CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 20/06/2025, n. 2205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2205 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1629/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1629 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentato e dagli avv.ti Maria Laura Ficola del Foro di Spoleto e Rodolfo
Tomassoni del Foro di Venezia, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto di citazione in grado di appello presente atto ai sensi dell'art. 83, comma terzo c.p.c.
CONTRO
, (già Controparte_1 [...]
) società unipersonale, (c.f. e p.i. ), e per Controparte_2 P.IVA_1
essa quale sua procuratrice speciale (già Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paganini giusta procura alle liti su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F.: ) Controparte_5 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
E
CONTRO
:
C.F. ), Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza nr.163/2022 pubblicata in data 3.2.2022
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectiis,
- accogliere il presente appello per tutti i motivi espressi nell'atto di appello e successivi scritti dall'appellante, dichiarando per l'effetto la nullità e/o annullando e/o riformando integralmente la sentenza di primo grado per tutti i motivi espressi;
- in riforma della sentenza gravata, così provvedere nello specifico
IN VIA ISTRUTTORIA
- in revoca dell'ordinanza del 28.02.2023, accogliere le richieste istruttorie tutte formulate, senza alcuna preclusione, e riproposte nell'atto di appello, da intendersi ivi integralmente ritrascritte nei limiti e per le ragioni espressi, ferma l'assorbenza delle questioni di nullità -totale o parziale - per violazione della normativa a tutela del consumatore a fronte delle fideiussioni in causa, e relative conseguenze, segnatamente di estinzione ex art. 1957 c.c. stante l'abusività della clausola in deroga, quindi così provvedere
1) accertata e dichiarata anche ex officio la qualifica di consumatore dell'attore a fronte dei contratti di cui è causa e l'applicazione della normativa di cui alla Direttiva
93/13/CEE e Codice del Consumo, artt. 33 e ss. per quanto emerge dagli atti di causa, accertare e dichiarare anche in via d'ufficio la nullità -totale o parziale - delle garanzie per cui è causa per violazione della normativa di ordine pubblico posta a tutela del consumatore unionale e nazionale e quindi anche la nullità per abusività della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta estinzione delle garanzie;
per l'effetto:
- dichiarare che l'attore nulla deve alla convenuta in relazione alle suddette fideiussioni, liberandolo dagli impegni fideiussori di cui è causa e ordinando alla convenuta la pag. 2/16 cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o qualsivoglia sistema informativo interbancario in relazione alle garanzie per cui è causa;
2) rilevata anche ex officio la violazione della normativa antitrust per i motivi espressi in merito al cartello contrattuale perpetrato dalle imprese associate ABI in relazione alle garanzie per cui è causa in quanto conformi allo schema ABI, rilevare anche ex officio che le garanzie in oggetto sono in ogni ipotesi il frutto di detta intesa anticoncorrenziale attuata sin da tempo dalle imprese bancarie in tutto il mercato nazionale ovvero in una parte rilevante dello stesso in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE per i motivi espressi;
per l'effetto
- rilevare anche in via d'ufficio la nullità totale ovvero parziale delle garanzie per cui è causa per violazione dell'art.2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta automatica estinzione delle garanzie, e per l'effetto
- dichiarare che l'attore nulla deve alla convenuta in relazione alle suddette fideiussioni, liberandolo dagli impegni fideiussori di cui è causa e ordinando alla convenuta la cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o qualsivoglia sistema informativo interbancario in relazione alle garanzie per cui è causa;
3) accertare e dichiarare anche ex officio la nullità del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa per quanto emergente dagli atti di causa e stante le violazioni delle norme imperative di legge indicate in atto, accertare e dichiarare la nullità delle garanzie per cui è causa per i motivi espressi e per l'effetto liberare l'attore dagli impegni fideiussori in oggetto e condannare la convenuta alla cancellazione del nominativo dell'attore dalla
Centrale Rischi di Banca d'Italia o qualsivoglia sistema informativo interbancario in relazione alle garanzie per cui è causa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario (15%),
c.p.a. e iva come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte appellata:
Preliminarmente si insiste affinché il gravame sia dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. poiché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
pag. 3/16 Nel merito rigettarsi l'appello per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 163/2022 pubblicata il 03.02.2022 del Tribunale
Civile di Vicenza nel procedimento R.G. 6820/2018.
Spese di entrambi i gradi, interamente rifuse.
In via istruttoria: acquisirsi il fascicolo di primo grado di parte appellata (R.G.
6820/2018); rigettarsi le istanze istruttorie “officiose” e non di parte appellante, per i motivi suesposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio avanti Parte_1
il Tribunale di Vicenza in LCA, e Controparte_6 Controparte_7
per sentir dichiarare la nullità di due fideiussioni dallo stesso prestate in CP_2
data 25 giugno 2010 in favore di - una a garanzia Controparte_8 dell'importo € 160.000,00 erogato tramite contratto di mutuo (doc.1) e l'altra per un importo di € 14.000,00 per una linea di credito personale della signora Controparte_8
(doc.3) – e, conseguentemente, la cancellazione della segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
La nullità delle fideiussioni veniva fatta valere sotto due profili: perché prestate per obbligazioni future (in quanto prestate prima dei debiti garantiti, quindi rilasciate su impegni futuri di cui non si conoscono gli estremi contrattuali, così come specificato in memoria 183 co. 6 nr.1 c.p.c.) e perché afferenti ad obbligazioni principali derivanti da contratti nulli, in tal senso eccependo la vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 8 delle fideiussioni, contenente la rinuncia preventiva ad avvalersi dello strumento di cui all'art. 1945 c.c. e la sua nullità per non essere stata approvata con firma separata e dichiarando di voler far valere conseguentemente la nullità delle obbligazioni principali.
La nullità delle obbligazioni principali veniva articolata sui seguenti motivi:
- speciosità ed insidiosità del contratto di credito personale M/T perché non si trattava di credito personale, bensì di una copertura assicurativa sul mutuo fondiario a favore della Banca. L'art. 5 del punto C4 delle Istruzioni di Banca d'Italia impone che le spese per le assicurazioni relative al rimborso del credito devono essere riportate nel contratto di mutuo e rilevate nel tasso ISC del contratto.
pag. 4/16 - nullità del contratto di mutuo principale per: previsione di un tasso di mora usurario;
mancata indicazione di TAN e il TAE e conseguente indeterminatezza nel calcolo di interessi, essendo stati indicati solo TAEG peraltro errato e non l'ISC (ex art. 117 TUB comma 8), con richiesta di correzione del piano di ammortamento e ricalcolo del tasso.
Solo in sede di comparsa conclusionale di replica l'attore eccepiva la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, per essere le stesse redatte sullo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2003, giudicato dall'Autorità garante della Concorrenza frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 (pagg.4,5).
Si costituivano in primo grado eccependo la carenza di Controparte_9 legittimazione passiva e eccependo l'improcedibilità dell'azione nei CP_2
confronti di in LCA ex art. 83 TUB e, nel merito, chiedendo Controparte_6
il rigetto delle domande, trattandosi di obbligazioni specifiche rinnovate da in Pt_1 sede notarile e contestando l'usurarietà del tasso.
Restava contumace in LCA. Controparte_6
Espletata CTU contabile che concludeva per l'insussistenza di usurarietà del tasso, con sentenza in data 31.1.2022 (pubblicata in data 3.2.2022) il Tribunale di Vicenza rigettava le domande dell'attore osservando che:
- le fideiussioni erano state rinnovate in sede notarile, cui aveva partecipato Pt_1 sottoscrivendo quale fideiussore, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità derivante dalla mancata duplice sottoscrizione;
- nelle fideiussioni del 25.6.2010 viene riportato il contenuto dei mutui che sarebbero stati stipulati appena tre giorni dopo, quindi il collegamento negoziale e i limiti dell'impegno assunto risultavano già ben chiaramente al fideiussore né poteva rilevare la nullità per obbligazioni future, perché indicato l'ammontare massimo garantito;
- deve escludersi l'usurarietà del tasso tenuto conto degli esiti della CTU che, nelle due alternative, ossia calcolando e non calcolando il costo della polizza assicurativa, ha portato in entrambi casi alla conclusione di non usurarietà, con conseguente rigetto della relativa eccezione;
pag. 5/16 - il tasso annuo effettivo del mutuo n. 056/4778916 è risultato pari al 2,0184% a fronte del tasso nominale contrattuale del 2%, con una differenza millesimale (0,018%) irrilevante;
- il calcolo dell'Isc/Taeg del mutuo n. 056/4778916, è risultato pari a 2,100 % rispetto al
2,089% indicato in contratto, con una differenza millesimale (0,011%) irrilevante e, comunque, non incidente sulla validità dell'operazione di finanziamento (Cass. Sez. 1 n.
39169 del 09/12/2021);
- tardiva e non provata la violazione della normativa antitrust, che comunque non determina la nullità dell'intera fideiussione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestando l'omesso rilievo Parte_1
officioso della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa a tutela del consumatore e, comunque, per violazione della normativa antitrust nonché l'omesso rilievo officioso della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso.
Formulava in via istruttoria istanza per l'acquisizione ex officio del Provvedimento
55/2005 di Banca d'Italia, in uno al parere dell'AGCM e dello schema ABI analizzato e l'espletamento di nuova CTU sul contratto di mutuo per confermare le rilevate nullità delle pattuizioni.
Si costituiva in grado di appello eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, resistendo al gravame, eccependo comunque l'inammissibilità dei motivi basati su argomenti nuovi mai dedotti in primo grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 9.3.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 29.4.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali.
2. Preliminarmente sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
pag. 6/16 Va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
3. L'appello va rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza n. 26242 del 12.12.2014) affermando, tra l'altro, che, nel giudizio di appello, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva (ex multiis Cass. sez. 1 n.7385
19/03/2025) questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica “onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti
pag. 7/16 costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024)”.
Dunque, la quaestio nullitatis è astrattamente proponibile in appello, al di là delle preclusioni ormai maturatesi, “ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio”(Cass. 7385/2025 cit.; cfr. anche Cass. sez. 3 n.20713 del
17/07/2023).
Va, allora, osservato che l'appellante ha trattato nell'atto di citazione in primo grado la questione della nullità esclusivamente sotto il profilo della nullità delle fideiussioni perché prestate per obbligazioni future asseritamente non determinate e perché prestate a garanzia di obbligazioni principali nulle, previa eccezione di vessatorietà della clausola di limitazione delle eccezioni ex art. 1945 c.c. in quanto non approvata specificamente.
Queste le conclusioni in primo grado:
- dichiarare, per i motivi che precedono, la nullità del contratto di mutuo n.
056/4778916 – in ogni Sua parte, così come le fideiussioni ad esso collegate - sottoscritto il 28 giugno 2010 e, per gli effetti, liberare le obbligazioni assunte da
; Parte_1
- ordinare la cancellazione del nominativo dell'attore dal registro della Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia e da qualsivoglia altro registro avente per oggetto sofferenze da parte di istituti finanziari e/o bancari.
pag. 8/16 La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ed esclusivamente per violazione della normativa antitrust è stata posta, peraltro in maniera del tutto generica, solo in sede di comparsa conclusionale di replica.
I motivi di appello, con i quali l'appellante si duole, da un lato, dell'omesso rilievo officioso da parte del giudice di primo di grado della nullità dei contratti e/o delle clausole per violazione della disciplina consumeristica e della disciplina antitrust, dall'altro, della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza, non colgono nel segno a fronte del difetto di allegazione sul punto.
A fortiori il rilievo di tali nullità in sede di appello si scontra con la novità della domanda, quanto a petitum e causa petendi, che, pur afferendo questioni di asserita nullità, esorbita i confini del rilievo officioso così come delineato dalla Suprema Corte sopra richiamata, tenuto conto che gli argomenti addotti in questa sede sono del tutto eterogenei rispetto alle difese articolate nell'originario atto di citazione, giacchè il fideiussore chiede ora la liberazione dalla fideiussione previo accertamento della nullità integrale della fideiussione per motivi diversi da quelli dedotti o comunque per avvenuta liberazione dalla garanzia previa dichiarazione di nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. o comunque per nullità dell'obbligazione principale ex art. 1346
c.c.
Va, in aggiunta, considerato che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto che non riverberi effetti sulle domande o eccezioni proposte.
Nel caso di specie va, dunque, ulteriormente osservato che la nullità fatta valere ai sensi della disciplina consumeristica e della normativa antitrust - che pacificamente, ove integrate, comportano la nullità soltanto parziale del contratto, che attinge le clausole interessate (art. 36 Cod.Cons.; Cass.S.U. n. 41994 del 30/12/2021) - non avrebbe, nel caso di specie, alcuna rilevanza applicativa, in quanto funzionale a far valere l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (in tal senso si pongono le conclusioni pag. 9/16 dell'appellante), che, in quanto pacificamente eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 3 n.
