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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2702 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], l'[...] e ivi residente Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata l'[...] a [...], Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Meoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.03.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.08.2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso che il 16.12.1989 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in Roma con e che Controparte_1 dalla loro unione nascevano i figli il 08.05.1991 e il Per_1 Per_2
09.05.1993, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva:
- che le parti avevano fissato la propria residenza in Civitavecchia, alla
Via della Cooperazione n. 8 nella casa coniugale dei coniugi in comproprietà in quanto acquistata in regime di comunione legale tra le parti;
- che le parti non lavoravano ma si mantenevano con i ricavi delle rispettive proprietà immobiliari;
- che la fine della relazione era stata determinata dalle vessazioni, insulti ed umiliazioni patiti dal ricorrente che si era dovuto allontanare per evitare peggiori conseguenze;
- che i figli si erano allontanati da casa in ragione del grave clima di conflittualità che si era determinato tra le parti;
- che il figlio aveva risentito particolarmente della situazione Per_2 creatasi in famiglia ed aveva iniziato a fare uso di sostanze alcoliche e stupefacenti a tal punto da dover fare ricorso a molteplici comunità di recupero, con diverse ricadute determinate anche della mancanza di adesione ai 3 percorsi da parte della madre;
- che in diverse occasioni erano anche intervenute le forze dell'ordine e la resistente aveva cambiato la serratura di casa nel periodo del Covid 19 per impedire al di rientrare in casa;
Pt_1
- che a causa del cambio della serratura il ricorrente era stato costretto a richiedere giudizialmente la reintegra nel possesso dell'abitazione ottenendo l'accoglimento della domanda ed il rigetto del reclamo presentato dalla
CP_1
- che il ricorrente era proprietario di locali commerciali mentre la resistente era proprietaria in quota con la sorella di una villa con giardino, di un terreno edificabile in Loc. Torrenova (RM), ed era esclusiva proprietaria di tre appartamenti con pertinenze di garage e cantina siti in Vitinia (RM) alla Via
Pianoro n. 24,
- che il aveva tentato di salvare il matrimonio recandosi con la Pt_1 famiglia in un paese nel Molise dove si trovava una comunità religiosa su richiesta della moglie ed in seguito si era trasferito insieme alla moglie ed al figlio in una casa sita in una Comunità specializzata nel recupero dei rapporti familiari per circa otto mesi sita a Pesche.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla resistente, disponendo l'assegnazione della casa familiare al ricorrente ed un contributo economico per il suo mantenimento a carico della resistente di euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT mentre richiedeva non disporsi un mantenimento per i figli ormai economicamente indipendenti.
Si costituiva in data 13.01.2022 la resistente, la quale deduceva che:
- che la fine della relazione coniugale era stata determinata da una forte conflittualità tra le parti, nonchè dalla circostanza per cui il ricorrente si era completamente disinteressato dei gravi problemi di salute del figlio della coppia, affetto da disturbo schizoide della personalità, non fornendo Per_2 sostegno alle cure e dal punto di vista economico;
- che nel 2019 il si era allontanato di casa privando del Pt_1 mantenimento la madre con il figlio bisognoso di cure e inabile al lavoro, come risultante da certificato psichiatrico;
- che il ricorrente aveva intentato un'azione di reintegra possessoria 4 tuttora in corso ed aveva anche richiesto il risarcimento dei danni a carico della procedendo esecutivamente contro la medesima per le spese CP_1 giudiziali;
- che la figlia era economicamente autonoma, ed aveva una Per_1 propria famiglia, mentre il figlio minore sebbene avesse compiuto Per_2
28 anni, era affetto da gravi disturbi psichici che non gli consentivano di trovare e mantenere un lavoro;
- che il figlio era stato ospitato in centri e comunità in quanto Per_2 affetto da schizofrenia paranoide e non perché, come sostenuto da controparte, dedito ad uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- che la madre non aveva incentivato il figlio a lasciare le comunità, ma lo aveva accolto quando lo stesso spontaneamente aveva deciso di fare rientro a casa;
- che il aveva chiuso la propria attività commerciale diversi anni Pt_1 addietro a seguito di una verifica della guardia di finanza che ne aveva ordinato la chiusura, era titolare di cinque locali commerciali in centro città a
Civitavecchia da cui percepiva rendite ed aveva un conto corrente con una giacenza di circa 170.000 euro;
- che la aveva lavorato nell'attività commerciale del marito in CP_1 passato non in regola ed era proprietaria di immobili che non producevano rendite.
