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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 8632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8632 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa EL AS in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 20.11.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel proc. n. 5858/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), ad Alghero (Ss) il 08/06/1981, e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Sinigaglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mestrino (Pd) alla Via G. Galilei n. 40 RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in Controparte_1
Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.3.25 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e del merito, chiedendo di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare il resistente alla CP_1 consegna, in favore della ricorrente, delle Carte docenti del valore di seguito indicato: 1) COSSU DEBORA: € 2.000,00. Per un totale complessivo di Carte docenti per la somma di € 2.000,00. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, spese vive, IVA e CPA”. Premetteva di essere attualmente inserita nelle graduatorie GPS e di essere stata precaria dell'Amministrazione scolastica statale in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza aventi durata annuale, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/2020, dal 18/09/2019 al 30/06/2020 presso l'IC Oppeano;
- a.s. 2020/2021, dal 12/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IC VR 02 “Saval - Parona” Verona;
- a.s. 2021/2022, dal 01/02/2022 al 28/06/2022 presso l'IC Zevio;
- a.s. 2023/2024, dal 11/12/2023 al 30/06/2024 presso l' Controparte_2
Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico sino 2019/2020 all'anno scolastico 2023/2024, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto con l'art. 1, commi 121 e ss. della l. 13 luglio 2015 n. 107, in relazione ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro e della formazione professionale di cui agli artt. 3, 35 e 97 cost., con le clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con l'art. 1218 cod. civ., con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato nonché del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro Ces, Unice e Cee approvato con direttiva 1999/70/CE (recepita con d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), con gli artt. 14, 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue, con l'art. 10 della carta sociale europea, con l'art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 207, con l'art. 28 del ccnl comparto scuola del 4 agosto 1995, con gli artt. 29, 63 e 64 del ccnl comparto scuola del 29 novembre 2007, con l'art. 24 del ccnl comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, con l'art. 2 del ccni sulla formazione per il triennio 2019- 2022; sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale ex art. 23 della l. 11
2 marzo 1953 n. 87, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e la recente giurisprudenza della Cassazione, concludeva come sopra indicato.
Il e l di cui in epigrafe si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_1 tempestivamente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adìto, la prescrizione del beneficio per l'a.s. 2019/2020 e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per essere evidente che la normativa specifica in materia non lasci alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni. Concludeva pertanto chiedendo “in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla percezione del 'bonus docente' per l'a.s. 2019/20. • nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
In esito alla udienza sopra indicata, questo Giudice – preso atto del deposito delle note di trattazione scritta, decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. , in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. Deve essere affermata la competenza territoriale di questo Ufficio, in quanto la ricorrente, appositamente richiesta in tal senso, ha prodotto - in allegato alle note di t.s. da ultimo depositate - contratto di docenza stipulato da ultimo, poco prima del deposito del ricorso, presso Istituto scolastico sito in Napoli.
3 Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, in mancanza di lettera/e di messa in mora – non presente in atti - ovvero della dimostrazione della data di notifica del ricorso, va osservato che il primo atto interruttivo certo deve essere identificato con la costituzione di parte convenuta, risalente al 4.8.2025, con conseguente maturazione del termine stesso per tutti i crediti antecedenti al 4.8.2020. Ne consegue che detta eccezione risulta fondata per l'a.s. 2019/2020, per cui la relativa domanda non può essere accolta.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata, e come tale merita accoglimento nei limiti di cui si dirà, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici della sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. Coppola, 6453/23, g.l. , 732/24 g.l. Per_1
Manzon), da intendersi nell'attuale sede richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale
“di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l'infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione. Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione
4 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
5 L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi. Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
6 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 Controparte_5
e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio. Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di
7 trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale. La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria». La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
8 Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine deve essere sceverata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l'astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa. È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
9 l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato. Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di
10 ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. La Cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per CP_1 lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
11 Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finché si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta. Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno
