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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 2376/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3786/2019, pubblicata il 9 aprile
2019, riservato per la decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e pendente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], (c.f.: C.F._2 Parte_3 [...]
), nata a [...] il [...], (c.f.: ) nata C.F._3 Parte_4 C.F._4
a Napoli il 29.06.1974, nella qualità di eredi di deceduto il 31 maggio Persona_1
2018, socio unico della (c.f.: Controparte_1
, con sede in San Giorgio a Cremano(Na), al Corso San Giovanni a Teduccio 1014, P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. (c.f.: ) Parte_4 C.F._4
- APPELLANTI -
E la (c.f.: , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Cerreto sannita (Bn) presso la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, alla via
Telesina, n. 174, in persona del commissario liquidatore rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Alessandro Ferrara (c.f.: ) C.F._5
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2006, la Gestione liquidatoria del
(d'ora in poi anche solo o gestione Controparte_2 CP_4 Co R ITA NA CP_5
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
liquidatoria del o solo ) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di CP_2 CP_2
Napoli la (d'ora in poi anche Controparte_1
solo società o ) per ottenere la restituzione, in via principale ai sensi dell'art. 2033 Parte_2
c.c. ed in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di 1.166.262,57 €, percepita da tale società in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
78/2001 emesso a suo favore dal Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Guardia
Sanframondi per lavori di manutenzione elettrica ed agli impianti idrici effettuati in base al contratto da essa stipulato col detto . CP_2
Deduceva al riguardo il attore: CP_2
a) che il citato decreto era stato revocato con la sentenza n. 167/2004 emessa dal medesimo Tribunale di Benevento, che, in sede di opposizione al decreto, aveva dichiarato nullo il contratto in esame per mancanza della forma scritta ad substantiam richiesta nell'ipotesi di contratti stipulati con enti pubblici e tale statuizione era divenuta definitiva poiché l'appello avverso tale sentenza proposto dalla società era stato dichiarato inammissibile (perché tardivo) dalla Corte d'Appello con sentenza n. 204/2009, non impugnata;
b) che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata percepita dalla società a seguito del pignoramento presso terzi (Regione Campania) esperito dalla ai danni del Parte_2
sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e della conseguente CP_2
assegnazione disposta dal Giudice dell'esecuzione, ancorché il debitore aveva poi proposto opposizione avverso tale esecuzione, definita con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, la n. 9436/2005, che aveva accolto l'opposizione ed aveva preso atto del venir meno del titolo giudiziale alla base dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione del 18 dicembre 2006 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda e proponendo anch'essa, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione del , domanda riconvenzionale di arricchimento CP_2
ingiustificato di tale ente ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'utilitas conseguita dai lavori eseguiti da quest'ultimo, che continuava ad utilizzare le opere realizzate dalla società a regola d'arte.
2. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, la causa veniva n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 2 di 13 Parte_1 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale:
A) accoglieva la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta dal , CP_2
condannando la società convenuta a restituirgli le somme indebitamente percepite per l'ammontare di 1.166.262,57 €, oltre interessi dalla data dell'incasso fino all'effettivo soddisfo;
B) rigettava la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato proposta dalla società per due ordini di motivi: a) perché mancava la residualità di tale azione (art. 2042 c.c.), potendo il contraente privato agire - attesa la nullità per assenza di forma scritta del contratto concluso con l'ente pubblico - nei confronti del funzionario dell'ente (a seguito del venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra funzionari ed ente di appartenenza) resosi responsabile ai sensi dell'art. 191 t.u.el. della violazione della normativa contabile (sugli impegni di spesa); b) perché mancava il requisito del riconoscimento (anche implicito purché desunto da comportamenti posti in essere da organi rappresentativi dell'ente) dell'utilitas da parte dell'ente pubblico;
C) condannava la società al pagamento delle spese di lite liquidate in 36.425,00 €, di cui
1.500,00 € per spese vive, oltre spese generali ed accessori, con distrazione a favore dell'avv.
Silvio Ferrara, che si era dichiarato anticipatario, e poneva le spese di ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico della società convenuta.
3. Con citazione notificata il 7 maggio 2019 gli eredi di - quale socio Persona_1
accomandatario della nel Controparte_1 CP_1
frattempo deceduto - cioè la moglie ed i figli e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello avverso la detta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia l'adito Giudice accogliere istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., come motivato sopra in ordine al fumus ed il danno esistente per l'accoglimento della relativa istanza. Nel merito 1. Accertare l'omessa motivazione nella resa sentenza in ordine alle consulenza tecniche di ufficio rese in I grado e per l'effetto prendere atto dell'intervenuta consulenza tecnica d'ufficio resa dal Dott. e Grazia Licenziati e relativa Persona_2
integrazione, nell'ambito del giudizio di I grado e assolutamente non valutata nella sentenza.
Prendere atto dell'effettiva realizzazione dell'opere da parte della 2. Controparte_1
Accertare il diritto della a trattenere le somme ricevute quale corrispettivi dei lavori Parte_2
effettuati come provati in perizia anche in virtù della recente Cassazione Sezioni Unite del
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 3 di 13 Parte_1 CP_2 di Bonifica della CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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26.05.2015 n. 10798. 3. Per l'effetto dichiari non dovute le somme richieste, dalla impugnata sentenza, visto l'espletamento dei lavori a regola d'arte, come riportato nella consulenza resa,
e visto soprattutto l'utilità tratta dal dalle menzionate opere senza le Controparte_2
quali l'intero Sannio avrebbe perduranti problemi legati alla mancanza di acqua. Giova precisare che ancora oggi le richiamate opere funzionano grazie ai numerosi interventi commissionati dal ed eseguiti dalla 4. Accerti l'errore del CP_2 Controparte_1
Giudice che ha ritenuto operante ai l'art. 191 del TUEL. 5. Accerti l'omessa CP_2 CP_2
motivazione in ordine all'eccezione sollevata in primo grado e per l'effetto dichiarare ed accertare l´improcedibilità dell'azione 2033 c.c. dopo la chiusura del procedimento dell'esecuzione, per mancata impugnazione dell'ordinanza del 08.04.2004 G.E. Tribunale di
Napoli dott. GAGLIARDI. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
4. Con comparsa del 16 settembre 2019 si è costituita in giudizio la Gestione liquidatoria del eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2
difetto di legittimazione ed interesse degli appellanti, poiché essi avevano agito quali eredi di un socio illimitatamente responsabile di una società, nel frattempo estinta perché cancellata dal registro delle imprese in data 17 marzo 2015, senza che egli fosse parte del giudizio di primo grado e senza che potesse considerarsi come successore universale della società estinta;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, sia per la correttezza della motivazione adottata dal primo Giudice a sostegno del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via riconvenzionale dagli eredi di (a dire del impugnata solo Persona_1 CP_2
sotto l'aspetto del mancato riconoscimento dell'utilitas derivante dai lavori eseguiti), sia perché la contestazione degli appellanti, relativa alla non applicabilità ai consorzi della normativa di cui agli artt. 191 e 151 del t.u.e.l. dettata per gli enti pubblici, era oramai coperta dal giudicato della sentenza n. 167/2004 emessa dal Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi, sentenza oramai divenuta definitiva e passata in giudicato, sia infine perché erano prive di fondamento le doglianze degli appellanti relative alla inammissibilità dell'azione di ripetizione intrapresa dal , motivata sul presupposto CP_2
che questo non aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione delle somme contestate - disposta in data 8 aprile 2004 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli durante il procedimento esecutivo – chiedendone la restituzione, ed alla prescrizione di tale azione.
