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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/05/2025, n. 1358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1358 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
[...]
Parte_2
Con l'Avv. Soggia ricorrente
Contro
Controparte_1
Con l'Avv. Buccoliero
resistente
, contumace Controparte_2
Terzo chiamato
Oggetto: graduatorie
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.3.24 i ricorrenti, premesso di essersi collocati nella graduatoria del per il posto di agente di Polizia municipale cat c e Controparte_1
premesso che gli stessi rientravano tra i cd riservisti in quanto volontari in ferma breve e ferma prefissata della Forze armate congedati senza demerito quali VFP1, lamentavano che il convenuto non avesse correttamente comunicato al CP_1
nonché ad altri Comuni che successivamente hanno avuto Controparte_3
necessità di attingere dalla predetta graduatoria, come scorrere la stessa, segnatamente segnalando il cumulo di frazioni ai fini della assunzione dei predetti riservisti.
Il convenuto si è costituito eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In particolare va detto che il dlgs 66/10 prevede l'istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati di cui all'art.1014 e 678. In particolare l'art.1014 prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso che prevedano la assunzione di personale non dirigente. Il comma 4 in particolare prevede che se le riserve non possono operare integralmente visto il numero esiguo di assunzioni, le frazioni di posto si cumulano tra loro, anche per ulteriori assunzioni che avvengano attingendo alla graduatoria degli idonei.
Nel caso di specie nessuno contesta che i ricorrenti siano riservisti e abbiano diritto alla assunzione anche alla luce della normativa che prevede espressamente che si tenga conto anche delle frazioni di posto.
I ricorrenti lamentano che il avrebbe dovuto procedere a scorrere Controparte_1
le graduatorie tenendo traccia delle frazioni di posto e comunicando volta per volta questo dato alle altre Amministrazioni che facessero richiesta di attingere dalla predetta graduatoria.
Tuttavia non vi è alcuna norma che preveda tale obbligo per il che ha CP_1
effettuato il concorso. In particolare il rispetto della riserva, anche con riferimento al frazionamento del posto, spetta certamente al che procede a chiamare per CP_1
scorrimento dalla graduatoria, trattandosi di obbligo di legge. Il Controparte_1
infatti si limita a consentire l'utilizzazione della propria graduatoria ma non può essere responsabile di come altri Enti procedono alle assunzioni.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento. La assoluta peculiarità della vicenda trattata legittima la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 8.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dr.ssa
Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa promossa da
Parte_1
[...]
Parte_2
Con l'Avv. Soggia ricorrente
Contro
Controparte_1
Con l'Avv. Buccoliero
resistente
, contumace Controparte_2
Terzo chiamato
Oggetto: graduatorie
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 14.3.24 i ricorrenti, premesso di essersi collocati nella graduatoria del per il posto di agente di Polizia municipale cat c e Controparte_1
premesso che gli stessi rientravano tra i cd riservisti in quanto volontari in ferma breve e ferma prefissata della Forze armate congedati senza demerito quali VFP1, lamentavano che il convenuto non avesse correttamente comunicato al CP_1
nonché ad altri Comuni che successivamente hanno avuto Controparte_3
necessità di attingere dalla predetta graduatoria, come scorrere la stessa, segnatamente segnalando il cumulo di frazioni ai fini della assunzione dei predetti riservisti.
Il convenuto si è costituito eccependo l'infondatezza della pretesa attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Alla udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
In particolare va detto che il dlgs 66/10 prevede l'istituto della riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati di cui all'art.1014 e 678. In particolare l'art.1014 prevede che la riserva dei posti si applichi a tutti i bandi di concorso che prevedano la assunzione di personale non dirigente. Il comma 4 in particolare prevede che se le riserve non possono operare integralmente visto il numero esiguo di assunzioni, le frazioni di posto si cumulano tra loro, anche per ulteriori assunzioni che avvengano attingendo alla graduatoria degli idonei.
Nel caso di specie nessuno contesta che i ricorrenti siano riservisti e abbiano diritto alla assunzione anche alla luce della normativa che prevede espressamente che si tenga conto anche delle frazioni di posto.
I ricorrenti lamentano che il avrebbe dovuto procedere a scorrere Controparte_1
le graduatorie tenendo traccia delle frazioni di posto e comunicando volta per volta questo dato alle altre Amministrazioni che facessero richiesta di attingere dalla predetta graduatoria.
Tuttavia non vi è alcuna norma che preveda tale obbligo per il che ha CP_1
effettuato il concorso. In particolare il rispetto della riserva, anche con riferimento al frazionamento del posto, spetta certamente al che procede a chiamare per CP_1
scorrimento dalla graduatoria, trattandosi di obbligo di legge. Il Controparte_1
infatti si limita a consentire l'utilizzazione della propria graduatoria ma non può essere responsabile di come altri Enti procedono alle assunzioni.
In definitiva il ricorso non può trovare accoglimento. La assoluta peculiarità della vicenda trattata legittima la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. spese compensate.
Taranto, 8.5.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE