Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 24159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 24159 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 24159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03149/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3149 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Baudino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto di diniego della domanda di cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2025 il dott. RI SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il Signor -OMISSIS- impugnava il decreto di rigetto N. -OMISSIS- della domanda del ricorrente di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera f) della Legge 5/02/1992 n.91, emesso dal Ministero dell'Interno in data 21/02/20 e notificato all'interessato, per il tramite della Polizia dii Stato – Ufficio Polizia di Frontiera di Malpensa (VA) -, in data 26/01/2021, sulla base dei seguenti motivi:
VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE.
In particolare, in data 14/11/2013 il Signor -OMISSIS- presentava istanza diretta ad ottenere la cittadinanza italiana, essendo decorsi oltre 10 anni di residenza in Italia.
In data 06/04/2016 veniva emessa la Comunicazione dei motivi ostativi ex art.10 bis della Legge 7/8/1990 n.241 con la quale si opponeva come al figlio, convivente con il richiedente, fosse stato rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per una condanna ostativa in materia di stupefacenti.
Il Ministero scriveva come “Tali comportamenti contrari alle regole di civile convivenza e delle norme penali non consentono di ritenere che il nucleo familiare di appartenenza abbia acquisito i principi che regolano la nostra Società e che abbia fatto propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni”.
Avverso il contenuto di detta Comunicazione, il Signor -OMISSIS-, per il tramite del proprio precedente avvocato, in data 03/05/2016, presentava una Memoria difensiva eccependo, in particolare, che il figlio aveva seri problemi di salute, seguito dal 2013 dal Servizio di Igiene mentale di Genova.
In data 11/12/2017, nel silenzio del Ministero, veniva inviato un sollecito con allegata anche una Relazione aggiornata dal Centro di Salute Mentale di Genova che aveva ancora in cura il figlio e documentazione inerente un suo recente ricovero in Francia a causa dei suoi disturbi mentali
In data 26/01/2021 il ricorrente riceveva in notifica il Decreto di rigetto della propria domanda di cittadinanza qui impugnato con il quale veniva ripresentato il motivo ostativo del precedente penale del figlio e le argomentazioni già espresse nella Comunicazione dei Motivi Ostativi.
Riguardo al contenuto della Memoria difensiva, si osservava: “Ritenute non accoglibili le osservazioni formulate in data 03/05/2016 dal legale dell'interessato in quanto la condanna del figlio dell'istante da parte del Giudice di prime cure evidenzia una capacità di intendere e di volere dello stesso che può essere negata solo da altra sentenza di altro magistrato che attesti in maniera incontrovertibile una incapacità di intendere e di volere del soggetto con contestuale nomina di un tutore”.
Avverso tale decreto proponeva ricorso l’odierno ricorrente.
In data 19/03/2021 si instaurava il presente giudizio.
In data 25/03/2021 si costituiva ritualmente il Ministero dell’Interno.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992 l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022).
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo. Si tratta, in altri termini, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n. 9/1999 del 10.6.1999; sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013).
L’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve, pertanto, necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato in diverse occasioni su controversie che presentano elementi di similitudine con quella in esame (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 7071/22 e n. 3409/22), in quanto si riferiscono a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla condizione di
disfavore, espressa dall’Amministrazione, nei confronti di uno o più familiari conviventi con la persona richiedente.
In questi casi, la giurisprudenza ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda motivata esclusivamente su tale circostanza senza svolgere alcun approfondimento sulla specifica condizione della persona richiedente.
È stato rilevato, infatti, che “sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409)”.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, che: “Non si esclude naturalmente che anche i reati commessi da componenti del nucleo familiare possano rilevare nella valutazione discrezionale che l’amministrazione è chiamata a fare in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409).
