di pagamento per cui
è causa è scaduta il 30.6.2007, dopo l'uscita degli opponenti da detta Società. Contr Nonostante ciò ha atteso sino al 28.6.2016 prima di chiedere il rimborso della somma finanziata alla Soc. Istituto R.R. Ragionieri srl, quando ormai quest'ultima era stata dichiarata fallita (13.6.2016) dal Tribunale di Firenze (n. Contr 154/2016). Dal 30.6.2007 sino al Giugno 2016, non ha mai notiziato i fideiussori dell'inadempimento della debitrice principale all'obbligazione di pagamento. Ciò concreta una condotta dell'opposta certamente contraria ai canoni di buona fede ex artt 1175 e 1375 cc e di correttezza. Non si è trattato,
pagina 12 di 16 infatti, di una inerzia di qualche mese, ma di ben 9 anni. Il che ha fatto sì che, nel frattempo, la debitrice principale cadesse in stato di decozione per poi, infine, essere dichiarata fallita, con ciò pregiudicando la possibilità anche per i fideiussori
(ignari delle condizioni patrimoniali della società perché fuoriuscitine nel 2004) di recuperare alcunché dalla debitrice principale e la possibilità per questi ultimi, una Contr volta estinto il debito, di surrogarsi a .
Appare evidente che la doglianza si ricolleghi alla fuoriuscita dei Parte_3 dalla compagine sociale della debitrice principale ed alla loro mancata informazione, da parte della banca, circa il peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali di quest'ultima.
Ebbene, risultano corrette le considerazioni svolte dal Tribunale sia in ordine al mancato effetto liberatorio dei in conseguenza della cessione di Parte_3 quote, che non determina ex sé l'estinzione delle fideiussioni rilasciate, sia per quanto concerne l'assenza di un obbligo dell'istituto di credito di informarli del peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice principale, posto che, ai sensi della clausola n. 5) del contratto di fideiussione sottoscritto da ciascuno degli APPELLANTI, costoro avrebbero dovuto tenersi a corrente delle condizioni economiche della debitrice principale.
Né il e la hanno allegato e provato di mai aver fatto richiesta, nel CP_1 CP_2 tempo, all'istituto di credito per conoscere la situazione economico patrimoniale della debitrice principale.
La sentenza impugnata merita dunque di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame i lamentano l'erroneo rigetto del Parte_3 quinto motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n.
4) c.c. del diritto dell'APPELLATA di pretendere il pagamento degli “interessi di pagina 13 di 16 mora” maturati anteriormente al 28.06.2011, denunciando violazione degli artt.
115 e/o 116 c.p.c. e criticando la sentenza di prime cure laddove afferma: “la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con necessità di applicazione del regime ordinario di prescrizione decennale”.
In particolare, i deducono che con il DI opposto sarebbe stato Parte_3 ingiunto il pagamento di € 5.739,65, non già a titolo di interessi inclusi nella rateazione, ma di ulteriori interessi di mora, calcolati dal 30.06.2007 (data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento concesso alla Società
[...]
al 2.09.2016 sulla somma di €. 11.725,94, pari alla ultima Parte_1 rata – già comprensiva di capitale ed interessi – del suddetto finanziamento.
Pertanto, a detta degli APPELLANTI, poiché questi interessi moratori di €.
5.739,65 sarebbero del tutto autonomi ed indipendenti dall'obbligazione principale, il diritto alla loro percezione si sarebbe prescritto nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. e non in quello ordinario decennale.
Replica CERVED che la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori e quindi, per tali versamenti e per i relativi interessi, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 2948 c.c., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti.
Il Tribunale sul punto ha così statuito: “Neppure è accoglibile l'ultimo motivo di doglianza, relativo alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art.
2948 cod. civ., del credito monitoriamente azionato poiché come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento
pagina 14 di 16 del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con necessità di applicazione del regime ordinario di prescrizione decennale”.
Rileva il Collegio che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Pertanto, poiché nella fattispecie, il contratto di finanziamento in base al quale è stato azionato il credito in sede monitoria prevede che gli interessi di mora siano dovuti in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate e poiché gli interessi richiesti così come il rimborso della somma capitale decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, la costituzione in mora del giugno 2016 e quella dell'ottobre 2016 devono ritenersi idonee ad interrompere la ordinaria prescrizione decennale applicabile a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo per cui è lite, compresa quella relativa agli interessi moratori.