Tutto ciò dedotto la richiedeva disporsi l'assegnazione della CP_1 casa familiare alla resistente per viverci con il figlio, un assegno di mantenimento di euro 600,00 per la resistente e di euro 600,00 per il figlio
Per_2
All'udienza presidenziale del 19.01.2021 comparivano le parti assistite dai propri difensori che venivano sentite ed il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo non luogo a provvedere con riferimento all'assegnazione della casa familiare, dichiarando le parti economicamente indipendenti e ponendo le spese straordinarie per il figlio tra le Persona_3 parti e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio libero delle parti ed emissione di ordine di esibizione della documentazione reddituale e 5 patrimoniale.
All'udienza del 29.03.24, il Giudice, sentiti i difensori delle parti che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata da tempo come dedotto nel corso del giudizio.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito del ricorrente nei confronti della giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi CP_1 espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa. 6
In merito, il difensore del ricorrente ha dedotto che la fine della relazione matrimoniale è stata determinata dalle condotte di aggressioni verbali e fisiche della resistente oltre che di insulti e vessazioni e ha inteso fornire la prova mediante il deposito di denunce presentata ai Carabinieri in data 23 ottobre
2019 ed il 17 agosto 2022 ed un verbale di intervento in abitazione in quanto la non rispondeva al citofono, oltre altri verbali delle FF.OO. CP_1 intervenute a seguito di liti familiari. E' stata rigettata dal Giudice istruttore la richiesta di deposito di files audio da parte del difensore del ricorrente in quanto non rilevanti ai fini della decisione e non potendo fondarsi la dichiarazione di addebito su registrazioni di parte in mancanza di consenso alla registrazione della controparte ed anche contestate dal difensore della
Non risultano allegati atti relativi ad eventuali procedimenti penali CP_1 instaurati a seguito delle denunce depositate dal ricorrente. Né, infine, possono ricondursi effetti causali della fine della relazione dalla circostanza per cui la resistente ha cambiato la serratura per impedire l'accesso all'abitazione coniugale al con instaurazione di un giudizio possessorio nei suoi Pt_1 confronti.
Il Tribunale ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali della in quanto dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli esiti CP_1 dell'istruttoria è emerso che la coppia è stata coinvolta in una grave conflittualità determinata anche dalla situazione del figlio ricoverato in comunità terapeutiche e affetto da problemi psichiatrici per cui la intollerabilità della convivenza ha determinato la fine del matrimonio.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono quindi il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Quanto alle statuizioni in merito all'assegnazione della casa familiare deve osservarsi che, come già rilevato in sede di udienza presidenziale, non è 7 risultato provato che il figlio che è affetto da disturbo schizoide della Per_2 personalità, conviva con la madre nella casa coniugale. Dalla documentazione depositata dal difensore del ricorrente, risultano numerosi ricoveri in comunità di recupero per il figlio, che solo in talune circostanze e per brevi periodi sarebbe ritornata a vivere con la madre.
Il Collegio, pertanto, ritiene che nulla debba essere disposto con riferimento alla casa familiare che ha cessato da diversi anni di essere l'habitat domestico dei figli ormai maggiorenni e domiciliati altrove. Inoltre, risultano pendenti tra le parti giudizi possessori e risarcitori tra le parti per cui devono valere nei loro confronti le normali regole dominicali.
Sulle statuizioni di natura economica
Con riferimento al contributo per il mantenimento della resistente, il
Collegio rileva che dalle dichiarazioni rese delle parti e dalla documentazione depositata è risultato quanto segue.
