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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5894/2025 R.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
In persona della Giudice monocratica dott.ssa Laura Cresta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5894/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 11 18100 IMPERIA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. ) che lo rappresenta e difende in Parte_2 C.F._2 forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO
STATO GENOVA (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di C.F._3 mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni (DEL 27.11.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato:
- Che il ricorrente, cittadino tunisino, ha contratto matrimonio con la signora Per_1
, cittadina italiana, in data 15.10.2005, a Stresa;
[...]
- al matrimonio sono nati 6 figli, tutti cittadini italiani;
- Che i coniugi si sono separati consensualmente in data 9.3.2023, nanti il Tribunale di Verbania, che ha disposto l'affidamento condiviso di tutti i figli ed a posto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento pari ad euro 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinando anche il regime degli incontri padre-figli; - Che a seguito della suddetta separazione il ricorrente ha posto la propria residenza anagrafica in Imperia, in via F. Paoletti 35, dopo essere stato cancellato per irreperibilità dalla precedente, in Omegna (VB);
- Che in data 18.1.2023 ha presentato alla Questura di Imperia istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino UE;
- Che la ha revocato il permesso di soggiorno sul presupposto che il CP_1 ricorrente non soggiornasse in Italia da molti anni, considerate le risultanze INPS, fiscali, anagrafiche. Rilevato, più nel dettaglio, che il provvedimento del Questore ha revocato il permesso sul presupposto dell'assenza del ricorrente dal territorio nazionale da anni considerati i seguenti elementi: l'estratto contributivo , da cui non risultava nulla dal 2012; CP_2 le risultanze anagraf in quanto, dopo la cancellazione dall'anagrafe del Comune di Omegna (già domicilio coniugale n.d.r.) risultava risiedere anagraficamente in Imperia, via Paoletti 35 - indirizzo noto alla Questura in quanto utilizzato da molti stranieri poi risultati ivi irreperibili- ove non veniva trovato;
l'assenza di dichiarazioni dei redditi in Italia come da consultazione dell'Anagrafe fiscale. All'udienza del 27.11.2025, ove sono comparse entrambe le parti è stata sentito liberamente il ricorrente, presente, che ha dichiarato quanto segue:
“D Buongiorno, mi puoi dire dove abiti attualmente? Con chi e se avete un contratto di locazione? R vivo ad Imperia in via Filippo Paolini 23 D quanto paghi di affitto? R pago 200 euro al proprietario di cui non conosco il nome;
la casa è in affitto con contratto a nome di un altro tunisino che vive in quella casa ma di cui non so riferire meglio;
io non vivo lì, vivo sempre in trasferta D mi puoi spiegare meglio questa circostanza? R io lavoro quasi sempre in Francia con la mia ditta, in Costa Azzurra ed ultimamente anche in Normandia;
parlo il francese, l'ho studiato;
ho un alloggio dove sto quando lavoro in Francia ed è a Nizza, ospite di connazionali D. da quando non vivi più con tua moglie ed i tuoi figli? Dove sei andato a vivere da allora? R: prima della separazione giudiziale io sono andato in Francia per lavorare ed anche mia moglie ed i figli venivano a trovarmi lì; poi dalla separazione ho continuato a lavorare in Francia ed a vivere;
più precisamente vado avanti ed indietro fra la Francia e l'Italia. In Italia la mia base è a Imperia ma di fatto quando sono fermo sul lavoro vado direttamente a stare da miei figli a Omegna D che lavoro stai facendo attualmente e da quanto tempo? Quanto guadagni? Quanto versi per i tuoi sei figli? R. ho sempre fatto il cartongesso e lavoro, anche in Francia, con la mia ditta individuale ad Imperia (IM) via Principale Piani 28; l'indirizzo è quello dello studio del commercialista;
guadagno importi vari fra 1.000 e 5.000 euro al mese, non posso dire una cifra esatta, magari un mese non lavoro neppure;
