Articolo 17 della Legge 28 giugno 2016, n. 132
Articolo 16
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14 gennaio 2017
Art. 17. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 giugno 2016

MATTARELLA


Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando
Entrata in vigore il 14 gennaio 2017