Deve, infatti, rilevarsi che per consolidata giurisprudenza, la concessione della cittadinanza, irrevocabile una volta intervenuta, è subordinata ad una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale, rispetto alla quale la posizione soggettiva del richiedente ha consistenza di interesse legittimo, atteso che l'attribuzione del nuovo status di cittadino comporta l'inserimento dello straniero, a tutti gli effetti, nella collettività nazionale e l'acquisizione a pieno titolo, da parte dello stesso, dei diritti e dei doveri che competono ai suoi membri, tra i quali quelli connessi all'obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità che lo Stato persegue (ex plurimis, Consiglio di Stato sez. III, 7/1/2022, n. 104, 1/03/2021, n.1705 e 8/10/2021, n.6720).
Dunque, in linea di principio, lo straniero non ha un diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e la valutazione discrezionale dell’Amministrazione si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze atte a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. VI, 20/05/2011, n. 3006.)
Proprio in ordine a tale considerazione, pur concordando con quanto affermato nella sentenza T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 17731/2025 del 15 ottobre 2025:”In virtù di quanto previsto e consentito dal secondo periodo della richiamata disposizione processuale, risulta esaustivo il rinvio ad un precedente di questo Tribunale che – per quanto di maggiore interesse – ha così statuito: «la presenza di pregiudizi penali con rilievo ostativo rispetto alla concessione della cittadinanza può venire in rilievo non soltanto con riguardo alla persona del richiedente, bensì anche con riguardo ai familiari di primo grado, in quanto essa è un indice della integrazione del nucleo familiare nel quale l’istante vive (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 2 febbraio 2015, n. 1840, id. sez. V bis, 22 maggio 2025 n. 9815) ,e non consente di escludere che, proprio in ragione dell’esistenza del vincolo familiare e dello stabile legame che ne deriva, il soggetto richiedente sia indotto a porre in essere comportamenti agevolativi della condotta del congiunto o di partecipazione ai proventi illeciti della stessa, tali da inficiare le prospettive di ottimale e duraturo inserimento nella comunità nazionale (cfr. T.A.R. Lazio, sez. V-bis, 13 marzo 2023, n. 4253, id. 24 febbraio 2025, n. 4076). […] Come condivisibilmente sottolineato nel provvedimento impugnato, peraltro, la valutazione dei precedenti penali a carico del marito del ricorrente non può non rilevare alla luce dei benefici che indirettamente l'acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l'impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado come disposto dall'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr., da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V-bis, 30 agosto 2023, n. 13480; Id., 21 giugno 2022 n. 8307)» (T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, 12 settembre 2025, n. 16239).
6.2. La ratio decidendi del riportato precedente, alla luce delle valutazioni compiute dal provvedimento impugnato in ordine alla posizione del coniuge della ricorrente, risulta pienamente trasponibile nel caso di specie: le predette valutazioni non consentono in alcun modo di ritenere che vi sia stato uno scorretto esercizio dell’amplissima discrezionalità che all’Amministrazione va riconosciuta in subiecta materia.
6.2.1. In ogni caso, a favore della posizione della ricorrente, il Collegio ritiene opportuno rammentare che il diniego della cittadinanza non preclude all’interessata di ripresentare l’istanza nel futuro (già dopo un anno dal primo rifiuto) e che dunque le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna “interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente” (art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici), dato che l’istante può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima (in questi termini T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, 5 agosto 2025, n. 15292).”, le risultanze in atti depongono piuttosto su una condizione di un genitore che ha messo in atto ogni mezzo per risolvere la grave situazione familiare, mostrando dunque un comportamento coerente e conforme con quello richiesto al cittadino, e pertanto meritevole di un riesame da parte dell’amministrazione che valorizzi l’impegno e riconosca il giusto disvalore della situazione del figlio del richiedente.
Significativo, in tale quadro, è il parere favorevole della Questura, mentre l’assunto secondo cui la condanna del figlio denotante capacità di intendere e volere rimovibile solo da sentenza che nericonosca l’incapacità prova troppo, per così dire, potendosi effettuare le valutazioni necessarie anche alla luce della documentazione prodotta che depone per uno stato da accertare comunque.
In tali termini il ricorso può essere accolto con annullamento dell’atto impugnato e riesame da parte dell’amministrazione.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il dinego impugnato con obbligo di riesame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI SA, Presidente, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marilena Di Paolo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.