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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/07/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1343/2019 R.G. promossa da
e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avvocato Edoardo Stefano
-RICORRENTE-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bevilacqua e Alessandro Cortese
-RESISTENTE -
oggetto: contratto tempo determinato;
proroghe; mansioni superiori;
differenze retributive.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 25.07.2019 i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere stati formalmente assunti da – società che fornisce servizi ambientali e Controparte_1 di raccolta rifiuti occupando oltre 450 dipendenti sul territorio nazionale – in data
20.06.2016 con contratto a tempo determinato della durata di 9 mesi e a tempo parziale
1 al 90% (pari a 36 ore settimanali), inquadrati nel I livello del CCNL “Pulizia Multiservizi” con mansioni di Operario.
Specificavano che detti rapporti di lavoro venivano prorogati 4 volte (e precisamente il
24.03.2017, 02.10.2017, 30.03.2018 e 25.05.2018), fino alla cessazione avvenuta in data
29.09.2018.
Precisavano di non aver mai sottoscritto né il contratto di assunzione né alcuna proroga, avendo ricavato tali informazioni unicamente tramite accesso ai propri dati presso la competente Agenzia per l'Impiego, come documentato dai certificati C2 e dai modelli
UniLav allegati al ricorso.
Quanto alle mansioni effettivamente svolte, gli istanti deducevano che, dopo un breve periodo iniziale di affiancamento (dal 20 giugno al 4 luglio 2016) durante il quale avevano lavorato come operatori ecologici in squadra con un autista per apprendere il “giro” e le mansioni, dal 05.07.2016 erano stati adibiti esclusivamente a mansioni di autista.
Sostenevano, essi ricorrenti, tutti titolari di patente B, di aver operato in squadra con un operatore ecologico che si occupava di caricare i rifiuti e, seguendo un itinerario prestabilito, le loro mansioni si sarebbero sostanziate nella conduzione di autocarri cassonati ribaltabili a comando idraulico di stazza inferiore a 35 quintali verso i punti di raccolta e terminato il giro nella loro conduzione verso il sito di conferimento.
Periodicamente, sempre in squadra con un operatore ecologico, conducevano gli automezzi adibiti al ritiro a domicilio degli “ingombranti”.
Solo raramente (approssimativamente una volta a settimana), quando per malattia o ferie non si raggiungeva il numero minimo di operatori necessari, svolgevano anche le inferiori mansioni di operatore ecologico.
Quanto agli orari di lavoro seguiti, deducevano di aver prestato servizio per 7 ore giornaliere (ma non di rado si arrivava anche a 8 o 9 ore) per 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato), con turni dalle 06:00 alle 13:00 oppure dalle 05:00 alle 12:00, per un totale di 42 ore settimanali, ben oltre le 36 ore previste dal contratto part-time dichiarato dall'azienda. In determinati periodi (estate, periodo natalizio, festa patronale), inoltre, essi erano assegnati a turni pomeridiani con partenza alle 13:00 o turni notturni con partenza alle 02:00 o alle 03:00.
2 Un ulteriore profilo di illegittimità lamentato da essi ricorrenti riguardava la mancata effettuazione, da parte della società convenuta, della valutazione dei rischi in applicazione della normativa a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. n. 81/2008).
In particolare, secondo essi ricorrenti, non avrebbe mai redatto il CP_1 documento di valutazione dei rischi né nominato un responsabile della sicurezza, comunicandolo ai lavoratori, in violazione degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008, circostanza che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/2015, vieta l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
Quanto, poi, alla cessazione del rapporto, sostenevano che era avvenuta in modo del tutto informale, essendo stati invitati oralmente dal capocantiere a non presentarsi Parte_4 più sul posto di lavoro dal 30.09.2018.
Deducevano, inoltre, che successivamente avevano dichiarato la loro immediata disponibilità al lavoro presso i competenti uffici in data 11.10.2018 ( e Parte_1
) e 18.10.2018 ( ), senza tuttavia riuscire a trovare Parte_2 Parte_3 una nuova occupazione.