835 del 13/01/2025; sez. 3 n.8023 del 25/03/2024), avrebbe dovuto essere fatta valere in primo grado e, non avendolo fatto, la parte è decaduta dal proporla (cfr. anche Cass.sez.
1, n.2432 del 01/02/2025) e non può giovarsene in sede di appello.
Né può, invero, configurarsi nell'intervenuta decadenza una violazione del principio di effettività della tutela del consumatore, che non può consentire una generalizzata rimessione in termini in violazione delle preclusioni processuali in punto di onere di eccezione e allegazione.
Inoltre, proprio la natura dichiarativa della sentenza accertativa della nullità comporta che la facoltà della parte di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sussisteva già ab origine e non sorge per effetto della eventuale relativa declaratoria, come, invece, sostenuto dall'appellante (sul punto si veda anche Cass. sez. 1 n.3284 del
09/02/2025).
Fatte tali premesse si procede all'analisi specifica dei singoli motivi.
3.1. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEL CONSUMATORE
DI CUI ALLA DIRETTIVA 93/13/CEE E CODICE DEL CONSUMO, ARTT. 33
E SS. Omesso rilievo officioso della nullità delle clausole abusive dei contratti di fideiussione di cui è causa;
violazione dell'art. 6 Dir. 83/13, dell'art. 36 CDC, in combinato disposto con l'art. 1421 c.c. Le nullità delle clausole dei contratti di fideiussione sottoscritti dal consumatore attore ai sensi dell'art.3, par. 1 Direttiva
93/13/CEE e art. 33 Codice del Consumo.
Il primo motivo di appello si dilunga in un excursus della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di clausole abusive per poi dedurre la nullità delle clausole standardizzate contenute in tutti i contratti di fideiussione sottoscritti da tramite Pt_1
l'elenco che si riporta:
- le clausole che prevedono la c.d. reviviscenza ovvero la c.d. sopravvivenza della fideiussione in ipotesi di obbligazioni principali invalide, nulle, illegittime ecc. contenute nell'art. 2 e art. 8 delle fideiussioni del 25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione)
e alla lettera f) del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del
28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tali clausole contrastano con l'art. 3 par. 1
pag. 10/16 della Direttiva 93/13, lettere b) e c) del relativo allegato e con l'art. 33, comma secondo lettere b), d), r) e t) CDC;
- la clausola che prevede che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che esso sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., che si intende derogato, contenuta all'art. 6 delle fideiussioni del 25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera f) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta con l'art. 3 par. 1 della Direttiva 93/13, lettere b) e c) del relativo allegato e con l'art. 33, comma secondo lettere r) e t) e art. 33, comma primo CDC;
- la clausola che impone al garante consumatore un onere che spetta alla banca e non al garante contenute nell'art. 5 delle fideiussioni del 25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera e) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta con
l'art. 3, par.
1. della Direttiva 93/13 e lettera b) del relativo allegato e con l'art. 33, comma secondo lettere r) e t) e art.33, comma primo CDC, dato che limita in sostanza la proponibilità delle eccezioni, oltre a invertire l'onere della prova;
e comunque costituisce clausola in frode alla legge per violazione dell'art. 1956 c.c., che è norma, come è noto, inderogabile;
- la clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta contenute nell'art. 7 delle fideiussioni del 25.06.2010
(doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera g) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta con l'art. 3 par. 1 della Direttiva 93/13 e lettera b) del relativo allegato e con l'art. 33, comma primo lettere r) e t) e art. 33, comma primo CDC, ponendo limitazioni ai diritti legali del consumatore;
- la clausola che prevede in sostanza che nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca decide di avvalersi della facoltà di recedere dai rapporti con il debitore contenuta nell'art. 9 delle fideiussioni del
25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera i) dell'art. 7 del Capitolato delle
pag. 11/16 condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta, egualmente, con l'art. 3 par. 1 della Direttiva 93/13
e lettera b) del relativo allegato e art. 33, comma secondo lettera t) e art. 33, comma primo CDC;
- la clausola che limita il diritto di regresso o di surroga del fideiussore al solo caso di pagamento dell'intero debito garantito contenuta nell'art. 10 delle fideiussioni del
25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera j) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta, sempre con l'art. 3 par.1 della Direttiva 93/13 e lettera b) del relativo allegato e art. 33, comma secondo lettera t) e art. 33, comma primo CDC.
Dopo tale elencazione l'appellante deduce che “il complesso delle clausole abusive contenute nei contratti all'esame attesta l'evidente squilibrio che connota le fideiussioni predisposte dalla banca in danno al consumatore, di talché la nullità che attinge le singole clausole abusive è tale da riverberarsi sulla struttura del contratto estendendosi quindi all' intero negozio. Ad ogni modo resta la nullità delle singole clausole abusive e in particolare della clausola abusiva oltre che di pagamento “a prima richiesta”, di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. tale, comunque, da comportare la liberazione del consumatore attore dai vincoli fideiussori di cui è causa”.
Il motivo è infondato.
Fermo restando il rilievo della assoluta novità della domanda per le ragioni esposte sub
3, va osservato, sotto il profilo della dedotta nullità integrale del contratto, che la nullità prevista dal Codice del Consumo è per sua definizione parziale e l'appellante non ha in alcun modo provato che non avrebbe concluso il negozio senza quelle clausole, nei limiti in cui la nullità viene fatta valere in suo favore.
Quanto alla nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., va ribadita l'assenza di interesse a fronte dell'intervenuta decadenza del fideiussore dall'eccezione, non tempestivamente sollevata in primo grado.
3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. 287/1990 E ART. 101 TFUE;
VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C. E DELL'ART. 7 D.LGS 3/2017.
pag. 12/16 Il motivo si incentra sulla nullità della fideiussione in quanto riproducente le clausole contrattuali conformi al modello ABI quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia.
Il motivo è infondato.
Fermo restando il rilievo della assoluta novità della domanda per le ragioni esposte sub
3 e osservato che la nullità integrale del contratto per effetto della nullità di singole clausole costituisce ipotesi eccezionale (art. 1419 c.c.) e spetta “a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare
l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. Sez. 3 n. 18794 del 04/07/2023), nel caso di specie in alcun modo assolto, va osservato che il rilievo è collegato alla reviviscenza dell'art. 1957 c.c.
Va, dunque, ribadito che il rilievo officioso, anche ove ritenuto ammissibile, sarebbe precluso dalla carenza di interesse, tenuto conto che il rilievo presuppone che la facoltà ripristinata possa essere ancora invocata, il che non è, tenuto conto che l'eccezione di decadenza non è stata tempestivamente sollevata e il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. anche Cass. sez. 1 n.30383 del 25/11/2024).