12 iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico mediante la produzione delle graduatorie GPS per la provincia di Napoli (v. doc. 1), senza che tale circostanza di fatto sia stata in alcun modo contestata da parte convenuta.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in dispositivo e condannati il CP_1 convenuto e l , in solido, alla sua erogazione, per un valore Controparte_1 corrispondente per ciascuno di essi a quello perduto. Infatti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta, come da contratti di lavoro in atti successivi a quello sopra menzionato in tema di prescrizione (senza che le circostanze fattuali in ricorso rappresentate siano smentite da elementi di segno opposto nè contestate dai convenuti):
-- a.s. 2020/2021, dal 12/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IC VR 02 “Saval - Parona” Verona;
- a.s. 2021/2022, dal 01/02/2022 al 28/06/2022 presso l'IC Zevio;
- a.s. 2023/2024, dal 11/12/2023 al 30/06/2024 presso l' B. A.. CP_2
Occorre evidenziare che per l'a.s. 2021/2022 (dal 01/02/2022 al 28/06/2022 presso l'IC Zevio) la ricorrente ha coperto un numero di giorni di lavoro inferiore a 180. Reputa tuttavia questo Giudice, mutando il proprio precedente orientamento sul punto, che anche per tale anno scolastico sussista il diritto a ottenere la carta docente. Va premesso, infatti, che la Cassazione, con la citata sentenza 29961/2023 ha ritenuto
“in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”, in quanto tali disposizioni non si prestano (…) a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” ma nello stesso tempo non ha escluso (sent. cit., 10)
“la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4,
13 co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”. Tale periodo minimo si determina dalla normativa sulle supplenze, disciplinata dall'art. 4 c. 2 l. n. 124/1999. Ne consegue che il “periodo minimo” proprio della figura tipica dei contratti “fino al termine delle attività didattiche”, secondo l'impostazione della Cassazione, è quello che decorre dal 31 dicembre al 30 giugno, per un totale di 6 mesi, corrispondenti a circa 180 giorni (per la precisione 182). Deve rimarcarsi, però, che tale impostazione risulta per così dire “travolta” dalla recente sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 della CGUE, la quale, richiamate tutte le disposizioni normative (sia comunitarie, sia nazionali) applicabili alla fattispecie, ha statuito:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
La Corte ha ribadito in tale pronuncia che, sulla base del già ritenuto principio per cui dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola, l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato
Quindi, in tali circostanze, una normativa nazionale (come quella italiana) istituisce una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, assunti a tempo determinato,
14 che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato.
In ragione di ciò la CGUE ritiene necessario esaminare se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati e, a tale proposito, occorre stabilire, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha menzionato diversi elementi diretti a dimostrare che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti di ruolo si trovano in una situazione comparabile, sottolineando che, nella fattispecie scrutinata, la docente ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendevano periodi che andavano da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa aveva svolto i medesimi compiti e assunto i medesimi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse.
Da tali elementi è emerso che le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, apparivano, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ad avviso della sentenza in commento, questa comparabilità di funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che (come sostenuto dal Governo italiano) sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sent. 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68). Controparte_1 Controparte_6
Ad avviso del giudice del rinvio, a tale titolo, non occorre tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate.
Infine, è necessario stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni
15 comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Secondo giurisprudenza comunitaria costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Nella fattispecie in commento, in ragione dei motivi della decisione di rinvio, relativi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, risulta che la differenza di trattamento controversa nel procedimento principale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto. Il Governo italiano sul punto ritiene che una tale differenza di trattamento attenga alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio.
Orbene, ancorché gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità, non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma anche nella definizione delle misure atte a realizzarlo (v. sent. 7 marzo 2021,Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 63 e giurisprudenza citata), purtuttavia: a. da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego (in tal senso, v. sent. 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63), circostanza che spetta però al giudice del rinvio verificare;
16 b. dall'altro, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico (v. sent. 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie scrutinata, dalla decisione di rinvio è emerso che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguevano sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo (sul punto, il Tribunale di Lecce sottolineava che tali docenti non di ruolo partecipavano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento»). Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrerebbero esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione e, quindi, come parimenti rilevato dalla Commissione, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, appare incoerente escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
Ad avviso della CGUE, inoltre, la differenza di trattamento di che trattasi sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di che trattasi, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come in tema sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero CP_7 persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'attività svolta dalla ricorrente nel corso dell'a.s. 2021/22 presso un unico Istituto scolastico ( Istituto Zevio), per circa cinque mesi continuativi, in sostituzione di altra insegnante assente quale docente di scuola dell'infanzia per 25 ore settimanali di lezione, appare comparabile a quella di un docente a tempo indeterminato ovvero di un docente a tempo determinato che abbia lavorato da un periodo entro il 31.12 e fino al termine delle attività didattiche ( tra l'altro, la ricorrente ha lavorato solo per circa un mese in meno ai 180 giorni e in ogni caso fino al 28.6.2022, pertanto ha prestato la sua attività fino a due giorni prima rispetto al termine delle attività scolastiche).
