TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 9073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9073 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice Dott.ssa IA IA OC, in qualità di giudice del lavoro, alla scadenza del termine ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero R.G. 6267/2024 TRA
Il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Rigoletto n°10 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. C.F._1 Porzio – Centro Direzionale Is. G/1, presso lo studio dell' avv. Salvatore Mauriello che lo rappresenta e difende, giusta procura specifica che si allega, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 081/5634126 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
- che aveva proposto in data 23/9/2020 regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e l' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo in quanto l'adita Commissione, nella seduta del 5/3/2021 , ha proceduto ai previsti accertamenti, riconoscendo l'istante
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” e, erroneamente,
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%”; CHE . il ricorrente, essendo affetto da epilessia con convulsioni generalizzate con crisi frequenti plurisettimanali nonostante la terapia farmacologica Aveva diritto all'indennità di accompagnamento e all' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita i è meritevole dell'indennità di accompagnamento e dell' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse la condizione di handicap con connotazione di grvità ex art 3 co3 L. 104/92 e/o il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente
1 condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' non si costituiva in giudizio, restando contumace CP_1 Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 78% Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
. Il ctu nell' integrazione di consulenza osserva : “BPCO: manca ogni documentazione in merito, anche in corso di ricovero (nessuna diagnosi alla dimissione); non riferita dispnea se non minima per quanto imputabile a sforzo per obesità; nessuna terapia riferita, nessuna spirometria in atti, esame obbiettivo toracico nella norma. Il R. non è tabagista. Nessuna valutazione. L'Artrosi: manca una documentazione Rx grafica. L'esame obbiettivo è negativo per apprezzabili deficit funzionali. Passaggi posturali e deambulazione in autonomia e senza caratteri patologici. Nessuna valutazione. La ipoacusia: neurosensoriale, bilaterale protesizzata. In audiometrico, deficit di 210 dB bilateralmente. Da tabella allegata al codice 4005, il valore invalidante è del 40%, cui, come da normativa, vanno detratti 9 punti percentuali in ragione della protesizzabilità. Invalidità finale: 31%. La ipertensione: manca in fascicolo ogni documentazione: ECG, Ecocardiogramma, Holter ecc. Dalla relazione di dimissione del 2022 non emerge alcun riferimento a patologia ipertensiva, con eventuale complicanza d'organo. L'esame obbiettivo, sovrapponibile a quello in ATP, evidenzia normalità cardiologica (anamnesi negativa per dispnea, angor;
non segni di stasi, non edemi declivi, obbiettività negativa). I valori pressori sono contenuti in un range di normalità. In assenza di accertato interessamento d'organo, la valutazione non va oltre il 10%. La obesità; in seconda classe funzionale, in assenza di limitazioni osteo-articolari secondari a obesità. I.M.C. 36,44. Codice 7105. Valutazione proporzionale, in ragione della assenza di deficit funzionali da patologia artrosica: 20%. La epilessia: focale, a sintomatologia complessa, con occasionale generalizzazione, in costanza di terapia cronicamente fissata con Carbamzepina 1600 mg/die e Lamotrigina 100 mg/di. Il R. riferisce che l'ultima crisi si è verificata probabilmente oltre un mese prima della visita, il che appare coerente con quanto attestato nelle prime certificazioni in cui il paziente fu preso in carico dalla Neurologia del “ con raggiungimento di un obbiettivo di Per_1 una crisi circa mensile con, “talora”, una generalizzazione. Dal 2016 nessun controllo neurologico è stato effettuato, il che lascia supporre una stabilità se non miglioramento del quadro clinico. Peraltro, nessuna crisi è segnalata (si parla di anamnesi) in corso di ricovero del 2022. Pertanto: crisi parziale a frequenza mensile. Codice 2006. Valutazione tabellata: 41%.
