TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 10540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10540 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 21/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 11125 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 quali eredi di , rappresentate e difese dall'avv. PETRACCA Persona_1
CO DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA per procura CP_1 generale alle liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, accogliere il presente ricorso e conseguentemente ammettere l'accertamento tecnico richiesto per le ragioni ed i motivi specificati infra e, quindi, previa ammissione di
CTU medica (con nomina, attesa la peculiarità della fattispecie, di CTU specialista in medicina legale), accertare e dichiarare che le patologie successive al dicembre 2020, che hanno colpito il Dott. e provocato il suo decesso, avvenuto il 14 Parte_4
giugno 2023, sono causalmente imputabili e discendenti dalla contrazione, da parte dello 1 stesso Dott. , dell'infezione da SARS-Cov21, avvenuta nel Parte_4
dicembre 2020, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso l'Azienda
Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma ed, in ogni caso, rideterminare la menomazione dell'integrità psicofisica patita dal Dott. nella Parte_4 misura del 90% (con codice coefficiente 1, ex art. 13, comma II, lett. B del D.L.gs 38/2000),
o nella diversa e maggiore misura che verrà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
CONVENUTO:
“a) In via preliminare ed assorbente, per le ragioni di cui alla presente memoria, dichiarare inammissibile la domanda proposta, con ogni conseguente pronuncia di legge quanto alle spese del presente giudizio;
b) Nel merito, rigettare la domanda proposta, perché pretestuosa e infondata;
c) provvedere sulle spese come di giustizia tenuto conto di quanto disposto dall'art. 42, co. 11 D. Lgs. 269/03 convertito nella legge 372/03”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con “ricorso e art. 445 bis c.p.c.” depositato il 25/03/2025, le ricorrenti in epigrafe indicate, quali eredi di hanno dedotto: che il loro congiunto Persona_1 ha lavorato come dirigente medico presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di
Roma dal marzo 2002 al 14.6.2023, data del suo decesso, e durante lo svolgimento dell'attività lavorativa presso il reparto di Cardio-Chirurgia, nel dicembre 2020 ha contratto l'infezione da Sars-Cov2, essendo entrato in contatto con un paziente positivo al ID;
che eseguito il tampone molecolare positivo, in data 29.12.2020 è stato aperto l'infortunio presso l' , a seguito del quale l'Istituto, con provvedimento del 2.3.2023, ha CP_1
riconosciuto la costituzione di una rendita per danno biologico ritenendo sussistente una menomazione dell'integrità fisiopsichica del 16% in relazione agli “ESITI DI POLMONITE
INTERSTIZIALE BILATERALE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA IN FIBROSI
POLMONARE IN LONG COVID IN SOGGETTO IMMUNODEPRESSO PER PATOLOGIE
ONCOLOGICHE”; che il de cuius ha presentato tempestiva opposizione il 1.6.2023, richiedendo il riconoscimento di una invalidità del 90%; che, a seguito del decesso del congiunto intervenuto il 14.6.2023, le ricorrenti hanno presentato domanda all' di CP_1
“reversibilità di rendita ai superstiti” e di prosecuzione della pratica dell'infortunio 2 intrapresa;
che con comunicazione del 13.9.2023 l ha inopinatamente rigettato la CP_1
domanda ritenendo il decesso non riconducibile all'evento; che, proposta dalle eredi opposizione al rigetto, dopo aver ottemperato alle richieste di integrazione documentale,
l , con verbale collegiale del 19.12.2024 ha nuovamente rigettato la domanda. CP_1
Assumendo l'erroneità del giudizio medico-legale espresso dall'Istituto, essendo il decesso causalmente riconducibile all'infezione da SARS-Conv-2 contratta durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, hanno chiesto accertarsi a mezzo di CTU che le patologie contratte dopo il dicembre 2020 dal de cuius e che hanno provocato il suo decesso sono causalmente imputabili dalla contrazione dell'infezione da SARS-COV2 durante lo svolgimento di attività lavorativa, in ogni caso rideterminando la menomazione dell'integrità fisica nella misura del 90%, con vittoria di spese.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda, CP_1
non essendo proponibili azioni di mero accertamento di elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto che va accertata nel suo complesso e contestando, nel merito, l'avversa pretesa ritenendo corretta la valutazione della inabilità riconosciuta in via amministrativa e non sussistente il nesso di causalità tra il decesso e l'infortunio. Ha quindi concluso nel merito per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso spiegato è inammissibile.