I convenuti devono quindi essere condannati in solido all'erogazione della carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici indicati in dispositivo, escluso quello per
17 il quale il credito risulta estinto per prescrizione, per il corrispondente valore sopra indicato. Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione della serialità della lite, ai sensi del D.M. 55/2014, anche se il parziale accoglimento della domanda ne giustifica la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli perduti, condanna i convenuti in solido, in persona ciascuno del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a erogare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 oltre interessi dalla data dei rispettivi diritti all'accredito fino alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna i convenuti al pagamento in solido di due terzi delle spese di lite, liquidando detti due terzi in € 1.380,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 24.11.25
IL GIUDICE
Dr. EL AS
18
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa EL AS in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 20.11.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel proc. n. 5858/25 nella controversia promossa da:
(cod. fisc. ), ad Alghero (Ss) il 08/06/1981, e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Sinigaglia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Mestrino (Pd) alla Via G. Galilei n. 40 RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai
[...] sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliati presso l , sito in Controparte_1
Napoli, alla via Ponte della Maddalena, n. 55 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.3.25 la ricorrente di cui in epigrafe conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il e del merito, chiedendo di accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni:
“accogliere il presente ricorso e per l'effetto condannare il resistente alla CP_1 consegna, in favore della ricorrente, delle Carte docenti del valore di seguito indicato: 1) COSSU DEBORA: € 2.000,00. Per un totale complessivo di Carte docenti per la somma di € 2.000,00. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, spese vive, IVA e CPA”. Premetteva di essere attualmente inserita nelle graduatorie GPS e di essere stata precaria dell'Amministrazione scolastica statale in quanto reiteratamente destinataria di incarichi di supplenza aventi durata annuale, come da prospetto riassuntivo che segue:
- a.s. 2019/2020, dal 18/09/2019 al 30/06/2020 presso l'IC Oppeano;
- a.s. 2020/2021, dal 12/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IC VR 02 “Saval - Parona” Verona;
- a.s. 2021/2022, dal 01/02/2022 al 28/06/2022 presso l'IC Zevio;
- a.s. 2023/2024, dal 11/12/2023 al 30/06/2024 presso l' Controparte_2
Sosteneva che in tali anni scolastici non aveva fruito del beneficio della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, pur riconoscendo che la carta docente è finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali”, riserva tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato, così come il D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, sebbene avesse svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo. Affermato che tale disparità di trattamento è contrastante anche con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 e che il CP_1 convenuto per l'anno scolastico 2020/2021, con apposita FAQ apparsa nel suo sito istituzionale, ha ammesso l'utilizzabilità della Carta del Docente “per l'acquisto di dispositivi hardware finalizzati all'aggiornamento professionale, anche per organizzare una didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner e hotspot portatili” ; che l'obbligo formativo grava anche sui docenti precari, per come rimarcato anche dalla giurisprudenza comunitaria;
affermato di rivendicare l'assegnazione della somma di € 500,00 annui, dall'anno scolastico sino 2019/2020 all'anno scolastico 2023/2024, in quanto l'erogazione della somma in questione ai soli docenti assunti a tempo indeterminato, si pone in contrasto con l'art. 1, commi 121 e ss. della l. 13 luglio 2015 n. 107, in relazione ai principi di ragionevolezza ed uguaglianza, di imparzialità e buon andamento, di tutela del lavoro e della formazione professionale di cui agli artt. 3, 35 e 97 cost., con le clausole generali di correttezza, diligenza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., con l'art. 1218 cod. civ., con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato nonché del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro Ces, Unice e Cee approvato con direttiva 1999/70/CE (recepita con d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368), con gli artt. 14, 20 e 21 della carta dei diritti fondamentali dell'Ue, con l'art. 10 della carta sociale europea, con l'art. 25 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con l'art. 282 del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 207, con l'art. 28 del ccnl comparto scuola del 4 agosto 1995, con gli artt. 29, 63 e 64 del ccnl comparto scuola del 29 novembre 2007, con l'art. 24 del ccnl comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, con l'art. 2 del ccni sulla formazione per il triennio 2019- 2022; sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale ex art. 23 della l. 11
2 marzo 1953 n. 87, richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato e la recente giurisprudenza della Cassazione, concludeva come sopra indicato.