2 Il diabete: prima diagnosi nel 2022. Il R. riferisce terapia con ipoglicemizzanti orali e Xultophy, associazione di insulina a lunga durata di azione e liraglutide, per il diabete tipo 2 non perfettamente controllato. Anche in questo caso manca ogni documentazione. Anamnesticamente non sono riferite complicanza micro-macroangiopatiche suscettibili di valutazione specialistica. Nulla di obbiettivo è emerso a livello circolatorio periferico. Codice 9309. In assenza di documentate complicanze, la valutazione può fissarsi al 30%. Nessuna informazione/documentazione è data circa la I. Renale riscontrata in corso di ricovero nel 2022. In sintesi: Epilessia 41% Diabete 30% Ipoacusia 31% Obesità 20% Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 78%. Requisito tassativo per procedere alla valutazione per la indennità di accompagnamento è una totale inabilità (100%), per cui nel caso in esame mancano i presupposti giuridici.”
Pertanto ha concluso riconoscendo in capo a , di anni 51, Parte_1 da Napoli, una percentuale di invalidità del 78%. Per tale motivo, allo stato, non si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente o compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988. Parimenti, non trattasi di persona che presenta una minorazione che assume carattere di gravità, in quanto non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione” Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
3 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 13288/2022 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 20/11/2025 Il Giudice del Lavoro
IA IA OC
4
Il sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Rigoletto n°10 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via G. C.F._1 Porzio – Centro Direzionale Is. G/1, presso lo studio dell' avv. Salvatore Mauriello che lo rappresenta e difende, giusta procura specifica che si allega, il quale dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 133 e 134 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni al numero di fax 081/5634126 e via e-mail all'indirizzo di posta certificata Email_1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' esponendo che: CP_1
- che aveva proposto in data 23/9/2020 regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento e l' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo in quanto l'adita Commissione, nella seduta del 5/3/2021 , ha proceduto ai previsti accertamenti, riconoscendo l'istante
“portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” e, erroneamente,
“invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%”; CHE . il ricorrente, essendo affetto da epilessia con convulsioni generalizzate con crisi frequenti plurisettimanali nonostante la terapia farmacologica Aveva diritto all'indennità di accompagnamento e all' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita i è meritevole dell'indennità di accompagnamento e dell' art 3 co.3 L. 104 /92 non essendo in grado di attendere alle ordinarie occupazioni di vita
- che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.
- che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- che, all'esito, depositava ricorso giurisdizionale. Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse la condizione di handicap con connotazione di grvità ex art 3 co3 L. 104/92 e/o il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento far data dalla domanda amministrativa o dalla diversa decorrenza accertata, con la conseguente
1 condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi. L' non si costituiva in giudizio, restando contumace CP_1 Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza. Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata – hanno comportato che le infermità di cui il ricorrente è affetto non compromettono la sua autonomia nel compimento degli atti quotidiani della vita e che pertanto non esistono i requisiti previsti dalla normativa per aver diritto al riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, confermando il giudizio già espresso dalla Commissione medica e riconoscendo in capo al ricorrente una invalidità solo del 78% Anche a seguito dei rilievi mossi in sede di opposizione non è mutata la valutazione effettuata dal CTU già nella fase sommaria