Ha concluso chiedendo di rigettare l'appello anche ex art. 348 bis c.p.c. perché
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 4 di 13 Parte_1 di Bonifica della CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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improponibile, improcedibile ed inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con condanna degli appellanti, con il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
5. Disposta la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, all'udienza del 24 settembre 2024 la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va in via preliminare rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ed interesse degli appellanti, sollevata dal sulla base del fatto che essi hanno agito quali eredi di un CP_2
socio che non è stato parte del giudizio di primo grado e che non è succeduto a titolo universale alla società estinta, di cui era socio accomandatario.
Infatti, non vi è contestazione sul fatto che la società Controparte_1
sia stata cancellata dal Registro delle imprese a fine anno 2014
[...]
e che ne fosse il suo socio accomandatario unico nonché che gli Persona_1
appellanti siano gli eredi legittimi di quest'ultimo.
A seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese (derivante nel caso in esame da liquidazione volontaria) si verifica infatti l'estinzione della società, e come avviene per le società di capitali, anche per le società di persone si verifica un fenomeno successorio a titolo universale (tra l'altro, dei residui debiti e crediti sociali) in capo ai soci esistenti all'epoca dell'estinzione, che, pertanto, subentrano anche nella legittimazione attiva all'impugnazione, avendo anche interesse al recupero dei crediti e/o alla tutela contro azioni di recupero dei debiti societari (cfr. Cass. 17191/2024; Cass. 34373/2023; Cass. s.u. 6070/2013).
Ne consegue che gli appellanti, quali eredi di , hanno legittimazione Persona_1
ed interesse ad impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli.
II. Nel merito l'appello va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
Gli appellanti sostanzialmente contestano che il primo Giudice abbia rigettato la loro domanda di arricchimento ingiustificato del ai sensi dell'art. 2041 c.c. da un lato CP_2
perché egli ha ritenuto applicabile ai consorzi di bonifica la disciplina dettata dall'art. 191 del t.u.e.l. per gli enti locali, dall'altro perché ha ritenuto che non vi fosse riconoscimento da parte del dell'utilitas e dei vantaggi ad esso derivanti dall'esecuzione dei lavori di CP_2
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 5 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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manutenzione effettuati dalla società poi estinta.
La doglianza è fondata.
Difatti, l'art. 191 d.lgs 267/2000 (cd. t.u.e.l.) non trova applicazione ai consorzi di bonifica, concordemente qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come enti pubblici economici, e dunque, esclusi dall'ambito di applicabilità del t.u.e.l. (art. 2 t.u.e.l.) (cfr. Cass.
6086/2021; Cass. 26038/2019; Cass. sez. un. 1548/2017; Cass.29061/2017; Cass.
12242/2012).
Difatti, l'art. 2 di tale testo stabilisce che “Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
E nello specifico, neppure emergono dagli atti elementi per ritenere che tali consorzi, di costituzione regionale e destinatari di finanziamenti regionali, siano costituiti da enti locali
(non è allegato, ad esempio, lo statuto di tale ). CP_2
Come ben noto l'art. 191 dispone che “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali
l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata,
a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 6 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Dal comma 4 di tale articolo si desume la possibilità da parte del privato fornitore di agire direttamente nei confronti del funzionario o dipendente del che ha consentito, CP_7
in assenza di regolare impegno di spesa, la fornitura dei beni o l'esecuzione del servizio o dei lavori a favore dell'ente pubblico, sicché egli non potrebbe agire direttamente per ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per il venir meno del requisito della sussidiarietà o residualità che caratterizza tale azione.
Tuttavia, la citata norma dell'art. 191 t.u.e.l. non si applica al caso in esame per due ordini di ragioni: sia perché, come detto, il è un ente pubblico economico, Controparte_2
sia perché essa si applica alle sole ipotesi in cui vi è un contratto stipulato in forma scritta sebbene privo di regolare impegno di spesa, non anche a quelle in cui manchi del tutto un atto scritto (cfr. Cass. 5480/2024).
Ne consegue che la , e per essa il suo socio accomandatario o i suoi eredi Parte_2
(potevano e) possono agire per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. direttamente nei confronti del senza che osti l'assenza del requisito della residualità dell'azione. CP_2
Né tale conclusione è superata dall'eccezione di giudicato - sollevata dal in CP_2
sede di costituzione in appello e solo genericamente in primo grado - derivante dalla sentenza n. 167/2004 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, e divenuta definitiva, che - a dire del appellato – impedirebbe agli appellanti di agire CP_2
ex art. 2041 c.c.