Il e l di cui in epigrafe si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_1 tempestivamente, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adìto, la prescrizione del beneficio per l'a.s. 2019/2020 e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto per essere evidente che la normativa specifica in materia non lasci alcun margine di dubbio in ordine alla circostanza che il beneficio in parola non compete ai soggetti che effettuano supplenze brevi e saltuarie, ovvero ai docenti con contratti fino al termine delle lezioni. Concludeva pertanto chiedendo “in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria Amministrativa;
dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla percezione del 'bonus docente' per l'a.s. 2019/20. • nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.”.
In esito alla udienza sopra indicata, questo Giudice – preso atto del deposito delle note di trattazione scritta, decideva la presente controversia mediante la presente sentenza, di cui è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del g.o. , in ragione del criterio del petitum sostanziale che va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multibus Cass. civ. sez. un., 12441/2022; cfr anche Cass. ord. sez. un. civ. n. 25840/2016). Infatti, oggetto del giudizio è l'attribuzione del beneficio economico definito come “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, previa disapplicazione del D.P.C.M. che ne regolamenta criteri e modalità di erogazione, fattispecie rientrante pienamente nei poteri del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro essendo, tale beneficio, strettamente legato alle condizioni di impiego e direttamente derivante, come si dirà nel prosieguo, da disposizioni normative di livello superiore. Sul punto, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 ha annullato con effetto erga omnes il D.P.C.M. n. 32313 del 2015, con la conseguenza che non vi è alcuna necessità della disapplicazione dell'atto amministrativo presupposto. Deve essere affermata la competenza territoriale di questo Ufficio, in quanto la ricorrente, appositamente richiesta in tal senso, ha prodotto - in allegato alle note di t.s. da ultimo depositate - contratto di docenza stipulato da ultimo, poco prima del deposito del ricorso, presso Istituto scolastico sito in Napoli.
3 Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, in mancanza di lettera/e di messa in mora – non presente in atti - ovvero della dimostrazione della data di notifica del ricorso, va osservato che il primo atto interruttivo certo deve essere identificato con la costituzione di parte convenuta, risalente al 4.8.2025, con conseguente maturazione del termine stesso per tutti i crediti antecedenti al 4.8.2020. Ne consegue che detta eccezione risulta fondata per l'a.s. 2019/2020, per cui la relativa domanda non può essere accolta.
Quanto al merito, la domanda è in parte fondata, e come tale merita accoglimento nei limiti di cui si dirà, anche per quanto ritenuto in precedenti conformi da altri giudici della sezione (v. sentenze nn. 533/24, g.l. Coppola, 6453/23, g.l. , 732/24 g.l. Per_1
Manzon), da intendersi nell'attuale sede richiamati ai sensi dell'articolo 118 disp. att. cpc.
