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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 7002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7002 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa IS MA, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
30.9.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.L. n. 28840/2024 promossa da:
"nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AN ZI, elettivamente domiciliato come in atti
ORRENTE
E
,in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Ing. CP 2 Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Massimiliano
De SI e NI PO, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente dal 01.06.1994, inquadrato nel livello D6 del C.C.N.L. del Personale delle Aziende Sanitarie del 07.04.1999, con qualifica di
"Coll. Prof. Sanit. CP 3 , presso il Presidio Ospedaliero "Ospedale S. Paolo" di CP 1 con turnazione regolare Pt 2 ; ha affermato che dal 2020 al 2022 ha prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince nei cartellini orari sanitari, depositati in atti;
che egli, quale turnista, ha espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall [...] Parte 3 , anche nei giorni festivi infrasettimanali in quanto rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Ha precisato poi che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici e privati per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è contenuta nella
L. n. 260/1949, modificata dalla L. n. 90/1954, con la quale il legislatore, all'art. 5, espressamente ha previsto che: "Ai lavoratori, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo"; che nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del
20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre
1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato "Riposo compensativo per le giornate festive lavorate" espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non gli è stato mai corrisposto alcunché; che per gli archi temporali di cui al ricorso ha lavorato per una serie di festività nazionali espressamente indicate, nel periodo dal 2020 al 2022, espletando l'attività lavorativa nelle giornate di cui allo schema riepilogativo allegato.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 ha invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di “A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 comma 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso, e per lo effetto: B) Condannare, la convenuta, al pagamento dell'importo di € 2.906,38 come da conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione".
Costituitasi tempestivamente, 1 Parte_4 preliminarmente ha eccepito la decadenza dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o in alternativa il compenso per lavoro straordinario così come stabilito dall'art 29 CCNL 2016/2018, diritto, che può essere esercitato, nel termine di 30 giorni;
la prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati, anteriori al quinquennio, a norma dell'art. 2948 c.c..
Nel merito, ha contestato l'infondatezza della domanda e il quantum rivendicato escludendo dal conteggio il giorno 25.4.2021 in quanto domenica, giorno non infrasettimanale festivo, e il giorno 1.5.2021 per assenza del lavoratore dal servizio;
che nell'ipotesi di accoglimento della domanda gli importi andavano ricalcolati come da nota UOC Gestione Risorse Umane, UOS Trattamento Economico prot. 171881 del
23/05/2025.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, peraltro, non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In esito all'udienza indicata in epigrafe, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere il lavoratore richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
Deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto la domanda comprende crediti maturati dal 6.1.2020 al 25.12.2022, mentre l'unico atto interruttivo consiste nella notifica del ricorso alla convenuta, risalente al
26.2.2025, sicché detta notifica ha interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti, che sono tuttavia estinti quanto al periodo dal 6.1.2020 al 26.2.2020 e alle festività lavorate in esso incluse, con conseguente parziale rigetto della domanda sul punto, per intervenuta estinzione dei crediti.
Quanto al merito inerente la domanda per il periodo dal 27.2.2020 in poi, la domanda del ricorrente è fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(n. 3075/2023 dr. Per_1 n. 5983/2023 dr. Per_2 sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. Persona 3 ; sent. 1944/25 dr. Per 4
La questione controversa riguarda la richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lui percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro" dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle
24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate" prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo "a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni", alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, ad avviso del ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
L' Parte 5 convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è
dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta
è volta a compensare.
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716;
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa
S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre
2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre
1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' Pt_3 (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
D'altra parte, dalla nota n. 46614/24, nella produzione della convenuta, emerge che la 66convenuta stessa ha ammesso: si deve prendere atto che nella predisposizione dei turni preventivi e consuntivi, i Responsabili delle Unità operative ove presta sevizio il personale coinvolto dal contenzioso relativo all'istituto di che trattasi non specificano, nel novero dei riposi complessivamente fruiti nel corso del mese, o di quello successivo, che sono sempre, a consuntivo, almeno pari al numero di domeniche e di eventuali giorni festivi infrasettimanali ricorrenti negli archi temporali esaminati, rinvenibili dall'esame dei cartellini di presenza, pur della particolare articolazione dell'orario di servizio secondo lo schema visto (mattina - pomeriggio - smonto - notte -riposo) quali di essi siano effettivamente programmati e inseriti a fronte di attività lavorativa resa in giorno festivo infrasettimanale".
Del resto, il ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L Cont di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la on ha, a sua volta, provato che essi abbiano Cont avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29,
6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base domanda, formulata in via principale, va riconosciuto in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dal ricorrente
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, il ricorso deve essere accolto.
Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato, essendo stata utilizzata la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 - 2018 al 1° gennaio 2016. In particolare, le eccezioni sul quantum debeatur sono infondate, dal momento che lo straordinario pagato dalla [...] Controparte 1 non è riconducibile a quello reso nel giorno festivo infrasettimanale bensì al lavoro straordinario reso nel mese.
Dalla documentazione in atti risulta che parte istante ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, e su tali dati è stato sviluppato il conteggio, che risulta avere fatto applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal
CCNL 2016 - 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (competenze fisse per il divisore 156 ai sensi dell'art. 31 comma 7).
In relazione a quanto dovuto, deve però essere espunto il credito oggetto di estinzione per intervenuta prescrizione come sopra individuata, quanto alla festività lavorata inclusa nel periodo dal 6.1.2020 al 26.2.2020. Pertanto, deve essere sottratto l'importo conteggiato quanto al giorno 6.1.2020 (€ 53,07), unica festività rientrante nel periodo, per un totale di euro 53,07.
Così pure, quanto invece alle giornate oggetto di contestazione del 25.4.2021 e
1.5.2021 occorre precisare, come correttamente affermato dalla resistente, che la giornata del 25.4.2021 è caduta di domenica, giorno non infrasettimanale festivo, e che nella giornata del 1.5.2021 il lavoratore non risulta effettivamente in servizio. Devono essere quindi espunte dal conteggio le ulteriori giornate del 25.4.2021 (€ 244,92) e
1.5.2021 (€ 244,92), per un totale quanto a tali due ultime giornate - di euro 489,84.
Va quindi disposta la condanna dell CP 4 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 2.363,47 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità
n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche se l'accoglimento parziale della domanda ne rende corretta la compensazione per metà.
P.Q.M.
Contr In parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro €
2.363,47 oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
rigetta per il resto la domanda;
Contr condanna 1 onvenuta al pagamento della metà delle spese di lite, liquidando detta metà in € 1.380,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.25
Il Giudice del lavoro
Dr. IS MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione lavoro e previdenza
La dott.ssa IS MA, in funzione del Giudice del Lavoro, in esito alla udienza del
30.9.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G.L. n. 28840/2024 promossa da:
"nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
AN ZI, elettivamente domiciliato come in atti
ORRENTE
E
,in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Ing. CP 2 Controparte_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Massimiliano
De SI e NI PO, elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere dipendente dell'Amministrazione resistente dal 01.06.1994, inquadrato nel livello D6 del C.C.N.L. del Personale delle Aziende Sanitarie del 07.04.1999, con qualifica di
"Coll. Prof. Sanit. CP 3 , presso il Presidio Ospedaliero "Ospedale S. Paolo" di CP 1 con turnazione regolare Pt 2 ; ha affermato che dal 2020 al 2022 ha prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come si evince nei cartellini orari sanitari, depositati in atti;
che egli, quale turnista, ha espletato la propria attività lavorativa secondo un'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro prestabilita dall [...] Parte 3 , anche nei giorni festivi infrasettimanali in quanto rientranti nella normale articolazione dei turni lavorativi.
Ha precisato poi che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici e privati per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è contenuta nella
L. n. 260/1949, modificata dalla L. n. 90/1954, con la quale il legislatore, all'art. 5, espressamente ha previsto che: "Ai lavoratori, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo"; che nonostante la previsione dell'art. 9 e 34 commi 7 8 del C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità del
20.09.2001, integrativo del C.C.N.L. per il personale non dirigenziale del comparto sanità 07.04.1999 nonché di quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.L. I° Settembre
1995 e 34 del C.C.N.L. 7 Aprile 1999, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, intitolato "Riposo compensativo per le giornate festive lavorate" espressamente abbiano previsto che l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, non gli è stato mai corrisposto alcunché; che per gli archi temporali di cui al ricorso ha lavorato per una serie di festività nazionali espressamente indicate, nel periodo dal 2020 al 2022, espletando l'attività lavorativa nelle giornate di cui allo schema riepilogativo allegato.
Nel merito, in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, all'inquadramento e CCNL applicabile, nonché al proprio diritto alla maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20/09/2001 ha invocato la norma contrattuale e la giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla sua tesi.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di “A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 comma 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali nei giorni di cui al punto 3) della premessa del presente ricorso, e per lo effetto: B) Condannare, la convenuta, al pagamento dell'importo di € 2.906,38 come da conteggi allegati, da intendersi parte integrante del presente ricorso, per i suddetti titoli, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo o alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione".