Va aggiunto, ad abundantiam, che, comunque, le fideiussioni rilasciate dall'appellante sono specifiche e confermate con atto notarile e non stipulate dunque attraverso l'utilizzo di un modulo conforme allo schema ABI oggetto delle censure contenute nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, sicchè si è al di fuori dal perimetro applicativo di tale ultimo provvedimento, che riguarda l'applicazione uniforme, da parte degli istituti di credito, di moduli conformi allo schema redatto dall'ABI, in violazione del principio della concorrenza, per la stipula di fideiussioni omnibus.
In ogni caso, resta completamente non assolto l'onere probatorio della sussistenza dell'intesa restrittiva a monte, che grava su chi intende far valere la nullità, che è onerato, in primis, della produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, la cui produzione in appello è inammissibile in quanto tardiva
(Cass.7385/2025 cit.) e, comunque, della perdurante sussistenza dell'intesa restrittiva anche in epoca successiva all'accertamento temporale operato dalla Banca d'Italia
pag. 13/16 laddove si tratti – come nel caso di specie (le fideiussioni sono state sottoscritte nel
2010) – di fideiussioni sottoscritte in epoca diversa (Cass. sez. I, n.8669 del
01/04/2025).
3.3. IN ORDINE AL RIGETTO DELLE DOMANDE DI NULLITA' DEL
CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO DI CUI È CAUSA. Omesso rilievo officioso delle nullità del contratto di mutuo.
Sostiene l'appellante che la sentenza va censurata anche nella parte in cui il Tribunale rigetta la domanda di nullità del contratto di mutuo del 28.06.2010 e delle collegate fideiussioni, omettendo di rilevare e accertare, come da suo dovere, tutti i profili di nullità delle pattuizioni del contratto principale che si riverberano sulle garanzie, così violando l'art. 183, comma terzo c.p.c., oltre che l'art.1421 c.c., l'art.127 TUB, l'art. 6
Direttiva 93/13 e art. 36 CDC, in combinato disposto con le norme richiamate in epigrafe.
Nello specifico, l'appellante lamenta la nullità del contratto di mutuo ex art. 1346 c.c. in quanto le pattuizioni del contratto non rispetterebbero i requisiti di univoca determinazione o determinabilità e non consentirebbero di stabilire ex ante il costo complessivo del prestito in violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, in quanto non risulta indicato né il regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nel tempo (capitalizzazione semplice o composta), né il tasso annuo effettivo (TAE), obbligatoriamente richiesto dall'articolo 6 della Delibera CICR del 09.02.2000, né le modalità di calcolo del piano di ammortamento, né il modello matematico da adottare in concreto per la costruzione del piano di ammortamento per il rimborso del capitale (ad esempio alla francese, italiana, tedesca, americana, etc.), per il calcolo degli interessi e del debito residuo ad ogni scadenza.
Inoltre, l'assenza di criteri univoci di determinazione del prestito complessivo e del costo si porrebbero in violazione del requisito di trasparenza sostanziale imposto dalla normativa di ordine pubblico di cui al Testo Unico Bancario, artt. 117 e 116 e dalla normativa sempre di ordine pubblico dettata dalla Direttiva 93/13 e dal Codice del
Consumo.
Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.
pag. 14/16 Si tratta anche in questo caso di domanda in parte nuova, basata su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato nella misura in cui adduce la nullità per violazione dell'art. 1346 c.c.
Va ricordato che in primo grado la nullità del contratto di mutuo era stata dedotta in relazione alla usurarietà degli interessi (argomento non riproposto in appello) e alla violazione dell'art. 117 TUB comma 8 (argomento riproposto sub 2.1. dei motivi di appello).
Ora, ferma l'operatività (per quanto esposto sub 3.1 e 3.2 ) della clausola a prima richiesta e di rinuncia ad opporre eccezioni nei confronti del fideiussore , Pt_1
appaiono comunque assorbenti le seguenti considerazioni.
La censura sulla violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria è formulata in via generica, in quanto non si confronta con gli esiti della CTU e le motivazioni della sentenza di primo grado, che hanno evidenziato come lo scostamento tra tasso annuo effettivo e tasso indicato nel contratto e Isc/Taeg effettivi e Isc/Taeg esposti in contratto sia praticamente irrilevante (0,018% nel primo caso, 0,011% nel secondo caso).
Del resto, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo (art. 125 Pt_2
bis, comma 6 TUB) e solo per contratti stipulati successivamente al 18.9.2010 (sul punto Cass. sez. 1 n.8331 30/03/2025; sez. Sez. 1 n. 4597 del 14/02/2023).
In ogni caso, giova richiamare l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (n. 15130/2024) secondo il quale, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale – come quello che viene in considerazione nel caso di specie (cfr. doc.1 attore appellante) - la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
4. Regolamentazione delle spese.
pag. 15/16 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori medi come da nota spese dimessa dall'appellata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata nr.163/2022 del Tribunale di
Vicenza pubblicata in data 3.2.2022;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
12.156,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1629/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.1629 del ruolo generale dell'anno
2022 promossa con atto di citazione da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
APPELLANTE rappresentato e dagli avv.ti Maria Laura Ficola del Foro di Spoleto e Rodolfo
Tomassoni del Foro di Venezia, giusta procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto di citazione in grado di appello presente atto ai sensi dell'art. 83, comma terzo c.p.c.
CONTRO
, (già Controparte_1 [...]