Va in primo luogo osservato che l'esclusione del personale con contratto a tempo determinato dal beneficio della Carta del docente viene censurata sotto il profilo della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A. Tali profili denotano l'illegittimità degli atti di cui si chiede la disapplicazione rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.. Sul punto è agevole osservare che la posizione del personale a tempo indeterminato, che stabilmente presta la propria opera per lungo tempo, è ben diversa da quella del personale che occasionalmente o in maniera non stabile presta la sua opera, di tal chè le due situazioni sono, quanto al diritto interno, differenti. Inoltre la disposizione normativa interna è chiara nell'estendere il beneficio al solo personale a tempo indeterminato, esprimendosi in termini di personale
“di ruolo” (cfr art. 1 comma 121, Legge 13.07.2015 n. 107, che a breve verrà riportato). Appare altresì chiaro che la disposizione contrattuale antecedente (CCNL del 2007) non può estendere un beneficio all'epoca della sua stipula non previsto. Ancora la c.d. Carta docenti non prevede un obbligo di formazione (infatti il docente a tempo indeterminato può scegliere di non utilizzarla) bensì una mera possibilità che dunque non consente di ritenere esistente un obbligo formativo in relazione ad essa, quanto piuttosto una mera possibilità (diritto potestativo). Ne consegue l'infondatezza delle deduzioni afferenti il diritto alla formazione. Diverso è il discorso ove si faccia riferimento alla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE. L'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), prevede: “Al fine di sostenere la formazione
4 continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 dell'art. 1 citato demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione. Successivamente, il comma 124, al primo periodo, stabilisce che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.C.M. 23 settembre 2015, rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. L'art. 2 del citato D.P.C.M. individua i destinatari della suddetta Carta elettronica, indicandoli, al comma 1, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”. Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
5 L'art. 4 del medesimo D.P.C.M., inoltre, elenca le modalità di utilizzo della Carta, riproducendo in sostanza le previsioni dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che
“la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3). Appare chiaro che la previsione dei D.P.C.M. è ultronea rispetto al dettato normativo primario posto che i dipendenti di ruolo sono solo a tempo indeterminato. Ne deriva che, sulla scorta della predetta disciplina normativa, i docenti non di ruolo con contratto a tempo determinato, come la ricorrente, non posso fruire della Carta di cui trattasi. Della Carta docenti si è occupata la C.g.u.e. con l'Ordinanza del 18.5.2022, resa nella Part causa C-450/2021, contro Controparte_1
Si tratta di Ordinanza resa in un procedimento in cui l'istante aveva richiesto accertarsi il suo diritto di beneficiare dell'indennità istituita all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, sostenendo, in particolare, che la normativa italiana che riserva la concessione di tale indennità al solo personale docente assunto a tempo indeterminato costituisce una discriminazione vietata dalla clausola 4 dell'accordo quadro, letta alla luce degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ed è contraria alla clausola 6, punto 2, di tale accordo, letta alla luce dell'articolo 14 della Carta. La Corte di giustizia ha rilevato che l'indennità in esame deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro perché versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa
6 stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. A tal punto bisogna valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, , C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 Controparte_5
e giurisprudenza ivi citata), con valutazione che spetta al giudice interno. È infatti possibile avere una differenza di trattamento quanto alle condizioni di impiego, se esista una ragione oggettiva, ovvero se la differenza di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Ciò posto, dunque, deve rilevarsi come la mera natura temporanea della prestazione non può mai costituire ragione oggettiva ai sensi della Clausola 4 che consenta un diverso trattamento. Infatti questo giudicante ha verificato la assenza di qualsivoglia provvedimento della Corte di giustizia che consenta di differenziare, anche per rapporti di breve durata, il diverso trattamento ed anzi la costante affermazione dell'opposto principio. Neppure costituisce valida ragione di differenziazione la bipartizione delle mansioni dei docenti in attività di insegnamento ed attività funzionali all'insegnamento e che solo i docenti a tempo indeterminato, al termine delle lezioni, si occupino di interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi. Infatti, perché sia giustificata la disparità di
7 trattamento è necessaria non già una qualsivoglia differenza, ma una differenza che dimostri la ben più alta pregnanza, il ben più alto impegno, di una attività rispetto ad un'altra: insomma deve essere dedotto e dimostrato che il contenuto della attività funzionali all'insegnamento e di interventi didattici di recupero sia talmente superiore alla ordinaria attività di insegnamento, da giustificare la specifica discriminazione. Di contro appare esattamente l'inverso: l'attività di insegnamento appare il nucleo essenziale della attività di docente;
l'insegnamento ordinario appare essere quantomeno identico, se non più impegnativo, di quello nei corsi di recupero dei debiti formativi. A sua volta, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. n. 29961 del 27 ottobre 2023 si è pronunciata sul riconoscimento del diritto alla carta anche al personale precario assunto con un contratto a tempo determinato, esaminando un caso proposto alla sua attenzione dal Tribunale di Taranto con rinvio pregiudiziale. La Corte, con una pronuncia intrinsecamente logica dal punto di vista della ricostruzione della ratio dell'istituto (cfr pp 9/12 della Sentenza), ritenendo un legame tra carta docenti e piano triennale della offerta formativa evinto dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 ove dispone che «le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
, sentite le organizzazioni Controparte_4 sindacali rappresentative di categoria». La Cassazione in particolare evidenzia il riferimento allo stesso PFOF contenuto nella norma istitutiva della Carta docente ove dispone che la somma di €. 500,00 può essere spesa per “iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
“La taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, non applicabile ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».”
