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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7526 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile -riunito in Camera di ConSIlio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8531/2021 R.G., avente ad OGGETTO: Divorzio Contenzioso vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Nello Parte_1 CodiceFiscale_1
Caserta, giusta delega in atti;
-RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Luciano Carrino, giusta delega in atti
- RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2021, chiedeva pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli in data
27/05/2006 con la , con parziale modifica delle condizioni di cui Controparte_1 all'omologa di separazione consensuale. A sostegno della domanda deduceva che dall'unione matrimoniale era nata in [...] in data [...] la figlia;
che in data 18/06/2019 i Per_1 coniugi congiuntamente addivenivano alla volontà di separarsi depositando presso il
Tribunale ricorso congiunto per la pronuncia della separazione personale r.g. n.18212/2019 ed il Giudicante adìto, in data 14/11/2019, emetteva decreto n. cron. 6594/2019 con il quale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate in sede di udienza presidenziale del 09/10/2019 e di seguito riportate: “- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- La figlia minore (napoli 14.8.2014) è Per_1 affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, avendo cura di seguire le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- La minore vivrà con la madre presso
l'abitazione di proprietà della stessa sita in Napoli alla Via Parma n. 59; ricorrenti sin d'ora stabiliscono che il padre potrà tenere con sé la figlia dal sabato alle ore 13:00 fino alla Domenica alle ore 21:00 a week-end alternati e la giornata del martedì dalle ore 19:00 alle ore 22:30 detti orari saranno suscettibili di variazioni in base agi impegni ludici e alle attività sportive della minore. Per ciò che attiene i fine settimana quanto stabilito avrà decorrenza dal mese di gennaio
2020 in quanto al momento il SI. non ha la possibilità di far pernottare presso Parte_1 di sé la minore. Resta comunque fermo l'impegno del padre di tenere con sé la bambina nei giorni di sabato e domenica a settimane alternate con orari da concordare con la madre;
- per ciò che attiene le vacanze stive si conviene quanro segue: - che la minore trascorrerà la meta delle vacanze natalizie (24, 25 e 26 dicembre) con la madre e l'altra metà con il padre alternando negli anni la vigilia con il Natale;
- che lo stesso ragionamento sarà seguito per il
Capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) e la Befana (5 e 6 gennaio), ovvero una festività con la madre, l'altra con il padre ad anni alternati;
- che le vacanze Pasquali (Pasqua e “Pasquetta”) saranno alternate negli anni (il primo anno con la madre le successive con il padre e via dicendo); - per ciò che attiene le vacanze estive (mese di agosto) la minore trascorerrà 7 giorni consecutivi con il padre da concordarsi anno per anno in base ai giorni di ferie del quale fodrà il
SI. ;- il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di Euro Parte_1
200,00 settimanali oltre spese di istruzione, scolastiche e di altre attività alle quali sarà iscritta la minore;
- il padre si accolla inoltre per intero le spese mediche della minore;
- le Per_1 Per_1 parti convengono inoltre che sarà versato a titolo di mantenimento della moglie la somma di euro 50,00 settimanali per l'anno 2019 e 60,00 euro settimanali a partire dal 1.1.2020; detti importi, unitamente a quelli per il mantenimento della figlia, dovranno essere versati il giorno venerdì di ogni settimana a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
; - il SI. verserà mensilmente la somma dovuta per il Controparte_1 Parte_1 mutuo gravante sull'abitazione sita in Via Parma n. 59 (casa coniugale) di proprietà della SI.ra
fino ad estinzione dello stesso nonché gli oneri condominiali relativi a Controparte_1 detta abitazione sia ordinari che starordinari;
- il SI. sarà altresì tenuto al Parte_1 pagamento della tassa sui rifiuti gravanre sul suddetto immobile fino a quando risulterà residente nello stesso;
- i coniugi concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
- le parti concordano altresì in ordine alla previsione dell'automatico ed annuale aggiornamento delle somme indicate secondo gli indici
Istat”.
Ciò detto, il ricorrente deduceva che successivamente all'omologazione della separazione aveva subito una contrazione della propria capacità reddituale e per l'effetto chiedeva una modifica delle statuizioni economiche e patrimoniali precedentemente concordate.
