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Articolo 2 della Legge 1 agosto 1986, n. 445
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Legge 1 agosto 1986, n. 445
Articolo 2 della Legge 1 agosto 1986, n. 445
Versione
8 agosto 1986
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 8 agosto 1986
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