8 Ancora la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Sostiene la Corte, poi: Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico. L'intervento, da questo punto di vista, è espressione di un ipotizzato… miglioramento del servizio educativo rivolto alla comunità… L'impostazione della norma è stata…diversa, nei termini appunto di sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi (v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata (v. anche, sul nesso tra formazione attraverso Carta Docente e servizio scolastico, Cass. 31 ottobre 2022, n. 31104, con cui l'istituto è stato ritenuto da applicare anche ai c.d. “educatori”)… È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Allorquando i docenti precari svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento. L'indagine deve essere sceverata da situazioni del tutto particolari che finirebbero scorrettamente con l'astrarre completamente il raffronto da quanto sta alla base della scelta legislativa. È inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico trattandosi di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.;
9 l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”. Di contro giova il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999 che fa richiamo alla annualità della supplenza e, dunque, alla annualità didattica prevedendo che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Per tale ragione la Corte, condivisibilmente, parifica i docenti con contratto annuale su posti vacanti e disponibili o vacanti e non disponibili che potevano essere dati al 31.12 a quelli a tempo indeterminato. Pertanto, per essi l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di
10 ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999), il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio. La Cassazione ricorda che la struttura dell'obbligazione di cui si controverte attiene al diritto ad acquistare beni coerenti con le indicazioni della norma primaria: la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che, utilizzabile mediante accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata, prevede l'iscrizione e la registrazione sia dei docenti che degli esercenti, ovverosia dei venditori dei beni o fornitori dei servizi. Tale sistema genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti, che l'esercente può accettare solo per prodotti coerenti con il disposto normativo. All'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, CP_1 meglio, di chi (v. Consap) provvede per esso alla liquidazione (…) L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il o chi per CP_1 lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)… Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Vi è obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. Pertanto, la carta non ha natura “retributiva” o “riparatoria” perché già la legge esclude che l'accredito abbia natura retributiva a fini fiscali ma La classificazione astratta del beneficio non è poi realmente necessaria per quanto qui interessa, ovverosia per stabilire le modalità di adempimento e dunque non va ulteriormente approfondita. Quella in esame è obbligazione sui generis, con le caratteristiche di cui si è detto, e tanto basta per i fini che qui interessano.