due figli sono maggiorenni ma studiano ancora;
io non ho una cifra precisa per loro ma do tutto quello che posso;
io lavoro per loro, sono tutta la mia vita loro D riesci a vedere i tuoi figli? Che rapporto hai mantenuto con loro e con tua moglie? R dipende dal lavoro;
però posso dire in media ogni mese, appena ho tempo li vedo;
ho un buonissimo rapporto con mia moglie, molto civile;
io amo i miei figli e loro mi amano;
io dopo 27 anni in Italia mi sento italiano. D vuoi aggiungere qualcosa? Si dà atto che a questo punto il ricorrente inizia a piangere lamentando di non comprendere per quale motivo sia potuto diventare clandestino, pur avendo sei figli tutti cittadini italiani”. All'esito il signor ha rinunciato al beneficio del gratuito patrocinio, le parti hanno Parte_1 precisato le risp clusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c. OSSERVA Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va chiarito che alla fattispecie in esame si applica solo in parte la normativa sui titoli di soggiorno giustificati da motivi familiari, relativi ai cittadini UE e ai loro familiari, contenuta nel d.lgs n. 30 del 2007. Infatti, il decreto legislativo, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, avente specificamente ad oggetto il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, si applica, nel nostro ordinamento, anche ai titoli di soggiorno richiesti dai familiari dei cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo citato che ha espressamente stabilito: "le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana". Anche nel testo unico sull'immigrazione - D.lgs n. 286/1998, all'art. 28/2°comma, Titolo IV relativo al diritto all'unità familiare - è previsto che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuino ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico (dpr. n. 1656/1965 e quelli successivi, definitivamente abrogati per effetto dell'art.25/2°comma del d.lgs n. 30/07 che ha stabilito che alla data di entrata in vigore sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, n. 53, n. 54. Abrogazione che si giustifica proprio in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa). Entrambe le discipline richiamate impongono tuttavia la preventiva selezione del regime giuridico da reputarsi maggiormente favorevole per il cittadino straniero che richiede il titolo di soggiorno. Deve allora osservarsi che la valutazione rimessa all'interprete deve riguardare complessivamente le condizioni di accesso ma anche quelle di conservazione del titolo, sia sotto il profilo delle formalità amministrative per l'ingresso ed il soggiorno (artt. 5, 6, 7, 9 d.lgs n. 30/07), sia in ordine alla natura ed al contenuto dei diritti conseguenti al soggiorno (art. 10 d.lgs n. 30/07) sia, infine, in ordine alle condizioni di mantenimento del medesimo che interessano in particolare la causa in discussione ( artt. 11, 12, 13 e 20 d.lgs n. 30/07). Nel sistema del T.U.I. n. 286/98 il permesso di soggiorno per coesione familiare, fondato sul divieto di espulsione del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano ex art. 19/2°comma lettera c) e sul successivo art. 30 che regola le condizioni del permesso di soggiorno per motivi familiari (in particolare la lettera b), attribuisce un titolo di soggiorno di natura temporanea, soggetto a rinnovi periodici e indissolubilmente legato al rapporto di coniugio ed all'effettività della convivenza. La mancanza di autonomia del diritto al soggiorno e l'instabilità temporale del medesimo ne costituiscono le caratteristiche principali. Al contrario, nel sottosistema del d.lgs n. 30/07, il cittadino straniero coniugato con il cittadino italiano ottiene un titolo di soggiorno (la carta di soggiorno) dotato di ampia stabilità temporale (suscettibile di divenire permanente dopo cinque anni e non subordinato alle condizioni di rilascio della Carta di soggiorno) e di tendenziale autonomia, che conserva la sua efficacia, a determinate condizioni, anche in caso di decesso o partenza del cittadino italiano (art. 11 d.lgs n. 30/07), oltre che nel caso di divorzio o annullamento del matrimonio, essendo sufficiente a tale ultimo riguardo che, anche in mancanza del diritto al soggiorno permanente