) società unipersonale, (c.f. e p.i. ), e per Controparte_2 P.IVA_1
essa quale sua procuratrice speciale (già Controparte_3 Controparte_4
APPELLATA rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Paganini giusta procura alle liti su foglio separato ed allegato alla comparsa di costituzione in grado di appello
E CONTRO
(C.F.: ) Controparte_5 P.IVA_2 APPELLATA CONTUMACE
E
CONTRO
:
C.F. ), Controparte_6 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza nr.163/2022 pubblicata in data 3.2.2022
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectiis,
- accogliere il presente appello per tutti i motivi espressi nell'atto di appello e successivi scritti dall'appellante, dichiarando per l'effetto la nullità e/o annullando e/o riformando integralmente la sentenza di primo grado per tutti i motivi espressi;
- in riforma della sentenza gravata, così provvedere nello specifico
IN VIA ISTRUTTORIA
- in revoca dell'ordinanza del 28.02.2023, accogliere le richieste istruttorie tutte formulate, senza alcuna preclusione, e riproposte nell'atto di appello, da intendersi ivi integralmente ritrascritte nei limiti e per le ragioni espressi, ferma l'assorbenza delle questioni di nullità -totale o parziale - per violazione della normativa a tutela del consumatore a fronte delle fideiussioni in causa, e relative conseguenze, segnatamente di estinzione ex art. 1957 c.c. stante l'abusività della clausola in deroga, quindi così provvedere
1) accertata e dichiarata anche ex officio la qualifica di consumatore dell'attore a fronte dei contratti di cui è causa e l'applicazione della normativa di cui alla Direttiva
93/13/CEE e Codice del Consumo, artt. 33 e ss. per quanto emerge dagli atti di causa, accertare e dichiarare anche in via d'ufficio la nullità -totale o parziale - delle garanzie per cui è causa per violazione della normativa di ordine pubblico posta a tutela del consumatore unionale e nazionale e quindi anche la nullità per abusività della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta estinzione delle garanzie;
per l'effetto:
- dichiarare che l'attore nulla deve alla convenuta in relazione alle suddette fideiussioni, liberandolo dagli impegni fideiussori di cui è causa e ordinando alla convenuta la pag. 2/16 cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o qualsivoglia sistema informativo interbancario in relazione alle garanzie per cui è causa;
2) rilevata anche ex officio la violazione della normativa antitrust per i motivi espressi in merito al cartello contrattuale perpetrato dalle imprese associate ABI in relazione alle garanzie per cui è causa in quanto conformi allo schema ABI, rilevare anche ex officio che le garanzie in oggetto sono in ogni ipotesi il frutto di detta intesa anticoncorrenziale attuata sin da tempo dalle imprese bancarie in tutto il mercato nazionale ovvero in una parte rilevante dello stesso in violazione dell'art. 2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE per i motivi espressi;
per l'effetto
- rilevare anche in via d'ufficio la nullità totale ovvero parziale delle garanzie per cui è causa per violazione dell'art.2 L.287/90 e dell'art.101 TFUE e quindi anche la nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. e l'intervenuta automatica estinzione delle garanzie, e per l'effetto
- dichiarare che l'attore nulla deve alla convenuta in relazione alle suddette fideiussioni, liberandolo dagli impegni fideiussori di cui è causa e ordinando alla convenuta la cancellazione del nominativo dell'attore dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia o qualsivoglia sistema informativo interbancario in relazione alle garanzie per cui è causa;
3) accertare e dichiarare anche ex officio la nullità del contratto di mutuo ipotecario di cui è causa per quanto emergente dagli atti di causa e stante le violazioni delle norme imperative di legge indicate in atto, accertare e dichiarare la nullità delle garanzie per cui è causa per i motivi espressi e per l'effetto liberare l'attore dagli impegni fideiussori in oggetto e condannare la convenuta alla cancellazione del nominativo dell'attore dalla
Centrale Rischi di Banca d'Italia o qualsivoglia sistema informativo interbancario in relazione alle garanzie per cui è causa.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, compensi, oltre rimborso forfettario (15%),
c.p.a. e iva come per legge del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni di parte appellata:
Preliminarmente si insiste affinché il gravame sia dichiarato inammissibile con ordinanza ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. poiché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto;
pag. 3/16 Nel merito rigettarsi l'appello per i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto confermarsi la sentenza n. 163/2022 pubblicata il 03.02.2022 del Tribunale
Civile di Vicenza nel procedimento R.G. 6820/2018.
Spese di entrambi i gradi, interamente rifuse.
In via istruttoria: acquisirsi il fascicolo di primo grado di parte appellata (R.G.
6820/2018); rigettarsi le istanze istruttorie “officiose” e non di parte appellante, per i motivi suesposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato citava in giudizio avanti Parte_1
il Tribunale di Vicenza in LCA, e Controparte_6 Controparte_7
per sentir dichiarare la nullità di due fideiussioni dallo stesso prestate in CP_2
data 25 giugno 2010 in favore di - una a garanzia Controparte_8 dell'importo € 160.000,00 erogato tramite contratto di mutuo (doc.1) e l'altra per un importo di € 14.000,00 per una linea di credito personale della signora Controparte_8
(doc.3) – e, conseguentemente, la cancellazione della segnalazione del nominativo dell'attore alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia.
La nullità delle fideiussioni veniva fatta valere sotto due profili: perché prestate per obbligazioni future (in quanto prestate prima dei debiti garantiti, quindi rilasciate su impegni futuri di cui non si conoscono gli estremi contrattuali, così come specificato in memoria 183 co. 6 nr.1 c.p.c.) e perché afferenti ad obbligazioni principali derivanti da contratti nulli, in tal senso eccependo la vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 8 delle fideiussioni, contenente la rinuncia preventiva ad avvalersi dello strumento di cui all'art. 1945 c.c. e la sua nullità per non essere stata approvata con firma separata e dichiarando di voler far valere conseguentemente la nullità delle obbligazioni principali.
La nullità delle obbligazioni principali veniva articolata sui seguenti motivi:
- speciosità ed insidiosità del contratto di credito personale M/T perché non si trattava di credito personale, bensì di una copertura assicurativa sul mutuo fondiario a favore della Banca. L'art. 5 del punto C4 delle Istruzioni di Banca d'Italia impone che le spese per le assicurazioni relative al rimborso del credito devono essere riportate nel contratto di mutuo e rilevate nel tasso ISC del contratto.
pag. 4/16 - nullità del contratto di mutuo principale per: previsione di un tasso di mora usurario;
mancata indicazione di TAN e il TAE e conseguente indeterminatezza nel calcolo di interessi, essendo stati indicati solo TAEG peraltro errato e non l'ISC (ex art. 117 TUB comma 8), con richiesta di correzione del piano di ammortamento e ricalcolo del tasso.
Solo in sede di comparsa conclusionale di replica l'attore eccepiva la nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, per essere le stesse redatte sullo schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2003, giudicato dall'Autorità garante della Concorrenza frutto di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, come da accertamento della Banca d'Italia, n. 55 del 2 maggio 2005 (pagg.4,5).
Si costituivano in primo grado eccependo la carenza di Controparte_9 legittimazione passiva e eccependo l'improcedibilità dell'azione nei CP_2
confronti di in LCA ex art. 83 TUB e, nel merito, chiedendo Controparte_6
il rigetto delle domande, trattandosi di obbligazioni specifiche rinnovate da in Pt_1 sede notarile e contestando l'usurarietà del tasso.