Deducevano, poi, che, già in data 01.10.2018, ossia il giorno immediatamente successivo alla cessazione del loro rapporto, aveva assunto al loro posto, ma a tempo CP_1 indeterminato, altri tre lavoratori ( , e ) con le Persona_1 Persona_2 Persona_3 medesime mansioni ed il medesimo inquadramento, assegnandoli al servizio di raccolta differenziata “porta a porta” per conto del Tali lavoratori erano stati Controparte_2 assunti a termine solo un paio di mesi prima e, dunque, con anzianità di servizio molto inferiore rispetto ad essi ricorrenti. Successivamente, in data 06.04.2019, CP_1 bandiva un'offerta di lavoro a tempo indeterminato per 15 lavoratori da adibire al servizio di raccolta differenziata “porta a porta” per conto del Sempre ad aprile Controparte_2
2019, la società convenuta aveva assunto a tempo indeterminato (assunta a Parte_5 termine nel luglio 2018) e, in data 26.06.2019, e Parte_6 Parte_7
(assunti a termine nel luglio 2017), tutti con anzianità di servizio inferiore a quella dei ricorrenti.
Deducevano, pertanto, che in data 15.11.2018, avevano impugnavano in via stragiudiziale il contratto a termine, mediante atto trasmesso via PEC alla società convenuta, denunciandone le illegittimità ed espressamente manifestando la propria disponibilità a
3 riprendere immediatamente servizio su tutto il territorio calabrese, nonché la volontà di esercitare il diritto di prelazione previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 81/2015.
Non essendo stati reintegrati, in data 09.05.2019 promuovevano tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., rimasto però senza esito.
Lamentavano, inoltre, che per il periodo lavorato, avevano diritto all'applicazione del
CCNL “Servizi Ambientali”, con inquadramento al 1° livello professionale dell'Area spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio (art. 15), che annovera i lavoratori che “eseguono la propria attività anche utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B", o in subordine l'inquadramento superiore nel 3° livello del CCNL "Pulizie-Multiservizi”.
Quantificavano, pertanto, le differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento, in € 3.128,76 per ciascun lavoratore in caso di inquadramento nel 3° livello del CCNL
"Pulizie-Multiservizi" a loro applicato, ovvero in € 4.743,87 per ciascun lavoratore in caso di inquadramento nel 1° livello - pos. B del CCNL “Servizi Ambientali” rivendicato.
Tanto premesso, rassegnavano al giudice del lavoro del Tribunale di Paola le seguenti conclusioni: “
1. Accerti il Giudice che la clausola di apposizione del termine ai rapporti di lavoro dei ricorrenti e/o le relative proroghe sono inesistenti, nulle e/o inefficaci per le motivazioni sopra esposte sub § I e, per l'effetto, ricostituisca in favore di ciascun ricorrente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con con le CP_1 decorrenze indicate dalla Legge, condannando altresì al pagamento in CP_1 favore di ciascun ricorrente dell'indennità dovuta ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2015, nella misura che parrà di giustizia e tenendo conto dell'effettivo inquadramento spettante ai lavoratori, oltre interessi e rivalutazione come per Legge;
2. In subordine, accerti che i ricorrenti hanno maturato il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 81/2015 dal 1.10.2018 o dalla diversa decorrenza che parrà di giustizia;
per l'effetto, costituisca da quel momento in favore di ciascun ricorrente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con e CP_1 condanni la convenuta al pagamento dei danni commisurati alle retribuzioni dovute e non corrisposte dal dì del dovuto fino al sodisfo oltre interessi e rivalutazione come per
Legge;
4
3. In ogni caso, accerti il Giudice che i ricorrenti hanno diritto a giovare dell'applicazione del CCNL “Servizi Ambientali” anziché di quello “Pulizie-
Multiservizi” per tutto il periodo di lavoro pregresso e per quello auspicabilmente conseguente alla costituzione o alla ricostituzione del rapporto con CP_1
4. In ogni caso, accerti il Giudice che i ricorrenti hanno diritto ad essere inquadrati nel
1° livello – pos. B del CCNL “Servizi Ambientali” o, in subordine, nel 3° livello del CCNL
“Pulizie-Multiservizi”; per l'effetto disponga il reinquadramento con le decorrenze indicate dalla contrattazione collettiva e condanni al pagamento delle CP_1 differenze retributive maturate in conseguenza dello svolgimento di mansioni superiori, pari ad € 4743,87 per ciascun lavoratore in caso di reinquadramento nel 1° livello – pos.