di cui all'art. 14, il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno sul territorio nazionale prima dell'inizio del procedimento di divorzio od annullamento. Il provvedimento del Questore di Imperia oggetto di giudizio si fonda esclusivamente sulla ritenuta assenza dal territorio nazionale del ricorrente e richiama l'art 14, comma 2, del D. Lgs 30/2007 che dispone: ”il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore ai due anni” ed utilizza, a tal fine, gli elementi presuntivi sopraindicati (mancato rintraccio presso l'indirizzo di residenza di Imperia, mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi, mancato versamento di contributi previdenziali). A parte la circostanza che il ricorrente sia stato agevolmente rintracciato dalla Questura nelle due occasioni in cui lo ha convocato presso la sede degli uffici per provvedere alla notifica a mani dapprima della comunicazione dei motivi ostativi e, successivamente, del rigetto (rispettivamente in data 10.03.25 e 23.4.2025), gli accertamenti svolti dalla P.G. presso l'indirizzo di residenza anagrafica non depongono per la ritenuta irreperibilità sul territorio nazionale del signor Parte_1
In disparte la circostanza del zza delle verifiche svolte, va infatti osservato che lo stesso ricorrente, all'udienza del 27.11.2025, ha ben chiarito i termini della propria complessiva situazione, sia dal punto di vista lavorativo che alloggiativo, a far data dalla intervenuta separazione coniugale. Ed infatti lo stesso, con modalità assolutamente spontanee e sincere, ha chiarito di lavorare con la propria ditta artigiana, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, prevalentemente in Costa Azzurra, e di recarsi, appena libero dagli impegni lavorativi, presso i propri figli ad Omegna. Convincente è stato anche il suo narrato in ordine alla pressante necessità di lavorare e di conseguire il reddito necessario per provvedere alle esigenze della sua numerosa prole, verso cui ha mostrato profondo attaccamento. In queste condizioni risulta evidente che, seppure costretto all'estero per esclusivi motivi di lavoro, il centro preminente dei suoi interessi sia l'Italia, dove vive tutta la sua famiglia ed ove si reca in tutte le occasioni in cui risulta libero dagli impegni lavorativi, per potere trascorrere con i figli il proprio tempo. Per tale motivo va ritenuto che sia l'Italia il Paese con cui mantiene forti e radicati i propri interessi e legami, ove sussiste un effettivo collegamento con il territorio ed ove soggiorna in tutte le occasioni in cui l'attività lavorativa, ove svolta in Francia e non in Italia, viene sospesa. Il ricorso è pertanto fondato, non avendo rappresentato l'amministrazione resistente ulteriori motivi di diniego. Deve quindi essere affermato il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione previo annullamento del provvedimento del Questore di Imperia del 16.4.2025. Alla soccombenza della parte convenuta consegue l'addebito delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in assenza di notula Va inoltre revocato il beneficio del gratuito patrocinio stante l'intervenuta rinuncia
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso presentato e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore di Imperia del 16.4.2025 di revoca della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; dispone il rilascio in favore del ricorrente della Carta di soggiorno di Parte_1 familiare di cittadino dell'Unione Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro 2.000,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti Revoca il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio stante l'intervenuta espressa rinuncia.
Si comunichi
Genova, 28.11.2025
La Giudice Dott.ssa Laura Cresta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Undicesima Sezione Stranieri CIVILE
In persona della Giudice monocratica dott.ssa Laura Cresta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5894/2025 promossa da:
, nato in [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in PIAZZA DANTE ALIGHIERI, 11 18100 IMPERIA, presso lo studio dell''avv. , (C.F. ) che lo rappresenta e difende in Parte_2 C.F._2 forza di mandato in atti.
PARTE RICORRENTE
CONTRO
elettivamente domiciliata in Controparte_1
VIALE BRIGATE PARTIGIANE 2 16100 GENOVA presso lo studio dell'AVVOCATURA DELLO
STATO GENOVA (C.F. ), che lo rappresenta e difende in forza di C.F._3 mandato in atti.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni (DEL 27.11.2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che non è oggetto di contestazione e risulta documentalmente provato:
- Che il ricorrente, cittadino tunisino, ha contratto matrimonio con la signora Per_1
, cittadina italiana, in data 15.10.2005, a Stresa;
[...]
- al matrimonio sono nati 6 figli, tutti cittadini italiani;
- Che i coniugi si sono separati consensualmente in data 9.3.2023, nanti il Tribunale di Verbania, che ha disposto l'affidamento condiviso di tutti i figli ed a posto a carico del padre un contributo per il loro mantenimento pari ad euro 600,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, disciplinando anche il regime degli incontri padre-figli; - Che a seguito della suddetta separazione il ricorrente ha posto la propria residenza anagrafica in Imperia, in via F. Paoletti 35, dopo essere stato cancellato per irreperibilità dalla precedente, in Omegna (VB);
- Che in data 18.1.2023 ha presentato alla Questura di Imperia istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno a tempo indeterminato per familiare di cittadino UE;
- Che la ha revocato il permesso di soggiorno sul presupposto che il CP_1 ricorrente non soggiornasse in Italia da molti anni, considerate le risultanze INPS, fiscali, anagrafiche. Rilevato, più nel dettaglio, che il provvedimento del Questore ha revocato il permesso sul presupposto dell'assenza del ricorrente dal territorio nazionale da anni considerati i seguenti elementi: l'estratto contributivo , da cui non risultava nulla dal 2012; CP_2 le risultanze anagraf in quanto, dopo la cancellazione dall'anagrafe del Comune di Omegna (già domicilio coniugale n.d.r.) risultava risiedere anagraficamente in Imperia, via Paoletti 35 - indirizzo noto alla Questura in quanto utilizzato da molti stranieri poi risultati ivi irreperibili- ove non veniva trovato;
l'assenza di dichiarazioni dei redditi in Italia come da consultazione dell'Anagrafe fiscale. All'udienza del 27.11.2025, ove sono comparse entrambe le parti è stata sentito liberamente il ricorrente, presente, che ha dichiarato quanto segue:
“D Buongiorno, mi puoi dire dove abiti attualmente? Con chi e se avete un contratto di locazione? R vivo ad Imperia in via Filippo Paolini 23 D quanto paghi di affitto? R pago 200 euro al proprietario di cui non conosco il nome;
la casa è in affitto con contratto a nome di un altro tunisino che vive in quella casa ma di cui non so riferire meglio;
io non vivo lì, vivo sempre in trasferta D mi puoi spiegare meglio questa circostanza? R io lavoro quasi sempre in Francia con la mia ditta, in Costa Azzurra ed ultimamente anche in Normandia;
parlo il francese, l'ho studiato;
ho un alloggio dove sto quando lavoro in Francia ed è a Nizza, ospite di connazionali D. da quando non vivi più con tua moglie ed i tuoi figli? Dove sei andato a vivere da allora? R: prima della separazione giudiziale io sono andato in Francia per lavorare ed anche mia moglie ed i figli venivano a trovarmi lì; poi dalla separazione ho continuato a lavorare in Francia ed a vivere;
più precisamente vado avanti ed indietro fra la Francia e l'Italia. In Italia la mia base è a Imperia ma di fatto quando sono fermo sul lavoro vado direttamente a stare da miei figli a Omegna D che lavoro stai facendo attualmente e da quanto tempo? Quanto guadagni? Quanto versi per i tuoi sei figli? R. ho sempre fatto il cartongesso e lavoro, anche in Francia, con la mia ditta individuale ad Imperia (IM) via Principale Piani 28; l'indirizzo è quello dello studio del commercialista;
guadagno importi vari fra 1.000 e 5.000 euro al mese, non posso dire una cifra esatta, magari un mese non lavoro neppure;
due figli sono maggiorenni ma studiano ancora;
io non ho una cifra precisa per loro ma do tutto quello che posso;