In particolare, il ricorrente concludeva chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di cui all'omologa di separazione tra le parti n. cronol. 6549/2019, r.g. n. 18212/2019, quanto segue: “La figlia minore (nata a [...] [...]) resterà affidata ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, avendo cura di seguire le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
2) La minore vivrà con la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Napoli alla Via Parma n. 59; 3) Il padre potrà tenere con sé la figlia un solo week end al mese, dal sabato alle ore 13:00 fino alla Domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna e la giornata del martedì di ogni settimana dalle ore 19:00 alle ore
22:30. Detti orari saranno suscettibili di variazioni in base agi impegni ludici e alle attività sportive della minore;
4) per ciò che attiene le vacanze estive, la minore trascorrerà la metà delle vacanze natalizie (24, 25 e 26 dicembre) con la madre e l'altra metà con il padre alternando negli anni la vigilia con il Natale;
5) lo stesso ragionamento sarà seguito per il Capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) e la Befana (5 e 6 gennaio), ovvero una festività con la madre, l'altra con il padre ad anni alternati;
6) le vacanze Pasquali (Pasqua e “Pasquetta”) saranno alternate negli anni;
7) per ciò che attiene le vacanze estive (mese di agosto) la minore trascorerrà 7 giorni consecutivi o non consecurtivi con il padre da concordarsi anno per anno in base ai giorni di ferie del quale godrà il SI. ; 8) il SI. corrisponderà a titolo di Parte_1 Pt_1 mantenimento per la figlia la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensili, o in un importo che la S.V. dovesse ritenere congruo e, comunque, non superiore ad € 500,00 come stabilito con ordinanza presidenziale, importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, entro il
15(quindici) di ogni mese, mediante versamentosu conto corrente intestato alla SI.ra CP_1 sino a quando la piccola non sarà maggiorenne e/o autosufficiente economicamente;
9) le Per_1 spese straordinarie per la figlia , preventivamente concordate tra le parti e previa Per_1 esibizione di documento che ne comprovi la spesa, facendo esclusivamente riferimento alle linee guida redatte nel protocollo di intesa presso codesto Ill.mo Tribunale sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;10) stabilire che nulla è dovuto alla SI.ra , anche per la mancata Parte_2 contestazione della convenuta, a titolo di assegno divorzile in suo favore ed a carico del SI.
in ragione dell'età, dello stato di salute e della capacità al lavoro della stessa e, Parte_1 pertanto, voglia l'On. Tribunale adìto revocare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente in sede di separazione tra le parti;
11) disporre in capo alla SI.ra
[...]
l'onere di rimborsare mensilmente al SI. l'intera somma da Parte_2 Parte_1 quest'ultimo corrisposta in adempimento alla obbligazione derivante dal contratto di mutuo per
l'acquisto della ex casa coniugale, sita in Napoli alla Via Parma n. 59, nonché il finanziamento acceso per la ristrutturazione della predetta dimora di cui la SI.ra è proprietaria e fino CP_1 all'estinzione dello stesso, nonché le ulteriori somme eventualmente corrisposte dal SI. a Pt_1 titolo di spesa e costi di gestione (oneri condominiali e tasse) del medesimo immobile ovvero, in alternativa, disporre che la SI.ra ponga in vendita il bene ed estingua, così, il saldo CP_1 dovuto all'istituto mutuante così da poter, con la restante somma, procedere all'acquisto di altra abitazione per sé e per la figlia, fermo restando disporre, anche in tale ipotesi, l'onere a suo carico di rimborsare al SI. le restanti rate del finanziamento inerente alla Pt_1 ristrutturazione della medesima abitazione e sino all'estinzione dello stesso, nonché le ulteriori somme eventualmente corrisposte dal SI. a titolo di spesa e costi di gestione (oneri Pt_1 condominiali e tasse); 12) in via gradata, ove non sia possibile accogliere le richieste di cui al punto 11) che precede, ai fini della rideterminazione del contributo al mantenimento della figlia
e solo qualora non venga accolta la richiesta di cui al punto 8), voglia Codesto Ill.mo Tribunale tenere conto dell'importo mensile corrisposto dal SI. a titolo di muto per la ex abitazione Pt_1 coniugale nonché dell'importo dallo stesso corrisposto per il finanziamento acceso per la ristrutturazione della predetta dimora, di cui la SI.ra è la sola proprietaria.; 13) in ogni CP_1 caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione. Con ogni ulteriore provvedimento di legge”.
Si costituiva la resistente la quale eccepiva che alcuna contrazione Controparte_1 economica aveva subito il ricorrente rispetto alla data dell'omologa della separazione e concludeva chiedendo: “confermare i provvedimenti di natura economica emessi dall'Ill.mo SI.