Anche sul punto dunque, la sentenza appellata merita di essere confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa nella indicata qualità) le CP_4 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 15 di 16 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di quale CP_1 Controparte_2 CP_3 procuratrice di avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Controparte_5
Tribunale di Firenze e pubblicata il 06/03/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 752/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. IACOPO CP_1 C.F._1
SFORZELLINI (CF: ) C.F._2
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
IACOPO SFORZELLINI (CF: ) C.F._4
APPELLANTI nei confronti di
( ) CP_3 Controparte_4
QUALE PROCURATRICE DI (CF ) con il Controparte_5 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. SILVIA FERSINO (CF ) C.F._5
APPELLATA avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
06/03/2023
CONCLUSIONI
pagina 1 di 16 In data 10.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
“affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e respinta voglia, in riforma della sentenza 667/2023 emessa dal Tribunale di Firenze (Dott.ssa Pasqualina Principale) il 3.3.2023 all'esito del giudizio RG 10861/2019 per le ragioni di cui all'atto di citazione in appello ed ai successivi scritti difensivi, revocare o, comunque, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto monitorio 2278/2019 e respingere la domanda di pagamento formulata ex adverso perché inammissibile e/o improcedibile e/o infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Illustrissima Corte d'Appello adita così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
- respingere, per tutte le motivazioni esposte nella presente comparsa, qualsiasi domanda ed eccezione proposta dai Sig.ri e con CP_1 Controparte_2 atto di citazione in appello e, per l'effe e e la sentenza n. 667/2023 emessa il 3.03.2023 e pubblicata il 6.03.2023 (R.G. n. 10861/2019 – Rep. n. 1475/2023) dal Tribunale di Firenze;
In via subordinata:
- nell'eventualità in cui la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Firenze non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, dichiarare comunque tenuto e conseguentemente condannare i Sig.ri e CP_1
al pagamento, in favore della società Controparte_2 Controparte_6 della somma di Euro 17.465,59 oltre interessi di mora dal dovuto al saldo effettivo, sulla sola sorte capitale, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di gravame. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, da liquidarsi secondo i valori medi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa dichiarato dalla controparte con atto di citazione in appello, oltre accessori di Legge”.
pagina 2 di 16 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 667/2023 pubblicata il 06/03/2023, il Tribunale di Firenze ha così deciso:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2278/2019 concesso per la somma di €. 17.465,59 da questo Tribunale in data 16.5.2019 che dichiara esecutivo;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.700,00 oltre s.g. nella misura del 15%, cap e iva di legge se dovuti.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione, proposta da e CP_1
, avvero il D.I. n.2278/2019, emesso dal Tribunale di Firenze, Controparte_2 su ricorso di , quale procuratrice di col quale era CP_3 Controparte_6 stato loro ingiunto - quali fideiussori della dichiarata Parte_1 fallita il 13.06.2016 - il pagamento in solido, della somma di € 17.465,59, oltre interessi e spese.
A sostegno della opposizione e (di seguito CP_1 Controparte_2 anche avevano eccepito: Parte_2
1. la nullità integrale delle fideiussioni omnibus del 21.05.1999 e del
19.09.2000 per contrarietà all'art 2 L. n. 287/1990 ed all'art 101 TFUE;
2. in via subordinata, la nullità parziale di dette fideiussioni in relazione alle sole clausole (2, 6 e 8) che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, con conseguente intervenuta decadenza dell'opposta ai sensi e per gli effetti dell'art 1957 c.c.;
3. l'intervenuta propria liberazione quali fideiussori, ai sensi e per gli effetti dell'art 1955 c.c.;
4. l'intervenuta prescrizione ex art 2948, n. 4) c.c. del diritto dell'opposta di pretendere gli interessi di mora;
pagina 3 di 16 5. l'avvenuto proprio recesso dalle garanzie fideiussorie rilasciate a suo tempo a favore della Banca, contestualmente alla cessione delle quote sociali detenute nella srl indicata, avvenuta nell'anno 2004.