io lavoro per loro, sono tutta la mia vita loro D riesci a vedere i tuoi figli? Che rapporto hai mantenuto con loro e con tua moglie? R dipende dal lavoro;
però posso dire in media ogni mese, appena ho tempo li vedo;
ho un buonissimo rapporto con mia moglie, molto civile;
io amo i miei figli e loro mi amano;
io dopo 27 anni in Italia mi sento italiano. D vuoi aggiungere qualcosa? Si dà atto che a questo punto il ricorrente inizia a piangere lamentando di non comprendere per quale motivo sia potuto diventare clandestino, pur avendo sei figli tutti cittadini italiani”. All'esito il signor ha rinunciato al beneficio del gratuito patrocinio, le parti hanno Parte_1 precisato le risp clusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c. OSSERVA Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Va chiarito che alla fattispecie in esame si applica solo in parte la normativa sui titoli di soggiorno giustificati da motivi familiari, relativi ai cittadini UE e ai loro familiari, contenuta nel d.lgs n. 30 del 2007. Infatti, il decreto legislativo, attuativo della Direttiva 2004/38/CE, avente specificamente ad oggetto il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, si applica, nel nostro ordinamento, anche ai titoli di soggiorno richiesti dai familiari dei cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo citato che ha espressamente stabilito: "le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana". Anche nel testo unico sull'immigrazione - D.lgs n. 286/1998, all'art. 28/2°comma, Titolo IV relativo al diritto all'unità familiare - è previsto che ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuino ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965 n. 1656, fatte salve quelle più favorevoli del presente testo unico (dpr. n. 1656/1965 e quelli successivi, definitivamente abrogati per effetto dell'art.25/2°comma del d.lgs n. 30/07 che ha stabilito che alla data di entrata in vigore sono o restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, n. 53, n. 54. Abrogazione che si giustifica proprio in virtù dell'entrata in vigore della nuova disciplina normativa). Entrambe le discipline richiamate impongono tuttavia la preventiva selezione del regime giuridico da reputarsi maggiormente favorevole per il cittadino straniero che richiede il titolo di soggiorno. Deve allora osservarsi che la valutazione rimessa all'interprete deve riguardare complessivamente le condizioni di accesso ma anche quelle di conservazione del titolo, sia sotto il profilo delle formalità amministrative per l'ingresso ed il soggiorno (artt. 5, 6, 7, 9 d.lgs n. 30/07), sia in ordine alla natura ed al contenuto dei diritti conseguenti al soggiorno (art. 10 d.lgs n. 30/07) sia, infine, in ordine alle condizioni di mantenimento del medesimo che interessano in particolare la causa in discussione ( artt. 11, 12, 13 e 20 d.lgs n. 30/07). Nel sistema del T.U.I. n. 286/98 il permesso di soggiorno per coesione familiare, fondato sul divieto di espulsione del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano ex art. 19/2°comma lettera c) e sul successivo art. 30 che regola le condizioni del permesso di soggiorno per motivi familiari (in particolare la lettera b), attribuisce un titolo di soggiorno di natura temporanea, soggetto a rinnovi periodici e indissolubilmente legato al rapporto di coniugio ed all'effettività della convivenza. La mancanza di autonomia del diritto al soggiorno e l'instabilità temporale del medesimo ne costituiscono le caratteristiche principali. Al contrario, nel sottosistema del d.lgs n. 30/07, il cittadino straniero coniugato con il cittadino italiano ottiene un titolo di soggiorno (la carta di soggiorno) dotato di ampia stabilità temporale (suscettibile di divenire permanente dopo cinque anni e non subordinato alle condizioni di rilascio della Carta di soggiorno) e di tendenziale autonomia, che conserva la sua efficacia, a determinate condizioni, anche in caso di decesso o partenza del cittadino italiano (art. 11 d.lgs n. 30/07), oltre che nel