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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
e di primo grado iscritta al n. 4114/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Tramontano
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento indennità di accompagnamento art. 1 L. 508/1988.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come pagina 1 di 5 per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 9.07.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 508/1988 maturati dal proprio dante causa , stante l'avvenuto accertamento in capo al de cuius del requisito Parte_2 sanitario presupposto a decorrere dalla domanda amministrativa (10.03.2022) e fino al decesso dello stesso (14.07.2023), all'esito del procedimento di ATPO promosso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 51/2023 RGAL, e definito con Decreto di
Omologa del 21.02.2024. Riferisce di avere notificato, quale unica erede di Parte_2
, il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' in data 26.02.2024 a
[...] CP_1 mezzo PEC tramite il proprio difensore di fiducia, e di avere, altresì, trasmesso all' , in data 28.02.2024, sempre a mezzo PEC tramite il proprio difensore di CP_1 fiducia, la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il
Modelli AP70 e AP23 EREDI contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento). Purtuttavia l' non ha provveduto ad erogare la prestazione CP_1 nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge, per cui si è vista costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione spettante a CP_1 Parte_2
è stata liquidata a nome del deceduto con provvedimento
[...] Parte_2
TE08 del 14.06.2024 e che i ratei maturati dal medesimo sono stati Pt_2 accantonati in attesa della domanda presentata dagli eredi, che vi hanno provveduto in data 27.12.2024. Riferisce, quindi, che, avendo ricevuto la documentazione completa nel mese di febbraio 2025 (data in cui è stato inviato l'atto notorio eredi allegato), l'importo dovuto alla ricorrente, unica erede del del cuius, decurtato di un credito a favore dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe stato accreditato con valuta maggio 2025. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
24.04.2025 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dal procuratore dell' nella memoria di costituzione in giudizio, chiedeva rinvio della causa per la decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il pagina 2 di 5 giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150 del
14.06.2024) e da quanto dichiarato dal procuratore della ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., vi è prova che l'Istituto ha liquidato la prestazione assistenziale spettante al defunto , a nome del medesimo ed ha Parte_2 Pt_2 successivamente corrisposto alla ricorrente, quale sua unica erede, le somma complessivamente maturata dal de cuius a titolo di arretrati, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base pagina 3 di 5 alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa il procuratore dell' sostiene che l' ha ricevuto la CP_1 CP_1 documentazione completa per procedere al pagamento in favore dell'erede in data
11.02.2025; il procuratore della ricorrente sostiene, invece, che sin dal 28.02.2024 aveva trasmesso la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il
Modelli AP70 e AP23 EREDI).
Dagli atti prodotti dalle parti risulta che:
▪ decedeva il 14.07.2023 nel corso del procedimento di APTO Parte_2
51/2023;
pagina 4 di 5 ▪ Il Decreto di Omologa del Tribunale di Velletri veniva emesso in data
21.02.2024 in favore della odierna ricorrente, , previa verifica Parte_1 della qualità di EREDE unica di;
Parte_2
▪ Il 26 e 28 febbraio 2024 l'odierna ricorrente notificava alle competenti sede dell' il Decreto di Omologa e i Modelli AP70 e AP23 EREDI contenenti tutti i CP_1 dati necessari per procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione assistenziale maturata dal de cuius;
▪ L' in data 14.06.2024, benché a conoscenza del decesso dell'invalido e del CP_1 diritto dell'erede alla riscossione delle somme maturate, liquidava la prestazione in favore del deceduto;
Parte_2
▪ il 27.12.2024 la ricorrente presentava domanda di pagamento dei ratei non riscossi
▪ Il 5.02.2025 la ricorrente sottoscriveva una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà per uso successione che trasmetteva all' in data 11.02.2025. CP_1
Tanto premesso, osserva il giudicante che l' non ha dedotto nello specifico le CP_1 ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente l'indicazione della qualità di erede di
, espressamente dichiarata nel Decreto di Omologa dell'AG, né le Parte_1 dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra nei Modelli sottoscritti e trasmessi Pt_2 all'Istituto, ed ha richiesto la produzione della suddetta documentazione integrativa.
