Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
CHIAVARI (GE), il 06/03/1985, residente in [...]A. GIANELLI 1/1
16043 CHIAVARI ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. PATTONERI MASSIMO (C.F. ), C.F._2
che la rappresenta e difende, come da procura in atti e
C.F. Parte_2
, nato a [...], il [...], residente in C.F._3
CORSO A. GIANELLI 1/1 16043 CHIAVARI ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PATTONERI MASSIMO
(C.F. ), che lo rappresenta e difende, come da C.F._2
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Ecuador il 01/02/2016 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di sentenza n.
953/2024del Tribunale Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in ECUADOR il 01/02/2016 dai IGnori e Parte_1 Parte_3
[...]
[...]
2 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I IGg.ri e vivranno Parte_1 Parte_2 Parte_4
separatamente relazionandosi in maniera collaborativa nell'interesse dei figli minori e nel rispetto delle esigenze educative, scolastiche e ricreative dei medesimi;
2) I figli minori e verranno affidati in regime Persona_1 Persona_2
superesclusivo alla madre e manterranno la propria residenza anagrafica insieme alla IG.ra presso l'abitazione sita in Chiavari, Corso A. Parte_1
Gianelli 1/1, di sua proprietà, stanti le necessità lavorative del padre che ha possibilità di reperire nuove occupazioni all'estero;
3) A fronte dell'imminente partenza all'estero per ragioni di lavoro da parte del
IG. potrà tenere con sé i figli, previa Controparte_1
comunicazione alla IG.ra di almeno 15 giorni prima, nel Parte_1
rispetto delle esigenze lavorative di ciascuno delle parti, oltre che scolastiche, educative e ricreative del minore, secondo il principio di leale collaborazione tra i genitori;
4) Per quanto concerne le festività del Santo Natale e della Santa Pasqua vige il principio dell'alternanza quando il IG. si Controparte_1
troverà in Italia;
5) I genitori potranno trascorre con i figli minori e Persona_1 Persona_2
altresì giorni 15 (quindici), anche non consecutivi, per quanto attiene le ferie estive e giorni 7 (sette) durante il periodo invernale, con date da concordarsi con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni dalla data di inizio dei suddetti periodi a mezzo raccomandata a.r.;
6) Il IG. verserà alla IG.ra , Controparte_1 Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e , Persona_1 Persona_2 la somma di € 500,00=, somma che andrà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario intestato alla IG.ra sul c/c Banca BNL Iban n. Parte_1
[...];
3 7) Il IG. contribuirà nella misura del 50% alle Controparte_1
spese straordinarie come stabilite dal Protocollo di Intesa della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova;
8) Entrambi i genitori si impegnano ad evitare la frequentazione del figlio minore con persone con le quali i genitori intrattengono o intratterranno relazioni sentimentali fino a che queste ultime non abbiano assunto carattere di stabilità;
9) I coniugi prestano sin d'ora il consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2016, Numero 193, Parte II, Serie c, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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