11 Il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. Finché si è all'interno del sistema delle supplenze scolastiche vi è interesse all'adempimento della prestazione, interesse peraltro presente anche in capo a parte convenuta, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. La cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. Nel caso del personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così non è, come da sopravvenuto d.l. 69/2023, che all'art. 15 consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo perchè la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno. L'omessa presentazione della domanda della carta docenti non impedisce la condanna richiesta. Il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web attraverso il sistema «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM) ma i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, vista la negazione del diritto da parte convenuta. Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione della pronuncia della Suprema Corte), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno
12 iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni necessarie per definire il senso di annualità di una didattica (punto 7.5 motivazione).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato di essere attualmente inserita nel sistema scolastico mediante la produzione delle graduatorie GPS per la provincia di Napoli (v. doc. 1), senza che tale circostanza di fatto sia stata in alcun modo contestata da parte convenuta.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli anni scolastici indicati in dispositivo e condannati il CP_1 convenuto e l , in solido, alla sua erogazione, per un valore Controparte_1 corrispondente per ciascuno di essi a quello perduto. Infatti, la ricorrente ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta, come da contratti di lavoro in atti successivi a quello sopra menzionato in tema di prescrizione (senza che le circostanze fattuali in ricorso rappresentate siano smentite da elementi di segno opposto nè contestate dai convenuti):
-- a.s. 2020/2021, dal 12/11/2020 al 30/06/2021 presso l'IC VR 02 “Saval - Parona” Verona;
- a.s. 2021/2022, dal 01/02/2022 al 28/06/2022 presso l'IC Zevio;
- a.s. 2023/2024, dal 11/12/2023 al 30/06/2024 presso l' B. A.. CP_2
Occorre evidenziare che per l'a.s. 2021/2022 (dal 01/02/2022 al 28/06/2022 presso l'IC Zevio) la ricorrente ha coperto un numero di giorni di lavoro inferiore a 180. Reputa tuttavia questo Giudice, mutando il proprio precedente orientamento sul punto, che anche per tale anno scolastico sussista il diritto a ottenere la carta docente. Va premesso, infatti, che la Cassazione, con la citata sentenza 29961/2023 ha ritenuto
“in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico”, in quanto tali disposizioni non si prestano (…) a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica” ma nello stesso tempo non ha escluso (sent. cit., 10)
“la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui all'art. 4,
13 co. 1 e 2 della L. 124/1999, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”. Tale periodo minimo si determina dalla normativa sulle supplenze, disciplinata dall'art. 4 c. 2 l. n. 124/1999. Ne consegue che il “periodo minimo” proprio della figura tipica dei contratti “fino al termine delle attività didattiche”, secondo l'impostazione della Cassazione, è quello che decorre dal 31 dicembre al 30 giugno, per un totale di 6 mesi, corrispondenti a circa 180 giorni (per la precisione 182). Deve rimarcarsi, però, che tale impostazione risulta per così dire “travolta” dalla recente sentenza C-268/24 del 3 luglio 2025 della CGUE, la quale, richiamate tutte le disposizioni normative (sia comunitarie, sia nazionali) applicabili alla fattispecie, ha statuito:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
La Corte ha ribadito in tale pronuncia che, sulla base del già ritenuto principio per cui dalla formulazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro risulta che è sufficiente che i lavoratori a tempo determinato siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile perché i primi siano legittimati a rivendicare il beneficio di tale clausola, l'esistenza di un trattamento diverso ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro non può essere esclusa per il solo motivo che esso riguarda solo una parte dei lavoratori a tempo determinato, a pena di ridurre l'ambito di applicazione della protezione contro la discriminazione assicurata da tale disposizione, che deve applicarsi a tutti i lavoratori a tempo determinato
Quindi, in tali circostanze, una normativa nazionale (come quella italiana) istituisce una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo, assunti a tempo determinato,
14 che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato.
In ragione di ciò la CGUE ritiene necessario esaminare se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati e, a tale proposito, occorre stabilire, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Nel caso di specie, il Tribunale di Lecce ha menzionato diversi elementi diretti a dimostrare che i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata e i docenti di ruolo si trovano in una situazione comparabile, sottolineando che, nella fattispecie scrutinata, la docente ha effettuato, durante l'anno scolastico 2021/2022, diverse supplenze di breve durata, che comprendevano periodi che andavano da alcune settimane a alcuni mesi, durante i quali essa aveva svolto i medesimi compiti e assunto i medesimi doveri dei docenti di ruolo assunti presso gli istituti scolastici di interesse.
Da tali elementi è emerso che le funzioni dei docenti non di ruolo, svolte nell'ambito delle loro supplenze di breve durata, apparivano, in linea di principio, comparabili a quelle dei docenti di ruolo.
Ad avviso della sentenza in commento, questa comparabilità di funzioni non può essere messa in discussione a priori dal solo fatto che (come sostenuto dal Governo italiano) sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere «attività di carattere collegiale», tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche. Nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo.
Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sent. 30 novembre 2023, , C-270/22, EU:C:2023:933, punto 68). Controparte_1 Controparte_6
Ad avviso del giudice del rinvio, a tale titolo, non occorre tener conto della durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate.
