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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 28683/2022 Verbale dell'udienza dell'11/02/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Walter Gaspari per delega dell'avv. Ricci. Per gli opposti è presente l'avv. Bordo. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L'avv. Gaspari, in particolare, conclude per la cessazione della materia del contendere, in quanto la pro- cedura esecutiva instaurata con il precetto impugnato è stata dichiarata estinta per ineffi- cacia. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Gabriele Montefusco, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 28683/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 617 co. 1 c.p.c. TRA
, C.F. rapp.to e difeso dall'Avv. Ange- Parte_1 C.F._1 lo Ricci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, Largo Sermoneta n. 24 opponente E
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, , C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 elettivamente domiciliate in Napoli, Via A. Falcone n. 72, presso lo studio degli Avv.ti Francesco Bordo e Francesco Del Greco, dai quali sono rapp.te e difese opposte CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 Con atto di citazione notificato il 25.11.2022 il Sig. ha proposto Parte_1 opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato ex art. 140 c.p.c. e depositato presso il in data 09.11.2022 con il quale Controparte_4 le Sigg.re e hanno intimato il pagamento delle CP_1 CP_2 Controparte_3 somme oggetto della sentenza di questo Tribunale n. 8097/2022, munita di formula ese- cutiva il 27.10.2022, per cui vi è stata condanna dell'odierno opponente. A sostegno dell'opposizione formulata il Sig. ha eccepito “la nullità e/o in- Parte_1 validità ed inefficacia dell'atto di precetto in quanto la copia esecutiva del titolo con esso notificato non indica quale sia, tra le tre intimanti, la parte alla quale sia stato rilasciata dal momento che la stessa risulta a nome dell'Avv. Francesco Bordo n. q. di procuratore, senza alcuna specificazione circa la parte dal medesimo rappresentata e per la quale la copia esecutiva è stata spedita così come invece espressamente richiesto dall'art. 475 co. 2 c.p.c.”. Per tale motivo, parte opponente ritiene non gli fosse dato comprendere la parte in favo- re della quale il titolo è stato emesso ed ha inteso avvalersene ai fini dell'esecuzione coat- tiva, risultando così pregiudicato il suo diritto ad opporre fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di uno dei diritti di credito portati dal titolo e che lo stesso potrebbe far va- lere nei confronti di una solo delle altre intimanti e non anche delle altre. Ulteriormente, l'odierno opponente ha eccepito la nullità, invalidità o inefficacia dell'atto di precetto perché “le tre istanti con lo stesso ed unico atto di precetto hanno intimato all'esponente il pagamento per l'importo totale di € 40.704,14, senza indicare però, in as- senza di un vincolo di solidarietà attiva, la parte intimante cui l'esponente avrebbe dovu- to pagare, con effetto solutorio anche nei confronti delle altre, la somma precettata”. Costituitesi in giudizio tardivamente, le creditrici opposte hanno dedotto l'infondatezza dell'opposizione, chiedendone pertanto il rigetto. Tanto premesso, le doglianze formulate dall'odierno opponente non sono meritevoli di accoglimento e, pertanto, l'opposizione risulta infondata. In via preliminare, si osserva che l'estinzione della procedura esecutiva azionata dal cre- ditore non importa cessazione della materia del contendere, la quale si verifica, nella ma- teria che ci occupa, solo in caso di rinuncia al precetto ovvero in caso di difetto di titolo esecutivo o per altra ragione di natura sostanziale, sulla cui base riconoscere l'assenza di uno specifico interesse al prosieguo del giudizio, eventualità che non ricorre nella specie. Ciò premesso, per ciò che concerne il primo motivo, avente ad oggetto la dedotta nullità, invalidità o inefficacia del precetto notificato dalle odierne opposte per mezzo del loro procuratore, si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la notifica- zione di una sola copia del titolo esecutivo contenente il credito di due creditori non le- gati da vincolo di solidarietà attiva da parte dell'avvocato che agisce nella qualità di pro- curatore di entrambi, non comporta alcuna nullità a fronte di due precetti correttamente notificati da ciascuno dei due creditori (cfr. Cassazione Civile n. 23914/2012). Tanto più,
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 ad avviso dell'odierno giudicante, nessun tipo di invalidità o inefficacia può ravvisarsi ove a fronte di un unico titolo esecutivo emesso in favore di diversi creditori nei con- fronti dello stesso debitore, venga azionato il credito notificando un unico atto di precet- to. A diverse conclusioni si sarebbe potuti, in tesi, addivenire, ove il titolo esecutivo fosse stato notificato da uno solo dei due creditori e l'altro si fosse avvalso della medesima no- tifica, notificando atto di precetto sulla base di quest'ultima. Nel caso che ci occupa, la notifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8097/2022 emessa in favore di tutte le creditrici, odierne opposte, è stata effettuata ad opera del procuratore costituito che ha rappresentato congiuntamente e disgiuntamente le stesse, nel suddetto giudizio, e quindi in favore di tutte e tre le odierne opposte. Ciò senza considerare che la notifica di diversi atti di precetto sarebbe stata pregiudizie- vole nei confronti dell'odierno opponente il quale si sarebbe trovato dinanzi ad un ingiu- stificato aumento di spese processuali. Tale è l'orientamento seguito da consolidata giuri- sprudenza di merito, la quale più volte si è pronunciata in tali ipotesi, affermando che la circostanza che diversi crediti vantati da un unico creditore o da diversi creditori nei con- fronti dello stesso debitore sia azionato con un unico atto di precetto e successivamente un unico atto di pignoramento non appare esclusa dall'ordinamento, ed anzi consegue il sicuro effetto di condurre ad una concentrazione dell'attività esecutiva (ex multis Tribuna- le di Roma, sent. n. 7757/2017). A ciò si aggiunga che, dal punto di vista normativo, l'art. 480 c.p.c. non prevede ostacoli all'emissione di un unico atto di precetto che si riferisca a più titoli esecutivi o ad uno stesso titolo esecutivo riferibile a diversi creditori, a condizione che siano rispettati i re- quisiti formali e sostanziali propri dell'atto, ciò purché siano esplicitamente specificate le somme dovute per ciascun titolo o, nel caso di unico titolo, a favore di ciascun creditore. Tali assunti sono stati recentemente confermati dalla Corte di Cassazione, la quale, in un caso simile, ha statuito che è contrario a buona fede il contegno del creditore che, senza alcun vantaggio o interesse, instauri più procedure esecutive in forza di diversi titoli ese- cutivi nei confronti del medesimo debitore (cfr. sentenza n. 13606/2024). Detto princi- pio, a parere dello scrivente, viene in rilievo tanto più ove il titolo esecutivo sia unico, in favore di più creditori ma nei confronti di un medesimo debitore. Passando alla seconda eccezione sollevata dall'odierno opponente, inerente all'invalidità
o inefficacia dell'atto di precetto, in quanto contenente intimazione di pagamento per la somma complessiva di € 40.704,14, senza specificazione, in assenza di vincolo di solida- rietà attiva, della parte intimante cui il debitore avrebbe dovuto pagare con effetto solu- torio, la stessa risulta essere infondata. Sul punto, si evidenzia che, dalla lettura dell'atto di precetto opposto, si evince che sono stati correttamente esposti, sia nella premessa che nella “distinta competenze”, i crediti di ogni singola parte creditrice.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 A tal proposito, ci si riporta a quanto già in precedenza evidenziato con riferimento alla disposizione di cui all'art. 480 c.p.c., il quale, per la validità dell'atto di precetto, prevede esclusivamente che siano rispettati i requisiti formali e sostanziali propri dell'atto, purché siano esplicitamente specificate le somme dovute per ciascun titolo o, nel caso di unico titolo, a favore di ciascun creditore. A conferma di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato in più occasioni che, ai fini della validità dell'atto di precetto, è sufficiente che questo contenga l'indicazione dell'obbligo di pagare la somma di danaro complessi- vamente risultante dal titolo esecutivo e che specifichi le singole voci della stessa, nonché le ulteriori indicazioni di cui al comma 2 della summenzionata norma (ex multis ordinanza n. 8096/2022, sentenza n. 4008/2013, sentenza n. 11281/1993), potendo, in ogni caso, anche ove il precetto indichi un importo unitario, ricavarsi le singole voci dal titolo ese- cutivo, da cui risulta “l'oggetto di ciascun credito” (Cass. 23914/2012 cit.). Da quanto esposto, consegue l'integrale rigetto dell'opposizione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte op- ponente e liquidate con l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come ag- giornato dal D.M. 147/2022, in misura ricompresa tra i minimi e i medi per tutte le fasi, tenuto conto della modesta complessità della causa e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Sig.
[...]
avverso l'atto di precetto con cui le Sigg.re e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
hanno intimato il pagamento delle somme oggetto della sentenza di questo
[...]
Tribunale n. 8097/2022, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna il Sig. al pagamento, in favore degli Avv.ti Francesco Parte_1
Bordo e Francesco Del Greco, difensori antistatari delle Sigg.re CP_1 CP_2 [...]
, delle competenze del giudizio che liquida in complessivi € 3.808,50, Controparte_3 oltre spese generali al 15%, cpa e iva, se dovuta, come per legge. Così deciso in Napoli, l'11/02/2025
Il Giudice Dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT, dott.ssa Chiara Beatrice
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4