Difatti, tale sentenza, da un lato aveva qualificato tale ente semplicemente come ente pubblico, facendone derivare la necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti da esso stipulati, dall'altro aveva rigettato perché inammissibile la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato - azionata dalla nella sua costituzione nel giudizio di Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal - sostenendo che essa rappresentava CP_2
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 7 di 13 Parte_1 CP_2 di Bonifica Controparte_2 Co Con R U CA ITA LIA NA
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un mutamento rispetto alla domanda avanzata dalla società col ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, l'affermazione - contenuta nella citata sentenza - della natura di ente pubblico del , senza la specificazione del suo carattere di “ente pubblico CP_2 CP_2
economico”, non esclude la conclusione cui si è giunti, cioè il fatto che la norma dell'art. 191
t.u.e.l. non si applica agli enti pubblici economici;
l'altra affermazione, relativa alla forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati dagli enti pubblici parimenti non influenza la fattispecie in esame in cui si discute non di proponibilità di un'azione contrattuale
(preclusa dalla nullità del contratto), ma di proponibilità di un'azione, quella ex art. 2041 c.c., che per definizione esula dall'esistenza di un contratto. Anzi, va aggiunto che le due sentenze di cui vuole avvalersi il - cioè quella del 2004 e quella impugnata in tale sede - si CP_2
pongono su piani contraddittori poiché la prima afferma l'assenza tra le parti di un contratto stipulato in forma scritta, la seconda fonda l'esclusione dell'azione degli appellanti ex art. 2041
c.c. sull'applicabilità al caso in esame dell'art. 191 tuel, che, come detto, presuppone, la forma scritta del contratto.
Pertanto, a nulla vale l'eccezione di giudicato sollevata sul punto dal , che, CP_2
peraltro, è destituita di fondamento anche con riguardo alla riproposizione in via riconvenzionale da parte degli eredi del , nel giudizio di primo grado conclusosi con Parte_2
la sentenza impugnata, dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del , CP_2
già oggetto di riconvenzionale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi nel lontano 2004 con la sentenza del Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia
Sanframondi, che aveva dichiarato la sua inammissibilità, poi divenuta definitiva.
Difatti, tale ultima sentenza non aveva affrontato il merito dell'azione, né esso era stato affrontato dalla Corte d'Appello, nell'impugnazione esperìta dalla avverso tale Parte_2
sentenza, che aveva dichiarato anch'essa l'inammissibilità dell'appello per sua tardività.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento - condiviso da questa Corte- secondo cui, qualora una domanda non costituisca una pregiudiziale logica della domanda principale (cfr. Cass. 18439/2023), “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 8 di 13 Parte_1 CP_2 di Bonifica Controparte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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riproposizione della domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. 20636/2024; Cass. 13603/2021).
Ne consegue che correttamente gli eredi del hanno riproposto nel presente Parte_2
giudizio l'azione ex art. 2041 c.c., risultando peraltro priva di fondamento la conclusione, pure affermata dal primo Giudice nella sentenza impugnata e pure essa oggetto di motivo d'appello degli eredi del , secondo cui il non aveva riconosciuto l'utilitas dell'opera. Parte_2 CP_2
Infatti, è dominante in giurisprudenza e pienamente condivisibile il principio secondo cui “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della
P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd.
“arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che
l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis” (cfr. Cass. sez. un. 10798/2015; Cass.
15937/2017; Cass. 14735/2024).
Passando, a questo punto, al merito di tale azione essa deve essere accolta in quanto fondata.
Infatti, nel corso del processo di primo grado era stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata mediante nuova perizia contabile.
All'esito della prima perizia il CTU aveva accertato l'esecuzione a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente di una complessa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta nel corso degli anni 1998-1999 dalla , su incarico del Controparte_8
, consistita nell'esecuzione di opere e nella fornitura Controparte_2
di attrezzature e macchinari (ben 88); nello specifico, il CTU aveva accertato l'esecuzione di opere di riparazione su macchinari già in utilizzo (pompe, saracinesche, paratoie, motori, impianti elettrici) e di fornitura e messa in opera di nuovi elementi, quali ad esempio coperchi di chiusura per pozzetti, scale, sostituzione di valvole, la cui utilizzazione ed utilità, all'epoca della perizia, era stata riconosciuta anche dal P.I. delegato dal Controparte_9
(vecchia denominazione del poi posto in liquidazione), che aveva dichiarato che “gli CP_2
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 9 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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impianti sono tutti funzionanti”. Tanto basta per escludere anche che vi sia stato arricchimento imposto al medesimo . CP_2
In sede di supplemento di perizia, invece, il CTU aveva provveduto a quantificare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. spettante per le opere eseguite alla ditta , composto Parte_2
unicamente dalla diminuzione patrimoniale subìta dal soggetto depauperato (nel caso di appalto, le spese per l'esecuzione dei lavori), con esclusione quindi del lucro cessante e delle spese generali (rispettivamente del 10% sull'imponibile al lordo delle spese generali del 15%),
e lo aveva quantificato in 726.102,36 €.
L'esito di tali perizie - il cui espletamento non era stato espressamente negato in sentenza, sebbene poi tali perizie non erano state utilizzate dal primo Giudice nella sua motivazione (e su questo si appunta il primo motivo d'appello degli eredi del che Parte_2
può ritenersi assorbito dall'attuale esame di tali perizie) per il semplice fatto che egli aveva ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato proposta dalla
- conduce pertanto alla conclusione che la domanda di indebito ex art. 2033 c.c. Parte_2
proposta dal debba essere accolta solo parzialmente e per la differenza tra CP_2
l'importo oggetto del decreto ingiuntivo di 1.166.262,50 € e l'importo dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. spettante agli eredi del di 726.102,26 €, cioè per il solo importo di Parte_2
440.165,31 €.
III. A tal riguardo va, infatti, rigettato l'ultimo motivo dell'appello proposto dagli eredi del , secondo cui l'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal Parte_2
sarebbe inammissibile perché non esercitata mediante impugnazione CP_2
dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 8 aprile 2004 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli, ed in ogni caso, sarebbe sia prescritta per decorso del termine di dieci anni dal pagamento, sia infondata per assenza di un suo presupposto, costituito dalla mancanza della causa del pagamento (invero - a loro dire - esistente e costituita dall'accertamento dell'esecuzione dei lavori) e non dalla mancanza di un valido titolo contrattuale.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice non abbia affrontato tali doglianze, pure proposte in primo grado. Tanto però ne determina solo la loro riproposizione in appello.
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 10 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_10
[...] [...]
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Tali doglianze però sono infondate.