Si è, quindi, in presenza di un adempimento tardivo rispetto alla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c., calcolato secondo i parametri innanzi indicati in scadenza nel mese di giugno 2024. Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€ 8.417,84).
Velletri, 5 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 4/12/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
e di primo grado iscritta al n. 4114/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Tramontano
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Anna Rita Luciani
Oggetto: Pagamento indennità di accompagnamento art. 1 L. 508/1988.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione 1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come pagina 1 di 5 per legge, da distrarre in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 9.07.2024, ritualmente notificato, chiede che l' sia condannato a pagare in suo favore i ratei CP_1 dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 508/1988 maturati dal proprio dante causa , stante l'avvenuto accertamento in capo al de cuius del requisito Parte_2 sanitario presupposto a decorrere dalla domanda amministrativa (10.03.2022) e fino al decesso dello stesso (14.07.2023), all'esito del procedimento di ATPO promosso ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., iscritto al n. 51/2023 RGAL, e definito con Decreto di
Omologa del 21.02.2024. Riferisce di avere notificato, quale unica erede di Parte_2
, il Decreto di Omologa alle competenti sedi dell' in data 26.02.2024 a
[...] CP_1 mezzo PEC tramite il proprio difensore di fiducia, e di avere, altresì, trasmesso all' , in data 28.02.2024, sempre a mezzo PEC tramite il proprio difensore di CP_1 fiducia, la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il
Modelli AP70 e AP23 EREDI contenente tutte le informazioni necessarie all'adempimento). Purtuttavia l' non ha provveduto ad erogare la prestazione CP_1 nonostante la presenza di tutti i requisiti di legge, per cui si è vista costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria. Allega documentazione.
L' si costituisce in giudizio e riferisce che la prestazione spettante a CP_1 Parte_2
è stata liquidata a nome del deceduto con provvedimento
[...] Parte_2
TE08 del 14.06.2024 e che i ratei maturati dal medesimo sono stati Pt_2 accantonati in attesa della domanda presentata dagli eredi, che vi hanno provveduto in data 27.12.2024. Riferisce, quindi, che, avendo ricevuto la documentazione completa nel mese di febbraio 2025 (data in cui è stato inviato l'atto notorio eredi allegato), l'importo dovuto alla ricorrente, unica erede del del cuius, decurtato di un credito a favore dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe stato accreditato con valuta maggio 2025. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova documentale offerta dalle parti. All'udienza del
24.04.2025 il procuratore della ricorrente, preso atto di quanto dedotto dal procuratore dell' nella memoria di costituzione in giudizio, chiedeva rinvio della causa per la decisione. All'esito del deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il pagina 2 di 5 giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa appare utile precisare che l'istituto giuridico denominato
"cessazione della materia del contendere" è stato creato al fine di dare una soluzione concreta ai casi in cui, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, sia inutile la prosecuzione del processo stesso perché la situazione del contendere è stata risolta.
E', quindi, un'ipotesi di estinzione del giudizio, creata dalla prassi giurisprudenziale, da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta si verifichi un'ipotesi di: a) rinuncia all'azione; b) rinuncia alla pretesa sostanziale;
c) venire meno dell'interesse delle parti alla sua naturale definizione.
Presuppone, dunque, che la situazione sostanziale nuova (o quanto meno diversa) da quella presente al momento dell'introduzione del processo, "soddisfi" l'attore rendendo inutile la sua azione volta ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. 2567/2007).
In definitiva “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, dev'essere valutata dal giudice” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16150/2010).
Nel caso che ci occupa, considerato che dalla documentazione prodotta dall' in CP_1 allegato alla memoria di costituzione in giudizio (Modelli TE08 e TP/150 del
14.06.2024) e da quanto dichiarato dal procuratore della ricorrente nelle note ex art. 127 ter c.p.c., vi è prova che l'Istituto ha liquidato la prestazione assistenziale spettante al defunto , a nome del medesimo ed ha Parte_2 Pt_2 successivamente corrisposto alla ricorrente, quale sua unica erede, le somma complessivamente maturata dal de cuius a titolo di arretrati, in accoglimento della domanda proposta congiuntamente dai procuratori delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali va applicato il criterio della cd soccombenza virtuale in virtù del quale il Giudice procede a regolare le spese in base pagina 3 di 5 alla normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte attrice, fondando la propria valutazione su criteri di verosimiglianza, o su un'indagine sommaria di delibazione del merito, condotta in astratto, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito.