Presidente del Tribunale di Napoli all'udienza del 07.10.2021 e conseguentemente confermare a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura, già ridotta, di €uro Persona_2
500,00 mensili nonché l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo della casa LE;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza presidenziale del 07/10/2021 il Presidente, ascoltate le parti, revocava il mantenimento per la SI.ra e decretava il mantenimento per la sola figlia minore CP_1
ad € 500,00 mensili, fermo restando l'obbligo del ricorrente di pagamento del mutuo Per_1 della casa.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale.
Con sentenza parziale del 25.02.2022 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 27/05/2006 tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_2
18/05/1982 , (atto n. 18 p. II serie A, sezione H, anno 2006).
Pertanto la causa viene nuovamente all'esame del Collegio per le statuizioni accessorie.
In via preliminare occorre rilevare che la resistente in sede presidenziale così come riportato in comparsa conclusionale ha rinunciato all' assegno di mantenimento in proprio favore riconosciutole in sede di separazione consensuale, da intendersi in questa sede quale assegno divorzile, pertanto sullo stesso non è necessario pronunciarsi nel merito.
Sull'affido della figlia minore ( nata a [...] il [...]) Per_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, va rilevato che le parti non hanno dato prova di fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata del minore il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, di talchè non si è ritenuto necessario, nell'interesse del minore, procedere all'audizione dello stesso, per cui non essendo emerse serie controindicazioni circa tale forma di affido, vada definitivamente prescelto l'affido condiviso perché più conforme agli interessi del minore sulla base dei principi codificati dai novellati artt. artt. 337 ter e ss. c.c. con residenza privilegiata presso il domicilio materno, così come disposto già in sede presidenziale.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale, stante la mancata contestazione sul punto da parte della resistente, che possa trovare accoglimento, quanto richiesto dal ricorrente in quanto si ritiene idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana della figlia, pertanto: il padre potrà tenere con sé la figlia un solo week end al mese, dal sabato alle ore 13:00 fino alla Domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna e la giornata del martedì di ogni settimana dalle ore 19:00 alle ore 22:30. Detti orari saranno suscettibili di variazioni in base agi impegni ludici e alle attività sportive della minore;
per ciò che attiene le vacanze estive, la minore trascorrerà la metà delle vacanze natalizie (24, 25 e 26 dicembre) con la madre e l'altra metà con il padre alternando negli anni la vigilia con il Natale;
lo stesso ragionamento sarà seguito per il Capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) e la Befana (5 e 6 gennaio), ovvero una festività con la madre, l'altra con il padre ad anni alternati;
le vacanze Pasquali (Pasqua e “Pasquetta”) saranno alternate negli anni;
per ciò che attiene le vacanze estive (mese di agosto) la minore trascorerrà 7 giorni consecutivi o non consecutivi con il padre da concordarsi anno per anno in base ai giorni di ferie del quale godrà il SI. . Parte_1
Sul mantenimento della figlia minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, risultano inevitabilmente incrementate le sue eSIenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2019, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. In via preliminare va rilevato che in sede di omologa della separazione il ricorrente si era impegnato a versare a titolo di contributo economico al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di Euro 800,00 e si impegnava inoltre al pagamento della somma mensile dovuta per il mutuo gravante sull'abitazione sita in Via Parma n. 59 (casa coniugale) di proprietà della SI.ra fino ad estinzione dello stesso nonché gli oneri Controparte_1 condominiali relativi a detta abitazione sia ordinari che straordinarie.
Nel presente giudizio, il resistente ha dedotto di aver subito una contrazione economica della propria situazione patrimoniale rispetto al momento dell'omologa della separazione ma nulla
è stato provato concretamente in merito.
In particolare, il ricorrente genericamente lamenta che il settore di riferimento della propria attività ed attinente al campo dell'edilizia ha subìto e continua a subire un profondo periodo di crisi;
che per far fronte agli impegni assunti nella qualità di amministratore durante la gestione della il SI. ha impiegato il proprio capitale in giacenza sul Controparte_2 Pt_1 proprio conto corrente;
che, in data 16 Ottobre 2020 la (P. Iva n. Controparte_3
con sede legale in Napoli, alla Via Toledo n. 156, di cui il SI. era P.IVA_1 Pt_1 amministratore unico, è stata cancellata dal registro delle imprese;
che attualmente il SI. sta operando nel settore del commercio all'ingrosso di ferramenta e materiali per Pt_1
l'edilizia attraverso la ditta individuale “ costituita in data Controparte_4
08/06/2020 (P. Iva n. ma anch'essa in gravissime difficoltà economiche ed in P.IVA_2 liquidazione.
