Ordinanza cautelare 20 novembre 2020
Ordinanza collegiale 6 settembre 2021
Sentenza 18 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/01/2022, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/01/2022
N. 00077/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2020, proposto da
IT RA BE, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 28 del 10 marzo 2020, notificata in data 28 luglio 2020, a firma del Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Copertino;
- delle note dirigenziali del 16 settembre 2020 e del 6 ottobre 2020 del Comune di Copertino, di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il verbale redatto dalla Polizia Municipale in data 31 dicembre 2019 e la relazione tecnica dell’U.T.C. del 18 dicembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. IT RA BE è destinatario dell’ordinanza di demolizione n. 28 del 10 marzo 2020, con cui il Comune di Copertino ha accertato l’abuso edilizio, riguardante l’esecuzione di lavori edili relativi a: “ Realizzazione di un muro di recinzione in muratura completo di cancello d’ingresso metallico posto ortogonalmente alla strada pubblica esistente, delle dimensioni di circa m 5,00 per un’altezza di circa m 1,80. Tale intervento, completo anche di pavimentazione ottenuta con la posa di lastre di pietra sulla sede stradale, ha ampliato la superficie di proprietà del lotto del sig. BE IT RA di circa mq 65. Tali opere abusive sono state realizzate sulla sede stradale di una strada comunale pubblica di proprietà del Comune di Copertino che è stata sottratta all’uso pubblico in favore dell’uso esclusivo e privato del sig. BE IT RA ”. Il dirigente comunale ha accertato che l’opera è stata realizzata in assenza di titoli abilitativi su area demaniale, violando gli artt. 35 e 44, comma 1 lett. c), del D.P.R. n. 380/2001.
Pertanto, il dirigente ha ordinato “ l’immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione a propria cura e spese, delle opere abusive descritte in premessa, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente, con avvertenza che, in caso contrario, ai sensi del 1° comma del citato art. 31 del D.P.R. n. 380/01, decorso il termine stabilito l’ordinanza verrà eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell’abuso ”.
Il ricorrente è insorto avverso tale provvedimento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Travisamento. Eccesso di potere. Sviamento. Erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione artt. 35 e 44, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente evidenzia, innanzi tutto, che l’Amministrazione, pur richiamando il procedimento ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001, ha omesso di osservare gli adempimenti ivi prescritti, atteso che l’ordinanza di demolizione non è stata anticipata dalla rituale “ diffida non rinnovabile ”; inoltre, sarebbe improprio il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata alla (presunta) violazione dell’art. 44, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 380/2001;
2) Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 31 e 35 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il ricorrente deduce che, contrariamente a quanto contestato, le opere in questione (come detto rappresentate da muratura di recinzione, cancello e pavimentazione di circa 65 mq.), sono state realizzate a suo tempo dal dante causa del ricorrente su una porzione del lotto di esclusiva proprietà privata, e non già sul demanio pubblico. Gli atti di acquisto dimostrerebbero che il lotto di proprietà privata (identificato con la particella 431 del foglio 37) misura mq. 865 e tale estensione sarebbe comprensiva della porzione di mq. 65 per cui è causa; anche le planimetrie catastali riferite alla particella recano una consistenza di mq. 865. La mancata coincidenza tra lo stato di fatto in concreto esistente e l’estratto catastale sarebbe inidonea a certificare il carattere pubblico dell’area in questione;
3) Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Il ricorrente deduce che, anche se l’Amministrazione ha contestato la realizzazione delle opere in assenza di titolo edilizio, in realtà le opere contestate non soltanto preesistevano già alla richiesta di concessione in sanatoria (avanzata in data 30/09/1986), ma risultano oggi pienamente autorizzate proprio a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (avvenuto in data 23/03/1999). I manufatti realizzati non integrano interventi soggetti a permesso di costruire, restando assoggettati a SCIA. Di conseguenza - venendo in considerazione opere accessorie in rapporto ontologicamente pertinenziale con la struttura principale cui accedono, prive di rilevanza volumetrica - il regime sanzionatorio applicabile non sarebbe quello della demolizione ex art. 31 D.P.R. n. 380/2001, bensì, eventualmente, quello meno rigoroso per le opere eseguite in assenza del - o in difformità dal - suddetto titolo minore.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il primo motivo di ricorso non appare meritevole di positiva valutazione.