2. Preliminarmente, al fine di chiarire il quid disputandum, occorre evidenziare che la domanda spiegata ha ad oggetto l'accertamento della “derivazione professionale del decesso del lavoratore” dall'infezione da COVID 19 contratta, e, conseguentemente, dall'infortunio lavorativo subito e già riconosciuto dall ed altresì la rideterminazione della CP_1 menomazione subita dal de cuius nella misura del 90%.
Dal complesso delle allegazioni contenute in ricorso si desume che il detto accertamento
è funzionale ad ottenere l'accoglimento della domanda spiegata in via amministrativa di
“reversibilità di rendita ai superstiti” e di prosecuzione dell'opposizione a suo tempo 3 spiegata dal de cuius alla rendita costituita dall in rapporto ad una invalidità CP_1 CP_2
del 16% in luogo della maggiore invalidità pretesa in ricorso e pari al 90%.
Nel ricorso si dà atto che l'interesse ad agire per il detto accertamento sorge a seguito del rigetto della domanda di “reversibilità di rendita ai superstiti” motivato con il difetto di nesso causale tra il decesso e l'infortunio e del rigetto dell'opposizione spiegata dal de cuius al provvedimento di costituzione della rendita nella misura del 16%.
3. Se tale è l'effettivo oggetto della domanda, si rileva la radicale estraneità della domanda spiegata allo speciale procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c.
(accertamento tecnico preventivo obbligatorio), applicabile alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per tale motivo, ove il ricorso, spiegato ex art. 445 bis c.p.c., fosse effettivamente interpretato come volto, come da intestazione, ad attivare lo speciale procedimento disciplinato dalla disposizione richiamata, esso sarebbe già per ciò solo inammissibile, avendo ad oggetto una domanda non azionabile con il detto procedimento.
E tuttavia, come noto, il principio di conservazione degli atti processuali impone di procedere allo scrutinio della domanda anche a prescindere dalla forma e dalla intestazione adoperata.
4. E, tuttavia, anche in disparte l'erroneo richiamo alla disciplina di cui all'art. 445 bis c.p.c., il ricorso appare nondimeno inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti in relazione alla domanda di accertamento funzionale alla costituzione della rendita ai superstiti, ed altresì, in relazione all'intera domanda, perché integra un'azione di mero accertamento di un elemento fattuale della fattispecie costitutiva del diritto cui l'accertamento è preordinato.
5. Sotto il primo profilo, non è inutile rammentare, da un punto di vista generale, che la rendita ai superstiti è disciplinata dall'art. 85 del TU n. 1124/1965, il quale prevede che, ove all'infortunio professionale consegua la morte dell'assicurato, spetta ai congiunti superstiti una rendita corrispondente al 100% della retribuzione calcolata secondo le disposizioni del
4 TU (artt. da 116 a 120), ripartita tra gli aventi diritto secondo le quote individuate dall'art. 85: in particolare il 50% al coniuge fino alla morte o a nuovo matrimonio (in tal caso una somma corrispondente a tre annualità di rendita) e il 20% ai figli fino al diciottesimo anno di età ovvero, se viventi a carico dell'infortunato al momento del decesso e disoccupati, sino al ventunesimo anno se studenti di scuola media o professionale o sino al termine del corso di studi – e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di età – se studenti universitari;
in caso di figli inabili la rendita spetta sino a che dura l'inabilità; la somma delle rendite spettanti ai superstiti non può superare l'importo dell'intera retribuzione.
La rendita ai superstiti, quindi, è una prestazione di legge ben diversa dalla rendita per danno biologico spettante all'assicurato in conseguenza dell'infortunio subito ai sensi dell'art. 66, primo comma, n. 2) TU 1124/1965, oggi disciplinata dall'art. 13 del d.lgs. n.