B del CCNL “Servizi Ambientali” oppure ad € 3128,76 per ciascun lavoratore in caso di reinquadramento nel 3° livello del CCNL “Pulizie-Multiservizi”; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo sodisfo.
5. In ogni caso, anche in caso di mancato accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, dichiari il Giudice che i ricorrenti hanno lavorato per 42 ore settimanali anziché 36, condannando a pagare in favore di ciascun ricorrente le CP_1 differenze retributive non corrisposte, pari ad € 5357,34 in caso di permanenza nel 1° livello del CCNL “Pulizie-Multiservizi”, oppure di € 5892,48 in caso di reinquadramento nel 3° livello del CCNL “Pulizie-Multiservizi”, oppure di € 3871,50 in caso di reinquadramento nel 1° livello – pos. B del CCNL “Servizi Ambientali”; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto all'effettivo sodisfo.”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
2. Si costituiva regolarmente in giudizio la società resistente Controparte_1 eccependo in primo luogo la regolare sottoscrizione dei contratti a tempo determinato e delle successive proroghe, sostenendo, pertanto, l'infondatezza della domanda attorea sul punto.
Con riferimento all'asserita violazione dell'art. 20, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2015, contestava l'affermazione secondo cui non avrebbe effettuato la CP_1 valutazione dei rischi, e, sul punto, produceva il Documento di Valutazione dei Rischi datato 22.03.2016, ratione temporis vigente al momento dell'assunzione dei ricorrenti, relativo alla raccolta differenziata nel cantiere di nonché la successiva revisione CP_2 del 05.09.2019.
5 Quanto alla presunta violazione dei limiti numerici stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs.
81/2015, la società resistente eccepiva l'irrilevanza di tale doglianza, essendo priva di conseguenze sul piano della validità dei contratti, in quanto l'eventuale superamento del limite del 20% avrebbe comportato esclusivamente l'applicazione di sanzioni amministrative e non la conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come espressamente previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
In relazione alla doglianza concernente l'omesso rispetto del diritto di precedenza, la società resistente evidenziava che tale diritto era espressamente richiamato nella clausola n. 4 dei contratti individuali di lavoro. Inoltre, rilevava che nessuna violazione poteva essere contestata in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di , Per_1 Per_2
e , avvenute in data 29.09.2018, quindi in epoca antecedente rispetto alla Per_3 manifestazione di volontà dei ricorrenti di esercitare il diritto di prelazione, comunicata solo il 15.11.2018.
Con riferimento alle ulteriori assunzioni di e la resistente Pt_6 Pt_7 Pt_5 CP_3 sosteneva che queste avrebbero riguardato posizioni con inquadramenti, CCNL e mansioni differenti rispetto a quelli dei ricorrenti.
In ogni caso, la resistente evidenziava che l'eventuale violazione del diritto di precedenza non poteva condurre alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in assenza di specifica previsione normativa in tal senso.
In merito all'applicazione del CCNL Servizi di Pulizia/Multiservizi anziché del CCNL
Servizi Ambientali invocato dai ricorrenti, la società ribadiva che l'individuazione della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro doveva basarsi sulla volontà manifestata dalle parti.
Con riguardo alle pretese fondate sullo svolgimento di mansioni superiori, la società contestava fermamente che i ricorrenti avessero svolto mansioni diverse da quelle dedotte in contratto.
Infine, in merito alla doglianza relativa all'orario di lavoro, parte resistente contestava l'asserzione secondo cui i ricorrenti avrebbero prestato, in via generalizzata, 42 ore settimanali anziché le 36 previste contrattualmente.