Ebbene, in atti non vi alcuna prova giuridicamente rilevante a sostegno di quanto lamentato dal ricorrente non essendovi in atti prodotte le dichiarazioni dei redditi del ricorrente;
non vi
è prova dell' utilizzo del capitale giacente sul conto personale per far fronte agli impegni assunti nella qualità di amministratore durante la gestione della rispetto alle Controparte_2 eccezioni della resistente riguardo alla chiusura della secondo cui la società Controparte_2 stessa era già inattiva all'epoca della separazione allorquando il SI. nulla aveva Pt_1 lamentato all'atto della sottoscrizione degli accordi economici, il ricorrente non fornisce prove idonee a superare tali argomentazioni.
Parimenti a livello immobiliare risulta documentato il patrimonio immobiliare del ricorrente costituito da n. 2 immobili, uno alla Calata Ponte Casanova n. 47 Napoli, ed un altro acquistato in costanza di matrimonio e sito alla Via Nicola Nicolini n. 68 con annesso box, e risultando invece alienato dal l'immobile di Via Cupa Carbone n. 8 Napoli in data 21.11.2021come Pt_1 documentato in atti. Ebbene, tutte le suddette circostanze nulla provano in ordine ad una modifica concreta e rilevante delle condizioni economiche e patrimoniali del ricorrente, rispetto a quelle sussistenti al momento dell'omologa della separazione e come tali idonee ad incidere modificandoli gli impegni economici precedentemente assunti.
Inoltre, il Tribunale rileva come al momento della omologa della separazione il si era Pt_1 impegnato a livello economico a versare la somma di Euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia minore ed altresì si era impegnato al pagamento delle rate del mutuo dell'immobile adibito a casa coniugale di Euro 750,00 mensili su base volontaria.
Ne consegue che trattasi di circostanze da cui si può desumere una elevata capacità reddituale del ricorrente e della quale non risulta provata nell'odierno giudizio la modifica.
Ciò detto, il Tribunale prende atto che parte resistente ha concluso chiedendo confermarsi il contributo a titolo di mantenimento della figlia di Euro 500,00 prevista in sede presidenziale .
Pertanto conferma quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile stabilito in sede presidenziale, di € 500,00 (ottocento/00). Detta somma andrà corrisposta
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Controparte_1 automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Parte_1 [...]
le spese straordinarie occorrenti per la minore, come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Napoli, per le quali non vi è ragione di una diversa ripartizione tra i due adulti.
Sulle ulteriori domande
Quanto alle ulteriore domande, ne va rilevata l' inammissibilità, trattandosi di istanze soggette al rito ordinario diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I
n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009 ).
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di conSIlio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005
e sentenza n. 6660 del 15.05.2001).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, esulando le ulteriori domande dall'oggetto del giudizio di divorzio, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità delle stesse.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e dell'esito complessivo della causa ricorrono eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1- Affida la minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e Per_1 prevede, quale regime frequentazione del padre con la figlia, quello di cui alla parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli;
4. Rigetta ogni altra domanda;
5. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 09.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile -riunito in Camera di ConSIlio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice
Dott. Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8531/2021 R.G., avente ad OGGETTO: Divorzio Contenzioso vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall' avv. Nello Parte_1 CodiceFiscale_1
Caserta, giusta delega in atti;
-RICORRENTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Luciano Carrino, giusta delega in atti
- RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda
- INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.04.2021, chiedeva pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli in data
27/05/2006 con la , con parziale modifica delle condizioni di cui Controparte_1 all'omologa di separazione consensuale. A sostegno della domanda deduceva che dall'unione matrimoniale era nata in [...] in data [...] la figlia;
che in data 18/06/2019 i Per_1 coniugi congiuntamente addivenivano alla volontà di separarsi depositando presso il
Tribunale ricorso congiunto per la pronuncia della separazione personale r.g. n.18212/2019 ed il Giudicante adìto, in data 14/11/2019, emetteva decreto n. cron. 6594/2019 con il quale omologava la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate in sede di udienza presidenziale del 09/10/2019 e di seguito riportate: “- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
- La figlia minore (napoli 14.8.2014) è Per_1 affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, avendo cura di seguire le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
- La minore vivrà con la madre presso
l'abitazione di proprietà della stessa sita in Napoli alla Via Parma n. 59; ricorrenti sin d'ora stabiliscono che il padre potrà tenere con sé la figlia dal sabato alle ore 13:00 fino alla Domenica alle ore 21:00 a week-end alternati e la giornata del martedì dalle ore 19:00 alle ore 22:30 detti orari saranno suscettibili di variazioni in base agi impegni ludici e alle attività sportive della minore. Per ciò che attiene i fine settimana quanto stabilito avrà decorrenza dal mese di gennaio