Restava contumace in LCA. Controparte_6
Espletata CTU contabile che concludeva per l'insussistenza di usurarietà del tasso, con sentenza in data 31.1.2022 (pubblicata in data 3.2.2022) il Tribunale di Vicenza rigettava le domande dell'attore osservando che:
- le fideiussioni erano state rinnovate in sede notarile, cui aveva partecipato Pt_1 sottoscrivendo quale fideiussore, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità derivante dalla mancata duplice sottoscrizione;
- nelle fideiussioni del 25.6.2010 viene riportato il contenuto dei mutui che sarebbero stati stipulati appena tre giorni dopo, quindi il collegamento negoziale e i limiti dell'impegno assunto risultavano già ben chiaramente al fideiussore né poteva rilevare la nullità per obbligazioni future, perché indicato l'ammontare massimo garantito;
- deve escludersi l'usurarietà del tasso tenuto conto degli esiti della CTU che, nelle due alternative, ossia calcolando e non calcolando il costo della polizza assicurativa, ha portato in entrambi casi alla conclusione di non usurarietà, con conseguente rigetto della relativa eccezione;
pag. 5/16 - il tasso annuo effettivo del mutuo n. 056/4778916 è risultato pari al 2,0184% a fronte del tasso nominale contrattuale del 2%, con una differenza millesimale (0,018%) irrilevante;
- il calcolo dell'Isc/Taeg del mutuo n. 056/4778916, è risultato pari a 2,100 % rispetto al
2,089% indicato in contratto, con una differenza millesimale (0,011%) irrilevante e, comunque, non incidente sulla validità dell'operazione di finanziamento (Cass. Sez. 1 n.
39169 del 09/12/2021);
- tardiva e non provata la violazione della normativa antitrust, che comunque non determina la nullità dell'intera fideiussione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestando l'omesso rilievo Parte_1
officioso della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa a tutela del consumatore e, comunque, per violazione della normativa antitrust nonché l'omesso rilievo officioso della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso.
Formulava in via istruttoria istanza per l'acquisizione ex officio del Provvedimento
55/2005 di Banca d'Italia, in uno al parere dell'AGCM e dello schema ABI analizzato e l'espletamento di nuova CTU sul contratto di mutuo per confermare le rilevate nullità delle pattuizioni.
Si costituiva in grado di appello eccependo, in via preliminare, CP_2
l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, resistendo al gravame, eccependo comunque l'inammissibilità dei motivi basati su argomenti nuovi mai dedotti in primo grado.
Rigettata l'istanza di inibitoria, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini per il 9.3.2024.
Riassegnata la causa a nuovo giudice relatore, le parti precisavano nuovamente le conclusioni all'udienza del 29.4.2025.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza le parti si sono riportate alle conclusioni già precisate e ai precedenti scritti conclusionali.
2. Preliminarmente sull'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
pag. 6/16 Va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. atteso che la specifica previsione contenuta nell'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, consente al giudice di appello di dichiarare inammissibile l'impugnazione, che non abbia ragionevole probabilità di essere accolta, soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c.; dopo l'inizio della trattazione - come ormai avvenuto nel caso di specie - viene meno il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta (Cass. Sez. 1 n. 15786 del 07/06/2021). In altre parole, le norme di cui all'art. 348 bis c.p.c. e all'art 348 ter c.p.c. introducono uno strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile tale per cui il superamento dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., udienza che rappresenta il limite temporale per la pronuncia dell'ordinanza-filtro, preclude, già di per sé, l'esame sommario della causa in previsione della ragionevole probabilità di non accoglimento. E la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, unico provvedimento impugnabile per vizi suoi propri e non per il solo fatto del non essere stata adottata la decisione nella forma semplificata (Cass. Sez.
6 - L, n. 37272 del
29/11/2021).
3. L'appello va rigettato.
Va preliminarmente evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali
(sentenza n. 26242 del 12.12.2014) affermando, tra l'altro, che, nel giudizio di appello, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.
Come chiarito anche dalla giurisprudenza successiva (ex multiis Cass. sez. 1 n.7385
19/03/2025) questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica “onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti
pag. 7/16 costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024)”.
Dunque, la quaestio nullitatis è astrattamente proponibile in appello, al di là delle preclusioni ormai maturatesi, “ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio”(Cass. 7385/2025 cit.; cfr. anche Cass. sez. 3 n.20713 del
17/07/2023).
Va, allora, osservato che l'appellante ha trattato nell'atto di citazione in primo grado la questione della nullità esclusivamente sotto il profilo della nullità delle fideiussioni perché prestate per obbligazioni future asseritamente non determinate e perché prestate a garanzia di obbligazioni principali nulle, previa eccezione di vessatorietà della clausola di limitazione delle eccezioni ex art. 1945 c.c. in quanto non approvata specificamente.
Queste le conclusioni in primo grado:
- dichiarare, per i motivi che precedono, la nullità del contratto di mutuo n.
056/4778916 – in ogni Sua parte, così come le fideiussioni ad esso collegate - sottoscritto il 28 giugno 2010 e, per gli effetti, liberare le obbligazioni assunte da
; Parte_1
- ordinare la cancellazione del nominativo dell'attore dal registro della Centrale dei
Rischi della Banca d'Italia e da qualsivoglia altro registro avente per oggetto sofferenze da parte di istituti finanziari e/o bancari.
pag. 8/16 La nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. ed esclusivamente per violazione della normativa antitrust è stata posta, peraltro in maniera del tutto generica, solo in sede di comparsa conclusionale di replica.
I motivi di appello, con i quali l'appellante si duole, da un lato, dell'omesso rilievo officioso da parte del giudice di primo di grado della nullità dei contratti e/o delle clausole per violazione della disciplina consumeristica e della disciplina antitrust, dall'altro, della nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza, non colgono nel segno a fronte del difetto di allegazione sul punto.
A fortiori il rilievo di tali nullità in sede di appello si scontra con la novità della domanda, quanto a petitum e causa petendi, che, pur afferendo questioni di asserita nullità, esorbita i confini del rilievo officioso così come delineato dalla Suprema Corte sopra richiamata, tenuto conto che gli argomenti addotti in questa sede sono del tutto eterogenei rispetto alle difese articolate nell'originario atto di citazione, giacchè il fideiussore chiede ora la liberazione dalla fideiussione previo accertamento della nullità integrale della fideiussione per motivi diversi da quelli dedotti o comunque per avvenuta liberazione dalla garanzia previa dichiarazione di nullità della clausola di deroga all'art.1957 c.c. o comunque per nullità dell'obbligazione principale ex art. 1346
c.c.
Va, in aggiunta, considerato che il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto che non riverberi effetti sulle domande o eccezioni proposte.
Nel caso di specie va, dunque, ulteriormente osservato che la nullità fatta valere ai sensi della disciplina consumeristica e della normativa antitrust - che pacificamente, ove integrate, comportano la nullità soltanto parziale del contratto, che attinge le clausole interessate (art. 36 Cod.Cons.; Cass.S.U. n. 41994 del 30/12/2021) - non avrebbe, nel caso di specie, alcuna rilevanza applicativa, in quanto funzionale a far valere l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. (in tal senso si pongono le conclusioni pag. 9/16 dell'appellante), che, in quanto pacificamente eccezione in senso stretto (Cass. Sez. 3 n.
835 del 13/01/2025; sez. 3 n.8023 del 25/03/2024), avrebbe dovuto essere fatta valere in primo grado e, non avendolo fatto, la parte è decaduta dal proporla (cfr. anche Cass.sez.
1, n.2432 del 01/02/2025) e non può giovarsene in sede di appello.
Né può, invero, configurarsi nell'intervenuta decadenza una violazione del principio di effettività della tutela del consumatore, che non può consentire una generalizzata rimessione in termini in violazione delle preclusioni processuali in punto di onere di eccezione e allegazione.
Inoltre, proprio la natura dichiarativa della sentenza accertativa della nullità comporta che la facoltà della parte di sollevare l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sussisteva già ab origine e non sorge per effetto della eventuale relativa declaratoria, come, invece, sostenuto dall'appellante (sul punto si veda anche Cass. sez. 1 n.3284 del
09/02/2025).
Fatte tali premesse si procede all'analisi specifica dei singoli motivi.
3.1. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEL CONSUMATORE
DI CUI ALLA DIRETTIVA 93/13/CEE E CODICE DEL CONSUMO, ARTT. 33
E SS. Omesso rilievo officioso della nullità delle clausole abusive dei contratti di fideiussione di cui è causa;
violazione dell'art. 6 Dir. 83/13, dell'art. 36 CDC, in combinato disposto con l'art. 1421 c.c. Le nullità delle clausole dei contratti di fideiussione sottoscritti dal consumatore attore ai sensi dell'art.3, par. 1 Direttiva
93/13/CEE e art. 33 Codice del Consumo.
Il primo motivo di appello si dilunga in un excursus della giurisprudenza nazionale e sovranazionale in materia di clausole abusive per poi dedurre la nullità delle clausole standardizzate contenute in tutti i contratti di fideiussione sottoscritti da tramite Pt_1
l'elenco che si riporta:
- le clausole che prevedono la c.d. reviviscenza ovvero la c.d. sopravvivenza della fideiussione in ipotesi di obbligazioni principali invalide, nulle, illegittime ecc. contenute nell'art. 2 e art. 8 delle fideiussioni del 25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione)
e alla lettera f) del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del
28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tali clausole contrastano con l'art. 3 par. 1
pag. 10/16 della Direttiva 93/13, lettere b) e c) del relativo allegato e con l'art. 33, comma secondo lettere b), d), r) e t) CDC;
- la clausola che prevede che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale, senza che esso sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini di cui all'art. 1957 c.c., che si intende derogato, contenuta all'art. 6 delle fideiussioni del 25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera f) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta con l'art. 3 par. 1 della Direttiva 93/13, lettere b) e c) del relativo allegato e con l'art. 33, comma secondo lettere r) e t) e art. 33, comma primo CDC;
- la clausola che impone al garante consumatore un onere che spetta alla banca e non al garante contenute nell'art. 5 delle fideiussioni del 25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera e) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta con
l'art. 3, par.
1. della Direttiva 93/13 e lettera b) del relativo allegato e con l'art. 33, comma secondo lettere r) e t) e art.33, comma primo CDC, dato che limita in sostanza la proponibilità delle eccezioni, oltre a invertire l'onere della prova;
e comunque costituisce clausola in frode alla legge per violazione dell'art. 1956 c.c., che è norma, come è noto, inderogabile;
- la clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta contenute nell'art. 7 delle fideiussioni del 25.06.2010
(doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera g) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta con l'art. 3 par. 1 della Direttiva 93/13 e lettera b) del relativo allegato e con l'art. 33, comma primo lettere r) e t) e art. 33, comma primo CDC, ponendo limitazioni ai diritti legali del consumatore;
- la clausola che prevede in sostanza che nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca decide di avvalersi della facoltà di recedere dai rapporti con il debitore contenuta nell'art. 9 delle fideiussioni del
25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera i) dell'art. 7 del Capitolato delle
pag. 11/16 condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta, egualmente, con l'art. 3 par. 1 della Direttiva 93/13
e lettera b) del relativo allegato e art. 33, comma secondo lettera t) e art. 33, comma primo CDC;
- la clausola che limita il diritto di regresso o di surroga del fideiussore al solo caso di pagamento dell'intero debito garantito contenuta nell'art. 10 delle fideiussioni del
25.06.2010 (doc. 2 e doc. 3 citazione) e alla lettera j) dell'art. 7 del Capitolato delle condizioni generali regolante la fideiussione del 28.06.2010 (doc. 11 e doc. 1 citazione); tale clausola contrasta, sempre con l'art. 3 par.1 della Direttiva 93/13 e lettera b) del relativo allegato e art. 33, comma secondo lettera t) e art. 33, comma primo CDC.
Dopo tale elencazione l'appellante deduce che “il complesso delle clausole abusive contenute nei contratti all'esame attesta l'evidente squilibrio che connota le fideiussioni predisposte dalla banca in danno al consumatore, di talché la nullità che attinge le singole clausole abusive è tale da riverberarsi sulla struttura del contratto estendendosi quindi all' intero negozio. Ad ogni modo resta la nullità delle singole clausole abusive e in particolare della clausola abusiva oltre che di pagamento “a prima richiesta”, di deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. tale, comunque, da comportare la liberazione del consumatore attore dai vincoli fideiussori di cui è causa”.
Il motivo è infondato.
Fermo restando il rilievo della assoluta novità della domanda per le ragioni esposte sub
3, va osservato, sotto il profilo della dedotta nullità integrale del contratto, che la nullità prevista dal Codice del Consumo è per sua definizione parziale e l'appellante non ha in alcun modo provato che non avrebbe concluso il negozio senza quelle clausole, nei limiti in cui la nullità viene fatta valere in suo favore.
Quanto alla nullità parziale della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., va ribadita l'assenza di interesse a fronte dell'intervenuta decadenza del fideiussore dall'eccezione, non tempestivamente sollevata in primo grado.