Si era costituita in giudizio nella indicata qualità contestando gli CP_3 assunti degli opponenti e rilevando in particolare che le fideiussioni prestate non avrebbero potuto dirsi frutto di un'intesa anticoncorrenziale vietata, né le stesse erano uniformi al modello ABI di cui al provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia che aveva sanzionato condotte poste in essere nel periodo compreso tra l'8 novembre 2003 ed il maggio 2005, che gli obblighi di garanzia assunti avrebbero continuato a spiegare i loro effetti, anche a voler ritenere nulle le clausole indicate dagli opponenti e che, comunque, sarebbe stata ammissibile una deroga parziale all'art. 1957 c.c.
Il Tribunale, esclusa la nullità totale delle fideiussioni per mancata prova del fatto che senza le clausole nulle tali contratti non sarebbero stati conclusi ed escluso che l'effetto liberatorio di cui all'art. 1955 c.c. potesse qualificarsi quale effetto automatico della cessione delle quote sociali dell'istituto pure avvenuta Parte_1 nel 2004, poiché non espressamente pattuito in seno a detta ultima operazione, ritenuto il credito non prescritto ha respinto l'opposizione.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e CP_1 [...]
(di seguito anche o APPELLANTI) hanno, quindi, CP_2 Parte_3 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di Controparte_6 seguito solo e quale procuratrice di CP_6 CP_3 Controparte_5
(di seguito anche APPELLATE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti sostanziali motivi di appello:
1. Travisamento dell'eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate rispettivamente il 21.05.1999 e il 19.09.2000;
2. Erroneo rigetto del terzo motivo di opposizione relativo all'eccepita pagina 4 di 16 liberazione dei fideiussori ex art. 1955 c.c.;
3. Erroneo rigetto del quinto motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4 c.c. del diritto dell'appellata di pretendere il pagamento degli “interessi di mora” maturati anteriormente al 28.06.2011.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio a mezzo della CP_6 sua procuratrice (che ha incorporato Controparte_4 CP_3
) (di seguito solo ), la quale ha eccepito l'inammissibilità del gravame
[...] CP_4 ex art. 342 c.p.c. e contestato, nel merito, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 10.04.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col primo motivo di gravame, i censurano il capo della sentenza Parte_3 impugnata laddove il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo che la nullità delle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia al termine di cui pagina 5 di 16 all'art. 1957 c.c. non potesse estendersi ai contratti di fideiussione del 21.05.1999
e del 20.09.2000 nella loro interezza, perché essi APPELLANTI avrebbero comunque prestato le garanzie fideiussorie anche senza le predette clausole.
In particolare gli APPELLANTI deducono di aver eccepito, quale primo motivo di opposizione, la nullità totale delle fideiussioni rispettivamente rilasciate per violazione della disciplina antitrust, per violazione di norme imperative ex art. 1418 c.c. e per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e quale secondo motivo di opposizione, la nullità parziale delle stesse clausole censurate (artt. 2, 6 e 8 delle fideiussioni) oltre all'intervenuta decadenza del diritto del creditore, per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.. Precisano, tuttavia, di aver di fatto rinunciato al primo motivo di opposizione, avendo preso atto del principio di diritto statuito, nelle more del giudizio, dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994/2021 e di aver, quindi, insistito per sola la declaratoria di nullità parziale, ex art. 1419, comma 2 c.c., delle clausole 2, 6 ed 8, con conseguente propria liberazione, per intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c., con la conseguenza che la parte della motivazione impugnata sarebbe “assolutamente eccentrica” rispetto alla materia del contendere, a fronte dell'eccezione di nullità parziale da essi sollevata in giudizio.
replica sostenendo che nella fattispecie, non vi sarebbe neppure una CP_4 ipotesi di nullità parziale, in difetto di prova del nesso di causalità tra la pretesa intesa anticoncorrenziale e la stipula delle fideiussioni de quibus e comunque che
- anche a voler ritenere configurabile tale ipotesi e stralciare quindi le clausole n.
2 (cd. di “reviviscenza”), n. 6 (cd. di “sopravvivenza”) e n. 8 (cd. clausola di
“deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.”) - dovrebbe ritenersi che ogni fideiussione conservi pur sempre piena efficacia per il resto, con la conseguenza che gli OPPONENTI non avrebbero potuto ritenersi liberati.
pagina 6 di 16 Ciò posto, occorre rilevare, in primo luogo, che le due fideiussioni in argomento non rientrino nel fuoco applicativo del provvedimento della Banca d'Italia del
2005, perché anteriori di qualche anno al periodo in cui è stata praticata l'intesa anticoncorrenziale.