2020 in quanto al momento il SI. non ha la possibilità di far pernottare presso Parte_1 di sé la minore. Resta comunque fermo l'impegno del padre di tenere con sé la bambina nei giorni di sabato e domenica a settimane alternate con orari da concordare con la madre;
- per ciò che attiene le vacanze stive si conviene quanro segue: - che la minore trascorrerà la meta delle vacanze natalizie (24, 25 e 26 dicembre) con la madre e l'altra metà con il padre alternando negli anni la vigilia con il Natale;
- che lo stesso ragionamento sarà seguito per il
Capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) e la Befana (5 e 6 gennaio), ovvero una festività con la madre, l'altra con il padre ad anni alternati;
- che le vacanze Pasquali (Pasqua e “Pasquetta”) saranno alternate negli anni (il primo anno con la madre le successive con il padre e via dicendo); - per ciò che attiene le vacanze estive (mese di agosto) la minore trascorerrà 7 giorni consecutivi con il padre da concordarsi anno per anno in base ai giorni di ferie del quale fodrà il
SI. ;- il padre verserà a titolo di mantenimento per la figlia la somma di Euro Parte_1
200,00 settimanali oltre spese di istruzione, scolastiche e di altre attività alle quali sarà iscritta la minore;
- il padre si accolla inoltre per intero le spese mediche della minore;
- le Per_1 Per_1 parti convengono inoltre che sarà versato a titolo di mantenimento della moglie la somma di euro 50,00 settimanali per l'anno 2019 e 60,00 euro settimanali a partire dal 1.1.2020; detti importi, unitamente a quelli per il mantenimento della figlia, dovranno essere versati il giorno venerdì di ogni settimana a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra
; - il SI. verserà mensilmente la somma dovuta per il Controparte_1 Parte_1 mutuo gravante sull'abitazione sita in Via Parma n. 59 (casa coniugale) di proprietà della SI.ra
fino ad estinzione dello stesso nonché gli oneri condominiali relativi a Controparte_1 detta abitazione sia ordinari che starordinari;
- il SI. sarà altresì tenuto al Parte_1 pagamento della tassa sui rifiuti gravanre sul suddetto immobile fino a quando risulterà residente nello stesso;
- i coniugi concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
- le parti concordano altresì in ordine alla previsione dell'automatico ed annuale aggiornamento delle somme indicate secondo gli indici
Istat”.
Ciò detto, il ricorrente deduceva che successivamente all'omologazione della separazione aveva subito una contrazione della propria capacità reddituale e per l'effetto chiedeva una modifica delle statuizioni economiche e patrimoniali precedentemente concordate.
In particolare, il ricorrente concludeva chiedendo, a parziale modifica delle condizioni di cui all'omologa di separazione tra le parti n. cronol. 6549/2019, r.g. n. 18212/2019, quanto segue: “La figlia minore (nata a [...] [...]) resterà affidata ad entrambi i Per_1 genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute saranno assunte di comune accordo, avendo cura di seguire le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni della figlia;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
2) La minore vivrà con la madre presso l'abitazione di proprietà della stessa sita in Napoli alla Via Parma n. 59; 3) Il padre potrà tenere con sé la figlia un solo week end al mese, dal sabato alle ore 13:00 fino alla Domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna e la giornata del martedì di ogni settimana dalle ore 19:00 alle ore
22:30. Detti orari saranno suscettibili di variazioni in base agi impegni ludici e alle attività sportive della minore;
4) per ciò che attiene le vacanze estive, la minore trascorrerà la metà delle vacanze natalizie (24, 25 e 26 dicembre) con la madre e l'altra metà con il padre alternando negli anni la vigilia con il Natale;
5) lo stesso ragionamento sarà seguito per il Capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) e la Befana (5 e 6 gennaio), ovvero una festività con la madre, l'altra con il padre ad anni alternati;
6) le vacanze Pasquali (Pasqua e “Pasquetta”) saranno alternate negli anni;
7) per ciò che attiene le vacanze estive (mese di agosto) la minore trascorerrà 7 giorni consecutivi o non consecurtivi con il padre da concordarsi anno per anno in base ai giorni di ferie del quale godrà il SI. ; 8) il SI. corrisponderà a titolo di Parte_1 Pt_1 mantenimento per la figlia la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensili, o in un importo che la S.V. dovesse ritenere congruo e, comunque, non superiore ad € 500,00 come stabilito con ordinanza presidenziale, importo annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, entro il
15(quindici) di ogni mese, mediante versamentosu conto corrente intestato alla SI.ra CP_1 sino a quando la piccola non sarà maggiorenne e/o autosufficiente economicamente;
9) le Per_1 spese straordinarie per la figlia , preventivamente concordate tra le parti e previa Per_1 esibizione di documento che ne comprovi la spesa, facendo esclusivamente riferimento alle linee guida redatte nel protocollo di intesa presso codesto Ill.mo Tribunale sulle spese per i figli in materia di separazione e divorzio, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%;10) stabilire che nulla è dovuto alla SI.ra , anche per la mancata Parte_2 contestazione della convenuta, a titolo di assegno divorzile in suo favore ed a carico del SI.
