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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8491/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. SCIORTINO ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8491 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
n.q. di genitore di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCIORTINO ANTONINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Monreale, Via Venero 91, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con gli avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/05/2025
D I S P O S I T I V O
accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Persona_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di frequenza;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
2 pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 06/06/2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere l'attribuzione dell'indennità di frequenza per il figlio minore;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (20.6.2023);
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_1
in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dal 20.6.2023.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 08/05/2025
3 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8491/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:56 sono presenti l'avv. SCIORTINO ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:29 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott. Giovanni
Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8491 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
n.q. di genitore di Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SCIORTINO ANTONINO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Monreale, Via Venero 91, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_1 con gli avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA, giusta procura in atti
-resistente –
oggetto: opposizione ad A.T.P. ex art. 445bis comma 6° C.p.c. conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/05/2025
D I S P O S I T I V O
accoglie il ricorso e dichiara che è in possesso del Persona_1
requisito sanitario per l'attribuzione dell'indennità di frequenza;
condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
2 pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi CP_1
del giudizio liquidate con separato decreto.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Premesso che:
- con ricorso depositato in data 06/06/2024 la ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere l'attribuzione dell'indennità di frequenza per il figlio minore;
- espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per l'insussistenza dei requisiti sanitari;
- parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione, chiedendo che fossero riconosciuti i diritti richiesti;
- effettuata nuova consulenza tecnica, il CTU incaricato concludeva viceversa per la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione (20.6.2023);
La causa è stata decisa all'udienza odierna
Nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario l'attribuzione della prestazione domandata.
Le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
In relazione all'esito della causa appare equa la condanna alle spese dell' CP_1
in ragione della decorrenza del requisito sanitario a far data dal 20.6.2023.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_1
di entrambe le fasi del giudizio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 08/05/2025
3 Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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