E' infondata quella relativa all'inammissibilità dell'azione ex art. 2033 c.c. perché non proposta in sede di impugnazione dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal G.E. presso il Tribunale di Napoli, giacché tale ordinanza è venuta meno con effetti ex tunc a seguito dell'accoglimento, con sentenza n. 9436/2005 emessa dal medesimo Tribunale, divenuta definitiva, dell'opposizione all'esecuzione proposta dal che ha comportato CP_2
l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione (cfr. Cass. 17021/2023; Cass. 23283/2024).
Infondata è anche quella relativa alla prescrizione dell'azione, atteso che non erano decorsi dieci anni dall'assegnazione delle somme avvenuta nel 2004, risalendo poi l'inizio del processo di primo grado alla fine del 2006.
Infine, infondata è anche quella relativa all'inesistenza del presupposto alla base dell'azione ex art. 2033 c.c., costituito non dall'assenza di una qualsiasi causa di pagamento
(tanto potendo semmai giustificare l'azione ex art. 2041 c.c. del soggetto che riceve il pagamento per lavori eseguiti, nel caso in esame esperìta dagli appellanti), ma dallo spostamento patrimoniale e dall'assenza di una “legittima” causa solvendi (cfr. Cass.
13418/2022).
IV. In definitiva, in accoglimento parziale dell'appello proposto dagli eredi del
, ed in riforma della sentenza impugnata, va accolta solo parzialmente l'azione di Parte_2
ripetizione d'indebito del attuale appellato, con la conseguenza che gli appellanti CP_2
vanno condannati a restituire alla Gestione liquidatoria del Controparte_2
il solo importo di 440.165,31 €, oltre interessi al tasso legale dall'incasso all'effettivo
[...]
soddisfo.
V. Segue, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza reciproca delle parti, la compensazione tra le parti per due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, mentre il residuo terzo è posto a carico degli eredi del , rispettivamente Parte_2
nella misura di 1/3 a carico della e di 2/9 a carico di ciascuno dei LL ( Pt_1 Pt_2
e ), e va rideterminato alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Parte_3 Pt_4
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 11 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
agosto 2022, n. 147, sulla base del valore effettivo della controversia (scaglione da 260.000,01
€ a 520.000,00 €).
Esso va liquidato:
- per il primo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , avv. CP_2
Silvio Ferrara, nel complessivo importo di 9.776,42 €, di cui 7.485,66 € per compenso medio
(1.181,33 € per il compenso relativo alla fase di studio, 779,33 € per quello relativo alla fase introduttiva, 3.470,33 € per il compenso relativo alla fase di trattazione/istruzione e 2.054,66
€ per la fase decisoria), 1.122,85 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, e
1.167,91 € per spese vive (di cui 1.100,00 € per contributo unificato) oltre eventuali ulteriori accessori, e
- per il secondo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , CP_2
avv. Alessandro Ferrara, tenuto conto della nota spese da questi depositata, in complessivi
7.712,27 €, di cui 6.706,33 € per compenso (1.463,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 850,66 € per quello relativo alla fase introduttiva, 1.960,00€ per il compenso relativo alla fase di trattazione/istruzione e 2.432,66 € per la fase decisoria), che non va incrementato ai sensi dell'art. 4, co. 2, ult. parte del citato d.m. , avendo le parti appellanti posizione comune,
e 1.055,94 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori. Nulla va invece riconosciuto per la fase cautelare ex art. 283 c.p.c., pure richiesta nella citata nota spese, non ravvisandosi fase autonoma ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c.
Le spese della CTU invece, già liquidate dal primo Giudice in complessivi 10.055,00 €
(7.500,00 € + 2.555,00 €), nei rapporti tra le parti, vanno poste integralmente a carico del soccombente rispetto alla domanda di arricchimento proposta dagli eredi CP_2
che aveva giustificato la nomina di un CTU. Parte_2
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e , quali eredi di , con atto di citazione Parte_3 Parte_4 Persona_1
notificato alla Gestione Liquidatoria del avverso la Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n.3786/2019, pubblicata il 9 aprile 2019, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 12 di 13 Parte_1 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
A) accoglie parzialmente la domanda di restituzione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla Gestione liquidatoria del , e per l'effetto, Controparte_2
condanna gli appellanti in solido a restituire alla prima il solo importo di 440.165,31 €, oltre interessi al tasso legale dall'incasso all'effettivo soddisfo;
B) compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna gli appellanti, ciascuno in proporzione del rispettivo interesse (1/3 a carico di e 2/9 a carico di ciascuno dei tre Pt_1
appellanti ), a pagare il restante terzo, per i due gradi di giudizio, a favore dei due Parte_2
procuratori anticipatari della Gestione Liquidatoria del , ed in particolare: CP_2
- per il primo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , avv. CP_2
Silvio Ferrara, il complessivo importo di 9.776,42 €, di cui 7.485,66 € per compenso, 1.122,85
€ per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, e 1.167,91 € per spese vive oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , CP_2
avv. Alessandro Ferrara, il complessivo importo di 7.712,27 €, di cui 6.706,33 € per compenso e 1.055,94 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, integralmente a carico della Gestione liquidatoria del . Controparte_2
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria Pag. 13 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile d'appello, iscritto al n. 2376/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3786/2019, pubblicata il 9 aprile
2019, riservato per la decisione all'udienza del 24 settembre 2024 e pendente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], (c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], (c.f.: C.F._2 Parte_3 [...]
), nata a [...] il [...], (c.f.: ) nata C.F._3 Parte_4 C.F._4
a Napoli il 29.06.1974, nella qualità di eredi di deceduto il 31 maggio Persona_1
2018, socio unico della (c.f.: Controparte_1
, con sede in San Giorgio a Cremano(Na), al Corso San Giovanni a Teduccio 1014, P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. (c.f.: ) Parte_4 C.F._4
- APPELLANTI -
E la (c.f.: , con Controparte_2 P.IVA_2
sede in Cerreto sannita (Bn) presso la Comunità Montana del Titerno e Alto Tammaro, alla via
Telesina, n. 174, in persona del commissario liquidatore rappresentata e Controparte_3
difesa dall'avv. Alessandro Ferrara (c.f.: ) C.F._5
- APPELLATO -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 15 settembre 2006, la Gestione liquidatoria del
(d'ora in poi anche solo o gestione Controparte_2 CP_4 Co R ITA NA CP_5
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liquidatoria del o solo ) conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di CP_2 CP_2
Napoli la (d'ora in poi anche Controparte_1
solo società o ) per ottenere la restituzione, in via principale ai sensi dell'art. 2033 Parte_2
c.c. ed in via subordinata a titolo di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., della somma di 1.166.262,57 €, percepita da tale società in esecuzione del decreto ingiuntivo n.
