Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 437/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.437/2025, promossa con ricorso depositato il 03/02/2025 da:
1) Parte_1
nato a [...] l'[...]
cittadinanza: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Marina Curzio
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...]
cittadinanza: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Venere De Brasi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA), in data 28 maggio 2010
(anno 2010 atto n. 59 parte II serie C)
con i seguenti figli minorenni:
pagina 1 di 6
nata a [...] in data [...]. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/02/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei sigg.ri e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art.151, I comma c.c.;
2. ordinare al Comune di Varese (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. disporre l'affidamento condiviso delle figlie minori, e con collocamento Per_1 CP_1
preferenziale e residenza anagrafica presso la madre, in Varese, Via Felicita Morandi
n.11, nell' abitazione presso la quale si è trasferita la signora Parte_2
prelevando dalla casa coniugale tutti i suoi beni personali;
4. disporre che il padre versi entro il 05 di ogni mese a partire da gennaio 2025 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, l'assegno mensile di euro 1.000,00 a figlia, per un totale di euro 2.000,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici
Istat, oltre al 70% a carico del padre e il 30% a carico della madre delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludiche, concordate e documentate come da
Protocollo del Tribunale di Varese, che le parti dichiarano di conoscere e accettare;
si precisa sin d'ora che le future spese universitarie delle figlie ed eventuali master post universitari, saranno al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre;
5. disporre che il padre si obblighi ad accantonare a partire da settembre 2024 la somma mensile di euro 1.000,00 omnicomprensiva in favore di entrambe le figlie, come forma di risparmio, con vincolo di destinazione per e i coniugi si Per_1 CP_1
impegnano a individuare secondo buona fede i termini dell'eventuale utilizzo delle somme accantonate dal padre a favore delle figlie, anche per destinarle alla loro formazione superiore;
in tale caso le spese correlative saranno integralmente sopportate mediante l'utilizzo degli importi accantonati;
il padre si riconosce debitore nei confronti delle figlie delle somme accantonate, da reinvestire a nome delle stesse in ogni caso non oltre il compimento del 26esimo anno di età;
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che le spese straordinarie riferite alla prole ad oggi maturate sono state integralmente definite fra essi coniugi e non residua fra loro, con riguardo alle menzionate spese, alcun rapporto di dare/avere.
pagina 2 di 6 7. disporre che l'assegno unico universale sia percepito al 100% dalla madre;
8. disporre che i tempi di permanenza presso il padre siano disciplinati in base ai seguenti accordi:
weekend: le figlie si intratterranno con ciascun genitore a weekend alterni, dalle ore 18.00 del venerdì al lunedì mattina allorchè saranno riaccompagnate a scuola dal genitore con cui hanno trascorso il week end;
infrasettimanalmente: il padre starà con le figlie tutti i lunedì dalle ore 18 con pernottamento;
nel corso della settimana al termine della quale le figlie trascorreranno il week end con la madre, il padre le terrà con sé anche il giovedì a decorrere dalle ore
16.00 con pernottamento;
festività infrasettimanali e ponti: le festività infrasettimanali saranno trascorse con il genitore nella cui giornata ricade la festività, i ponti saranno, di volta in volta, definiti secondo il criterio dell'alternanza;
I periodi di frequentazione delle festività natalizie e pasquali verranno preventivamente concordati dai genitori secondo le esigenze di vita e gli impegni delle figlie. In caso di disaccordo, i genitori convengono le seguenti modalità di frequentazione: per quanto riguarda le vacanze pasquali le minori staranno con il padre dal ter mine delle scuole sino alle ore 10.00 del giorno di
S. Angelo e, con la madre, dalle ore 10.00 del giorno di S. Angelo sino alla ripresa della scuola e così, alternativa mente, per gli anni successivi;
per quanto riguarda le vacanze natalizie il relativo periodo, coincidente con quel lo scolastico, verrà suddiviso fra i coniugi alternativamente, dall'inizio delle vacanze sino al giorno 30 dicembre compreso, con uno dei due genitori e, dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze, con l'altro genitore. Nell'anno
2024 le figlie hanno trascorso con il padre i giorni 25 e 26 dicembre;