In conclusione, la società resistente ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di
6 accoglimento della domanda relativa al diritto di precedenza, ha chiesto di rigettare comunque la richiesta di costituzione di un rapporto a tempo indeterminato e di limitare ad equità e giustizia l'importo dell'eventuale risarcimento danni.
3. È stata acquisita la documentazione offerta dalle parti;
è stato disposto il deposito degli originali dei contratti di lavoro afferenti ai ricorrenti e delle relative proroghe;
a seguito di disconoscimento dei ricorrenti delle sottoscrizioni apposte a detti documenti è stata disponeva CTU grafologica;
sono stati assunte le prove testimoniali per come richieste ed ammesse.
La causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
DIRITTO
1. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
2. La domanda dei ricorrenti, diretta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per nullità o inefficacia delle clausole appositive del termine di durata del contratto deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
2.1. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015 (che ha sostituito il previgente art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001), l'apposizione del termine al contratto di lavoro
è priva di effetto se non risulta da atto scritto, copia del quale deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Con riferimento alla proroga del contratto a termine, l'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 ratione temporis vigente stabiliva che il termine del contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto era inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti: “1. Il contratto puo' essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. I contratti per attivita' stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”.
7 Sul requisito formale delle proroghe, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, a differenza dell'apposizione originaria del termine di durata, per la proroga del contratto a tempo determinato non è necessaria la forma scritta ad substantiam.
In tal senso, la Suprema Corte ha statuito che “in materia di rapporto di lavoro a termine, per la proroga del contratto non è necessaria la forma scritta ad substantiam, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 del D.Lgs. 368 del 2001. Tale sistema non è in contrasto con alcuna norma di legge nazionale o comunitaria, nella misura in cui la tutela del lavoratore è garantita da un meccanismo sanzionatorio e di controllo applicabile nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine pattuito”
(Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 1058 del 21 gennaio 2016).
Inoltre, con la stessa pronuncia la Corte ha sottolineato che “la mancata previsione della forma scritta per la proroga è bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori descritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i detti limiti di venti o trenta giorni”.
Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla suprema Corte, che ha precisato che “l'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, «ratione temporis» applicabile, non impone la forma scritta per la proroga del contratto a tempo determinato, fermo, in ogni caso,
l'onere per il datore di lavoro di provare le ragioni obiettive che giustifichino la proroga”
(Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 8443 del 4 maggio 2020).
2.2. Orbene, nel caso di specie la società resistente ha prodotto in giudizio gli originali dei contratti a tempo determinato e delle relative proroghe, tutti recanti le sottoscrizioni dei ricorrenti ma a fronte del disconoscimento operato da questi ultimi, si è reso necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare l'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.
La CTU espletata (alla quale si rimanda ampiamente), le cui determinazioni sono da condividere, in quanto sorrette da congrua motivazione, apparendo, pertanto, immune da vizi logici e giuridici, ha concluso nel senso:
- che le firme apposte a nome di sui documenti originali indicati nel Parte_2 quesito sono autentiche;
8 - che le firme apposte a nome di sui documenti originali indicati nel quesito Parte_1 sono autentiche;
- che le firme apposte a nome di sui documenti originali indicati nel Parte_3 quesito e contrassegnate da “V12 a V15” sono autentiche, mentre per le firme contrassegnate da “V16 a V19” (corrispondenti alle proroghe del 24.03.2017, 29.09.2017,
30.03.2018 e 25.05.2018) gli elementi di concordanza riscontrati, per numero e qualità, non possono essere considerati sufficienti per attribuire alla mano di la Parte_3 grafia di dette firme (cfr. pag. 83 elaborato peritale).
Ne consegue, stante l'accertata autenticità delle firme apposte dai tre ricorrenti sui contratti a tempo determinato, il consequenziale rigetto della domanda.
2.2.1. Con riferimento alla posizione di - risultando autentica la Parte_3 firma apposta dal ricorrente sul contratto a tempo determinato - nel presente giudizio risultano del tutto irrilevanti le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU rispetto all'autenticità delle firme apposte alle successive proroghe del 24.03.2017, 29.09.2017,
30.03.2018 e 25.05.2018 (documenti "V16 a V19").