Ad ogni buon conto, questa Corte ha avuto modo di precisare che anche nell'ipotesi di nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 ed in particolare della clausola di totale esclusione dell'art. 1957 c.c., il restante contenuto della fideiussione omnibus debba intendersi valido ed efficace.
In particolare, nella fattispecie, deve intendersi parzialmente derogata la citata disposizione in forza della clausola n. 7 dei contratti di fideiussione, del seguente tenore:
Tale clausola, infatti, deve ritenersi non colpita da nullità, ove si consideri che la stessa Banca di Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, ha ritenuto la previsione dello schema ABI relativa alla “semplice richiesta scritta” del tutto legittima, di talché, la previsione in merito all'obbligo per il fideiussore di “pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta”, di cui alla precitata clausola n. 7 delle fideiussioni sottoscritte da ciascuno degli APPELLANTI, deve ragionevolmente essere interpretata quale legittima deroga (non totale ma) parziale all'art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'interesse della BANCA al mantenimento del contratto di fideiussione deve ritenersi, contrariamente a quanto originariamente ritenuto dagli APPELLANTI, ragionevolmente integro e persistente.
Posta, dunque, la validità della clausola n. 7 di deroga parziale all'art. 1957 c.c., occorre valutare la fondatezza della eccezione - del pari sollevata dagli originari pagina 7 di 16 OPPONENTI ed in questa sede riproposta - di decadenza dell'istituto di credito dal diritto di esigere la prestazione dagli stessi per aver agito oltre il Parte_3 termine di decadenza di sei mesi previsto dalla predetta norma.
Ritiene il Collegio che in presenza di una garanzia autonoma e, come nella fattispecie, di una fideiussione a prima richiesta, per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., è sufficiente la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine semestrale in argomento sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale.
Da ultimo, infatti, la Corte regolatrice con pronuncia n. 835 del 13/01/2025, ha avuto occasione di precisare che “se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice … – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito "a semplice richiesta", tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, "l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria".
[…] Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: "ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1,
c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta
pagina 8 di 16 disposizione" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 novembre 2021, n. 31509; Cass. civ. n.
22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)”.
Pertanto, poiché nella fattispecie, ciascuna delle fideiussioni rilasciate dagli odierni
APPELLANTI contiene, come detto, all'art. 7, l'impegno dei medesimi ad adempiere "a semplice richiesta scritta", tale clausola, derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, consente di ritenere che la costituzione in mora dei - avvenuta con lettera raccomandata A.R. Parte_3 del 28.06.2016, indirizzata anche alla debitrice principale, con cui si intimava la decadenza del beneficio del termine ed il pagamento della somma di € 11.725,94
(quale residuo debito del mutuo chirografario contratto in data 19.04.2002 di originari € 103.000,00) oltre al tasso di mora contrattuale dal 30.06.2007 alla data di effettivo saldo – costituisca atto idoneo ad impedire la decadenza di sei mesi prevista dall'art. 1957 c.c..
Infatti, l'obbligazione de qua deve ritenersi scaduta al momento del fallimento della debitrice principale, dichiarato dal Tribunale di Firenze in data 13.06.2016 e comunque, contemporaneamente all'intimazione di decadenza dal beneficio del termine.
Il e la in atto di opposizione a D.I. avevano, peraltro, ammesso CP_1 CP_2 che “solo con lettera raccomandata inviata il 28.6.2016 e quindi 15 giorni dopo la Contr dichiarazione di fallimento della Soc. Istituto R.R. Ragionieri srl, ha invitato il debitore principale (ed i fideiussori) “a provvedere, entro 5 giorni dalla data di ricezione della presente alla copertura della Vostra posizione debitoria che, …, alla data odierna risulta articolata come segue: €. 11.725,94 = quale residuo debito
pagina 9 di 16 del mutuo chirografario erogato il 19.04.2002 per originari €. 103.000,00 a Voi intestato, per il quale Vi dichiariamo decaduti dal beneficio del termine”.