Il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire euro 2.500,00 mensili – di cui 1.500,00 netti - e di essere titolare di cinque negozi a Civitavecchia di cui tre affittati e che generano rendite, oltre all'abitazione familiare in cui abita la resistente. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano redditi complessivi lordi per l'anno 2019 di euro 51.821,00
e per l'anno 2020 di euro 34.894,00e per l'ano 2021 di euro 40.879,00. Il ricorrente ha anche depositato gli estratti dei conti correnti ed i contratti di locazione da cui risultano sostanzialmente confermate le dichiarazioni rese.
Infine, il ha dedotto di avere alienato un immobile in comunione legale Pt_1 sito in Anguillara Sabazia per la somma di euro 215.000,00 con ricavato di euro
97.500,00 ciascuno, quali comproprietari.
La resistente ha dichiarato di non lavorare – avendo in passato lavorato presso l'attività commerciale del marito senza regolarizzazione – e di essere proprietaria di tre appartamenti ereditati siti in Vitinia (RM) di 20, 30 e 40 mq. non affittati e di un terreno ed un appartamento in comproprietà con la sorella CP_ e di avere richiesto l'assegno sociale, domanda rigettata da parte dell' non essendo tuttora la separazione definitiva e di essere titolare di un libretto di 8 risparmio con saldo di euro 100,00. La resistente non ha indicato nella dichiarazione di atto notorio se sia titolare di conti corrente e non ha depositato gli estratti conto. Dunque, la resistente ha omesso il deposito della documentazione richiesta con ordine di esibizione, per cui tale condotta deve essere valutata ai sensi dell'art. 118 c.p.c. dovendo ritenersi che non abbia fornito una rappresentazione chiara ed aggiornata della propria condizione reddituale.
Il Collegio ritiene che, tuttavia, l'assegno di mantenimento per la resistente debba essere riconosciuto in quanto, sebbene entrambi i coniugi siano titolari di immobili, il patrimonio immobiliare del ricorrente ha un valore ed una redditività ampiamente superiore rispetto a quello della e che CP_1 dunque sussiste una sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti che giustifica la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del nella somma di euro 150,00 mensili con aggiornamento ISTAT e Pt_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Per tali ragioni, non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento di euro
300,00 in suo favore.
Deve essere confermato in merito al mantenimento del figlio Per_2 che le spese straordinarie dovranno essere corrisposte con suddivisione al 50% tra le parti. Non può essere invece accolta la richiesta di un assegno di mantenimento a carico del a favore del figlio che ormai ha 31 anni e Pt_1 che ha fatto – nonostante i problemi di natura psichiatrica – dei percorsi di studio e formazioni che potrebbero essere messi a frutto.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia e della reciproca parziale soccombenza, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2702/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 9
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Civitavecchia (RM), l'11.09.1959 e nata l'[...] Controparte_1
a San Donato Val di Comino (FR), aventi contratto matrimonio in Roma in data 16.12.1989 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma al n. 1767, parte 2, serie A, anno 1989;
- respinge la domanda di addebito formulata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- dispone non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare sita in Civitavecchia alla Via della Cooperazione n.8;
- pone a carico di la somma di euro 150,00 per il Parte_1 mantenimento di a titolo di contributo al suo Controparte_1 mantenimento oltre aggiornamento annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le Per_2 seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
10
- rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 20 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2702 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nato a [...], l'[...] e ivi residente Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata l'[...] a [...], Controparte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Meoli, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.03.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03.08.2021 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, premesso che il 16.12.1989 Parte_1 contraeva matrimonio concordatario in Roma con e che Controparte_1 dalla loro unione nascevano i figli il 08.05.1991 e il Per_1 Per_2