3.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 2 L. 287/1990 E ART. 101 TFUE;
VIOLAZIONE
DELL'ART. 115 C.P.C. E DELL'ART. 7 D.LGS 3/2017.
pag. 12/16 Il motivo si incentra sulla nullità della fideiussione in quanto riproducente le clausole contrattuali conformi al modello ABI quale intesa restrittiva della concorrenza sanzionata con provvedimento della Banca d'Italia.
Il motivo è infondato.
Fermo restando il rilievo della assoluta novità della domanda per le ragioni esposte sub
3 e osservato che la nullità integrale del contratto per effetto della nullità di singole clausole costituisce ipotesi eccezionale (art. 1419 c.c.) e spetta “a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare
l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cass. Sez. 3 n. 18794 del 04/07/2023), nel caso di specie in alcun modo assolto, va osservato che il rilievo è collegato alla reviviscenza dell'art. 1957 c.c.
Va, dunque, ribadito che il rilievo officioso, anche ove ritenuto ammissibile, sarebbe precluso dalla carenza di interesse, tenuto conto che il rilievo presuppone che la facoltà ripristinata possa essere ancora invocata, il che non è, tenuto conto che l'eccezione di decadenza non è stata tempestivamente sollevata e il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. anche Cass. sez. 1 n.30383 del 25/11/2024).
Va aggiunto, ad abundantiam, che, comunque, le fideiussioni rilasciate dall'appellante sono specifiche e confermate con atto notarile e non stipulate dunque attraverso l'utilizzo di un modulo conforme allo schema ABI oggetto delle censure contenute nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, sicchè si è al di fuori dal perimetro applicativo di tale ultimo provvedimento, che riguarda l'applicazione uniforme, da parte degli istituti di credito, di moduli conformi allo schema redatto dall'ABI, in violazione del principio della concorrenza, per la stipula di fideiussioni omnibus.
In ogni caso, resta completamente non assolto l'onere probatorio della sussistenza dell'intesa restrittiva a monte, che grava su chi intende far valere la nullità, che è onerato, in primis, della produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'Italia
n. 55/2005, la cui produzione in appello è inammissibile in quanto tardiva
(Cass.7385/2025 cit.) e, comunque, della perdurante sussistenza dell'intesa restrittiva anche in epoca successiva all'accertamento temporale operato dalla Banca d'Italia
pag. 13/16 laddove si tratti – come nel caso di specie (le fideiussioni sono state sottoscritte nel
2010) – di fideiussioni sottoscritte in epoca diversa (Cass. sez. I, n.8669 del
01/04/2025).
3.3. IN ORDINE AL RIGETTO DELLE DOMANDE DI NULLITA' DEL
CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO DI CUI È CAUSA. Omesso rilievo officioso delle nullità del contratto di mutuo.
Sostiene l'appellante che la sentenza va censurata anche nella parte in cui il Tribunale rigetta la domanda di nullità del contratto di mutuo del 28.06.2010 e delle collegate fideiussioni, omettendo di rilevare e accertare, come da suo dovere, tutti i profili di nullità delle pattuizioni del contratto principale che si riverberano sulle garanzie, così violando l'art. 183, comma terzo c.p.c., oltre che l'art.1421 c.c., l'art.127 TUB, l'art. 6
Direttiva 93/13 e art. 36 CDC, in combinato disposto con le norme richiamate in epigrafe.
Nello specifico, l'appellante lamenta la nullità del contratto di mutuo ex art. 1346 c.c. in quanto le pattuizioni del contratto non rispetterebbero i requisiti di univoca determinazione o determinabilità e non consentirebbero di stabilire ex ante il costo complessivo del prestito in violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria, in quanto non risulta indicato né il regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nel tempo (capitalizzazione semplice o composta), né il tasso annuo effettivo (TAE), obbligatoriamente richiesto dall'articolo 6 della Delibera CICR del 09.02.2000, né le modalità di calcolo del piano di ammortamento, né il modello matematico da adottare in concreto per la costruzione del piano di ammortamento per il rimborso del capitale (ad esempio alla francese, italiana, tedesca, americana, etc.), per il calcolo degli interessi e del debito residuo ad ogni scadenza.
Inoltre, l'assenza di criteri univoci di determinazione del prestito complessivo e del costo si porrebbero in violazione del requisito di trasparenza sostanziale imposto dalla normativa di ordine pubblico di cui al Testo Unico Bancario, artt. 117 e 116 e dalla normativa sempre di ordine pubblico dettata dalla Direttiva 93/13 e dal Codice del
Consumo.
Il motivo è in parte inammissibile e comunque infondato.
pag. 14/16 Si tratta anche in questo caso di domanda in parte nuova, basata su di un fatto costitutivo non tempestivamente allegato nella misura in cui adduce la nullità per violazione dell'art. 1346 c.c.
Va ricordato che in primo grado la nullità del contratto di mutuo era stata dedotta in relazione alla usurarietà degli interessi (argomento non riproposto in appello) e alla violazione dell'art. 117 TUB comma 8 (argomento riproposto sub 2.1. dei motivi di appello).
Ora, ferma l'operatività (per quanto esposto sub 3.1 e 3.2 ) della clausola a prima richiesta e di rinuncia ad opporre eccezioni nei confronti del fideiussore , Pt_1
appaiono comunque assorbenti le seguenti considerazioni.
La censura sulla violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria è formulata in via generica, in quanto non si confronta con gli esiti della CTU e le motivazioni della sentenza di primo grado, che hanno evidenziato come lo scostamento tra tasso annuo effettivo e tasso indicato nel contratto e Isc/Taeg effettivi e Isc/Taeg esposti in contratto sia praticamente irrilevante (0,018% nel primo caso, 0,011% nel secondo caso).
Del resto, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo (art. 125 Pt_2
bis, comma 6 TUB) e solo per contratti stipulati successivamente al 18.9.2010 (sul punto Cass. sez. 1 n.8331 30/03/2025; sez. Sez. 1 n. 4597 del 14/02/2023).
In ogni caso, giova richiamare l'orientamento recentemente espresso dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (n. 15130/2024) secondo il quale, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale – come quello che viene in considerazione nel caso di specie (cfr. doc.1 attore appellante) - la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
4. Regolamentazione delle spese.
pag. 15/16 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri dal D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022 secondo i valori medi come da nota spese dimessa dall'appellata.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata nr.163/2022 del Tribunale di
Vicenza pubblicata in data 3.2.2022;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €
[...]
12.156,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) l'appellante è obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 16/16