Costituitasi tempestivamente, 1 Parte_4 preliminarmente ha eccepito la decadenza dall'esercizio del diritto di ottenere il riposo compensativo o in alternativa il compenso per lavoro straordinario così come stabilito dall'art 29 CCNL 2016/2018, diritto, che può essere esercitato, nel termine di 30 giorni;
la prescrizione di tutti i crediti asseritamente vantati, anteriori al quinquennio, a norma dell'art. 2948 c.c..
Nel merito, ha contestato l'infondatezza della domanda e il quantum rivendicato escludendo dal conteggio il giorno 25.4.2021 in quanto domenica, giorno non infrasettimanale festivo, e il giorno 1.5.2021 per assenza del lavoratore dal servizio;
che nell'ipotesi di accoglimento della domanda gli importi andavano ricalcolati come da nota UOC Gestione Risorse Umane, UOS Trattamento Economico prot. 171881 del
23/05/2025.
Tutto ciò premesso ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso perché infondato, in fatto ed in diritto e, peraltro, non provato;
condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In esito all'udienza indicata in epigrafe, come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c. ritualmente depositate, veniva emessa la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di decadenza per non avere il lavoratore richiesto di poter godere del riposo nei trenta giorni successivi al lavoro prestato durante il festivo infrasettimanale. L'art. 29 comma 6 CCNL dispone: "l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
L'esegesi letterale della norma consente di affermare che resta in facoltà del lavoratore di chiedere la corresponsione del compenso per il quale la norma contrattuale non pone un termine ultimo.
Deve rilevarsi la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale, in quanto la domanda comprende crediti maturati dal 6.1.2020 al 25.12.2022, mentre l'unico atto interruttivo consiste nella notifica del ricorso alla convenuta, risalente al
26.2.2025, sicché detta notifica ha interrotto la prescrizione quinquennale dei crediti, che sono tuttavia estinti quanto al periodo dal 6.1.2020 al 26.2.2020 e alle festività lavorate in esso incluse, con conseguente parziale rigetto della domanda sul punto, per intervenuta estinzione dei crediti.
Quanto al merito inerente la domanda per il periodo dal 27.2.2020 in poi, la domanda del ricorrente è fondata, per come ritenuto da altri magistrati della sezione, con sentenze che vengono in questa sede menzionate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
(n. 3075/2023 dr. Per_1 n. 5983/2023 dr. Per_2 sentenza resa nel proc. 11737/2023, dr. Persona 3 ; sent. 1944/25 dr. Per 4
La questione controversa riguarda la richiesta del ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, in base all'art. 9 del
CCNL 20.09.2001, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL
1.9.1995, da lui percepita, sia finalizzata solo a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non sia di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro" dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle
24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato in ricorso e riprodotto dall'art. 29, co. 6
C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate" prevede, a sua volta: “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del
CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo "a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni", alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo. Si rimette dunque al lavoratore la scelta - libera e condizionata solo dalla sua tempistica - di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito. L'art.9 riprodotto, ad avviso del ricorrente, è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
L' Parte 5 convenuta nega il diritto invocato, assumendo che nulla è
dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale solo laddove essa espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro;
che, altrimenti, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9 anche laddove la prestazione festiva fosse svolta in orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
Orbene, tale tesi non convince.
In primo luogo, il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, si applica pacificamente al personale non turnista e tanto basta ad escludere che esso abbia un trattamento deteriore rispetto al personale turnista;
in secondo luogo, l'indennità di turno di cui all'art. 44 è pacificamente inapplicabile al personale non turnista, la cui articolazione oraria non soffre le limitazioni dei turni, creando quel disagio che la norma contrattuale predetta
è volta a compensare.
A tale riguardo, la cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità.
La tesi attorea ha trovato riscontro in molteplici pronunce della Cassazione, tra cui quella del 01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav., 25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716;
Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav.,
24/01/2022, n. 2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439). Giova trascrivere il percorso motivazionale dei Giudici di legittimità nella recente sentenza del 01/08/2022 n.23880, i quali hanno concordemente affermato che “questa
S.C. ha già ritenuto, con orientamento qui condiviso e richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., che "l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. 10 novembre 2021, n. 33126; Cass. 25 ottobre
2021, n. 1505; Cass. 10 marzo 2021, n. 6716); Cass. n. 1505/2021, cit., ha argomentato e qui va ribadito quanto segue: "5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n.
16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il c.c.n.l.