78/2001 emesso a suo favore dal Tribunale di Benevento - sezione distaccata di Guardia
Sanframondi per lavori di manutenzione elettrica ed agli impianti idrici effettuati in base al contratto da essa stipulato col detto . CP_2
Deduceva al riguardo il attore: CP_2
a) che il citato decreto era stato revocato con la sentenza n. 167/2004 emessa dal medesimo Tribunale di Benevento, che, in sede di opposizione al decreto, aveva dichiarato nullo il contratto in esame per mancanza della forma scritta ad substantiam richiesta nell'ipotesi di contratti stipulati con enti pubblici e tale statuizione era divenuta definitiva poiché l'appello avverso tale sentenza proposto dalla società era stato dichiarato inammissibile (perché tardivo) dalla Corte d'Appello con sentenza n. 204/2009, non impugnata;
b) che la somma di cui chiedeva la restituzione era stata percepita dalla società a seguito del pignoramento presso terzi (Regione Campania) esperito dalla ai danni del Parte_2
sulla base del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo e della conseguente CP_2
assegnazione disposta dal Giudice dell'esecuzione, ancorché il debitore aveva poi proposto opposizione avverso tale esecuzione, definita con sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, la n. 9436/2005, che aveva accolto l'opposizione ed aveva preso atto del venir meno del titolo giudiziale alla base dell'esecuzione.
Con comparsa di costituzione del 18 dicembre 2006 si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda e proponendo anch'essa, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione del , domanda riconvenzionale di arricchimento CP_2
ingiustificato di tale ente ai sensi dell'art. 2041 c.c., stante l'utilitas conseguita dai lavori eseguiti da quest'ultimo, che continuava ad utilizzare le opere realizzate dalla società a regola d'arte.
2. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata, la causa veniva n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 2 di 13 Parte_1 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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decisa con la sentenza impugnata con cui il Tribunale:
A) accoglieva la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. proposta dal , CP_2
condannando la società convenuta a restituirgli le somme indebitamente percepite per l'ammontare di 1.166.262,57 €, oltre interessi dalla data dell'incasso fino all'effettivo soddisfo;
B) rigettava la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato proposta dalla società per due ordini di motivi: a) perché mancava la residualità di tale azione (art. 2042 c.c.), potendo il contraente privato agire - attesa la nullità per assenza di forma scritta del contratto concluso con l'ente pubblico - nei confronti del funzionario dell'ente (a seguito del venir meno del rapporto di immedesimazione organica tra funzionari ed ente di appartenenza) resosi responsabile ai sensi dell'art. 191 t.u.el. della violazione della normativa contabile (sugli impegni di spesa); b) perché mancava il requisito del riconoscimento (anche implicito purché desunto da comportamenti posti in essere da organi rappresentativi dell'ente) dell'utilitas da parte dell'ente pubblico;
C) condannava la società al pagamento delle spese di lite liquidate in 36.425,00 €, di cui
1.500,00 € per spese vive, oltre spese generali ed accessori, con distrazione a favore dell'avv.
Silvio Ferrara, che si era dichiarato anticipatario, e poneva le spese di ctu, come liquidate in atti, definitivamente a carico della società convenuta.
3. Con citazione notificata il 7 maggio 2019 gli eredi di - quale socio Persona_1
accomandatario della nel Controparte_1 CP_1
frattempo deceduto - cioè la moglie ed i figli e Parte_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4
hanno proposto appello avverso la detta sentenza rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare Voglia l'adito Giudice accogliere istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., come motivato sopra in ordine al fumus ed il danno esistente per l'accoglimento della relativa istanza. Nel merito 1. Accertare l'omessa motivazione nella resa sentenza in ordine alle consulenza tecniche di ufficio rese in I grado e per l'effetto prendere atto dell'intervenuta consulenza tecnica d'ufficio resa dal Dott. e Grazia Licenziati e relativa Persona_2
integrazione, nell'ambito del giudizio di I grado e assolutamente non valutata nella sentenza.
Prendere atto dell'effettiva realizzazione dell'opere da parte della 2. Controparte_1
Accertare il diritto della a trattenere le somme ricevute quale corrispettivi dei lavori Parte_2
effettuati come provati in perizia anche in virtù della recente Cassazione Sezioni Unite del
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 3 di 13 Parte_1 CP_2 di Bonifica della CP_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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26.05.2015 n. 10798. 3. Per l'effetto dichiari non dovute le somme richieste, dalla impugnata sentenza, visto l'espletamento dei lavori a regola d'arte, come riportato nella consulenza resa,
e visto soprattutto l'utilità tratta dal dalle menzionate opere senza le Controparte_2
quali l'intero Sannio avrebbe perduranti problemi legati alla mancanza di acqua. Giova precisare che ancora oggi le richiamate opere funzionano grazie ai numerosi interventi commissionati dal ed eseguiti dalla 4. Accerti l'errore del CP_2 Controparte_1
Giudice che ha ritenuto operante ai l'art. 191 del TUEL. 5. Accerti l'omessa CP_2 CP_2
motivazione in ordine all'eccezione sollevata in primo grado e per l'effetto dichiarare ed accertare l´improcedibilità dell'azione 2033 c.c. dopo la chiusura del procedimento dell'esecuzione, per mancata impugnazione dell'ordinanza del 08.04.2004 G.E. Tribunale di
Napoli dott. GAGLIARDI. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
4. Con comparsa del 16 settembre 2019 si è costituita in giudizio la Gestione liquidatoria del eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2
difetto di legittimazione ed interesse degli appellanti, poiché essi avevano agito quali eredi di un socio illimitatamente responsabile di una società, nel frattempo estinta perché cancellata dal registro delle imprese in data 17 marzo 2015, senza che egli fosse parte del giudizio di primo grado e senza che potesse considerarsi come successore universale della società estinta;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, sia per la correttezza della motivazione adottata dal primo Giudice a sostegno del rigetto della domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via riconvenzionale dagli eredi di (a dire del impugnata solo Persona_1 CP_2
sotto l'aspetto del mancato riconoscimento dell'utilitas derivante dai lavori eseguiti), sia perché la contestazione degli appellanti, relativa alla non applicabilità ai consorzi della normativa di cui agli artt. 191 e 151 del t.u.e.l. dettata per gli enti pubblici, era oramai coperta dal giudicato della sentenza n. 167/2004 emessa dal Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi, sentenza oramai divenuta definitiva e passata in giudicato, sia infine perché erano prive di fondamento le doglianze degli appellanti relative alla inammissibilità dell'azione di ripetizione intrapresa dal , motivata sul presupposto CP_2
che questo non aveva impugnato l'ordinanza di assegnazione delle somme contestate - disposta in data 8 aprile 2004 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli durante il procedimento esecutivo – chiedendone la restituzione, ed alla prescrizione di tale azione.