Sul punto, come già anticipato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi citata, secondo la lettera della legge l'apposizione del termine al contratto di lavoro è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto (art. 19, comma 4, d.lvo 81/2015, nel caso di specie è acclarata la regolare sottoscrizione del contratto ad opera delle parti, anche del ), detto termine del contratto a tempo determinato può essere Pt_3 prorogato, con il consenso del lavoratore (art. 21, comma 1, cit., per un massimo di cinque volte, come avvenuto nel caso di specie), senza che la norma preveda che la proroga debba essere concordata per iscritto.
Ne consegue, che, quanto alle già citate proroghe del 24.03.2017, 29.09.2017, 30.03.2018
e 25.05.2018, sussistendo un evidente consenso del lavoratore alla prosecuzione del rapporto contrattuale in regime di prorogatio, desumibile, evidentemente, dal contegno dallo stesso tenuto in costanza di rapporto (il ha regolarmente svolto la propria Pt_3 attività lavorativa nei periodi di proroga ricevendo la retribuzione), alcun rilievo può attribuirsi, in limite, alla carenza della forma scritta, rilevando quest'ultima tuttalpiù per finalità probatorie, nel caso de quo pacificamente assolte dalla resistente, ma giammai ai fini della validità delle proroghe stesse.
9 2.3. Alla luce di tali premesse, pertanto, la domanda deve essere rigettata.
3. Quanto alla domanda di nullità delle proroghe e dell'apposizione del termine per mancata valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. d, del D.Lgs. n. 81/2015), la stessa risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla società resistente, che ha dimostrato di aver sempre osservato gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008, avendo predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) datato 22.03.2016, ratione temporis vigente al momento dell'assunzione dei ricorrenti e relativo alla raccolta differenziata nel cantiere di nonché la successiva revisione del 05.09.2019 (cfr. CP_2 all.ti 5 e 6 ricorso).
4. Altro profilo da esaminare attiene alla determinazione del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro dei ricorrenti.
I ricorrenti eccepiscono che, in luogo del CCNL “Pulizie-Multiservizi” effettivamente applicato loro dalla resistente, doveva trovare applicazione il CCNL “Servizi
Ambientali”, in quanto maggiormente aderente all'attività concretamente svolta dagli stessi e più favorevole ai lavoratori.
Orbene, la circostanza che l'attività concretamente svolta dai ricorrenti (raccolta rifiuti porta a porta) possa astrattamente rientrare anche nell'ambito di applicazione del CCNL
“Servizi Ambientali” non è di per sé idonea a escludere l'applicabilità del CCNL “Pulizie-
Multiservizi”, atteso che:
- Il CCNL “Pulizie-Multiservizi” non esclude dalla propria sfera di applicazione attività di raccolta rifiuti;
- I contratti individuali di lavoro hanno fatto espresso richiamo al CCNL “Pulizie-
Multiservizi” sin dall'origine del rapporto.
Deve pertanto essere rigettata la domanda diretta al riconoscimento dell'applicabilità del
CCNL “Servizi Ambientali” in luogo di quello “Pulizie-Multiservizi”.
5. La domanda relativa al riconoscimento delle mansioni superiori è fondata nei limiti e per le ragioni che seguono.
In particolare, sulle mansioni superiori decisive sono apparse le testimonianze raccolte, precise e prive di contraddizioni, acquisite nel corso dell'istruttoria, rese da colleghi di
10 lavoro dei ricorrenti che, dunque, hanno narrato su fatti dei quali hanno avuto diretta conoscenza.