in ragione dell'età, dello stato di salute e della capacità al lavoro della stessa e, Parte_1 pertanto, voglia l'On. Tribunale adìto revocare l'assegno di mantenimento stabilito in favore della resistente in sede di separazione tra le parti;
11) disporre in capo alla SI.ra
[...]
l'onere di rimborsare mensilmente al SI. l'intera somma da Parte_2 Parte_1 quest'ultimo corrisposta in adempimento alla obbligazione derivante dal contratto di mutuo per
l'acquisto della ex casa coniugale, sita in Napoli alla Via Parma n. 59, nonché il finanziamento acceso per la ristrutturazione della predetta dimora di cui la SI.ra è proprietaria e fino CP_1 all'estinzione dello stesso, nonché le ulteriori somme eventualmente corrisposte dal SI. a Pt_1 titolo di spesa e costi di gestione (oneri condominiali e tasse) del medesimo immobile ovvero, in alternativa, disporre che la SI.ra ponga in vendita il bene ed estingua, così, il saldo CP_1 dovuto all'istituto mutuante così da poter, con la restante somma, procedere all'acquisto di altra abitazione per sé e per la figlia, fermo restando disporre, anche in tale ipotesi, l'onere a suo carico di rimborsare al SI. le restanti rate del finanziamento inerente alla Pt_1 ristrutturazione della medesima abitazione e sino all'estinzione dello stesso, nonché le ulteriori somme eventualmente corrisposte dal SI. a titolo di spesa e costi di gestione (oneri Pt_1 condominiali e tasse); 12) in via gradata, ove non sia possibile accogliere le richieste di cui al punto 11) che precede, ai fini della rideterminazione del contributo al mantenimento della figlia
e solo qualora non venga accolta la richiesta di cui al punto 8), voglia Codesto Ill.mo Tribunale tenere conto dell'importo mensile corrisposto dal SI. a titolo di muto per la ex abitazione Pt_1 coniugale nonché dell'importo dallo stesso corrisposto per il finanziamento acceso per la ristrutturazione della predetta dimora, di cui la SI.ra è la sola proprietaria.; 13) in ogni CP_1 caso, condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, diritti ed onorari in favore del sottoscritto procuratore con attribuzione. Con ogni ulteriore provvedimento di legge”.
Si costituiva la resistente la quale eccepiva che alcuna contrazione Controparte_1 economica aveva subito il ricorrente rispetto alla data dell'omologa della separazione e concludeva chiedendo: “confermare i provvedimenti di natura economica emessi dall'Ill.mo SI.
Presidente del Tribunale di Napoli all'udienza del 07.10.2021 e conseguentemente confermare a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia minore nella misura, già ridotta, di €uro Persona_2
500,00 mensili nonché l'obbligo di pagamento delle rate di mutuo della casa LE;
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
All'udienza presidenziale del 07/10/2021 il Presidente, ascoltate le parti, revocava il mantenimento per la SI.ra e decretava il mantenimento per la sola figlia minore CP_1
ad € 500,00 mensili, fermo restando l'obbligo del ricorrente di pagamento del mutuo Per_1 della casa.
Il giudizio veniva istruito con produzione documentale.
Con sentenza parziale del 25.02.2022 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 27/05/2006 tra , Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_2
18/05/1982 , (atto n. 18 p. II serie A, sezione H, anno 2006).
Pertanto la causa viene nuovamente all'esame del Collegio per le statuizioni accessorie.