09.05.1993, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con ogni conseguente statuizione.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente deduceva:
- che le parti avevano fissato la propria residenza in Civitavecchia, alla
Via della Cooperazione n. 8 nella casa coniugale dei coniugi in comproprietà in quanto acquistata in regime di comunione legale tra le parti;
- che le parti non lavoravano ma si mantenevano con i ricavi delle rispettive proprietà immobiliari;
- che la fine della relazione era stata determinata dalle vessazioni, insulti ed umiliazioni patiti dal ricorrente che si era dovuto allontanare per evitare peggiori conseguenze;
- che i figli si erano allontanati da casa in ragione del grave clima di conflittualità che si era determinato tra le parti;
- che il figlio aveva risentito particolarmente della situazione Per_2 creatasi in famiglia ed aveva iniziato a fare uso di sostanze alcoliche e stupefacenti a tal punto da dover fare ricorso a molteplici comunità di recupero, con diverse ricadute determinate anche della mancanza di adesione ai 3 percorsi da parte della madre;
- che in diverse occasioni erano anche intervenute le forze dell'ordine e la resistente aveva cambiato la serratura di casa nel periodo del Covid 19 per impedire al di rientrare in casa;
Pt_1
- che a causa del cambio della serratura il ricorrente era stato costretto a richiedere giudizialmente la reintegra nel possesso dell'abitazione ottenendo l'accoglimento della domanda ed il rigetto del reclamo presentato dalla
CP_1
- che il ricorrente era proprietario di locali commerciali mentre la resistente era proprietaria in quota con la sorella di una villa con giardino, di un terreno edificabile in Loc. Torrenova (RM), ed era esclusiva proprietaria di tre appartamenti con pertinenze di garage e cantina siti in Vitinia (RM) alla Via
Pianoro n. 24,
- che il aveva tentato di salvare il matrimonio recandosi con la Pt_1 famiglia in un paese nel Molise dove si trovava una comunità religiosa su richiesta della moglie ed in seguito si era trasferito insieme alla moglie ed al figlio in una casa sita in una Comunità specializzata nel recupero dei rapporti familiari per circa otto mesi sita a Pesche.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva la pronuncia di separazione personale dei coniugi con addebito della stessa alla resistente, disponendo l'assegnazione della casa familiare al ricorrente ed un contributo economico per il suo mantenimento a carico della resistente di euro 300,00 mensili, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT mentre richiedeva non disporsi un mantenimento per i figli ormai economicamente indipendenti.
Si costituiva in data 13.01.2022 la resistente, la quale deduceva che:
- che la fine della relazione coniugale era stata determinata da una forte conflittualità tra le parti, nonchè dalla circostanza per cui il ricorrente si era completamente disinteressato dei gravi problemi di salute del figlio della coppia, affetto da disturbo schizoide della personalità, non fornendo Per_2 sostegno alle cure e dal punto di vista economico;
- che nel 2019 il si era allontanato di casa privando del Pt_1 mantenimento la madre con il figlio bisognoso di cure e inabile al lavoro, come risultante da certificato psichiatrico;
- che il ricorrente aveva intentato un'azione di reintegra possessoria 4 tuttora in corso ed aveva anche richiesto il risarcimento dei danni a carico della procedendo esecutivamente contro la medesima per le spese CP_1 giudiziali;
- che la figlia era economicamente autonoma, ed aveva una Per_1 propria famiglia, mentre il figlio minore sebbene avesse compiuto Per_2
28 anni, era affetto da gravi disturbi psichici che non gli consentivano di trovare e mantenere un lavoro;
- che il figlio era stato ospitato in centri e comunità in quanto Per_2 affetto da schizofrenia paranoide e non perché, come sostenuto da controparte, dedito ad uso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
- che la madre non aveva incentivato il figlio a lasciare le comunità, ma lo aveva accolto quando lo stesso spontaneamente aveva deciso di fare rientro a casa;
- che il aveva chiuso la propria attività commerciale diversi anni Pt_1 addietro a seguito di una verifica della guardia di finanza che ne aveva ordinato la chiusura, era titolare di cinque locali commerciali in centro città a
Civitavecchia da cui percepiva rendite ed aveva un conto corrente con una giacenza di circa 170.000 euro;
- che la aveva lavorato nell'attività commerciale del marito in CP_1 passato non in regola ed era proprietaria di immobili che non producevano rendite.