Il teste , escusso all'udienza del 28.09.2023, dipendente della società Testimone_1 convenuta (“Io dal 2008 lavoravo con ecologia oggi presso la Città ed ancora CP_2 oggi lavoro per la stessa società. Io sono stato assunto come manutentore e poi sono passato a lavorare porta a porta perché sono stati tolti i bidoni, ciò è avvenuto più o meno negli anni 2016/2017”) ha confermato che i ricorrenti erano addetti alla "raccolta differenziata porta a porta" specificando che "il lavoro porta a porta di regola è svolto da un singolo lavoratore, è il singolo operaio che guida camioncini fino a 35 quintali da guidare con la patente B, che svolge il lavoro: raccoglie i sacchetti e guida il camioncino.
Ognuno ha la sua zona". Il teste ha inoltre precisato che "quando lavoravano in coppia loro guidavano e il compagno raccoglieva" e che "i ricorrenti erano addetti a guidare il camioncino anche quando si ritirava il verde o gli ingombranti".
Analoghe conferme sono pervenute dal teste (“loro sono stati miei Testimone_2 colleghi di lavoro a decorrere dal 2017 per circa un anno e mezzo”), escusso all'udienza del 25.01.2024, il quale ha confermato che i ricorrenti erano addetti al servizio di raccolta differenziata porta a porta, precisando che "loro facevano il giro da soli" e che "alcuni con un solo operatore/autista, altri con operatore e autista. Loro il più delle volte erano soli".
Significativa è inoltre la testimonianza di , sentita all'udienza del 28.09.2023, Tes_3 la quale, pur avendo un ruolo amministrativo, ha dichiarato di aver osservato che "quando venivano a rapportarsi con l'amministrazione, a fine turno mattutino o inizio turno pomeridiano, venivano con i mezzi di lavoro e molto spesso li ho visti scendere dal lato guida".
In definitiva, dalla documentazione versata in atti e dall'espletata istruttoria, emerge che, dopo un breve periodo di affiancamento iniziale, i ricorrenti sono stati stabilmente adibiti a mansioni di autista per la conduzione di autocarri cassonati ribaltabili di stazza inferiore a 35 quintali, con patente B, per il servizio di raccolta differenziata porta a porta.
Tale attività risulta chiaramente inquadrabile nel 3° livello del CCNL "Pulizie-
Multiservizi", Profilo 3, che prevede esemplificativamente:
11 “Conducenti di autoveicoli e motocarri inferiori ai 35 quintali (per i quali non è richiesta la patente C e D)”.
Al contrario, l'inquadramento nel 1° livello appare del tutto inadeguato rispetto alle mansioni concretamente svolte, essendo tale livello destinato a “lavoratori che svolgono attività semplici, a contenuto manuale”, con esempi di “Guardiano” e “Manovale non addetto a comuni servizi di pulizia”.
La declaratoria del 1° livello non contempla in alcun modo mansioni di guida di autoveicoli, che richiedono invece specifiche competenze professionali e responsabilità operative.
È pacifico che i ricorrenti possedevano la patente di guida di categoria B necessaria per la conduzione dei mezzi loro affidati e che tale conduzione rappresentava l'attività prevalente, se non esclusiva, del loro rapporto di lavoro.
Trovano pertanto applicazione l'art. 2103 c.c., secondo cui "Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta […]" e l'art. 17 del CCNL "Pulizie-Multiservizi" secondo il quale "il passaggio al nuovo livello diviene effettivo, a tutti gli effetti, trascorso il periodo di due mesi dal disimpegno delle mansioni superiori".
Essendo pacifico che i ricorrenti hanno svolto mansioni di autista per l'intero periodo del rapporto di lavoro (dal 5.07.2016 al 29.09.2018), deve riconoscersi il loro diritto all'inquadramento nel 3° livello con decorrenza dal 5.07.2016.
La domanda di riconoscimento dell'inquadramento nel 3° livello del CCNL “Pulizie-
Multiservizi” deve pertanto essere accolta con condanna della al Controparte_1 pagamento in favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle differenze retributive, per il periodo dal 5.09.2016 al 29.09.2018, pari a
[...]
€ 3.128,76 per ciascuno (quantum non specificamente contestato dalla parte resistente, dunque da ritenersi pacifico), oltre rivalutazione e interessi legali dal dovuto al soddisfo.