caso di divorzio o annullamento del matrimonio, essendo sufficiente a tale ultimo riguardo che, anche in mancanza del diritto al soggiorno permanente di cui all'art. 14, il matrimonio sia durato almeno tre anni, di cui almeno un anno sul territorio nazionale prima dell'inizio del procedimento di divorzio od annullamento. Il provvedimento del Questore di Imperia oggetto di giudizio si fonda esclusivamente sulla ritenuta assenza dal territorio nazionale del ricorrente e richiama l'art 14, comma 2, del D. Lgs 30/2007 che dispone: ”il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore ai due anni” ed utilizza, a tal fine, gli elementi presuntivi sopraindicati (mancato rintraccio presso l'indirizzo di residenza di Imperia, mancata presentazione di dichiarazioni dei redditi, mancato versamento di contributi previdenziali). A parte la circostanza che il ricorrente sia stato agevolmente rintracciato dalla Questura nelle due occasioni in cui lo ha convocato presso la sede degli uffici per provvedere alla notifica a mani dapprima della comunicazione dei motivi ostativi e, successivamente, del rigetto (rispettivamente in data 10.03.25 e 23.4.2025), gli accertamenti svolti dalla P.G. presso l'indirizzo di residenza anagrafica non depongono per la ritenuta irreperibilità sul territorio nazionale del signor Parte_1
In disparte la circostanza del zza delle verifiche svolte, va infatti osservato che lo stesso ricorrente, all'udienza del 27.11.2025, ha ben chiarito i termini della propria complessiva situazione, sia dal punto di vista lavorativo che alloggiativo, a far data dalla intervenuta separazione coniugale. Ed infatti lo stesso, con modalità assolutamente spontanee e sincere, ha chiarito di lavorare con la propria ditta artigiana, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio, prevalentemente in Costa Azzurra, e di recarsi, appena libero dagli impegni lavorativi, presso i propri figli ad Omegna. Convincente è stato anche il suo narrato in ordine alla pressante necessità di lavorare e di conseguire il reddito necessario per provvedere alle esigenze della sua numerosa prole, verso cui ha mostrato profondo attaccamento. In queste condizioni risulta evidente che, seppure costretto all'estero per esclusivi motivi di lavoro, il centro preminente dei suoi interessi sia l'Italia, dove vive tutta la sua famiglia ed ove si reca in tutte le occasioni in cui risulta libero dagli impegni lavorativi, per potere trascorrere con i figli il proprio tempo. Per tale motivo va ritenuto che sia l'Italia il Paese con cui mantiene forti e radicati i propri interessi e legami, ove sussiste un effettivo collegamento con il territorio ed ove soggiorna in tutte le occasioni in cui l'attività lavorativa, ove svolta in Francia e non in Italia, viene sospesa. Il ricorso è pertanto fondato, non avendo rappresentato l'amministrazione resistente ulteriori motivi di diniego. Deve quindi essere affermato il diritto del ricorrente al rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione previo annullamento del provvedimento del Questore di Imperia del 16.4.2025. Alla soccombenza della parte convenuta consegue l'addebito delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in assenza di notula Va inoltre revocato il beneficio del gratuito patrocinio stante l'intervenuta rinuncia
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, Accoglie il ricorso presentato e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Questore di Imperia del 16.4.2025 di revoca della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione; dispone il rilascio in favore del ricorrente della Carta di soggiorno di Parte_1 familiare di cittadino dell'Unione Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite così determinate: euro 2.000,00 per compensi di Avvocato oltre 15% di spese generali, IVA e CPA, oltre euro 125,00 di esborsi ove sostenuti Revoca il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio stante l'intervenuta espressa rinuncia.
Si comunichi
Genova, 28.11.2025
La Giudice Dott.ssa Laura Cresta