Tutto ciò dedotto la richiedeva disporsi l'assegnazione della CP_1 casa familiare alla resistente per viverci con il figlio, un assegno di mantenimento di euro 600,00 per la resistente e di euro 600,00 per il figlio
Per_2
All'udienza presidenziale del 19.01.2021 comparivano le parti assistite dai propri difensori che venivano sentite ed il Presidente f.f. emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo non luogo a provvedere con riferimento all'assegnazione della casa familiare, dichiarando le parti economicamente indipendenti e ponendo le spese straordinarie per il figlio tra le Persona_3 parti e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio libero delle parti ed emissione di ordine di esibizione della documentazione reddituale e 5 patrimoniale.
All'udienza del 29.03.24, il Giudice, sentiti i difensori delle parti che hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive domande, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale assunto dalle parti evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio ed appare pertanto oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata da tempo come dedotto nel corso del giudizio.
La domanda di separazione personale proposta dalla ricorrente deve quindi essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito del ricorrente nei confronti della giova rammentare che, alla luce dei consolidati principi CP_1 espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa. 6
In merito, il difensore del ricorrente ha dedotto che la fine della relazione matrimoniale è stata determinata dalle condotte di aggressioni verbali e fisiche della resistente oltre che di insulti e vessazioni e ha inteso fornire la prova mediante il deposito di denunce presentata ai Carabinieri in data 23 ottobre
2019 ed il 17 agosto 2022 ed un verbale di intervento in abitazione in quanto la non rispondeva al citofono, oltre altri verbali delle FF.OO. CP_1 intervenute a seguito di liti familiari. E' stata rigettata dal Giudice istruttore la richiesta di deposito di files audio da parte del difensore del ricorrente in quanto non rilevanti ai fini della decisione e non potendo fondarsi la dichiarazione di addebito su registrazioni di parte in mancanza di consenso alla registrazione della controparte ed anche contestate dal difensore della
Non risultano allegati atti relativi ad eventuali procedimenti penali CP_1 instaurati a seguito delle denunce depositate dal ricorrente. Né, infine, possono ricondursi effetti causali della fine della relazione dalla circostanza per cui la resistente ha cambiato la serratura per impedire l'accesso all'abitazione coniugale al con instaurazione di un giudizio possessorio nei suoi Pt_1 confronti.
Il Tribunale ritiene non raggiunta la prova atta a dimostrare che la causa esclusiva della crisi coniugale sia stata la violazione dei doveri coniugali della in quanto dalle dichiarazioni rese dalle parti e dagli esiti CP_1 dell'istruttoria è emerso che la coppia è stata coinvolta in una grave conflittualità determinata anche dalla situazione del figlio ricoverato in comunità terapeutiche e affetto da problemi psichiatrici per cui la intollerabilità della convivenza ha determinato la fine del matrimonio.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono quindi il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Sulla domanda di assegnazione della casa coniugale
Quanto alle statuizioni in merito all'assegnazione della casa familiare deve osservarsi che, come già rilevato in sede di udienza presidenziale, non è 7 risultato provato che il figlio che è affetto da disturbo schizoide della Per_2 personalità, conviva con la madre nella casa coniugale. Dalla documentazione depositata dal difensore del ricorrente, risultano numerosi ricoveri in comunità di recupero per il figlio, che solo in talune circostanze e per brevi periodi sarebbe ritornata a vivere con la madre.
Il Collegio, pertanto, ritiene che nulla debba essere disposto con riferimento alla casa familiare che ha cessato da diversi anni di essere l'habitat domestico dei figli ormai maggiorenni e domiciliati altrove. Inoltre, risultano pendenti tra le parti giudizi possessori e risarcitori tra le parti per cui devono valere nei loro confronti le normali regole dominicali.
Sulle statuizioni di natura economica
Con riferimento al contributo per il mantenimento della resistente, il
Collegio rileva che dalle dichiarazioni rese delle parti e dalla documentazione depositata è risultato quanto segue.
