Articolo 41 della Legge 27 luglio 1978, n. 392
Articolo 40Articolo 42
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30 luglio 1978
Art. 41. (Norme applicabili)

Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.
Entrata in vigore il 30 luglio 1978
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