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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1575/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Mazzotta Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Roberto CP_1
Annovazzi resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.4.2023 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione alle ordinanze ingiunzione OI-001316912 e OI-001737262, CP_1 notificate il 20.3.2024 e con le quali era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative agli anni 2016 e 2017, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva deducendo che era stata amministratrice e legale rappresentante pro tempore della società Eryl s.r.l ed evidenziando che con sentenza n. 16 del 15.12.2017 il Tribunale di Paola aveva dichiarato il fallimento della predetta società e sosteneva che, pertanto,
1 l' avrebbe dovuto applicare le sanzioni amministrative alla curatela CP_2 fallimentare.
Nel merito lamentava la illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e per la conseguente violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 nonché per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L. n. 689/1981.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L' si è tardivamente costituita in giudizio in data 21.1.2025 e ciò comporta CP_1 la inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte resistente in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' (ivi compresi gli avvisi di accertamento CP_1
.2500.14/09/2018.0282442 e .2500.17/06/2019.0198591 CP_1 CP_1 menzionati nelle ordinanze ingiunzioni opposte) non sono dunque valorizzabili in questa sede siccome inammissibili.
Discende da quanto appena detto che non essendo provata la notifica alla ricorrente degli avvisi di accertamento presupposti richiamati nelle ordinanze ingiunzione impugnate e non risultando atti interruttivi del termine di prescrizione medio tempore, alla data di notifica delle ordinanze (20.3.2024) il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981 era ormai spirato avuto riguardo alla circostanza che le sanzioni irrogate con gli atti opposti afferiscono ad illeciti amministrativi relativi agli anni 2016 e 2017.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
2 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto dell' a CP_1 riscuotere le somme pretese con le ordinanze ingiunzione opposte;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 264,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1575/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Francesco Mazzotta Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Roberto CP_1
Annovazzi resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.4.2023 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione alle ordinanze ingiunzione OI-001316912 e OI-001737262, CP_1 notificate il 20.3.2024 e con le quali era stato intimato il pagamento degli importi ivi indicato a titolo di sanzioni amministrative per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori relative agli anni 2016 e 2017, eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendone la declaratoria di nullità/inefficacia.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva deducendo che era stata amministratrice e legale rappresentante pro tempore della società Eryl s.r.l ed evidenziando che con sentenza n. 16 del 15.12.2017 il Tribunale di Paola aveva dichiarato il fallimento della predetta società e sosteneva che, pertanto,
1 l' avrebbe dovuto applicare le sanzioni amministrative alla curatela CP_2 fallimentare.
Nel merito lamentava la illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per omessa notifica degli atti di accertamento presupposti e per la conseguente violazione dell'art. 14 L. n. 689/1981 nonché per intervenuta prescrizione del diritto ex art. 28 L. n. 689/1981.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto CP_1 per infondatezza.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.2.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
L' si è tardivamente costituita in giudizio in data 21.1.2025 e ciò comporta CP_1 la inammissibilità della produzione documentale offerta dalla parte resistente in ragione della decadenza ex art. 416 c.p.c. in cui la stessa è incorsa che, com'è noto, investe anche la prova documentale (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16265).
I documenti depositati dall' (ivi compresi gli avvisi di accertamento CP_1
.2500.14/09/2018.0282442 e .2500.17/06/2019.0198591 CP_1 CP_1 menzionati nelle ordinanze ingiunzioni opposte) non sono dunque valorizzabili in questa sede siccome inammissibili.
Discende da quanto appena detto che non essendo provata la notifica alla ricorrente degli avvisi di accertamento presupposti richiamati nelle ordinanze ingiunzione impugnate e non risultando atti interruttivi del termine di prescrizione medio tempore, alla data di notifica delle ordinanze (20.3.2024) il termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981 era ormai spirato avuto riguardo alla circostanza che le sanzioni irrogate con gli atti opposti afferiscono ad illeciti amministrativi relativi agli anni 2016 e 2017.
Assorbite le altre doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
2 accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto dell' a CP_1 riscuotere le somme pretese con le ordinanze ingiunzione opposte;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA CP_1
e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta, maggiorate di € 264,00 a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cosenza, 5 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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