6. Di contro, dalla documentazione processuale e dalle risultanze testimoniali, non sono emersi elementi sufficienti a consentire al giudicante di poter ritenere provato lo svolgimento di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.
12 Sul punto, pare opportuno premettere che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr ex multis Cass. n. 8006/1998 e successive numerose conformi).
Orbene, nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto al proprio onere della prova, infatti nessuno dei testimoni è stato in grado di riferire precisamente sugli orari precisi seguiti dai ricorrenti oltre il normale orario di lavoro.
In particolare, la testimone nulla ha saputo rispondere sul punto (cfr. verbale Tes_3 udienza del 28.09.2023), mentre gli ulteriori testimoni escussi hanno rilasciato delle dichiarazioni generiche inidonee a provare sufficientemente quanto dedotto dai ricorrenti nel proprio atto introduttivo (dichiarazioni di : “ADR. sul capitolo 5 una Testimone_2 volta che io terminavo il giro alle ore 12.00, 12 e 10 più o meno rientravo con il furgoncino presso il punto di raccolta e compilavo l'ordine di servizio firmavo e andavo via. Il turno era solo di mattina, dalle 6 alle 12 però dal 15 giugno al 10, 8 settembre vi era un ulteriore turno dalle 13 alle 20, questo valeva anche quando i ricorrenti lavoravano con me, questo turno si svolgeva dal lunedì al venerdì. comunque, preciso che le ore di lavoro da fare per ciascun lavoratore addetto alla raccolta erano sempre 6
o le si faceva di mattina o di pomeriggio. Durante tutto l'anno, preciso, che vi è un turno notturno, solo il sabato, si parte dal centro di raccolta dalle 3 e dura fino alle 9. Io personalmente inizio il turno notturno alle 3 e finisco alle 8, 8 e 30 più o meno. Preciso che il turno del sabato era notturno per tutti dalle 3 alle 9 del mattino.” cfr. verbale udienza del 25.01.2024 e di “ADR. cap. 5 confermo il capitolo 5. Testimone_1
Specialmente facevamo i notturni durante la festa patronale. Il servizio ordinario era di regola distribuito su un turno, che era normalmente dalle 6 alle 12 però di fatto non finiva mai alle 12, tant'è vero che io stesso ho avuto diversi richiami disciplinari perché verso le 14, 14 e 30, abbandonavo il servizio.” cfr. verbale udienza del 28.09.2023).
In definitiva, è evidente la genericità di tali dichiarazioni che non provano adeguatamente lo svolgimento da parte dei ricorrenti di attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.
Ne consegue il rigetto della domanda.
13 7. Infine, accertato il CCNL applicabile al caso de quo e il corretto inquadramento contrattuale, occorre esaminare l'eventuale violazione del diritto di precedenza previsto dall'art. 24 D.Lgs. 81/2015.
Tale norma riconosce al lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno cessato il rapporto di lavoro in data 29.09.2018 e hanno manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza con l'impugnazione stragiudiziale del 15.11.2018, rispettando così i termini di legge (cfr. all.ti 16 ricorso).
Giova ricordare che, secondo giurisprudenza consolidata, l'onere della prova in materia di diritto di precedenza grava sul lavoratore che deve provare i presupposti del diritto
(durata del rapporto superiore a sei mesi, tempestiva manifestazione di volontà), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare il rispetto della precedenza o che le nuove assunzioni abbiano riguardato mansioni diverse da quelle precedentemente espletate dal lavoratore.
È necessario premettere, inoltre, che possono essere oggetto di valutazione per violazione del diritto di precedenza esclusivamente le assunzioni effettuate dopo la manifestazione di volontà dei lavoratori.
Il diritto di precedenza, infatti, non opera automaticamente ma deve essere espressamente manifestato dal lavoratore all'ex datore di lavoro.
7.1. Nel caso di specie, dunque, le assunzioni di , e Persona_1 Persona_2
, pur essendo avvenute dopo la cessazione del rapporto dei ricorrenti Persona_3
(1.10.2018), sono ininfluenti rispetto all'esercizio del diritto di precedenza dei ricorrenti in quanto precedenti alla manifestazione di volontà che gli istanti hanno palesato all'ex datore di lavoro il 15.11.2018.