Ha concluso chiedendo di rigettare l'appello anche ex art. 348 bis c.p.c. perché
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 4 di 13 Parte_1 di Bonifica della CP_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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improponibile, improcedibile ed inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, con condanna degli appellanti, con il vincolo della solidarietà, al pagamento delle spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
5. Disposta la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, all'udienza del 24 settembre 2024 la Corte si è riservata la decisione previa concessione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Va in via preliminare rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione ed interesse degli appellanti, sollevata dal sulla base del fatto che essi hanno agito quali eredi di un CP_2
socio che non è stato parte del giudizio di primo grado e che non è succeduto a titolo universale alla società estinta, di cui era socio accomandatario.
Infatti, non vi è contestazione sul fatto che la società Controparte_1
sia stata cancellata dal Registro delle imprese a fine anno 2014
[...]
e che ne fosse il suo socio accomandatario unico nonché che gli Persona_1
appellanti siano gli eredi legittimi di quest'ultimo.
A seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese (derivante nel caso in esame da liquidazione volontaria) si verifica infatti l'estinzione della società, e come avviene per le società di capitali, anche per le società di persone si verifica un fenomeno successorio a titolo universale (tra l'altro, dei residui debiti e crediti sociali) in capo ai soci esistenti all'epoca dell'estinzione, che, pertanto, subentrano anche nella legittimazione attiva all'impugnazione, avendo anche interesse al recupero dei crediti e/o alla tutela contro azioni di recupero dei debiti societari (cfr. Cass. 17191/2024; Cass. 34373/2023; Cass. s.u. 6070/2013).
Ne consegue che gli appellanti, quali eredi di , hanno legittimazione Persona_1
ed interesse ad impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli.
II. Nel merito l'appello va accolto parzialmente per i seguenti motivi.
Gli appellanti sostanzialmente contestano che il primo Giudice abbia rigettato la loro domanda di arricchimento ingiustificato del ai sensi dell'art. 2041 c.c. da un lato CP_2
perché egli ha ritenuto applicabile ai consorzi di bonifica la disciplina dettata dall'art. 191 del t.u.e.l. per gli enti locali, dall'altro perché ha ritenuto che non vi fosse riconoscimento da parte del dell'utilitas e dei vantaggi ad esso derivanti dall'esecuzione dei lavori di CP_2
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 5 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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manutenzione effettuati dalla società poi estinta.
La doglianza è fondata.
Difatti, l'art. 191 d.lgs 267/2000 (cd. t.u.e.l.) non trova applicazione ai consorzi di bonifica, concordemente qualificati dalla giurisprudenza di legittimità come enti pubblici economici, e dunque, esclusi dall'ambito di applicabilità del t.u.e.l. (art. 2 t.u.e.l.) (cfr. Cass.
6086/2021; Cass. 26038/2019; Cass. sez. un. 1548/2017; Cass.29061/2017; Cass.
12242/2012).
Difatti, l'art. 2 di tale testo stabilisce che “Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
E nello specifico, neppure emergono dagli atti elementi per ritenere che tali consorzi, di costituzione regionale e destinatari di finanziamenti regionali, siano costituiti da enti locali
(non è allegato, ad esempio, lo statuto di tale ). CP_2
Come ben noto l'art. 191 dispone che “1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
2. Per le spese previste dai regolamenti economali
l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata,
a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 6 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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contestualmente alla regolarizzazione.
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”.
Dal comma 4 di tale articolo si desume la possibilità da parte del privato fornitore di agire direttamente nei confronti del funzionario o dipendente del che ha consentito, CP_7
in assenza di regolare impegno di spesa, la fornitura dei beni o l'esecuzione del servizio o dei lavori a favore dell'ente pubblico, sicché egli non potrebbe agire direttamente per ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente pubblico locale, ai sensi dell'art. 2041 c.c., per il venir meno del requisito della sussidiarietà o residualità che caratterizza tale azione.
Tuttavia, la citata norma dell'art. 191 t.u.e.l. non si applica al caso in esame per due ordini di ragioni: sia perché, come detto, il è un ente pubblico economico, Controparte_2
sia perché essa si applica alle sole ipotesi in cui vi è un contratto stipulato in forma scritta sebbene privo di regolare impegno di spesa, non anche a quelle in cui manchi del tutto un atto scritto (cfr. Cass. 5480/2024).
Ne consegue che la , e per essa il suo socio accomandatario o i suoi eredi Parte_2
(potevano e) possono agire per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. direttamente nei confronti del senza che osti l'assenza del requisito della residualità dell'azione. CP_2
Né tale conclusione è superata dall'eccezione di giudicato - sollevata dal in CP_2
sede di costituzione in appello e solo genericamente in primo grado - derivante dalla sentenza n. 167/2004 emessa dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, e divenuta definitiva, che - a dire del appellato – impedirebbe agli appellanti di agire CP_2
ex art. 2041 c.c.
Difatti, tale sentenza, da un lato aveva qualificato tale ente semplicemente come ente pubblico, facendone derivare la necessità della forma scritta ad substantiam dei contratti da esso stipulati, dall'altro aveva rigettato perché inammissibile la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato - azionata dalla nella sua costituzione nel giudizio di Parte_2
opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal - sostenendo che essa rappresentava CP_2
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 7 di 13 Parte_1 CP_2 di Bonifica Controparte_2 Co Con R U CA ITA LIA NA
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un mutamento rispetto alla domanda avanzata dalla società col ricorso per decreto ingiuntivo.