Il ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire euro 2.500,00 mensili – di cui 1.500,00 netti - e di essere titolare di cinque negozi a Civitavecchia di cui tre affittati e che generano rendite, oltre all'abitazione familiare in cui abita la resistente. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate risultano redditi complessivi lordi per l'anno 2019 di euro 51.821,00
e per l'anno 2020 di euro 34.894,00e per l'ano 2021 di euro 40.879,00. Il ricorrente ha anche depositato gli estratti dei conti correnti ed i contratti di locazione da cui risultano sostanzialmente confermate le dichiarazioni rese.
Infine, il ha dedotto di avere alienato un immobile in comunione legale Pt_1 sito in Anguillara Sabazia per la somma di euro 215.000,00 con ricavato di euro
97.500,00 ciascuno, quali comproprietari.
La resistente ha dichiarato di non lavorare – avendo in passato lavorato presso l'attività commerciale del marito senza regolarizzazione – e di essere proprietaria di tre appartamenti ereditati siti in Vitinia (RM) di 20, 30 e 40 mq. non affittati e di un terreno ed un appartamento in comproprietà con la sorella CP_ e di avere richiesto l'assegno sociale, domanda rigettata da parte dell' non essendo tuttora la separazione definitiva e di essere titolare di un libretto di 8 risparmio con saldo di euro 100,00. La resistente non ha indicato nella dichiarazione di atto notorio se sia titolare di conti corrente e non ha depositato gli estratti conto. Dunque, la resistente ha omesso il deposito della documentazione richiesta con ordine di esibizione, per cui tale condotta deve essere valutata ai sensi dell'art. 118 c.p.c. dovendo ritenersi che non abbia fornito una rappresentazione chiara ed aggiornata della propria condizione reddituale.
Il Collegio ritiene che, tuttavia, l'assegno di mantenimento per la resistente debba essere riconosciuto in quanto, sebbene entrambi i coniugi siano titolari di immobili, il patrimonio immobiliare del ricorrente ha un valore ed una redditività ampiamente superiore rispetto a quello della e che CP_1 dunque sussiste una sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti che giustifica la corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del nella somma di euro 150,00 mensili con aggiornamento ISTAT e Pt_1 decorrenza dalla pubblicazione della sentenza. Per tali ragioni, non può essere accolta la richiesta di parte ricorrente di un assegno di mantenimento di euro
300,00 in suo favore.
Deve essere confermato in merito al mantenimento del figlio Per_2 che le spese straordinarie dovranno essere corrisposte con suddivisione al 50% tra le parti. Non può essere invece accolta la richiesta di un assegno di mantenimento a carico del a favore del figlio che ormai ha 31 anni e Pt_1 che ha fatto – nonostante i problemi di natura psichiatrica – dei percorsi di studio e formazioni che potrebbero essere messi a frutto.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia e della reciproca parziale soccombenza, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2702/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: 9
- dichiara la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Civitavecchia (RM), l'11.09.1959 e nata l'[...] Controparte_1
a San Donato Val di Comino (FR), aventi contratto matrimonio in Roma in data 16.12.1989 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma al n. 1767, parte 2, serie A, anno 1989;
- respinge la domanda di addebito formulata da nei Parte_1 confronti di Controparte_1
- dispone non luogo a provvedere in merito all'assegnazione della casa familiare sita in Civitavecchia alla Via della Cooperazione n.8;
- pone a carico di la somma di euro 150,00 per il Parte_1 mantenimento di a titolo di contributo al suo Controparte_1 mantenimento oltre aggiornamento annuale Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza;
- pone a carico di entrambe le parti in eguale misura le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le Per_2 seguenti specificazioni: a) spese mediche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante e cure dentistiche presso strutture pubbliche, tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
c) spese scolastiche da documentare e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
d) spese scolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
e) spese extrascolastiche da documentare e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tempo prolungato, dopo scuola, centro ricreativo estivo, attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura, baby sitter, viaggi e vacanze senza i genitori;
10
- rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge.
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso, in Civitavecchia il 20 gennaio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso