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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/11/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 6128/2024 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 7/11/2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
- nata a [...], il [...] e residente Parte_1
a Melendugno (LE), rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall'Avvocato Tony Luigi De Giorgi
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del Presidente legale pro –tempore, rappresentato e CP_1 difeso dagli Avvocati Maria Lupoli e Fabio Fanigliuolo
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 22/5/2024 la ricorrente in epigrafe espone che con provvedimento del 4/11/2021, ha chiesto in ripetizione l'importo di € CP_1
4.123,35 secondo l'Istituto indebitamente versata sulla pensione AS a suo tempo in godimento ad genitrice della ricorrente, sulla base della Persona_1 comunicazione dei redditi per l'anno 2019, rappresenta di aver invano proposto ricorso amministrativo in data 9/6/2023, deduce insussistenza dell'indebito per mancato superamento dei limiti reddituali da parte della sua dante causa e irripetibilità della somma corrisposta su prestazione assistenziale in epoca precedente l'atto di accertamento e chiede:
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) Accertare e dichiarare, nella sussistenza del requisito reddituale per gli anni 2019, 2020, 2021, il diritto in favore dell'ascendente dante causa, , alla prestazione assistenziale n. 04011828/AS anche per il Persona_1 periodo dal 1.1.2021 al 30.11.2021; in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub 1)
2) Dichiarare irripetibile l'indebito comunicato per € 4.123,35 poiché riferito ad un'epoca precedente il provvedimento che ne ha accertato l'esistenza (4.11.2021); in ogni caso CP_
3) Disapplicare gli effetti della nota , datata 4.11.2021, di costituzione in indebito (n.16583097) della somma di € 4.123,35 (€ 374,85*11) sull'assegno sociale n.04011828/AS relativamente al periodo 1.1.2021/30.11.2021; e per
l'effetto
4) Condannare l' convenuto a restituire quanto eventualmente recuperato a CP_1 tale titolo, oltre accessori sino all'effettivo soddisfo;
5) Condannare l' convenuto al pagamento dei compensi professionali nella CP_1 misura ex art. 4, co. 1/bis, DM 55/2014, con distrazione a favore della difesa antistataria;
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Si è costituito in giudizio l' , con memoria nella quale chiede dichiararsi CP_1 cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, rappresentando e documentando che l' , a seguito di Controparte_2 ricostituzione d'ufficio operata in occasione di un giudizio svoltosi innanzi al
TAR, ha provveduto all'annullamento dell'indebito con atto del 21/1/2025 nel quale sono riconosciuti arretrati a credito della pensionata per € 4.874,25 e ha comunicato la definizione dell'indebito con lettera del 23/1/2025 agli eredi di
; parte resistente evidenzia, inoltre, ai fini della richiesta di Persona_1 integrale compensazione delle spese di giudizio, che il presente ricorso è stato notificato all' in data 19/2/2025, dopo la comunicazione della avvenuta CP_2 definizione dell'indebito.
Nelle note depositate il 22/10/2025 parte ricorrente si è associata alla richiesta di declaratoria della cessata materia del contendere, ma con vittoria di spese.
Tanto premesso, si deve ritenere che sia venuto meno l'interesse della ricorrente ad agire, stante l'intervenuto annullamento dell'indebito come risultante dalla documentazione prodotta da . CP_1
Considerata la condotta processuale tenuta dal resistente - che sin dalla memoria di costituzione ha rappresentato l'annullamento dell'indebito - e rilevato che l' ha documentato, in allegato alla memoria, che la CP_2 ricostituzione della pensione di UN OS è stata eseguita il 21/1/2025 e che gli arretrati sono stati liquidati in favore della erede con atto Parte_1 del 23/1/2025, recante numero di Protocollo dell'8/2/2025, in data anteriore
2 alla notificazione del presente ricorso (19/2/2025), appare equo compensare le spese di lite tra le parti integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce Sezione Lavoro in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I. Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro,
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 7 Novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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