Infine, è necessario stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni
15 comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Secondo giurisprudenza comunitaria costante, la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della richiamata clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro.
Nella fattispecie in commento, in ragione dei motivi della decisione di rinvio, relativi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, risulta che la differenza di trattamento controversa nel procedimento principale trova la sua ragion d'essere nell'obiettivo perseguito dalla carta elettronica di cui si tratta, il quale consisterebbe, conformemente ad una scelta discrezionale operata dal legislatore italiano, nel sostenere solo la didattica annua e nel ritenere che gli incarichi per docenza svolti dai docenti non di ruolo titolari di supplenze di breve durata non rientrino in tale contesto. Il Governo italiano sul punto ritiene che una tale differenza di trattamento attenga alla natura particolare dei compiti svolti nell'ambito di supplenze di breve durata, in quanto i docenti interessati possono essere assunti anche per poche ore settimanali e in più istituti diversi per insegnare materie spesso diverse, al di fuori della programmazione annuale. Tale governo invoca altresì considerazioni di bilancio.
Orbene, ancorché gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità, non solo nella scelta di perseguire un determinato scopo in materia di politica sociale e di occupazione, ma anche nella definizione delle misure atte a realizzarlo (v. sent. 7 marzo 2021,Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 63 e giurisprudenza citata), purtuttavia: a. da un lato, anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego (in tal senso, v. sent. 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63), circostanza che spetta però al giudice del rinvio verificare;
16 b. dall'altro, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico (v. sent. 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 65 e giurisprudenza citata). Nella fattispecie scrutinata, dalla decisione di rinvio è emerso che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguevano sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo (sul punto, il Tribunale di Lecce sottolineava che tali docenti non di ruolo partecipavano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento»). Conseguentemente, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrerebbero esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione e, quindi, come parimenti rilevato dalla Commissione, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, appare incoerente escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
Ad avviso della CGUE, inoltre, la differenza di trattamento di che trattasi sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di che trattasi, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come in tema sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero CP_7 persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
Pertanto, alla luce di quanto evidenziato, l'attività svolta dalla ricorrente nel corso dell'a.s. 2021/22 presso un unico Istituto scolastico ( Istituto Zevio), per circa cinque mesi continuativi, in sostituzione di altra insegnante assente quale docente di scuola dell'infanzia per 25 ore settimanali di lezione, appare comparabile a quella di un docente a tempo indeterminato ovvero di un docente a tempo determinato che abbia lavorato da un periodo entro il 31.12 e fino al termine delle attività didattiche ( tra l'altro, la ricorrente ha lavorato solo per circa un mese in meno ai 180 giorni e in ogni caso fino al 28.6.2022, pertanto ha prestato la sua attività fino a due giorni prima rispetto al termine delle attività scolastiche).
I convenuti devono quindi essere condannati in solido all'erogazione della carta docente in favore della ricorrente per gli anni scolastici indicati in dispositivo, escluso quello per
17 il quale il credito risulta estinto per prescrizione, per il corrispondente valore sopra indicato. Sono dovuti gli interessi su detta somma, e non anche la rivalutazione, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo anche in ragione della serialità della lite, ai sensi del D.M. 55/2014, anche se il parziale accoglimento della domanda ne giustifica la compensazione in misura pari a un terzo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede: In parziale accoglimento del ricorso, previo accertamento del diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante sua attribuzione secondo il sistema proprio di essa e per valori corrispondenti a quelli perduti, condanna i convenuti in solido, in persona ciascuno del rispettivo legale rappresentante pro tempore, a erogare in favore della ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500,00 annui per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 oltre interessi dalla data dei rispettivi diritti all'accredito fino alla concreta attribuzione in relazione agli anni scolastici predetti. Rigetta per il resto il ricorso. Condanna i convenuti al pagamento in solido di due terzi delle spese di lite, liquidando detti due terzi in € 1.380,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, dichiarando compensato tra le parti il restante terzo delle dette spese. Si comunichi. Napoli, 24.11.25
IL GIUDICE
Dr. EL AS
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