Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1432/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott. Carlo Maria Bucalo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. R.G. 1432/2024 V.G., congiuntamente promossa da:
, nato ad [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Vita Patrizia Valenti (pec domiciliazione:
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RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
Avente ad oggetto: Domanda congiunta per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: con le note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate le parti concludevano riportandosi al ricorso congiunto al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario, il Parte_1 Parte_2
01.09.2011, a Custonaci, regolarmente trascritto nel Registro dello Stato Civile del detto
Comune al n. 52, p. II, Serie A, anno 2011, unione dalla quale è nato il figlio Per_1
(20.04.2014).
La separazione personale tra i coniugi è stata definita con decreto di omologa n.
146/2021 del 21.05.2021 (R.G. n. 777/2021) del Tribunale di Trapani.
Decorsi i termini prescritti dalla legge, i coniugi, con ricorso congiunto depositato il
23.10.2024, avanzano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
*****
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte, con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso e delle seguenti condizioni comordate:
1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali condivideranno i Per_1
compiti di cura, educazione, istruzione ed assistenza, ed adotteranno tutte le decisioni necessarie a favorire la concreta realizzazione della bigenitorialità ed il mantenimento di significativi rapporti del minore con i parenti, ed in particolare con i nonni, di ciascun ramo genitoriale. Il minore convivrà
prevalentemente con la madre, presso il domicilio della stessa, e rimarrà con il padre nei seguenti periodi:
- durante il periodo scolastico, dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 13:30 alle ore
17:00; il padre preleverà il figlio dalla scuola all'uscita e lo porterà con sé nella casa della propria famiglia di origine, consumando con lui il pranzo e lo seguirà nei compiti scolastici, che il bambino inizierà a svolgere con lui e che completerà poi con la madre, la quale andrà ivi a prelevarlo alle ore
17:00;
- durante il periodo delle vacanze scolastiche - dalla chiusura alla riapertura della scuola - dal lunedì al venerdì di ogni settimana dalle ore 13:30 alle ore 17:00; il padre preleverà il figlio dalla casa materna e lo porterà con sé nella casa della propria famiglia di origine, dove la madre lo andrà a prelevare alle ore 17:00;
- a settimane alterne, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19.30 della domenica successiva;
- durante le festività natalizie, dalle ore 10:30 del 23 dicembre alle ore 10:30 del 25 dicembre il primo anno, e dalle ore 10:30 del 25 dicembre alle ore 19:30 del 27 dicembre l'anno successivo e così
di seguito ad anni alterni;
nonché dalle ore 10:30 dell'1 gennaio alle ore 19:30 del 3 gennaio il primo anno, e dalle ore 19:30 del 30 dicembre alle ore 10:30 dell'1 gennaio l'anno successivo e così di seguito ad anni alterni.
- durante le vacanze pasquali, dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica di
Pasqua il primo anno e dalle ore 10:30 del Lunedì dell'Angelo alle ore 19:30 del martedì successivo l'anno dopo, e così di seguito ad anni alterni;
- durante l'estate, per due settimane non consecutive;
sarà il padre a comunicare alla madre,
entro il 31 maggio di ogni anno, i due periodi di una settimana ciascuno che trascorrerà Per_1 N. 1432/2024 R.G.V.G.
con lui, scegliendoli nell'arco di tempo che va dal 15 giugno al 15 di settembre. In caso di mancata comunicazione nel termine sopra indicato, il figlio trascorrerà con il padre la terza settimana di luglio e la terza settimana di agosto. Il minore durante l'estate trascorrerà con la madre un periodo anche non continuativo di vacanza di due settimane nel mese di agosto;
pertanto nelle dette due settimane rimane sospesa l'ordinaria disciplina di permanenza del minore con il padre.
2) Il padre verserà alla madre, entro il giorno quindici del mese di riferimento, mediante accredito del relativo importo su conto corrente bancario intestato alla stessa, la somma di € 300,00
mensili a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore Tale assegno verrà Per_1
rivalutato annualmente in base agli indici Istat. I coniugi concordano che sarà la sig.ra Parte_2
a beneficiare dell'intero importo dell'assegno unico universale per il figlio a tal
[...] Per_1
fine il sig. si obbliga a rilasciare le dichiarazioni e a fornire i documenti, anche fiscali, che Pt_1
saranno richiesti per l'erogazione di tali prestazioni.
3) I genitori parteciperanno, in ragione del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie per il figlio, quali specificatamente indicate nel Protocollo di intesa tra il Tribunale di Trapani e l'Ordine degli Avvocati di Trapani siglato il 22.11.2018, che dichiarano di conoscere.
4) I coniugi, entrambi laureati in economia e commercio, ed ambedue impiegati, essendo economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
5) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi passaporti turistici ed assumono l'obbligo di comunicarsi a vicenda ogni mutamento delle rispettive residenze.
Ciò posto, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nella causa di separazione consensuale, conclusasi con decreto di omologa n. 146/2021 del 21.05.2021 (R.G. n. 777/2021)
del Tribunale di Trapani.
Da tale data in poi, non si sono ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come dagli stessi confermato in senso alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di comparizione personale. N. 1432/2024 R.G.V.G.
Le rassegnate condizioni congiunte vanno poste a fondamento del pronunciando divorzio in quanto non contrarie né all'ordine pubblico, né alla legge, né al superiore interesse del figlio minore.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Custonaci, in data 01.09.2011 da , nato ad [...], il [...] (c.f. Parte_1
, e , nata a [...], il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
,), trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Custonaci C.F._2
al n. 52 p. II, Serie A, anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva;
nulla per le spese;
dispone che questa sentenza, una volta passata in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Trapani,
in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Carlo Maria Bucalo
Il Presidente
Michele Ruvolo