23.2.2000 n. 38 (in particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico – salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6 % – mediante la corresponsione di un indennizzo “aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno;
l'art. 68 del TU d.p.r. n. 1124/1965 prevede anche che il pagamento di un'indennità giornaliera per il periodo in cui l'infortunato ha subito una inabilità temporanea assoluta ma non anche parziale).
Naturalmente, la rendita per danno biologico spetta sino al decesso dell'assicurato, trattandosi di un indennizzo volto a ristorare il danno biologico dallo stesso conseguito per effetto dell'infortunio subito. Stabilisce infatti l'art. 107 del TU che “Le rendite per inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili. In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.
Parallelamente, il comma 9 dell'art. 13 dlgs. n. 38/2000 stabilisce che “In caso di morte dell'assicurato, avvenuta prima che l'istituto assicuratore abbia corrisposto l'indennizzo in capitale, è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo trascorso tra la data della guarigione clinica e la morte”.
6. La S.C. di Cassazione ha più volte chiarito che “La rendita ai superstiti costituisce quindi una prestazione previdenziale che spetta iure proprio e non iure successionis;
il 5 diritto non appartiene al patrimonio del defunto perchè nasce alla morte dell'assicurato; i titolari sono previsti dalla legge e l'indennità non si confonde con il patrimonio del defunto;
di conseguenza si prescinde dalla circostanza che per l'infortunio sul lavoro o per la malattia professionale sia stata già costituita la rendita, ed essa compete nonostante che la rendita sia stata liquidata in capitale all'infortunato e da questa investita;
non è vincolata dal preesistente accertamento amministrativo dell'esistenza di postumi invalidanti, trattandosi di un diritto autonomo che prescinde del tutto dalla titolarità della rendita.” (Cfr. Cass. 26/11/2019, n. 30879 che ha cassato la sentenza della Corte di merito per l'errore commesso “nella mancata valutazione dell'autonomia delle prestazioni;
e più precisamente nel non aver dato a tale principio corretta applicazione in quanto il diritto dell'interessato nasce non in funzione di quello riconosciuto al de cuius ma soltanto in forza di quanto previsto dall'art. 85 del testo unico il quale richiede unicamente che il decesso sia avvenuto in dipendenza causale con l'infortunio o la malattia di origine professionale, senza alcun limite temporale diverso da quello relativo ai termini di decadenza e di prescrizione stabiliti rispettivamente dagli artt. 122 e 112 del t.u..).
7. Ne discende, allora, anzitutto il difetto di legittimazione attiva delle eredi in relazione alla domanda di costituzione della rendita ai superstiti, che, come visto, costituisce, semmai, un diritto proprio dei superstiti da far valere jure proprio.
8. In disparte ciò, va rilevata, in ogni caso, l'inammissibilità dell'intera domanda integrando, essa, un'azione di mero accertamento di un elemento frazionistico del diritto che le ricorrenti, sia jure proprio che jure hereditatis, avrebbero potuto far valere.
Occorre infatti rammentare che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, con la conseguenza che i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per se', per gli effetti possibili e futuri. Non sono quindi proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza.
6 Solo in casi eccezionali, predeterminati per legge, possono essere accertati i fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 cod.proc.civ.; sulla verità di un documento: art. 220 cod.proc.civ., sulla verificazione di scrittura privata e art. 221 cod.proc.civ.sulla querela di falso;
cfr. Cass., Sez. U., n. 27187 del 2006 e, fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata, Cass. n. 25395 del 12/12/2016).
In applicazione di tale principio la giurisprudenza ha così affermato che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini CP_3
pensionistici, non è proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidità richiesto, costituendo essa solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr. i precedenti richiamati da Cass. n. 9877 del 2019
e Cass. n. 28934 del 2018; Cass. n. 22/2019).
