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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9628 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente TRA
in Parte_1 persona del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parte_2 TRECCANI (giusta delega in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata Parte attrice E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a CP_1 VE (BS), via Kennedy n. 23 (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Luca LANDI e Giovan Battista MARUCCO (giusta delega in atti) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la società chiedendo: revocare, in via principale, anche previa dichiarazione di CP_2 simulazione relativa, dissimulando esso una “datio in solutum” ai sensi dell'art. 166, comma 1, lett. b) C.C.I.I., o, in subordine ex artt. 165 CCII e 2901 c.c., l'atto a rep. N. 93828 – racc. n. 62385 notaio Avv. Massimo Napolitano in Melegnano, effettuato in data 16.03.2023 dalla in favore di parte convenuta ad estinzione di un Parte_1 CP_3 CP_1 debito della di € 297.000,00 nei confronti della medesima società Controparte_4 convenuta;
in via ulteriormente subordinata, condannare la società convenuta al pagamento del controvalore dell'immobile pari al valore venale del bene da determinarsi, alla data del 16.03.2023, oltre, da tale data, interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare la società convenuta alla restituzione dei frutti civili della cosa oggetto di revoca dalla domanda di revocatoria sino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 2036, secondo comma, c.c., dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca o di condanna al pagamento del controvalore ex art. 2043 c.c.; la vittoria delle spese e dei compensi di lite. A sostegno delle proprie domande parte attrice ha esposto che: in data 31.03.2017, la società aveva ceduto alla società un credito di €431.048,30 vantato nei CP_5 CP_1 confronti di in data 21.07.2021, aveva notificato alla Parte_1 CP_1 [...] la predetta cessione di credito;
in data 16.03.2023, la cessionaria e la Parte_1 CP_1
1 debitrice ceduta avevano concluso un accordo transattivo prevedente: “il
Parte_1 credito acquisito da di € 431.048,30 e vantato nei confronti di CP_1 Parte_1 verrà saldato così come segue: €297.000,00 verranno compensati a seguito del trasferimento della piena proprietà da a tramite rogito notarile dell'unità
Parte_1 CP_1 immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Cremona, corso XX settembre n. 71, e precisamente: negozio su due livelli (terreno e interrato), composto di un locale, disimpegno e bagno al piano terreno, di un vano di cantina al piano interrato e censito nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 86 – mappale 988 – subalterno 502, Corso XX Settembre n. 71 – piano S1 – T– zona censuaria 1 – categoria C/1 – classe 6 – mq. 82 – superficie catastale totale mq. 87 – R.C. € 3.354,08 … a saldo e stralcio dell'importo restante di €134.048,30, verrà corrisposta da a vantaggio di la somma
Parte_1 CP_1 di € 10.000,00; le parti avevano concluso, contemporaneamente al negozio transattivo, un contratto, rep. N. 93828 – racc. n. 62385, avanti al notaio Avv. Massimo Napolitano in Melegnano, avente ad oggetto il trasferimento, da parte di a favore di
Parte_1
della piena proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta;
con tale contratto le CP_1 parti avevano dichiarato un corrispettivo prezzo della vendita, a corpo e non a misura, pari a complessivi €270.000,00 oltre IVA (al 10%) e, così, complessivamente €297.000,00; le parti avevano dichiarato, altresì, che: “detto prezzo, ai sensi dell'art. 1241 c.c., viene regolato, mediante compensazione con il credito vantato dall'acquirente nei confronti della CP_1 parte venditrice in forza delle seguenti fatture, ancora insolute, emesse Parte_1 dalla società a carico di parte venditrice, credito che ha ceduto a parte CP_5 CP_5 acquirente con scambio di corrispondenza perfezionato in data 31.03.2017: fattura n. 25 del 28-02-2014 di euro 19.281,90, fino alla concorrenza di euro 3.281,90; fattura n. 32 del 31- 03-2014 di euro 21.221,20; fattura n. 64 del 30-04-2014 di euro 22.537,90; fattura n. 108 del 31-05-2014 di euro 36.904,50; fattura n. 123 del 30-06-2014 di euro 36.486,30; fattura n. 134 del 31-07-2014 di euro 36.679,50; fattura n. 227 del 31-10-2014 di euro 15.409,50; fattura n. 228 del 31-10-2014 di euro 31.884,00; fattura n. 229 del 31-10-2014 di euro 37.150,50; fattura n. 238 del 31-10-2014 di euro 732,00; fattura n. 290 del 23-12-2014 di euro 25.824,50; fattura n. 4 del 20-01-2015 di euro 27.911,00; fattura n. 17 del 30-01-2015 di euro 21.413,00, fino alla concorrenza di euro 977,20”; in data 08.05.2023, l'assemblea dei soci di aveva deliberato la messa in liquidazione della società; in data Parte_1 26.07.2023, il Tribunale di RE con sentenza n. 108/2023 aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa la Curatela, rilevato che Controparte_4 nell'anno antecedente la data di apertura della procedura di liquidazione Parte_1 giudiziale aveva estinto debiti pecuniari scaduti ed esigibili ricorrendo a mezzi anormali di pagamento, con diffida trasmessa a mezzo pec in data 20.10.2023, aveva intimato alla società la restituzione a favore della liquidazione giudiziale . CP_1 Controparte_4 del bene immobile sopra descritto ed oggetto di cessione;