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del c.c.n.l. 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore
22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il c.c.n.l. 20.9.2001, integrativo del c.c.n.l. 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1° settembre
1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio
2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal c.c.n.l. 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall' Pt_3 (...) secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed e', anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
La convenuta sostiene di avere fatto fruire al ricorrente molteplici riposi compensativi di cui una parte idonea ad avere carattere parzialmente satisfattorio delle pretese fatta valere.
In realtà, si tratta di normali riposi legati all'articolazione dei turni di lavoro.
D'altra parte, dalla nota n. 46614/24, nella produzione della convenuta, emerge che la 66convenuta stessa ha ammesso: si deve prendere atto che nella predisposizione dei turni preventivi e consuntivi, i Responsabili delle Unità operative ove presta sevizio il personale coinvolto dal contenzioso relativo all'istituto di che trattasi non specificano, nel novero dei riposi complessivamente fruiti nel corso del mese, o di quello successivo, che sono sempre, a consuntivo, almeno pari al numero di domeniche e di eventuali giorni festivi infrasettimanali ricorrenti negli archi temporali esaminati, rinvenibili dall'esame dei cartellini di presenza, pur della particolare articolazione dell'orario di servizio secondo lo schema visto (mattina - pomeriggio - smonto - notte -riposo) quali di essi siano effettivamente programmati e inseriti a fronte di attività lavorativa resa in giorno festivo infrasettimanale".
Del resto, il ricorrente ha negato di avere optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del C.C.N.L Cont di categoria 2016-2018 (già art. 9) e la on ha, a sua volta, provato che essi abbiano Cont avanzato la relativa istanza;
inoltre, non è ragionevole ipotizzare che la pur avendo formalmente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia spontaneamente dato corso alla sua esecuzione riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta del dipendente turnista.
Pertanto, sussiste il diritto del ricorrente all'applicazione nei loro confronti dell'art. 29,
6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e in base domanda, formulata in via principale, va riconosciuto in suo favore, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, la maggiorazione al 50% e al 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne.
Per la fonte documentale di riconoscimento del diritto, è possibile avere riguardo ai cartellini marcatempo prodotti dal ricorrente
Pertanto, per quanto complessivamente sopra esplicitato, il ricorso deve essere accolto.
Per la quantificazione è corretto il metodo adoperato, essendo stata utilizzata la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 - 2018 al 1° gennaio 2016. In particolare, le eccezioni sul quantum debeatur sono infondate, dal momento che lo straordinario pagato dalla [...] Controparte 1 non è riconducibile a quello reso nel giorno festivo infrasettimanale bensì al lavoro straordinario reso nel mese.
Dalla documentazione in atti risulta che parte istante ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata, e su tali dati è stato sviluppato il conteggio, che risulta avere fatto applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal
CCNL 2016 - 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (competenze fisse per il divisore 156 ai sensi dell'art. 31 comma 7).
In relazione a quanto dovuto, deve però essere espunto il credito oggetto di estinzione per intervenuta prescrizione come sopra individuata, quanto alla festività lavorata inclusa nel periodo dal 6.1.2020 al 26.2.2020. Pertanto, deve essere sottratto l'importo conteggiato quanto al giorno 6.1.2020 (€ 53,07), unica festività rientrante nel periodo, per un totale di euro 53,07.
Così pure, quanto invece alle giornate oggetto di contestazione del 25.4.2021 e
1.5.2021 occorre precisare, come correttamente affermato dalla resistente, che la giornata del 25.4.2021 è caduta di domenica, giorno non infrasettimanale festivo, e che nella giornata del 1.5.2021 il lavoratore non risulta effettivamente in servizio. Devono essere quindi espunte dal conteggio le ulteriori giornate del 25.4.2021 (€ 244,92) e
1.5.2021 (€ 244,92), per un totale quanto a tali due ultime giornate - di euro 489,84.
Va quindi disposta la condanna dell CP 4 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro € 2.363,47 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge 724/94, come modificato dalla pronuncia di incostituzionalità
n. 459/2000.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione, giusta la dichiarazione di resa anticipazione, anche se l'accoglimento parziale della domanda ne rende corretta la compensazione per metà.
P.Q.M.
Contr In parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta, per la causale di cui in motivazione, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di euro €
2.363,47 oltre interessi legali dalle scadenze mensili dei singoli crediti al saldo;
rigetta per il resto la domanda;
Contr condanna 1 onvenuta al pagamento della metà delle spese di lite, liquidando detta metà in € 1.380,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario, dichiarando compensata tra le parti la restante metà delle dette spese.
Si comunichi.
Napoli, 7.10.25
Il Giudice del lavoro
Dr. IS MA