Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 01/08/2025, n. 6842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6842 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06842/2025REG.PROV.COLL.
N. 04290/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4290 del 2023, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Busani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 04259/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto per l'annullamento e/o revoca del decreto di respingimento dell'istanza intesa ad ottenere la cittadinanza italiana (pratica n. K10/683558/R), a firma del Ministro dell'Interno, in data 30/04/2020, notificato alla sig.ra IM AM per mezzo del Comune di Spilamberto (MO) in data 24/08/2020;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto del presente appello è la sentenza del Tar Lazio –Roma n. 4259/2023 che ha respinto il gravame proposto contro il diniego di cittadinanza opposto all’odierna appellante, cittadina marocchina, sulla base di elementi emersi a carico del coniuge e del figlio, che non avrebbero consentito di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
La sussistenza di tale situazione di pericolo ha invero trovato conferma nella documentazione coperta da segreto prodotta dall’Amministrazione intimata all’esito dell’istruttoria disposta in primo grado, successivamente trasmessa in appello. Il giudice di prime cure, sulla scorta di tali risultanze istruttorie, ha rigettato sia il primo motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90, sia i motivi sub 2 e 3 incentrati sulla –asserita- carenza, contraddittorietà e irragionevolezza della motivazione e insufficienza dell’istruttoria svolta, escludendo nella fattispecie l’obbligo del preavviso di rigetto in considerazione dell’esigenza di tutela di informazioni riservate e valutando sufficiente –per la stessa ragione- la motivazione sintetica del provvedimento negativo.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame con atto in data 25 aprile 2025, contenente difese meramente formali.
All’udienza del 6 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello, che –al pari del gravame in primo grado- ruota intorno al difetto di motivazione ed istruttoria, non può trovare accoglimento.
Per costante giurisprudenza, condivisa di recente da questa Sezione, “ Il provvedimento di concessione della cittadinanza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91 del 1992, costituisce esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, e si qualifica pertanto quale atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione…” ; con i limiti di sindacabilità in sede giurisdizionale che ne conseguono , che non consentono al giudice amministrativo di sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dall'autorità amministrativa preposta (cfr. sentenza n. 3409 del 2/5/2022).
Più in dettaglio e per quanto qui in particolare rileva, “ Nel caso in cui il diniego di cittadinanza sia fondato su ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti e i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo ” (cfr. questa stessa sezione, 30/08/2024, n.3235).
La motivazione sintetica ha evidentemente lo scopo di evitare il disvelamento di notizie suscettibili di compromettere anche solo attività di intelligence in corso e di tutelare le connesse esigenze di salvaguardia dell’incolumità degli investigatori; e si giustifica sul piano dei principi generali in ragione del fatto che non si sia in presenza di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti ma di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini.
Nella fattispecie, il rapporto di parentela della richiedente con il coniuge e il figlio viene in rilievo per la vicinanza di questi ultimi a persone che propugnano ideologie oltranziste e contrarie ai valori nazionali; rapporto che per le sue caratteristiche di stabilità ha ragionevolmente indotto l’Amministrazione a ritenere possibile un condizionamento della richiedente stessa, quand’anche estranea alle scelte del coniuge e del figlio. Il legame familiare, per la sua natura ed intensità, è invero idoneo a supportare -secondo la logica del “più probabile che non”- il convincimento che, anche soltanto per ragioni affettive, l’odierna appellante possa essere spinta ad agevolare comportamenti scorretti dei componenti del proprio nucleo familiare; ed è per tale ragione che si giustifica l’“anticipazione” della soglia di prevenzione e di tutela dell’interesse alla sicurezza dello Stato, allo scopo di scongiurare attività che possano minare l’integrità della Repubblica.
In estrema sintesi, nel contemperamento degli interessi in gioco, deve prevalere il superiore interesse dell'ordinamento a non attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali sui quali si fonda la comunità statuale (cfr. in termini, ancora questa Sezione 20/05/2021, n.3896).
2.- L’appello va dunque respinto; considerata tuttavia la natura della pretesa azionata e l’esiguità dell’attività difensiva svolta dall’Avvocatura erariale, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.