con comunicazione del 7.11.2023, l'odierna convenuta, non contestando, specificatamente, l'esecuzione di un “pagamento anomalo”, aveva comunicato alla Curatela che “non conosceva né poteva conoscere lo stato di insolvenza in cui versava la al momento della conclusione della vendita”, Pt_1 dichiarando altresì: “ è disponibile, al solo fine di evitare il contenzioso giudiziale e CP_1 senza nulla ammettere e/o riconoscere, a trovare una soluzione all'insorta vertenza” e, in data 14.03.2024, aveva trasmesso alla Curatela proposta transattiva prevedente il pagamento della somma di €20.000,00, proposta non ritenuta congrua dalla Curatela. Parte attrice ha, pertanto, dedotto che: la simulazione della vendita, dissimulante una datio in solutum, o (comunque) la complessità dell'operazione negoziale integrano uno strumento anomalo di pagamento ex art. 166, comma 1, lett. b) C.C.I.I.; in subordine, sono
2 configurabili, nel caso di specie, le condizioni ricavabili dal combinato disposto degli artt. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c.; la Curatela avrebbe, comunque, diritto di credito relativo al controvalore del bene oggetto dell'atto revocando, esigibile nella denegata ipotesi in cui emergesse l'impossibilità recuperatoria del bene;
ha diritto alla restituzione dei frutti civili da determinarsi mediane consulenza tecnica. Si è costituita in giudizio la contrastando l'avversa pretesa e chiedendo CP_1 il rigetto delle domande di parte attrice con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite. In particolare, la parte convenuta ha esposto che: per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione relativi a 5 appartamenti, un negozio, un'autorimessa e quattro posti auto, si era avvalsa anche delle prestazioni della alla fine del Parte_1 CP_5 2016, dei 5 appartamenti era riuscita a venderne 4; giusta le intese tra ed Pt_1 Pt_1 CP_5 nel caso in cui non avesse avuto l'intera provvista per pagare il credito della Pt_1 CP_5 l'ultimo appartamento sarebbe stato ad essa ceduto a parziale pagamento, mediante compensazione, del corrispettivo dovutole per le prestazioni eseguite;
su dette residue unità immobiliari persisteva, nel 2016, l'ipoteca della Banca Popolare;
intendeva cedere Pt_1 l'appartamento “al rustico” (esteriormente, l'immobile era completato, ma nell'appartamento mancavano tutte le finiture); in data 31.3.2017, aveva ceduto il suo credito nei CP_5 confronti di a era stata informalmente resa edotta dell'avvenuta Pt_1 CP_1 Pt_1 cessione, ma io ettata o notificata alla attrice ai sensi dell'art. 1264 Codice Civile;
acquisito il credito predetto, più volte aveva invitato a CP_1 Pt_1 provvedere al pagamento di quanto dovutole, comunicando che anch'essa era disponibile, così come si era resa disponibile la cedente ad acquisire la proprietà dell'immobile; a CP_5 seguito delle ripetute richieste dell'odierna convenuta, aveva confermato la propria Pt_1 disponibilità all'operazione predetta (cessione del negozio e suo pagamento per il tramite di compensazione) ed emetteva la fattura (prodotta in atti), trasmettendola a;
nel mese di CP_1 gennaio 2018, però, sul negozio ancor risultava iscritta l'ipoteca della banca ed non Pt_1 aveva le disponibilità necessarie per provvedere alla sua cancellazione: fino a che non fosse riuscita a vendere l'appartamento, non avrebbe potuto provvedere come da intese;
dal Pt_1 canto suo, non aveva alcuna intenzione di procedere al rogito in quanto temeva che la CP_1 precaria situazione in cui a quell'epoca (era, lo ribadiamo, il 2018) versava la l'avrebbe Pt_1 esposta ad azioni da parte della banca che avrebbe fatto valere l'ipoteca citata, ritenendo così che non fosse opportuno spendere del denaro per un atto notarile che non l'avrebbe messa al riparo da rischi di sorta;
in data 21.7.2021, a fronte dell'inerzia della che né aveva Pt_1 provveduto al pagamento del credito di né aveva cancellato l'ipoteca, la convenuta CP_1 aveva notificato ad l'avvenuta cessione del credito e, contestualmente, l'aveva diffidata Pt_1 a provvedere al pagamento a stretto giro;
in data 4.8.2021, aveva nuovamente CP_1 diffidato la al pagamento e quest'ultima, per le vie brevi aveva ribadito Parte_1 la disponibilità a trasferire in via definitiva a la proprietà dell'immobile; sul finire CP_1 del 2021, aveva riferito a che, di lì a poco, sarebbe riuscita a risolvere la Pt_1 CP_1 situazione essendo riuscita a reperire un acquirente che non solo era disponibile ad acquisire l'appartamento “al rustico”, ma che intendeva altresì incaricare la di eseguire i lavori Pt_1 mancanti, circostanza che risultava assolutamente credibile nel settore;
nel mese di settembre 2022, aveva contattato comunicando di essere riuscita a cancellare l'ipoteca Pt_1 CP_1 presente sul negozio ed anche quella ancor presente sull'appartamento rimasto invenduto e di esser quindi pronta alla stipula concordata;
le ipoteche erano state cancellate in data 21/7/2022, allorquando aveva corrisposto alla creditrice ipotecaria €220.574,22 ad Pt_1 estinzione del suo precedente debito;
a quel punto, la convenuta aveva pensato che non vi
3 fossero più rischi ad acquisire la proprietà dell'immobile in questione, secondo le intese informali sino a quel momento intercorse e, in data 16/3/2023, era stato stipulato l'atto per cui è causa. Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n. 117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