A tale missiva ha fatto seguito quella del 06.10.2016, anch'essa debitamente ricevuta dal e dalla . CP_1 CP_2
Ne consegue che, anche a voler ritenere scaduta l'obbligazione de qua in conseguenza del fallimento della debitrice principale, dichiarato dal Tribunale di
Firenze il 13.06.2016, entrambe le lettere di messa in mora sopra citate risultano oltremodo tempestive ed idonee ad impedire il maturare della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
L'esistenza del diritto di credito della Parte_4 dante causa di risulta confermata anche dall'ammissione di tale CP_6 credito, al passivo del fallimento della debitrice principale:
pagina 10 di 16 Inoltre, in difetto di prova dell'insufficienza dell'attivo del fallimento a soddisfare i creditori chirografari, come attestato dal piano di riparto agli atti, ritiene il
Collegio che neppure i abbiano estinto l'obbligazione facente capo al Parte_3 debitore principale, né prima, né dopo l'intimazione di pagamento ad essi rivolta, non essendo stata dai medesimi sollevata in concreto, alcuna eccezione di pagamento o comunque di estinzione del credito vantato da CP_6
Pertanto, poiché non risulta maturata nei confronti dei alcuna Parte_3 decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. in capo a dal diritto, rimasto CP_6 insoddisfatto, di esigere la prestazione oggetto delle garanzie dagli stessi rilasciate, la sentenza impugnata merita sul punto di essere confermata.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col secondo motivo di gravame gli APPELLANTI denunciano violazione:
• dell'art. 1955 c.c. secondo cui la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del medesimo;
• degli artt. 112 e/o 115 c.p.c. perché il Tribunale non si sarebbe pronunciato sull'eccezione così come realmente da essi prospettata e risultante dagli atti processuali;
• degli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto il primo Giudice non avrebbe tenuto conto che la condotta tenuta dall'Istituto di Credito nei loro confronti configurerebbe un “fatto del creditore”, idoneo a comportare la loro liberazione ex art. 1955 c.c.
In particolare i criticano il passaggio motivazionale nel quale il Parte_3 giudice di prime cure ha sostenuto: “si rileva come detto effetto liberatorio non possa qualificarsi quale effetto automatico della cessione delle quote sociali dell'istituto pure avvenuta nel 2004, poiché non espressamente Parte_1
pagina 11 di 16 pattuito in seno a detta ultima operazione”, per il fatto che essi non avrebbero mai dedotto l'intervenuta loro liberazione dalle fideiussioni de quibus ex art. 1955
c.c. per le ragioni esposte in sentenza, ma soltanto per le condotte tenute prima dalla banca e poi dalla sua avente causa, che avrebbero frustato irrimediabilmente la loro possibilità di surrogarsi – pagando – nelle ragioni creditorie.
Gli stessi APPELLANTI pongono l'accento sul fatto, non adeguatamente considerato dal primo Giudice, che, nonostante la debitrice Parte_1
non avesse provveduto al pagamento dell'ultima rata di finanziamento
[...] scaduta il 30.06.2007 e fosse stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze il
13.06.2016, la prima lettera di messa in mora sarebbe stata ad essi inviata soltanto il 28.06.2016.
replica che l'eccezione formulata ex adverso è generica e sprovvista di CP_4 prove a sostegno.
Rileva il Collegio che gli odierni APPELLANTI in atto di opposizione avevano espressamente allegato a sostegno dell'eccezione della propria liberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art 1955 c.c., quanto segue: “Dall'anno 2004 gli opponenti non fanno più parte della compagine sociale della Società Istituto RR
Ragionieri srl, avendo ceduto le quote sociali. L'obbligazione di pagamento per cui
è causa è scaduta il 30.6.2007, dopo l'uscita degli opponenti da detta Società. Contr Nonostante ciò ha atteso sino al 28.6.2016 prima di chiedere il rimborso della somma finanziata alla Soc. Istituto R.R. Ragionieri srl, quando ormai quest'ultima era stata dichiarata fallita (13.6.2016) dal Tribunale di Firenze (n. Contr 154/2016). Dal 30.6.2007 sino al Giugno 2016, non ha mai notiziato i fideiussori dell'inadempimento della debitrice principale all'obbligazione di pagamento. Ciò concreta una condotta dell'opposta certamente contraria ai canoni di buona fede ex artt 1175 e 1375 cc e di correttezza. Non si è trattato,
pagina 12 di 16 infatti, di una inerzia di qualche mese, ma di ben 9 anni. Il che ha fatto sì che, nel frattempo, la debitrice principale cadesse in stato di decozione per poi, infine, essere dichiarata fallita, con ciò pregiudicando la possibilità anche per i fideiussori
(ignari delle condizioni patrimoniali della società perché fuoriuscitine nel 2004) di recuperare alcunché dalla debitrice principale e la possibilità per questi ultimi, una Contr volta estinto il debito, di surrogarsi a .
Appare evidente che la doglianza si ricolleghi alla fuoriuscita dei Parte_3 dalla compagine sociale della debitrice principale ed alla loro mancata informazione, da parte della banca, circa il peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali di quest'ultima.
Ebbene, risultano corrette le considerazioni svolte dal Tribunale sia in ordine al mancato effetto liberatorio dei in conseguenza della cessione di Parte_3 quote, che non determina ex sé l'estinzione delle fideiussioni rilasciate, sia per quanto concerne l'assenza di un obbligo dell'istituto di credito di informarli del peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della debitrice principale, posto che, ai sensi della clausola n. 5) del contratto di fideiussione sottoscritto da ciascuno degli APPELLANTI, costoro avrebbero dovuto tenersi a corrente delle condizioni economiche della debitrice principale.
Né il e la hanno allegato e provato di mai aver fatto richiesta, nel CP_1 CP_2 tempo, all'istituto di credito per conoscere la situazione economico patrimoniale della debitrice principale.
La sentenza impugnata merita dunque di essere confermata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata è infondata.
Col terzo motivo di gravame i lamentano l'erroneo rigetto del Parte_3 quinto motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione ex art. 2948, n.
4) c.c. del diritto dell'APPELLATA di pretendere il pagamento degli “interessi di pagina 13 di 16 mora” maturati anteriormente al 28.06.2011, denunciando violazione degli artt.
115 e/o 116 c.p.c. e criticando la sentenza di prime cure laddove afferma: “la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con necessità di applicazione del regime ordinario di prescrizione decennale”.
In particolare, i deducono che con il DI opposto sarebbe stato Parte_3 ingiunto il pagamento di € 5.739,65, non già a titolo di interessi inclusi nella rateazione, ma di ulteriori interessi di mora, calcolati dal 30.06.2007 (data di scadenza dell'ultima rata del finanziamento concesso alla Società
[...]
al 2.09.2016 sulla somma di €. 11.725,94, pari alla ultima Parte_1 rata – già comprensiva di capitale ed interessi – del suddetto finanziamento.
Pertanto, a detta degli APPELLANTI, poiché questi interessi moratori di €.
5.739,65 sarebbero del tutto autonomi ed indipendenti dall'obbligazione principale, il diritto alla loro percezione si sarebbe prescritto nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4) c.c. e non in quello ordinario decennale.
Replica CERVED che la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori e quindi, per tali versamenti e per i relativi interessi, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 2948 c.c., sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome e indipendenti.
Il Tribunale sul punto ha così statuito: “Neppure è accoglibile l'ultimo motivo di doglianza, relativo alla intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art.
2948 cod. civ., del credito monitoriamente azionato poiché come correttamente rilevato dalla difesa di parte opposta la rateizzazione dell'unico debito in più versamenti periodici di un determinato importo, non determina il frazionamento
pagina 14 di 16 del debito stesso in distinti rapporti obbligatori, con necessità di applicazione del regime ordinario di prescrizione decennale”.
Rileva il Collegio che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 4232 del 10/02/2023).
Pertanto, poiché nella fattispecie, il contratto di finanziamento in base al quale è stato azionato il credito in sede monitoria prevede che gli interessi di mora siano dovuti in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento delle rate convenute e di ogni altra somma dovuta alle scadenze indicate e poiché gli interessi richiesti così come il rimborso della somma capitale decorrono dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo, la costituzione in mora del giugno 2016 e quella dell'ottobre 2016 devono ritenersi idonee ad interrompere la ordinaria prescrizione decennale applicabile a tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo per cui è lite, compresa quella relativa agli interessi moratori.
Anche sul punto dunque, la sentenza appellata merita di essere confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa nella indicata qualità) le CP_4 spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico degli APPELLANTI, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria, in quanto non svolta.
pagina 15 di 16 Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da e nei confronti di quale CP_1 Controparte_2 CP_3 procuratrice di avverso la sentenza n. 667/2023 emessa dal Controparte_5
Tribunale di Firenze e pubblicata il 06/03/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA gli appellanti alla rifusione, in solido tra loro, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €
3.966,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 28.04.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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