Orbene, l'affermazione - contenuta nella citata sentenza - della natura di ente pubblico del , senza la specificazione del suo carattere di “ente pubblico CP_2 CP_2
economico”, non esclude la conclusione cui si è giunti, cioè il fatto che la norma dell'art. 191
t.u.e.l. non si applica agli enti pubblici economici;
l'altra affermazione, relativa alla forma scritta ad substantiam richiesta per i contratti stipulati dagli enti pubblici parimenti non influenza la fattispecie in esame in cui si discute non di proponibilità di un'azione contrattuale
(preclusa dalla nullità del contratto), ma di proponibilità di un'azione, quella ex art. 2041 c.c., che per definizione esula dall'esistenza di un contratto. Anzi, va aggiunto che le due sentenze di cui vuole avvalersi il - cioè quella del 2004 e quella impugnata in tale sede - si CP_2
pongono su piani contraddittori poiché la prima afferma l'assenza tra le parti di un contratto stipulato in forma scritta, la seconda fonda l'esclusione dell'azione degli appellanti ex art. 2041
c.c. sull'applicabilità al caso in esame dell'art. 191 tuel, che, come detto, presuppone, la forma scritta del contratto.
Pertanto, a nulla vale l'eccezione di giudicato sollevata sul punto dal , che, CP_2
peraltro, è destituita di fondamento anche con riguardo alla riproposizione in via riconvenzionale da parte degli eredi del , nel giudizio di primo grado conclusosi con Parte_2
la sentenza impugnata, dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del , CP_2
già oggetto di riconvenzionale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conclusosi nel lontano 2004 con la sentenza del Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia
Sanframondi, che aveva dichiarato la sua inammissibilità, poi divenuta definitiva.
Difatti, tale ultima sentenza non aveva affrontato il merito dell'azione, né esso era stato affrontato dalla Corte d'Appello, nell'impugnazione esperìta dalla avverso tale Parte_2
sentenza, che aveva dichiarato anch'essa l'inammissibilità dell'appello per sua tardività.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento - condiviso da questa Corte- secondo cui, qualora una domanda non costituisca una pregiudiziale logica della domanda principale (cfr. Cass. 18439/2023), “La pronuncia "in rito" di inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 8 di 13 Parte_1 CP_2 di Bonifica Controparte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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riproposizione della domanda in altro giudizio” (cfr. Cass. 20636/2024; Cass. 13603/2021).
Ne consegue che correttamente gli eredi del hanno riproposto nel presente Parte_2
giudizio l'azione ex art. 2041 c.c., risultando peraltro priva di fondamento la conclusione, pure affermata dal primo Giudice nella sentenza impugnata e pure essa oggetto di motivo d'appello degli eredi del , secondo cui il non aveva riconosciuto l'utilitas dell'opera. Parte_2 CP_2
Infatti, è dominante in giurisprudenza e pienamente condivisibile il principio secondo cui “il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della
P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso;
tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd.
“arricchimento imposto”, potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che
l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'“eventum utilitatis” (cfr. Cass. sez. un. 10798/2015; Cass.
15937/2017; Cass. 14735/2024).
Passando, a questo punto, al merito di tale azione essa deve essere accolta in quanto fondata.
Infatti, nel corso del processo di primo grado era stata effettuata una consulenza tecnica d'ufficio, successivamente integrata mediante nuova perizia contabile.
All'esito della prima perizia il CTU aveva accertato l'esecuzione a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente di una complessa attività di manutenzione ordinaria e straordinaria svolta nel corso degli anni 1998-1999 dalla , su incarico del Controparte_8
, consistita nell'esecuzione di opere e nella fornitura Controparte_2
di attrezzature e macchinari (ben 88); nello specifico, il CTU aveva accertato l'esecuzione di opere di riparazione su macchinari già in utilizzo (pompe, saracinesche, paratoie, motori, impianti elettrici) e di fornitura e messa in opera di nuovi elementi, quali ad esempio coperchi di chiusura per pozzetti, scale, sostituzione di valvole, la cui utilizzazione ed utilità, all'epoca della perizia, era stata riconosciuta anche dal P.I. delegato dal Controparte_9
(vecchia denominazione del poi posto in liquidazione), che aveva dichiarato che “gli CP_2
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 9 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
impianti sono tutti funzionanti”. Tanto basta per escludere anche che vi sia stato arricchimento imposto al medesimo . CP_2
In sede di supplemento di perizia, invece, il CTU aveva provveduto a quantificare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. spettante per le opere eseguite alla ditta , composto Parte_2
unicamente dalla diminuzione patrimoniale subìta dal soggetto depauperato (nel caso di appalto, le spese per l'esecuzione dei lavori), con esclusione quindi del lucro cessante e delle spese generali (rispettivamente del 10% sull'imponibile al lordo delle spese generali del 15%),
e lo aveva quantificato in 726.102,36 €.
L'esito di tali perizie - il cui espletamento non era stato espressamente negato in sentenza, sebbene poi tali perizie non erano state utilizzate dal primo Giudice nella sua motivazione (e su questo si appunta il primo motivo d'appello degli eredi del che Parte_2
può ritenersi assorbito dall'attuale esame di tali perizie) per il semplice fatto che egli aveva ritenuto di rigettare la domanda riconvenzionale di arricchimento ingiustificato proposta dalla
- conduce pertanto alla conclusione che la domanda di indebito ex art. 2033 c.c. Parte_2
proposta dal debba essere accolta solo parzialmente e per la differenza tra CP_2
l'importo oggetto del decreto ingiuntivo di 1.166.262,50 € e l'importo dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. spettante agli eredi del di 726.102,26 €, cioè per il solo importo di Parte_2
440.165,31 €.
III. A tal riguardo va, infatti, rigettato l'ultimo motivo dell'appello proposto dagli eredi del , secondo cui l'azione di ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c. proposta dal Parte_2
sarebbe inammissibile perché non esercitata mediante impugnazione CP_2
dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 8 aprile 2004 dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Napoli, ed in ogni caso, sarebbe sia prescritta per decorso del termine di dieci anni dal pagamento, sia infondata per assenza di un suo presupposto, costituito dalla mancanza della causa del pagamento (invero - a loro dire - esistente e costituita dall'accertamento dell'esecuzione dei lavori) e non dalla mancanza di un valido titolo contrattuale.
Gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice non abbia affrontato tali doglianze, pure proposte in primo grado. Tanto però ne determina solo la loro riproposizione in appello.
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 10 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_10
[...] [...]
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(già Prima Sezione Civile Bis)
Tali doglianze però sono infondate.
E' infondata quella relativa all'inammissibilità dell'azione ex art. 2033 c.c. perché non proposta in sede di impugnazione dell'ordinanza di assegnazione di somme emessa dal G.E. presso il Tribunale di Napoli, giacché tale ordinanza è venuta meno con effetti ex tunc a seguito dell'accoglimento, con sentenza n. 9436/2005 emessa dal medesimo Tribunale, divenuta definitiva, dell'opposizione all'esecuzione proposta dal che ha comportato CP_2
l'invalidazione dell'ordinanza e la perdita di efficacia di tutti gli atti compiuti per la sua concretizzazione (cfr. Cass. 17021/2023; Cass. 23283/2024).
Infondata è anche quella relativa alla prescrizione dell'azione, atteso che non erano decorsi dieci anni dall'assegnazione delle somme avvenuta nel 2004, risalendo poi l'inizio del processo di primo grado alla fine del 2006.
Infine, infondata è anche quella relativa all'inesistenza del presupposto alla base dell'azione ex art. 2033 c.c., costituito non dall'assenza di una qualsiasi causa di pagamento
(tanto potendo semmai giustificare l'azione ex art. 2041 c.c. del soggetto che riceve il pagamento per lavori eseguiti, nel caso in esame esperìta dagli appellanti), ma dallo spostamento patrimoniale e dall'assenza di una “legittima” causa solvendi (cfr. Cass.
13418/2022).
IV. In definitiva, in accoglimento parziale dell'appello proposto dagli eredi del
, ed in riforma della sentenza impugnata, va accolta solo parzialmente l'azione di Parte_2
ripetizione d'indebito del attuale appellato, con la conseguenza che gli appellanti CP_2
vanno condannati a restituire alla Gestione liquidatoria del Controparte_2
il solo importo di 440.165,31 €, oltre interessi al tasso legale dall'incasso all'effettivo
[...]
soddisfo.
V. Segue, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della soccombenza reciproca delle parti, la compensazione tra le parti per due terzi delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, mentre il residuo terzo è posto a carico degli eredi del , rispettivamente Parte_2
nella misura di 1/3 a carico della e di 2/9 a carico di ciascuno dei LL ( Pt_1 Pt_2
e ), e va rideterminato alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Parte_3 Pt_4
Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 13
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Pag. 11 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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agosto 2022, n. 147, sulla base del valore effettivo della controversia (scaglione da 260.000,01
€ a 520.000,00 €).
Esso va liquidato:
- per il primo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , avv. CP_2
Silvio Ferrara, nel complessivo importo di 9.776,42 €, di cui 7.485,66 € per compenso medio
(1.181,33 € per il compenso relativo alla fase di studio, 779,33 € per quello relativo alla fase introduttiva, 3.470,33 € per il compenso relativo alla fase di trattazione/istruzione e 2.054,66
€ per la fase decisoria), 1.122,85 € per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, e
1.167,91 € per spese vive (di cui 1.100,00 € per contributo unificato) oltre eventuali ulteriori accessori, e
- per il secondo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , CP_2
avv. Alessandro Ferrara, tenuto conto della nota spese da questi depositata, in complessivi
7.712,27 €, di cui 6.706,33 € per compenso (1.463,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 850,66 € per quello relativo alla fase introduttiva, 1.960,00€ per il compenso relativo alla fase di trattazione/istruzione e 2.432,66 € per la fase decisoria), che non va incrementato ai sensi dell'art. 4, co. 2, ult. parte del citato d.m. , avendo le parti appellanti posizione comune,
e 1.055,94 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori. Nulla va invece riconosciuto per la fase cautelare ex art. 283 c.p.c., pure richiesta nella citata nota spese, non ravvisandosi fase autonoma ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c.
Le spese della CTU invece, già liquidate dal primo Giudice in complessivi 10.055,00 €
(7.500,00 € + 2.555,00 €), nei rapporti tra le parti, vanno poste integralmente a carico del soccombente rispetto alla domanda di arricchimento proposta dagli eredi CP_2
che aveva giustificato la nomina di un CTU. Parte_2
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
e , quali eredi di , con atto di citazione Parte_3 Parte_4 Persona_1
notificato alla Gestione Liquidatoria del avverso la Controparte_2
sentenza del Tribunale di Napoli n.3786/2019, pubblicata il 9 aprile 2019, in accoglimento parziale dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria del Consorzio Pag. 12 di 13 Parte_1 di Controparte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
A) accoglie parzialmente la domanda di restituzione proposta ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla Gestione liquidatoria del , e per l'effetto, Controparte_2
condanna gli appellanti in solido a restituire alla prima il solo importo di 440.165,31 €, oltre interessi al tasso legale dall'incasso all'effettivo soddisfo;
B) compensa per due terzi le spese di lite tra le parti e condanna gli appellanti, ciascuno in proporzione del rispettivo interesse (1/3 a carico di e 2/9 a carico di ciascuno dei tre Pt_1
appellanti ), a pagare il restante terzo, per i due gradi di giudizio, a favore dei due Parte_2
procuratori anticipatari della Gestione Liquidatoria del , ed in particolare: CP_2
- per il primo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , avv. CP_2
Silvio Ferrara, il complessivo importo di 9.776,42 €, di cui 7.485,66 € per compenso, 1.122,85
€ per il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, e 1.167,91 € per spese vive oltre eventuali ulteriori accessori;
- per il secondo grado del giudizio, a favore del difensore anticipatario del , CP_2
avv. Alessandro Ferrara, il complessivo importo di 7.712,27 €, di cui 6.706,33 € per compenso e 1.055,94 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, integralmente a carico della Gestione liquidatoria del . Controparte_2
Così deciso in Napoli, il 14 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppa D'Inverno Caterina Molfino
n. 2376/2019 R.G.A.C.C. +3 c. Gestione liquidatoria Pag. 13 di 13 Parte_1 CP_2 di Controparte_2