*** La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta. Si rileva che, a mente dell'art. 166, comma 1 lett. b) C.C.I.I., “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore … gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”. Nel caso in esame, la Liquidazione Giudiziale della ha allegato Parte_1 sia il presupposto oggettivo della fattispecie costituito (dall'eventus damni e) dall'anormalità dell'atto compiuto dal debitore, sia l'elemento temporale richiesto dalla norma citata, ossia la stipula dell'atto di cessione (del 16.3.2023) avvenuta entro l'anno anteriore rispetto alla data del 26.07.2023, giorno in cui il Tribunale di RE con sentenza n. 108/2023 aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell' . Parte_1 In particolare, in data 16.03.2023, la convenuta (creditrice cessionaria) e la CP_1 debitrice (ceduta) avevano concluso un accordo transattivo nel quale era Parte_1 previsto che: “il credito acquisito da di € 431.048,30 e vantato nei confronti di CP_1 verrà saldato così come segue: €297.000,00 verranno compensati a Parte_1 seguito del trasferimento della piena proprietà da a tramite Parte_1 CP_1 rogito notarile dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Cremona, corso XX settembre n. 71”. Contestualmente al negozio transattivo, le parti avevano stipulato il contratto (rep. N. 93828 – racc. n. 62385, avanti al notaio Avv. Massimo Napolitano in Melegnano) avente ad oggetto il trasferimento, da parte di Parte_1
[... a favore di della piena proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta CP_1 dichiarando un prezzo di vendita, a corpo e non a misura, complessivamente pari a
€297.000,00, compensando così il credito vantato dall'acquirente nei confronti CP_1 della parte venditrice in forza delle fatture ancora insolute (emesse dalla Parte_1 società a carico di parte venditrice), e ceduto a parte acquirente in data 31.03.2017. CP_5 L'operazione negoziale complessiva, dunque, risulta integrare una datio in solutum, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità come mezzo anormale di pagamento di un debito. Infatti, “rilevato – in conformità alla giurisprudenza di legittimità - che, a fronte della vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante – si ricade in un'ipotesi di datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 L.F.” (Cass. Civ., Sez. 2, 14/05/2024, Ord. n. 13227)
4 Dal canto suo, anche parte opposta ha riconosciuto implicitamente l'anormalità del pagamento affermando l'inutilità del richiamo effettuato dalla controparte all'istituto della simulazione considerato che, per giurisprudenza costante, anche il pagamento mediante compensazione costituisce mezzo anomalo di pagamento. Quanto all'eventus damni, tale elemento non appare richiesto dalla formulazione della norma citata in quanto legalmente presunto. In ogni caso, nel caso in esame, è evidente il depauperamento del patrimonio del debitore il quale si è privato di un bene immobile per far fronte a debiti scaduti portati da vecchie fatture. Con riferimento alla consapevolezza in capo alla società del presunto stato di CP_1 dissesto della in liquidazione, le circostanze addotte dalla convenuta Parte_1 devono ritenersi sufficienti a dimostrare la sua inscientia decoctionis. Si osserva, invero, che “in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. 1, 25/11/2024, Ord. n. 30252). Nel caso di specie, parte convenuta, ripercorrendo le vicende occorse tra essa, la cedente e la , sin dall'anno 2016, ha esposto di aver CP_5 Parte_1 acquistato i crediti della nei confronti della debitrice, in data 31.3.2017, e di aver CP_5 successivamente invitato più volte a provvedere al pagamento di quanto dovutole, Pt_1 comunicando di essere disponibile ad acquisire la proprietà dell'immobile in questione. La convenuta ha, altresì, rappresentato che, non avendo le disponibilità necessarie per Pt_1 provvedere alla cancellazione dell'ipoteca gravante su quel bene, non aveva avuto alcuna intenzione di procedere al rogito in quanto temeva che la precaria situazione in cui, nell'anno 2018, versava la l'avrebbe esposta ad azioni da parte della banca che avrebbe fatto Pt_1 valere l'ipoteca citata. Nonostante l' avesse emesso, già in data 31.1.2018 (cfr. doc. n. Pt_1 3), la fattura per la cessione del negozio in questione, infatti, in quel periodo non si era addivenuti alla stipula. In data 21.7.2021, non aveva provveduto al pagamento del Pt_1 credito di né aveva cancellato l'ipoteca e la convenuta aveva notificato alla CP_1 debitrice l'avvenuta cessione del credito e l'aveva diffidata a provvedere al pagamento. La difesa della parte convenuta ha, poi, esposto che: in data 4.8.2021, avrebbe CP_1 nuovamente diffidato la al pagamento e quest'ultima, per le vie brevi Parte_1 aveva ribadito la disponibilità a trasferire in via definitiva a la proprietà CP_1 dell'immobile; sul finire del 2021, avrebbe riferito a che, di lì a poco, sarebbe Pt_1 CP_1 riuscita a risolvere la situazione essendo riuscita a reperire un acquirente che non solo era disponibile ad acquisire l'appartamento “al rustico”, ma che intendeva altresì incaricare la di eseguire i lavori mancanti;
nel 2022, la Tecno Costruzioni Srls di Milano aveva Pt_1 prestato la propria opera presso il cantiere della a Manerbio in via Cavour n. 25 ed era Pt_1 stata regolarmente retribuita;
nel mese di settembre 2022, contattò dicendo al Pt_1 CP_1 sig. di essere finalmente riuscita a cancellare l'ipoteca presente sul negozio ed anche Pt_3 quella ancor presente sull'appartamento rimasto invenduto e di esser quindi pronta alla stipula concordata;
le ipoteche erano state cancellate in data 21/7/2022, allorquando aveva Pt_1 corrisposto alla creditrice ipotecaria €220.574,22 ad estinzione del suo precedente debito;