7.2. Inoltre, la società convenuta ha effettuato, dopo la cessazione del rapporto con i ricorrenti e la loro manifestazione di volontà, la seguente assunzione a tempo indeterminato: è stata assunta in data 15 aprile 2019 con applicazione del Parte_5
CCNL "Servizi di Pulizia/Multiservizi", inquadramento al 2° livello e qualifica di
"Operaio Addetto ai servizi di Igiene e Pulizia".
14 Quanto alle mansioni espletate dalla il teste ha confermato che Pt_5 Testimone_1 la lavoratrice “faceva l'operatrice per la maggior parte con me, sullo stesso camioncino dove io facevo da autista”, svolgendo quindi mansioni di operatrice e non di autista (Cfr. deposizione testimoniale del 28.09.2023).
Consegue, quanto alla posizione di , che non può configurarsi violazione del Parte_5 diritto di precedenza in quanto le mansioni da essa svolte (operatrice su automezzi guidati da altri) risultano diverse da quelle dei ricorrenti per come accertato nel presente giudizio
(autisti di automezzi per la raccolta differenziata inquadrati nel III livello del CCNL di riferimento).
7.3. Ben diversa è la situazione con riferimento alle assunzioni dei lavoratori e , entrambi assunti a tempo indeterminato, a Parte_7 Parte_6 seguito, però, di conversione dei loro rapporti di lavoro (originariamente a tempo determinato) in data 21.06 2019, i quali “hanno sempre guidato il camion della raccolta porta a porta” allo stesso modo dei ricorrenti (come riportato dal teste Testimone_1 all'udienza del 28.09.2023).
E, però, occorre sottolineare che in materia di diritto di precedenza, l'art. 24 del D.Lgs.
81/2015 riconosce tale diritto esclusivamente nelle “assunzioni a tempo indeterminato” e non si estende alle trasformazioni di contratti a termine già in essere. Come precisato dal
Tribunale di Roma, con sentenza n. 4202 del 4.05.2021 “tale norma, per espressa indicazione, riconosce il diritto di precedenza nella sola ipotesi di assunzione con contratti a tempo indeterminato e non alla diversa ipotesi di trasformazione di contratto
a termine in corso di esecuzione in contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
La distinzione è ontologicamente rilevante: l'assunzione riguarda un soggetto che mai prima aveva intrattenuto rapporti lavorativi con l'azienda, quindi la genesi di un rapporto prima inesistente;
la trasformazione, invece, coinvolge due parti già legate da un rapporto contrattuale che decidono di mutare il regolamento negoziale. L'interpretazione estensiva della norma comporterebbe il paradossale effetto di privilegiare la riassunzione di lavoratori fuoriusciti dall'azienda a discapito della stabilizzazione di lavoratori attualmente in forza, vanificando le legittime esigenze di continuità operativa dell'impresa.
15 Per quanto concerne, e , dunque, deve rilevarsi Parte_7 Parte_6 che si è trattato di trasformazioni di contratti a termine già in essere e non di nuove assunzioni. Come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente, entrambi erano già dipendenti della società convenuta con contratti a termine dal 23.02.2018 (cfr. all.ti 10 e 11 memoria di costituzione). Le loro posizioni sono state semplicemente stabilizzate attraverso la trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.
7.4. Alla luce di tali premesse, dunque, deve concludersi che la società convenuta non ha violato il diritto di precedenza ex art. 24 D.Lgs. 81/2015.
8. Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto per quanto di ragione.
9. Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente nel cui interesse è stata espletata.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel superiore 3° livello del CCNL “Pulizie-Multiservizi”, con decorrenza dal 05.09.2016 e fino al 29.09.2018, e, conseguentemente, condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_1 favore di , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle differenze retributive derivanti dall'inquadramento superiore, pari ad € 3.128,76 per ciascuno, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
1) Rigetta per il resto il ricorso;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Paola, 28.07.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo 16