Osserva al riguardo questo giudicante che l'art. 445 bis c.p.c. dispone, al comma 5, che il Decreto di Omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro
120 giorni dalla notifica, sempreché la domanda dell'interessato sia completa di tutti i documenti e i dati necessari all'Istituto (Cass. 16 gennaio 1996, n. 317; Cass. 22 marzo
2001, n. 4155), anche ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, come modificato dall'art, 1, comma 783 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, in forza del quale la domanda incompleta non comporta il diritto a interessi legali e oneri accessori. Ne discende che la legittima attività svolta dall' inerente la verifica dei CP_1 requisiti socio-economici previsti dalla legge per accedere alla prestazione medesima, di norma comunicati dall' interessato tramite invio dei Modelli predisposti dall'Ente, implica la considerazione del termine di 120 giorni come termine che deve rimanere sospeso fino all'invio di detti Modelli all'Istituto, debitamente compilati, nonché dell'ulteriore documentazione che si rendesse eventualmente necessaria.
Tale considerazione, benché non rinvenibile nel testo normativo, può desumersi dalle considerazioni che precedono, oltre che dai principi generali del codice civile in materia di obbligazioni, e in particolare dall'art. 1175 c.c. che impone la diligente collaborazione del creditore per consentire al debitore l'adempimento dell'obbligazione.
Nel caso che ci occupa il procuratore dell' sostiene che l' ha ricevuto la CP_1 CP_1 documentazione completa per procedere al pagamento in favore dell'erede in data
11.02.2025; il procuratore della ricorrente sostiene, invece, che sin dal 28.02.2024 aveva trasmesso la documentazione necessaria per consentire la verifica del possesso degli ulteriori requisiti di legge per accedere alla prestazione in parola (in particolare il
Modelli AP70 e AP23 EREDI).
Dagli atti prodotti dalle parti risulta che:
▪ decedeva il 14.07.2023 nel corso del procedimento di APTO Parte_2
51/2023;
pagina 4 di 5 ▪ Il Decreto di Omologa del Tribunale di Velletri veniva emesso in data
21.02.2024 in favore della odierna ricorrente, , previa verifica Parte_1 della qualità di EREDE unica di;
Parte_2
▪ Il 26 e 28 febbraio 2024 l'odierna ricorrente notificava alle competenti sede dell' il Decreto di Omologa e i Modelli AP70 e AP23 EREDI contenenti tutti i CP_1 dati necessari per procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione assistenziale maturata dal de cuius;
▪ L' in data 14.06.2024, benché a conoscenza del decesso dell'invalido e del CP_1 diritto dell'erede alla riscossione delle somme maturate, liquidava la prestazione in favore del deceduto;
Parte_2
▪ il 27.12.2024 la ricorrente presentava domanda di pagamento dei ratei non riscossi
▪ Il 5.02.2025 la ricorrente sottoscriveva una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà per uso successione che trasmetteva all' in data 11.02.2025. CP_1
Tanto premesso, osserva il giudicante che l' non ha dedotto nello specifico le CP_1 ragioni per le quali non ha ritenuto sufficiente l'indicazione della qualità di erede di
, espressamente dichiarata nel Decreto di Omologa dell'AG, né le Parte_1 dichiarazioni rese dalla stessa sig.ra nei Modelli sottoscritti e trasmessi Pt_2 all'Istituto, ed ha richiesto la produzione della suddetta documentazione integrativa.
Si è, quindi, in presenza di un adempimento tardivo rispetto alla scadenza del termine di 120 giorni di cui all'art. 445 bis c.p.c., calcolato secondo i parametri innanzi indicati in scadenza nel mese di giugno 2024. Non sussistono, quindi, giuste ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come di dispositivo, ai sensi degli artt. 91 e 93 c.p.c., tenuto conto dell'importo del credito accertato in giudizio (€ 8.417,84).
Velletri, 5 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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