5 pensando che non vi fossero più rischi ad acquisire la proprietà dell'immobile in questione, in data 16/3/2023, era stato stipulato l'atto per cui è causa. Nonostante parte attrice abbia contestato specificamente alcune delle circostanze dedotte dalla convenuta (la quale, a sua volta, ha chiesto di provarle anche attraverso interpello e prova testimoniale), deve ritenersi che la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa della sia sostanzialmente dimostrata grazie, soprattutto: all'emissione della fattura, CP_2 in data 31.1.2018, da parte della che dimostra chiaramente l'esistenza di trattative tra le Pt_1 parti per la cessione del bene in questione alle cifre peraltro corrispondenti a quelle poi oggetto del contratto del 16.3.2023 e che prova, quindi, la conoscenza da parte della debitrice dell'avvenuta cessione anche prima della formale notifica del 21.7.2021; all'avvenuta cancellazione delle ipoteche da parte della debitrice attraverso il pagamento di una somma cospicua (oltre i duecentomila euro), circostanza che era stata preannunciata da CP_6 al sig. e che ha convinto quest'ultimo ad addivenire alla stipula del contratto oggetto di Pt_3 impugnativa. Come anticipato, la valutazione complessiva degli elementi indicati dalle parti non induce a ravvisare l'effettiva consapevolezza della circa lo stato conclamato di CP_1 decozione della in liquidazione. Anzi, nonostante quest'ultima avesse Parte_1 passato un periodo di difficoltà a far fronte ai propri pagamenti (circostanza non celata dalla convenuta) appare comprensibile la convinzione in capo alla terza cessionaria del credito che la fosse in ripresa, non solo per alcune circostanze apprese “nel settore”, ma soprattutto Pt_1 grazie agli elementi concreti sopra evidenziati. A scalfire tale convinzione, non sembrano invece sufficienti i bilanci depositati dalla parte attrice. Sul punto si osserva come alla fine dell'esercizio 2021, l'unico bilancio disponibile, al momento in cui la convenuta si era decisa ad addivenire alla stipula, riportava un utile (seppur modesto, ma) positivo. Inoltre, quanto alla presunta rilevazione della decozione aziendale attraverso l'esame dei bilanci, si osserva che la società convenuta non può ritenersi operatore qualificato per l'analisi di quei documenti (alla stregua, ad esempio, di un istituto bancario). In ogni caso, il mero date delle perdite di esercizio, in assenza di ulteriori elementi (come protesti o procedure monitorie/esecutive in corso), non permette di giungere alla conclusione che un soggetto sia in stato di decozione. Pertanto, le domande svolte da parte attrice, ai sensi degli artt. 166, comma 1 lett. b CCII ed ex art. 2901 c.c. e 165 CCII, devono essere respinte. In primo luogo, quanto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 166, comma 1 lett. b) CCII, si rileva come, nel caso di specie, pur essendo ravvisabile una anomalia nell'atto estintivo del debito (avvenuto a mezzo compensazione attraverso la datio in solutum del bene in questione), tuttavia, la convenuta ha dimostrato la sussistenza di elementi dai quali desumere la sua inconsapevolezza dello stato di decozione della Parte_1 In secondo luogo, per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 2901 c.c. e 165 CCII, si rileva come non risulti dimostrata, attraverso i pochi elementi indicati dalla curatela, la consapevolezza in capo alla società terza (odierna convenuta) il presunto stato di dissesto della . Secondo Parte_1 la ricostruzione attorea, la convenuta avrebbe potuto desumere lo stato di insolvenza della considerando che, nel verbale assembleare della Parte_1 Pt_1 del 28/4/2023, risultava che l'amministratore stava valutando l'applicabilità degli strumenti di cui al d.lgs. 14/2019. Ciò, tuttavia, si ritiene irrilevante in quanto quel verbale, oltre ad essere atto interno alla società, era stato adottato successivamente alla stipula dell'atto del 16.3.2023 per cui è causa. Si osserva che “in tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli
6 elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. Civ., Sez. 1, 17/05/2023, Ord. n. 13445). Nel caso di specie, come anticipato, la valutazione complessiva degli elementi indicati da parte attrice e da parte convenuta non induce a ravvisare l'effettiva consapevolezza della società convenuta circa le difficoltà dell'attrice a far fronte ai propri pagamenti. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere respinte tutte le domande svolte da parte attrice sub A), B) e C), nonché quelle ulteriori formulate sub D) ed E) in quanto dipendenti dall'accoglimento di una delle prime tre richieste. Le spese di lite, in ragione della novità legislativa costituita dal CCII e tenuto conto della carenza di informazioni e documentali in capo alla curatela, devono essere dichiarate integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 9628/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. RE (da remoto), 19 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Federico Simonelli
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
IV Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Federico Simonelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9628 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19.12.2025 e vertente TRA