In via preliminare occorre rilevare che la resistente in sede presidenziale così come riportato in comparsa conclusionale ha rinunciato all' assegno di mantenimento in proprio favore riconosciutole in sede di separazione consensuale, da intendersi in questa sede quale assegno divorzile, pertanto sullo stesso non è necessario pronunciarsi nel merito.
Sull'affido della figlia minore ( nata a [...] il [...]) Per_1
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi del minore, va rilevato che le parti non hanno dato prova di fatti e/o circostanze tali da far ritenere contrario ad una crescita equilibrata del minore il coinvolgimento di entrambi i genitori nelle scelte educative relative alla prole, di talchè non si è ritenuto necessario, nell'interesse del minore, procedere all'audizione dello stesso, per cui non essendo emerse serie controindicazioni circa tale forma di affido, vada definitivamente prescelto l'affido condiviso perché più conforme agli interessi del minore sulla base dei principi codificati dai novellati artt. artt. 337 ter e ss. c.c. con residenza privilegiata presso il domicilio materno, così come disposto già in sede presidenziale.
Quanto al diritto-dovere del padre di frequentare la minore, ritiene il Tribunale, stante la mancata contestazione sul punto da parte della resistente, che possa trovare accoglimento, quanto richiesto dal ricorrente in quanto si ritiene idoneo a garantire un'equilibrata presenza del padre nella vita quotidiana della figlia, pertanto: il padre potrà tenere con sé la figlia un solo week end al mese, dal sabato alle ore 13:00 fino alla Domenica alle ore 21:00, con pernottamento presso l'abitazione paterna e la giornata del martedì di ogni settimana dalle ore 19:00 alle ore 22:30. Detti orari saranno suscettibili di variazioni in base agi impegni ludici e alle attività sportive della minore;
per ciò che attiene le vacanze estive, la minore trascorrerà la metà delle vacanze natalizie (24, 25 e 26 dicembre) con la madre e l'altra metà con il padre alternando negli anni la vigilia con il Natale;
lo stesso ragionamento sarà seguito per il Capodanno (31 dicembre ed 1 gennaio) e la Befana (5 e 6 gennaio), ovvero una festività con la madre, l'altra con il padre ad anni alternati;
le vacanze Pasquali (Pasqua e “Pasquetta”) saranno alternate negli anni;
per ciò che attiene le vacanze estive (mese di agosto) la minore trascorerrà 7 giorni consecutivi o non consecutivi con il padre da concordarsi anno per anno in base ai giorni di ferie del quale godrà il SI. . Parte_1
Sul mantenimento della figlia minore
Quanto alla misura del contributo paterno al mantenimento della figlia, soccorrono i criteri di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 155 comma IV c.c. - norma applicabile anche in materia di divorzio.
In primo luogo, tenuto conto dell'età e degli impegni di studio, di vita e di relazione della stessa, risultano inevitabilmente incrementate le sue eSIenze e, dunque, le spese per il suo mantenimento ( cfr. Cass. Sez.1 n. 17055 del 3.08.2007), rispetto al 2019, epoca della separazione.
In secondo luogo, convivendo la figlia con la madre, sono piuttosto ridotti i tempi di presenza della stessa presso il padre, e, quindi, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. In via preliminare va rilevato che in sede di omologa della separazione il ricorrente si era impegnato a versare a titolo di contributo economico al mantenimento della figlia la Per_1 somma mensile di Euro 800,00 e si impegnava inoltre al pagamento della somma mensile dovuta per il mutuo gravante sull'abitazione sita in Via Parma n. 59 (casa coniugale) di proprietà della SI.ra fino ad estinzione dello stesso nonché gli oneri Controparte_1 condominiali relativi a detta abitazione sia ordinari che straordinarie.
Nel presente giudizio, il resistente ha dedotto di aver subito una contrazione economica della propria situazione patrimoniale rispetto al momento dell'omologa della separazione ma nulla
è stato provato concretamente in merito.
In particolare, il ricorrente genericamente lamenta che il settore di riferimento della propria attività ed attinente al campo dell'edilizia ha subìto e continua a subire un profondo periodo di crisi;
che per far fronte agli impegni assunti nella qualità di amministratore durante la gestione della il SI. ha impiegato il proprio capitale in giacenza sul Controparte_2 Pt_1 proprio conto corrente;
che, in data 16 Ottobre 2020 la (P. Iva n. Controparte_3
con sede legale in Napoli, alla Via Toledo n. 156, di cui il SI. era P.IVA_1 Pt_1 amministratore unico, è stata cancellata dal registro delle imprese;
che attualmente il SI. sta operando nel settore del commercio all'ingrosso di ferramenta e materiali per Pt_1
l'edilizia attraverso la ditta individuale “ costituita in data Controparte_4
08/06/2020 (P. Iva n. ma anch'essa in gravissime difficoltà economiche ed in P.IVA_2 liquidazione.