Sulla base di analoghe premesse, la S.C. di Cassazione, con la sentenza Cassazione civile sez. VI, 05/06/2017, n.13951 ha pure ritenuto inammissibile la domanda proposta in primo grado dal lavoratore, il quale aveva formulato una domanda di mero accertamento della natura professionale della malattia, a prescindere dalla sua indennizzabilità (attesa la sua quantificabilità in misura inferiore al 6%), ritenendo irrilevante la circostanza che in appello fosse emerso che il ricorrente era titolare di altra rendita che poteva essere unificata con l'invalidità il cui accertamento era stato richiesto. Si legge infatti nella detta pronuncia che il ricorrente non aveva proposto in primo grado di giudizio una domanda autonomamente apprezzabile ed ammissibile, affermando “che una domanda di accertamento della natura professionale della malattia con postumi non indennizzabili, avrebbe dovuto essere esplicitamente preordinata sin dal primo grado all'attribuzione di una rendita unificata (T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 80, commi 2 e 3,
D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 5), sicchè il ricorrente avrebbe dovuto formularla in tali termini e dedurre tempestivamente il necessario relativo presupposto fattuale, e dunque la sussistenza dell'ulteriore preesistenza.”
Nello stesso senso, si rinvengono plurime pronunce di inammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile (Cass. n. 6731 del 2014, Cass. n. 1035 del 2015 e numerose successive conformi). 7 Naturalmente, con l'introduzione dell'art. 445 bis c.p.c. ad opera del DL 98/2011, a decorrere dal 1.1.2012 è pure espressamente prevista la possibilità di proporre un'azione di mero accertamento di uno stato ma limitatamente alle controversie ivi contemplate, alle quali è pacificamente estranea la domanda di erogazione delle prestazioni a carico dell' . CP_1
9. Nel caso di specie, come visto, le ricorrenti hanno agito domandando l'accertamento di un mero fatto (la derivazione causale del decesso del de cuius dall'infezione da ID e la verificazione di postumi permanenti superiori al 16%), senza tuttavia domandare l'accertamento del diritto cui il detto accertamento è preordinato e, quindi, rispettivamente, il diritto (proprio) alla costituzione della rendita ai superstiti e il diritto (iure hereditatis) alla erogazione di una rendita per inabilità permanente corrispondente ad una percentuale di invalidità pari al 90%.
La domanda ha quindi chiaramente ad oggetto il mero accertamento di un elemento fattuale costitutivo del diritto che le ricorrenti hanno fatto valere soltanto in via amministrativa.
In quanto tale, la domanda proposta appare radicalmente inammissibile, ribadendosi che la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario è essenzialmente tutela di diritti.
Peraltro, in relazione alla domanda di accertamento della derivazione causale del decesso dall'infortunio, manca finanche l'allegazione degli ulteriori elementi costitutivi del diritto alla rendita ai superstiti individuati dall'art. 85 Tu, come sopra richiamato.
10. Né può essere accolta, in questa sede, la richiesta di autorizzarsi la modifica della domanda nel senso richiesto nelle note depositate dalla parte ricorrente, rammentandosi, in proposito, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art.
420 cod. proc. civ., previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una "mutatio" ma soltanto una mera "emendatio libelli", né il rapporto di lavoro può giustificare di per sé la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e
i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel 8 contempo ritenersi ricorrente una "emendatio" allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il "thema decidendum". (Cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9247 del 20/04/2006; nello stesso senso, Cass. 23917/2022)
Facendo applicazione al caso in esame, ancorché vertente in materia previdenziale- assistenziale, del detto insegnamento, deve rilevarsi che la modifica richiesta non integra affatto una emendatio libelli quanto piuttosto una mutatio libelli non consentita, essendo stata sostanzialmente proposta una integrazione della domanda con l'accertamento del diritto in luogo del mero fatto. In ogni caso difetterebbero anche i gravi motivi per concedere la mera emendatio del ricorso.
11. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile.
12. Le spese di lite, considerata la natura in rito della pronuncia e la complessità della questione scrutinata e della vicenda sostanziale e processuale, ben possono essere integralmente compensate tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle ricorrenti in epigrafe indicate con ricorso depositato il 25/03/2025, così provvede:
1. - dichiara inammissibile il ricorso;
2. - dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice
9