in Parte_1 persona del Curatore dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Parte_2 TRECCANI (giusta delega in atti) presso il cui studio è elettivamente domiciliata Parte attrice E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a CP_1 VE (BS), via Kennedy n. 23 (C.F. e P.IVA: ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli Avv.ti Luca LANDI e Giovan Battista MARUCCO (giusta delega in atti) presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la società chiedendo: revocare, in via principale, anche previa dichiarazione di CP_2 simulazione relativa, dissimulando esso una “datio in solutum” ai sensi dell'art. 166, comma 1, lett. b) C.C.I.I., o, in subordine ex artt. 165 CCII e 2901 c.c., l'atto a rep. N. 93828 – racc. n. 62385 notaio Avv. Massimo Napolitano in Melegnano, effettuato in data 16.03.2023 dalla in favore di parte convenuta ad estinzione di un Parte_1 CP_3 CP_1 debito della di € 297.000,00 nei confronti della medesima società Controparte_4 convenuta;
in via ulteriormente subordinata, condannare la società convenuta al pagamento del controvalore dell'immobile pari al valore venale del bene da determinarsi, alla data del 16.03.2023, oltre, da tale data, interessi e rivalutazione monetaria;
in ogni caso, condannare la società convenuta alla restituzione dei frutti civili della cosa oggetto di revoca dalla domanda di revocatoria sino al passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 2036, secondo comma, c.c., dal passaggio in giudicato della sentenza di revoca o di condanna al pagamento del controvalore ex art. 2043 c.c.; la vittoria delle spese e dei compensi di lite. A sostegno delle proprie domande parte attrice ha esposto che: in data 31.03.2017, la società aveva ceduto alla società un credito di €431.048,30 vantato nei CP_5 CP_1 confronti di in data 21.07.2021, aveva notificato alla Parte_1 CP_1 [...] la predetta cessione di credito;
in data 16.03.2023, la cessionaria e la Parte_1 CP_1
1 debitrice ceduta avevano concluso un accordo transattivo prevedente: “il
Parte_1 credito acquisito da di € 431.048,30 e vantato nei confronti di CP_1 Parte_1 verrà saldato così come segue: €297.000,00 verranno compensati a seguito del trasferimento della piena proprietà da a tramite rogito notarile dell'unità
Parte_1 CP_1 immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Cremona, corso XX settembre n. 71, e precisamente: negozio su due livelli (terreno e interrato), composto di un locale, disimpegno e bagno al piano terreno, di un vano di cantina al piano interrato e censito nel catasto fabbricati del predetto comune al foglio 86 – mappale 988 – subalterno 502, Corso XX Settembre n. 71 – piano S1 – T– zona censuaria 1 – categoria C/1 – classe 6 – mq. 82 – superficie catastale totale mq. 87 – R.C. € 3.354,08 … a saldo e stralcio dell'importo restante di €134.048,30, verrà corrisposta da a vantaggio di la somma
Parte_1 CP_1 di € 10.000,00; le parti avevano concluso, contemporaneamente al negozio transattivo, un contratto, rep. N. 93828 – racc. n. 62385, avanti al notaio Avv. Massimo Napolitano in Melegnano, avente ad oggetto il trasferimento, da parte di a favore di
Parte_1
della piena proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta;
con tale contratto le CP_1 parti avevano dichiarato un corrispettivo prezzo della vendita, a corpo e non a misura, pari a complessivi €270.000,00 oltre IVA (al 10%) e, così, complessivamente €297.000,00; le parti avevano dichiarato, altresì, che: “detto prezzo, ai sensi dell'art. 1241 c.c., viene regolato, mediante compensazione con il credito vantato dall'acquirente nei confronti della CP_1 parte venditrice in forza delle seguenti fatture, ancora insolute, emesse Parte_1 dalla società a carico di parte venditrice, credito che ha ceduto a parte CP_5 CP_5 acquirente con scambio di corrispondenza perfezionato in data 31.03.2017: fattura n. 25 del 28-02-2014 di euro 19.281,90, fino alla concorrenza di euro 3.281,90; fattura n. 32 del 31- 03-2014 di euro 21.221,20; fattura n. 64 del 30-04-2014 di euro 22.537,90; fattura n. 108 del 31-05-2014 di euro 36.904,50; fattura n. 123 del 30-06-2014 di euro 36.486,30; fattura n. 134 del 31-07-2014 di euro 36.679,50; fattura n. 227 del 31-10-2014 di euro 15.409,50; fattura n. 228 del 31-10-2014 di euro 31.884,00; fattura n. 229 del 31-10-2014 di euro 37.150,50; fattura n. 238 del 31-10-2014 di euro 732,00; fattura n. 290 del 23-12-2014 di euro 25.824,50; fattura n. 4 del 20-01-2015 di euro 27.911,00; fattura n. 17 del 30-01-2015 di euro 21.413,00, fino alla concorrenza di euro 977,20”; in data 08.05.2023, l'assemblea dei soci di aveva deliberato la messa in liquidazione della società; in data Parte_1 26.07.2023, il Tribunale di RE con sentenza n. 108/2023 aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa la Curatela, rilevato che Controparte_4 nell'anno antecedente la data di apertura della procedura di liquidazione Parte_1 giudiziale aveva estinto debiti pecuniari scaduti ed esigibili ricorrendo a mezzi anormali di pagamento, con diffida trasmessa a mezzo pec in data 20.10.2023, aveva intimato alla società la restituzione a favore della liquidazione giudiziale . CP_1 Controparte_4 del bene immobile sopra descritto ed oggetto di cessione;
con comunicazione del 7.11.2023, l'odierna convenuta, non contestando, specificatamente, l'esecuzione di un “pagamento anomalo”, aveva comunicato alla Curatela che “non conosceva né poteva conoscere lo stato di insolvenza in cui versava la al momento della conclusione della vendita”, Pt_1 dichiarando altresì: “ è disponibile, al solo fine di evitare il contenzioso giudiziale e CP_1 senza nulla ammettere e/o riconoscere, a trovare una soluzione all'insorta vertenza” e, in data 14.03.2024, aveva trasmesso alla Curatela proposta transattiva prevedente il pagamento della somma di €20.000,00, proposta non ritenuta congrua dalla Curatela. Parte attrice ha, pertanto, dedotto che: la simulazione della vendita, dissimulante una datio in solutum, o (comunque) la complessità dell'operazione negoziale integrano uno strumento anomalo di pagamento ex art. 166, comma 1, lett. b) C.C.I.I.; in subordine, sono
2 configurabili, nel caso di specie, le condizioni ricavabili dal combinato disposto degli artt. 165 C.C.I.I. e 2901 c.c.; la Curatela avrebbe, comunque, diritto di credito relativo al controvalore del bene oggetto dell'atto revocando, esigibile nella denegata ipotesi in cui emergesse l'impossibilità recuperatoria del bene;
ha diritto alla restituzione dei frutti civili da determinarsi mediane consulenza tecnica. Si è costituita in giudizio la contrastando l'avversa pretesa e chiedendo CP_1 il rigetto delle domande di parte attrice con condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite. In particolare, la parte convenuta ha esposto che: per l'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione relativi a 5 appartamenti, un negozio, un'autorimessa e quattro posti auto, si era avvalsa anche delle prestazioni della alla fine del Parte_1 CP_5 2016, dei 5 appartamenti era riuscita a venderne 4; giusta le intese tra ed Pt_1 Pt_1 CP_5 nel caso in cui non avesse avuto l'intera provvista per pagare il credito della Pt_1 CP_5 l'ultimo appartamento sarebbe stato ad essa ceduto a parziale pagamento, mediante compensazione, del corrispettivo dovutole per le prestazioni eseguite;
su dette residue unità immobiliari persisteva, nel 2016, l'ipoteca della Banca Popolare;
intendeva cedere Pt_1 l'appartamento “al rustico” (esteriormente, l'immobile era completato, ma nell'appartamento mancavano tutte le finiture); in data 31.3.2017, aveva ceduto il suo credito nei CP_5 confronti di a era stata informalmente resa edotta dell'avvenuta Pt_1 CP_1 Pt_1 cessione, ma io ettata o notificata alla attrice ai sensi dell'art. 1264 Codice Civile;
acquisito il credito predetto, più volte aveva invitato a CP_1 Pt_1 provvedere al pagamento di quanto dovutole, comunicando che anch'essa era disponibile, così come si era resa disponibile la cedente ad acquisire la proprietà dell'immobile; a CP_5 seguito delle ripetute richieste dell'odierna convenuta, aveva confermato la propria Pt_1 disponibilità all'operazione predetta (cessione del negozio e suo pagamento per il tramite di compensazione) ed emetteva la fattura (prodotta in atti), trasmettendola a;
nel mese di CP_1 gennaio 2018, però, sul negozio ancor risultava iscritta l'ipoteca della banca ed non Pt_1 aveva le disponibilità necessarie per provvedere alla sua cancellazione: fino a che non fosse riuscita a vendere l'appartamento, non avrebbe potuto provvedere come da intese;
dal Pt_1 canto suo, non aveva alcuna intenzione di procedere al rogito in quanto temeva che la CP_1 precaria situazione in cui a quell'epoca (era, lo ribadiamo, il 2018) versava la l'avrebbe Pt_1 esposta ad azioni da parte della banca che avrebbe fatto valere l'ipoteca citata, ritenendo così che non fosse opportuno spendere del denaro per un atto notarile che non l'avrebbe messa al riparo da rischi di sorta;
in data 21.7.2021, a fronte dell'inerzia della che né aveva Pt_1 provveduto al pagamento del credito di né aveva cancellato l'ipoteca, la convenuta CP_1 aveva notificato ad l'avvenuta cessione del credito e, contestualmente, l'aveva diffidata Pt_1 a provvedere al pagamento a stretto giro;
in data 4.8.2021, aveva nuovamente CP_1 diffidato la al pagamento e quest'ultima, per le vie brevi aveva ribadito Parte_1 la disponibilità a trasferire in via definitiva a la proprietà dell'immobile; sul finire CP_1 del 2021, aveva riferito a che, di lì a poco, sarebbe riuscita a risolvere la Pt_1 CP_1 situazione essendo riuscita a reperire un acquirente che non solo era disponibile ad acquisire l'appartamento “al rustico”, ma che intendeva altresì incaricare la di eseguire i lavori Pt_1 mancanti, circostanza che risultava assolutamente credibile nel settore;
nel mese di settembre 2022, aveva contattato comunicando di essere riuscita a cancellare l'ipoteca Pt_1 CP_1 presente sul negozio ed anche quella ancor presente sull'appartamento rimasto invenduto e di esser quindi pronta alla stipula concordata;
le ipoteche erano state cancellate in data 21/7/2022, allorquando aveva corrisposto alla creditrice ipotecaria €220.574,22 ad Pt_1 estinzione del suo precedente debito;
a quel punto, la convenuta aveva pensato che non vi
3 fossero più rischi ad acquisire la proprietà dell'immobile in questione, secondo le intese informali sino a quel momento intercorse e, in data 16/3/2023, era stato stipulato l'atto per cui è causa. Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria, il giudice precedentemente assegnatario del presente procedimento fissava udienza per la rimessione della causa in decisione e venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Assegnato il fascicolo a questo giudicante (sulla base dell'art. 3, comma 5 D.L. n. 117/2025 e dei DD.PP. di questo Tribunale nn. 86 e 87 del 2025), l'udienza fissata è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dalla fissazione del termine del 19 dicembre 2025 per il deposito di note scritte e il procedimento è stato deciso come da dispositivo della presente sentenza per le seguenti ragioni di diritto.