. Il ctu nell' integrazione di consulenza osserva : “BPCO: manca ogni documentazione in merito, anche in corso di ricovero (nessuna diagnosi alla dimissione); non riferita dispnea se non minima per quanto imputabile a sforzo per obesità; nessuna terapia riferita, nessuna spirometria in atti, esame obbiettivo toracico nella norma. Il R. non è tabagista. Nessuna valutazione. L'Artrosi: manca una documentazione Rx grafica. L'esame obbiettivo è negativo per apprezzabili deficit funzionali. Passaggi posturali e deambulazione in autonomia e senza caratteri patologici. Nessuna valutazione. La ipoacusia: neurosensoriale, bilaterale protesizzata. In audiometrico, deficit di 210 dB bilateralmente. Da tabella allegata al codice 4005, il valore invalidante è del 40%, cui, come da normativa, vanno detratti 9 punti percentuali in ragione della protesizzabilità. Invalidità finale: 31%. La ipertensione: manca in fascicolo ogni documentazione: ECG, Ecocardiogramma, Holter ecc. Dalla relazione di dimissione del 2022 non emerge alcun riferimento a patologia ipertensiva, con eventuale complicanza d'organo. L'esame obbiettivo, sovrapponibile a quello in ATP, evidenzia normalità cardiologica (anamnesi negativa per dispnea, angor;
non segni di stasi, non edemi declivi, obbiettività negativa). I valori pressori sono contenuti in un range di normalità. In assenza di accertato interessamento d'organo, la valutazione non va oltre il 10%. La obesità; in seconda classe funzionale, in assenza di limitazioni osteo-articolari secondari a obesità. I.M.C. 36,44. Codice 7105. Valutazione proporzionale, in ragione della assenza di deficit funzionali da patologia artrosica: 20%. La epilessia: focale, a sintomatologia complessa, con occasionale generalizzazione, in costanza di terapia cronicamente fissata con Carbamzepina 1600 mg/die e Lamotrigina 100 mg/di. Il R. riferisce che l'ultima crisi si è verificata probabilmente oltre un mese prima della visita, il che appare coerente con quanto attestato nelle prime certificazioni in cui il paziente fu preso in carico dalla Neurologia del “ con raggiungimento di un obbiettivo di Per_1 una crisi circa mensile con, “talora”, una generalizzazione. Dal 2016 nessun controllo neurologico è stato effettuato, il che lascia supporre una stabilità se non miglioramento del quadro clinico. Peraltro, nessuna crisi è segnalata (si parla di anamnesi) in corso di ricovero del 2022. Pertanto: crisi parziale a frequenza mensile. Codice 2006. Valutazione tabellata: 41%.
2 Il diabete: prima diagnosi nel 2022. Il R. riferisce terapia con ipoglicemizzanti orali e Xultophy, associazione di insulina a lunga durata di azione e liraglutide, per il diabete tipo 2 non perfettamente controllato. Anche in questo caso manca ogni documentazione. Anamnesticamente non sono riferite complicanza micro-macroangiopatiche suscettibili di valutazione specialistica. Nulla di obbiettivo è emerso a livello circolatorio periferico. Codice 9309. In assenza di documentate complicanze, la valutazione può fissarsi al 30%. Nessuna informazione/documentazione è data circa la I. Renale riscontrata in corso di ricovero nel 2022. In sintesi: Epilessia 41% Diabete 30% Ipoacusia 31% Obesità 20% Invalidità complessiva alla formula di Balthazard: 78%. Requisito tassativo per procedere alla valutazione per la indennità di accompagnamento è una totale inabilità (100%), per cui nel caso in esame mancano i presupposti giuridici.”
Pertanto ha concluso riconoscendo in capo a , di anni 51, Parte_1 da Napoli, una percentuale di invalidità del 78%. Per tale motivo, allo stato, non si trova nell'impossibilità di deambulare autonomamente o compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, ai sensi delle Leggi n. 18/1980 e n. 508/1988. Parimenti, non trattasi di persona che presenta una minorazione che assume carattere di gravità, in quanto non necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione” Pertanto le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU e (che appare completa, esaustiva, oltre che scevra di vizi logici o giuridici) anche a seguito dei chiarimenti resi e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va pertanto rigettata difettando il presupposto sanitario necessario per il suo accoglimento. Quanto al regime delle spese trova applicazione l'art. 152 disp att. c.p.c nella formulazione successiva all'entrata in vigore della legge 326/2003 di conversione del DL 269/2003 che così dispone: Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell'anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'interessato che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell'atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 79 e dell'articolo 88 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della repubblica n. 115 del 2002.
3 Nel caso di specie nel ricorso introduttivo del giudizio è presente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e, pertanto, parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara concluso il procedimento di ATP RG 13288/2022 e dispone l'archiviazione degli atti liquidando il CTU come da separato decreto. b) rigetta il ricorso;
c) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Si comunichi Napoli 20/11/2025 Il Giudice del Lavoro
IA IA OC
4