vacanze estive: durante le vacanze estive, le figlie resteranno con ciascun genitore per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, la cui cadenza sarà concordemente definita tra i ricorrenti entro il 30 aprile di ogni anno;
resta inteso che, nell'ipotesi in cui il padre sia vincolato da trasferte lavorative che non gli consentano di tenere con sé le figlie nei periodi sopra indicati, e Per_1
resteranno con la madre;
il signor si farà carico di comunicare CP_1 Pt_1
pagina 3 di 6 tali evenienze con il maggior preavviso possibile;
in caso di impedimento della madre, la diversa organizzazione sarà a carico del padre;
9. Il genitore che in quel momento ha le figlie con sé provvederà ad accompagnarle alle varie attività sportive, ricreative o percorsi terapeutici;
10. I genitori si impegnano a trascorrere insieme il compleanno delle figlie;
mentre le figlie staranno in compagnia del genitore da festeggiare in occasione della festa della mamma, della festa del papà e dei compleanni dei genitori;
11. Dare atto che i coniugi, a definizione di ogni pendenza economico patrimoniale comunque connessa al rapporto coniugale, anche a titolo di scioglimento della comunione legale fra loro, concordano quanto segue, premettendo che il presente accordo è, nel proprio inscindibile complesso, elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
11.1. Darsi atto che nella casa coniugale resterà a vivere il padre;
l'immobile è cointestato tra i coniugi, in base alle seguenti quote: il 99% al marito, l'1% alla moglie;
il mutuo che grava sull'immobile è cointestato. L'immobile rimarrà in uso esclusivo al signor il quale si accollerà l'intero gravame del mutuo residuo e di Pt_1
ogni costo e spesa connessa alla casa coniugale, sia di natura ordinaria che straordinaria. Il signor si impegnerà a liberare la signora nei Pt_1 Parte_2 confronti della Banca mutuante;
è fin d'ora inteso che qualora, nei rapporti con l'Istituto di credito, la signora non venisse liberata dall'obbligazione Parte_2
solidale originaria (mutuo), in ogni caso il signor si obbliga a manlevare e Pt_1
tenere indenne la stessa da qualunque richiesta pervenisse dalla Banca mutuante, fino all'estinzione del mutuo.
11.2 La signora con il presente atto si impegna a cedere senza alcun Parte_2
corrispettivo e in forza delle intese tutte come contemplate nel presente atto, al signor che accetta, la quota di sua proprietà della casa coniugale meglio Parte_1
individuata al punto che precede, il tutto salvo migliore identificazione catastale del compendio e comunque come individuato dal rogito di data 31 marzo 2010 n. 30767 rep. e 25013 racc. Notaio L'atto di trasferimento sarà effettuato Persona_2
entro 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a cura di un Notaio di comune fiducia dei coniugi e con relative e consequenziali spese a carico del signor
11.3 Il signor verserà alla signora al deposito Parte_1 Pt_1 Parte_2
del presente ricorso, la somma di euro 42.000,00 (quarantanduemilaeuro) a totale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi (di cui 8.000,00 a titolo di contributo pagina 4 di 6 di mantenimento delle figlie per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2024); il versamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
- quanto ad €. 21.000,00 (ventunomila/00) alla sottoscrizione del presente ricorso;
- quanto ad €. 21.000,00 (ventunomila/00) alla data fissanda per il deposito delle note conclusive;
Tale versamento costituisce un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed effettuato nell'ambito degli accordi di separazione;
12. Con l'adempimento delle obbligazioni di cui al punto 11, 11.1, 11.2 11.3 i coniugi dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione e titolo, relativamente ai reciproci rapporti patrimoniali;
13. Dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano al reciproco mantenimento;
14. Dare atto che le autovetture resteranno in uso esclusivo ai coniugi in base al titolo di proprietà.
15. Con la sottoscrizione del presente atto la signora si impegna a restituire Parte_2
al signor tutte la chiavi di accesso alla casa familiare, nonché a disattivare i Pt_1 telecomandi/codici per l'attivazione del sistema di allarme nella sua disponibilità;
16. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi documenti di identità e di espatrio per sé e per le figlie.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 5 di 6 per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio Pt_3
contratto dai coniugi in data 28/05/2010, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di varese (anno 2010, atto n.59, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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