*** La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta. Si rileva che, a mente dell'art. 166, comma 1 lett. b) C.C.I.I., “sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore … gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore”. Nel caso in esame, la Liquidazione Giudiziale della ha allegato Parte_1 sia il presupposto oggettivo della fattispecie costituito (dall'eventus damni e) dall'anormalità dell'atto compiuto dal debitore, sia l'elemento temporale richiesto dalla norma citata, ossia la stipula dell'atto di cessione (del 16.3.2023) avvenuta entro l'anno anteriore rispetto alla data del 26.07.2023, giorno in cui il Tribunale di RE con sentenza n. 108/2023 aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale dell' . Parte_1 In particolare, in data 16.03.2023, la convenuta (creditrice cessionaria) e la CP_1 debitrice (ceduta) avevano concluso un accordo transattivo nel quale era Parte_1 previsto che: “il credito acquisito da di € 431.048,30 e vantato nei confronti di CP_1 verrà saldato così come segue: €297.000,00 verranno compensati a Parte_1 seguito del trasferimento della piena proprietà da a tramite Parte_1 CP_1 rogito notarile dell'unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di Cremona, corso XX settembre n. 71”. Contestualmente al negozio transattivo, le parti avevano stipulato il contratto (rep. N. 93828 – racc. n. 62385, avanti al notaio Avv. Massimo Napolitano in Melegnano) avente ad oggetto il trasferimento, da parte di Parte_1
[... a favore di della piena proprietà dell'unità immobiliare sopra descritta CP_1 dichiarando un prezzo di vendita, a corpo e non a misura, complessivamente pari a
€297.000,00, compensando così il credito vantato dall'acquirente nei confronti CP_1 della parte venditrice in forza delle fatture ancora insolute (emesse dalla Parte_1 società a carico di parte venditrice), e ceduto a parte acquirente in data 31.03.2017. CP_5 L'operazione negoziale complessiva, dunque, risulta integrare una datio in solutum, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità come mezzo anormale di pagamento di un debito. Infatti, “rilevato – in conformità alla giurisprudenza di legittimità - che, a fronte della vendita senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall'acquirente verso l'alienante – si ricade in un'ipotesi di datio in solutum (attuata mediante la cessione di beni, con imputazione del prezzo a compensazione di un debito scaduto), che costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 L.F.” (Cass. Civ., Sez. 2, 14/05/2024, Ord. n. 13227)
4 Dal canto suo, anche parte opposta ha riconosciuto implicitamente l'anormalità del pagamento affermando l'inutilità del richiamo effettuato dalla controparte all'istituto della simulazione considerato che, per giurisprudenza costante, anche il pagamento mediante compensazione costituisce mezzo anomalo di pagamento. Quanto all'eventus damni, tale elemento non appare richiesto dalla formulazione della norma citata in quanto legalmente presunto. In ogni caso, nel caso in esame, è evidente il depauperamento del patrimonio del debitore il quale si è privato di un bene immobile per far fronte a debiti scaduti portati da vecchie fatture. Con riferimento alla consapevolezza in capo alla società del presunto stato di CP_1 dissesto della in liquidazione, le circostanze addotte dalla convenuta Parte_1 devono ritenersi sufficienti a dimostrare la sua inscientia decoctionis. Si osserva, invero, che “in tema di revocatoria fallimentare, l'onere della prova contraria gravante sul convenuto, che intenda vincere la presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza, posta dall'art. 67, comma 1, l.fall., non ha contenuto meramente negativo, equivalente alla mancanza della prova positiva della conoscenza, e non può, quindi, essere assolto con la mera dimostrazione dell'assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, occorrendo invece la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere, ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza, che l'imprenditore si trovava in una situazione normale di esercizio dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. 1, 25/11/2024, Ord. n. 30252). Nel caso di specie, parte convenuta, ripercorrendo le vicende occorse tra essa, la cedente e la , sin dall'anno 2016, ha esposto di aver CP_5 Parte_1 acquistato i crediti della nei confronti della debitrice, in data 31.3.2017, e di aver CP_5 successivamente invitato più volte a provvedere al pagamento di quanto dovutole, Pt_1 comunicando di essere disponibile ad acquisire la proprietà dell'immobile in questione. La convenuta ha, altresì, rappresentato che, non avendo le disponibilità necessarie per Pt_1 provvedere alla cancellazione dell'ipoteca gravante su quel bene, non aveva avuto alcuna intenzione di procedere al rogito in quanto temeva che la precaria situazione in cui, nell'anno 2018, versava la l'avrebbe esposta ad azioni da parte della banca che avrebbe fatto Pt_1 valere l'ipoteca citata. Nonostante l' avesse emesso, già in data 31.1.2018 (cfr. doc. n. Pt_1 3), la fattura per la cessione del negozio in questione, infatti, in quel periodo non si era addivenuti alla stipula. In data 21.7.2021, non aveva provveduto al pagamento del Pt_1 credito di né aveva cancellato l'ipoteca e la convenuta aveva notificato alla CP_1 debitrice l'avvenuta cessione del credito e l'aveva diffidata a provvedere al pagamento. La difesa della parte convenuta ha, poi, esposto che: in data 4.8.2021, avrebbe CP_1 nuovamente diffidato la al pagamento e quest'ultima, per le vie brevi Parte_1 aveva ribadito la disponibilità a trasferire in via definitiva a la proprietà CP_1 dell'immobile; sul finire del 2021, avrebbe riferito a che, di lì a poco, sarebbe Pt_1 CP_1 riuscita a risolvere la situazione essendo riuscita a reperire un acquirente che non solo era disponibile ad acquisire l'appartamento “al rustico”, ma che intendeva altresì incaricare la di eseguire i lavori mancanti;