Ebbene, in atti non vi alcuna prova giuridicamente rilevante a sostegno di quanto lamentato dal ricorrente non essendovi in atti prodotte le dichiarazioni dei redditi del ricorrente;
non vi
è prova dell' utilizzo del capitale giacente sul conto personale per far fronte agli impegni assunti nella qualità di amministratore durante la gestione della rispetto alle Controparte_2 eccezioni della resistente riguardo alla chiusura della secondo cui la società Controparte_2 stessa era già inattiva all'epoca della separazione allorquando il SI. nulla aveva Pt_1 lamentato all'atto della sottoscrizione degli accordi economici, il ricorrente non fornisce prove idonee a superare tali argomentazioni.
Parimenti a livello immobiliare risulta documentato il patrimonio immobiliare del ricorrente costituito da n. 2 immobili, uno alla Calata Ponte Casanova n. 47 Napoli, ed un altro acquistato in costanza di matrimonio e sito alla Via Nicola Nicolini n. 68 con annesso box, e risultando invece alienato dal l'immobile di Via Cupa Carbone n. 8 Napoli in data 21.11.2021come Pt_1 documentato in atti. Ebbene, tutte le suddette circostanze nulla provano in ordine ad una modifica concreta e rilevante delle condizioni economiche e patrimoniali del ricorrente, rispetto a quelle sussistenti al momento dell'omologa della separazione e come tali idonee ad incidere modificandoli gli impegni economici precedentemente assunti.
Inoltre, il Tribunale rileva come al momento della omologa della separazione il si era Pt_1 impegnato a livello economico a versare la somma di Euro 800,00 mensili per il mantenimento della figlia minore ed altresì si era impegnato al pagamento delle rate del mutuo dell'immobile adibito a casa coniugale di Euro 750,00 mensili su base volontaria.
Ne consegue che trattasi di circostanze da cui si può desumere una elevata capacità reddituale del ricorrente e della quale non risulta provata nell'odierno giudizio la modifica.
Ciò detto, il Tribunale prende atto che parte resistente ha concluso chiedendo confermarsi il contributo a titolo di mantenimento della figlia di Euro 500,00 prevista in sede presidenziale .
Pertanto conferma quale contributo paterno al mantenimento della figlia l'importo mensile stabilito in sede presidenziale, di € 500,00 (ottocento/00). Detta somma andrà corrisposta
, entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed Controparte_1 automaticamente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di giugno 2026. Va, altresì, posto a carico di l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a Parte_1 [...]
le spese straordinarie occorrenti per la minore, come da Protocollo del CP_1
Tribunale di Napoli, per le quali non vi è ragione di una diversa ripartizione tra i due adulti.
Sulle ulteriori domande
Quanto alle ulteriore domande, ne va rilevata l' inammissibilità, trattandosi di istanze soggette al rito ordinario diversamente da quella concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito speciale, e non legata da vincoli di connessione qualificata a quella principale ( cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 6660 del 15.05.2001; Cass. Sez. I
n. 1084 del 19.01.2005; Cass. Sez. I n. 11828 del 21.05.2009 ).
È noto che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte a cui il Collegio ritiene di aderire, “l'art. 40 c.p.c., consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio, soggetta al rito della camera di conSIlio, con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome
e distinte dalla domanda di divorzio (cfr. Cassazione, Sez. 1 sentenza n. 1084 del 19.01.2005
e sentenza n. 6660 del 15.05.2001).
Alla luce del principio espresso dalla Suprema Corte, esulando le ulteriori domande dall'oggetto del giudizio di divorzio, ne consegue la dichiarazione di inammissibilità delle stesse.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della non opposizione al divorzio e dell'esito complessivo della causa ricorrono eccezionali motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1- Affida la minore ad entrambi i genitori con residenza preferenziale presso la madre e Per_1 prevede, quale regime frequentazione del padre con la figlia, quello di cui alla parte motiva;
3. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Parte_1 Controparte_1
e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Napoli;
4. Rigetta ogni altra domanda;
5. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella Camera di ConSIlio del 09.05.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino