TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14115/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27.02.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14115/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. nato a San Paolo, in Brasile, in [...] Controparte_1
14.07.1975;
2. nata a San Paolo, in Brasile il [...], in [...] Persona_1 nonché unitamente a in qualità di esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul seguente minore:
3. nato a San Paolo, in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata a San Paolo, in [...], il [...], in Persona_2 proprio, nonché unitamente a , quale esercente la responsabilità Controparte_4 genitoriale sui seguenti minore:
5. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; CP_5
6. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_6
7. nata a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_7
8. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlofernando Parisi, giusta procura in atti;
1 -parte ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_8
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 14.12.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo,
[...]
, nato ad [...] il [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza Pt_2
italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 11.01.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 16.07.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore dei ricorrenti, insistendo, come da verbale in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_8
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 26.06.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'ava delle ricorrenti, aveva contratto matrimonio, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
3-In applicazione della suddetta disposizione, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'ava cittadina italiana, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
2 II.
4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che gli stessi sono discendenti in linea retta dell'avo, , nato ad [...] il [...], Parte_2 dall'unione tra e . Parte_3 CP_9
II.
6-Dagli atti di causa, si evince, in particolare, che:
1) dopo essersi sposato in data 11.07.1896 con Parte_4 CP_10
generava in data 11.07.1912, ; Persona_3
2) quest'ultima, dopo aver contratto matrimonio in data 27.09.1930 con Controparte_1
generava, rispettivamente in data 11.01.1931, 16.01.1934 e 26.08.1936, CP_1
e
[...] CP_11 Controparte_12
3) a sua volta, dopo essersi sposato in data 22.02.1965 con Controparte_1 Persona_4
dava alla luce, rispettivamente in data 03.08.1968, 18.04.1971 e 14.07.1975,
[...]
l'odierna ricorrente, e, infine, Persona_1 Per_2 CP_1
l'odierno ricorrente, Controparte_1
4) a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 17.06.2005 Persona_1 con dava alla luce in data 01.12.2007, l'odierno ricorrente, Controparte_2
Controparte_3
5) dopo aver sposato in data 22.06.2002 , Persona_2 Controparte_4
generava, rispettivamente in data 04.01.2006 e 22.01.2010, gli odierni ricorrenti,
e;
Controparte_6 CP_5
6) dopo aver contratto matrimonio in data 08.07.1965 con CP_11 [...]
, generava in data 01.05.1966, l'odierna ricorrente, CP_13 Controparte_7
7) infine, dopo aver sposato in data 24.06.1965 Controparte_12 Persona_5 dava alla luce in data 24.05.1969, l'odierno ricorrente, Persona_6
II.
7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo, si siano successivamente stabiliti in Parte_2
3 Brasile, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.
8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER
SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la Parte_2
quale, non avendo contestato i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non ha allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte delle ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, le stesse devono essere dichiarate cittadine italiane.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal , CP_8 dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini 4 previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti, come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadina iure sanguinis, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il
17.11.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. nato a San Paolo, in Brasile, in [...] Controparte_1
14.07.1975;
2. nata a San Paolo, in [...] il [...]; Persona_1
3. nato a San Paolo, in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata a San Paolo, in [...], il [...]; Persona_2
5. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; CP_5
6. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_6
7. nata a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_7
8. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Parte_1 sono tutti cittadini italiani.
B. ORDINA, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_8
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate nel capo sub A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 25.03.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 27.02.2025, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
esaminate le risultanze dell'attività istruttoria, delegata al GOP, avv. Tiberio Rucci;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14115/2023 R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:
1. nato a San Paolo, in Brasile, in [...] Controparte_1
14.07.1975;
2. nata a San Paolo, in Brasile il [...], in [...] Persona_1 nonché unitamente a in qualità di esercente la Controparte_2 responsabilità genitoriale sul seguente minore:
3. nato a San Paolo, in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata a San Paolo, in [...], il [...], in Persona_2 proprio, nonché unitamente a , quale esercente la responsabilità Controparte_4 genitoriale sui seguenti minore:
5. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; CP_5
6. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_6
7. nata a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_7
8. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Parte_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlofernando Parisi, giusta procura in atti;
1 -parte ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_8
lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
- resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 14.12.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti, in linea retta, dal comune avo,
[...]
, nato ad [...] il [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza Pt_2
italiana iure sanguinis.
I.
2-Con decreto, emesso in data 11.01.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti,
l'udienza del 16.07.2024, svolta in video conferenza, come precedentemente disposto con decreto emesso ex art. 127 bis c.p.c., regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, alla quale ha partecipato, collegandosi da remoto, esclusivamente il difensore dei ricorrenti, insistendo, come da verbale in atti, nell'accoglimento della domanda.
I.
3-Il si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con Controparte_8
memoria difensiva, depositata telematicamente in data 26.06.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore delle ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato, in caso di accoglimento della domanda, a chiedere la compensazione delle spese del giudizio.
I.
4-Il Pubblico Ministero non è intervento né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.
II.
1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
II.
2-Orbene, a norma dell'art. 4 del previgente Codice Civile del 1865, vigente allorquando l'ava delle ricorrenti, aveva contratto matrimonio, “È cittadino il figlio di padre cittadino”.
II.
3-In applicazione della suddetta disposizione, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'ava cittadina italiana, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.
2 II.
4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 “Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione;
al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare
l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione iure sanguinis risalente all'avo”.
II.
5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, non specificamente contestata dall'Amministrazione, si evince che gli stessi sono discendenti in linea retta dell'avo, , nato ad [...] il [...], Parte_2 dall'unione tra e . Parte_3 CP_9
II.
6-Dagli atti di causa, si evince, in particolare, che:
1) dopo essersi sposato in data 11.07.1896 con Parte_4 CP_10
generava in data 11.07.1912, ; Persona_3
2) quest'ultima, dopo aver contratto matrimonio in data 27.09.1930 con Controparte_1
generava, rispettivamente in data 11.01.1931, 16.01.1934 e 26.08.1936, CP_1
e
[...] CP_11 Controparte_12
3) a sua volta, dopo essersi sposato in data 22.02.1965 con Controparte_1 Persona_4
dava alla luce, rispettivamente in data 03.08.1968, 18.04.1971 e 14.07.1975,
[...]
l'odierna ricorrente, e, infine, Persona_1 Per_2 CP_1
l'odierno ricorrente, Controparte_1
4) a sua volta, dopo aver contratto matrimonio in data 17.06.2005 Persona_1 con dava alla luce in data 01.12.2007, l'odierno ricorrente, Controparte_2
Controparte_3
5) dopo aver sposato in data 22.06.2002 , Persona_2 Controparte_4
generava, rispettivamente in data 04.01.2006 e 22.01.2010, gli odierni ricorrenti,
e;
Controparte_6 CP_5
6) dopo aver contratto matrimonio in data 08.07.1965 con CP_11 [...]
, generava in data 01.05.1966, l'odierna ricorrente, CP_13 Controparte_7
7) infine, dopo aver sposato in data 24.06.1965 Controparte_12 Persona_5 dava alla luce in data 24.05.1969, l'odierno ricorrente, Persona_6
II.
7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo, si siano successivamente stabiliti in Parte_2
3 Brasile, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa iure sanguinis in favore del discendente, che l'interessato abbia espressamente rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione, rimasta contumace, allegare e provare.
II.
8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia”.
II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA,
PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE
RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO
ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA
CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL
SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER
SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA,
OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE”
II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dall'avo, cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la Parte_2
quale, non avendo contestato i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non ha allegato e provato l'esistenza di fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte delle ricorrenti, della cittadinanza iure sanguinis, le stesse devono essere dichiarate cittadine italiane.
III.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, alla luce, per un verso, della particolarità delle questioni giuridiche trattate, in considerazione, per altro verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal , CP_8 dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini 4 previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporne l'integrale compensazione tra le parti, come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadina iure sanguinis, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il
17.11.2023, così provvede:
A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:
1. nato a San Paolo, in Brasile, in [...] Controparte_1
14.07.1975;
2. nata a San Paolo, in [...] il [...]; Persona_1
3. nato a San Paolo, in [...] il [...]; Controparte_3
4. , nata a San Paolo, in [...], il [...]; Persona_2
5. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; CP_5
6. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_6
7. nata a San Paolo, in [...], il [...]; Controparte_7
8. , nato a San Paolo, in [...], il [...]; Parte_1 sono tutti cittadini italiani.
B. ORDINA, per l'effetto, al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, Controparte_8
territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate nel capo sub A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, addì 25.03.2025.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
5