nel 2022, la Tecno Costruzioni Srls di Milano aveva Pt_1 prestato la propria opera presso il cantiere della a Manerbio in via Cavour n. 25 ed era Pt_1 stata regolarmente retribuita;
nel mese di settembre 2022, contattò dicendo al Pt_1 CP_1 sig. di essere finalmente riuscita a cancellare l'ipoteca presente sul negozio ed anche Pt_3 quella ancor presente sull'appartamento rimasto invenduto e di esser quindi pronta alla stipula concordata;
le ipoteche erano state cancellate in data 21/7/2022, allorquando aveva Pt_1 corrisposto alla creditrice ipotecaria €220.574,22 ad estinzione del suo precedente debito;
5 pensando che non vi fossero più rischi ad acquisire la proprietà dell'immobile in questione, in data 16/3/2023, era stato stipulato l'atto per cui è causa. Nonostante parte attrice abbia contestato specificamente alcune delle circostanze dedotte dalla convenuta (la quale, a sua volta, ha chiesto di provarle anche attraverso interpello e prova testimoniale), deve ritenersi che la ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa della sia sostanzialmente dimostrata grazie, soprattutto: all'emissione della fattura, CP_2 in data 31.1.2018, da parte della che dimostra chiaramente l'esistenza di trattative tra le Pt_1 parti per la cessione del bene in questione alle cifre peraltro corrispondenti a quelle poi oggetto del contratto del 16.3.2023 e che prova, quindi, la conoscenza da parte della debitrice dell'avvenuta cessione anche prima della formale notifica del 21.7.2021; all'avvenuta cancellazione delle ipoteche da parte della debitrice attraverso il pagamento di una somma cospicua (oltre i duecentomila euro), circostanza che era stata preannunciata da CP_6 al sig. e che ha convinto quest'ultimo ad addivenire alla stipula del contratto oggetto di Pt_3 impugnativa. Come anticipato, la valutazione complessiva degli elementi indicati dalle parti non induce a ravvisare l'effettiva consapevolezza della circa lo stato conclamato di CP_1 decozione della in liquidazione. Anzi, nonostante quest'ultima avesse Parte_1 passato un periodo di difficoltà a far fronte ai propri pagamenti (circostanza non celata dalla convenuta) appare comprensibile la convinzione in capo alla terza cessionaria del credito che la fosse in ripresa, non solo per alcune circostanze apprese “nel settore”, ma soprattutto Pt_1 grazie agli elementi concreti sopra evidenziati. A scalfire tale convinzione, non sembrano invece sufficienti i bilanci depositati dalla parte attrice. Sul punto si osserva come alla fine dell'esercizio 2021, l'unico bilancio disponibile, al momento in cui la convenuta si era decisa ad addivenire alla stipula, riportava un utile (seppur modesto, ma) positivo. Inoltre, quanto alla presunta rilevazione della decozione aziendale attraverso l'esame dei bilanci, si osserva che la società convenuta non può ritenersi operatore qualificato per l'analisi di quei documenti (alla stregua, ad esempio, di un istituto bancario). In ogni caso, il mero date delle perdite di esercizio, in assenza di ulteriori elementi (come protesti o procedure monitorie/esecutive in corso), non permette di giungere alla conclusione che un soggetto sia in stato di decozione. Pertanto, le domande svolte da parte attrice, ai sensi degli artt. 166, comma 1 lett. b CCII ed ex art. 2901 c.c. e 165 CCII, devono essere respinte. In primo luogo, quanto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 166, comma 1 lett. b) CCII, si rileva come, nel caso di specie, pur essendo ravvisabile una anomalia nell'atto estintivo del debito (avvenuto a mezzo compensazione attraverso la datio in solutum del bene in questione), tuttavia, la convenuta ha dimostrato la sussistenza di elementi dai quali desumere la sua inconsapevolezza dello stato di decozione della Parte_1 In secondo luogo, per quanto concerne l'applicabilità al caso di specie delle norme di cui agli artt. 2901 c.c. e 165 CCII, si rileva come non risulti dimostrata, attraverso i pochi elementi indicati dalla curatela, la consapevolezza in capo alla società terza (odierna convenuta) il presunto stato di dissesto della . Secondo Parte_1 la ricostruzione attorea, la convenuta avrebbe potuto desumere lo stato di insolvenza della considerando che, nel verbale assembleare della Parte_1 Pt_1 del 28/4/2023, risultava che l'amministratore stava valutando l'applicabilità degli strumenti di cui al d.lgs. 14/2019. Ciò, tuttavia, si ritiene irrilevante in quanto quel verbale, oltre ad essere atto interno alla società, era stato adottato successivamente alla stipula dell'atto del 16.3.2023 per cui è causa. Si osserva che “in tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli
6 elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore” (Cass. Civ., Sez. 1, 17/05/2023, Ord. n. 13445). Nel caso di specie, come anticipato, la valutazione complessiva degli elementi indicati da parte attrice e da parte convenuta non induce a ravvisare l'effettiva consapevolezza della società convenuta circa le difficoltà dell'attrice a far fronte ai propri pagamenti. Alla luce di quanto sin qui argomentato, devono essere respinte tutte le domande svolte da parte attrice sub A), B) e C), nonché quelle ulteriori formulate sub D) ed E) in quanto dipendenti dall'accoglimento di una delle prime tre richieste. Le spese di lite, in ragione della novità legislativa costituita dal CCII e tenuto conto della carenza di informazioni e documentali in capo alla curatela, devono essere dichiarate integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, IV Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 9628/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
- rigetta le domande di parte attrice;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite. RE (da remoto), 19 dicembre 2025 Il Giudice Dott. Federico Simonelli
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