Quanto all’omesso invio della previa diffida a norma dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, rubricato “ Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici ”, si osserva che, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida, posto che il primo comma dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, cosicché “ne consegue che alla diffida può seguire immediatamente l’ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza ” (Cons. Stato, Sez. VI, 14/07/2021, n. 5318; Cons. Stato, Sez. II, 05/07/2019, n. 4662; Cons. Stato, Sez. VI, 31/05/2017, n. 2618).
“ Tale conclusione deriva dal fatto che, in base all’art. 35, comma 2, D.P.R. n. 380/2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l’addebito delle spese sostenute dall’ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell’intervento pubblico ” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30/03/2021, n. 719; Id. 14/01/2021, n. 56; Id. 27/04/2020, n. 743). Il più lungo termine di 90 giorni assegnato dall’ordinanza impugnata risulta ancora più funzionale alla soddisfazione delle esigenze del privato concernenti la valutazione dei costi e dei benefici derivanti dalla demolizione a proprie cure.
Per quanto concerne l’erronea menzione nell’ordinanza di demolizione dell’art. 44, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 380/2001, viene in rilievo un mero refuso che non può, per ciò solo, comportare l’invalidazione dell’atto, che, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato al ricorrere dei presupposti legali, è adeguatamente motivato mediante la constatazione del carattere abusivo dell’opera ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 04/03/2021, n. 1859; Id., 03/11/2020, n. 6771). In termini congruenti la giurisprudenza sostiene che “ la carente o erronea indicazione degli estremi della normativa di riferimento nel provvedimento impugnato non assume rilievo in termini di legittimità, laddove non impedisca di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento stesso ” (Cons. Stato, Sez. III, 17/12/2015, n. 5714; Cons. Stato, Sez. III, 18/07/2011, n. 4353; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22/07/2021, n. 1513).
Anche il secondo motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione.
Attraverso la relazione istruttoria recante data 07/05/2021, nonché per mezzo della relazione istruttoria e di chiarimenti del 03/11/2021 in esecuzione dell’ordinanza di questo T.A.R. n. 1329/2021, il Comune deduce che la porzione di suolo sulla quale sono state realizzate le opere abusive, a seguito di una più accurata misurazione dell’Ufficio urbanistica eseguita in data 28/10/2021, risulta avere estensione di mq. 56 (e non mq. 65, come indicato in via approssimativa nell’ordinanza di demolizione), che si aggiunge alla superficie utilizzata dal ricorrente, quale proprietario dell’immobile identificato in catasto al fg. 37 p.lla 431 (che, come attestato dal medesimo accertamento del 28/10/2021, risulta pari a mq. 870 e non a mq. 865, superficie indicata nella visura catastale), per una superficie complessiva utilizzata di mq. 926 (870 + 56). Pertanto, la porzione di suolo sulla quale sono state realizzate le opere de quibus non è interna alla particella 431, ma posta all’esterno di questa, in corrispondenza della soppressa p.lla 365 (di complessivi mq. 769). La soppressa particella 365, dunque, era altra e diversa dalla particella 431e non è mai stata annessa a quest’ultima, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente. Tale annessione risulta smentita dalle risultanze catastali; la planimetria allegata alla domanda di condono edilizio del 1986 evidenzia che la particella 431 confina a Sud con una strada ricadente nella soppressa particella 365. Del resto con l’atto di vendita del 1972, per Notaio Valentini, Giuseppe Greco e Cosimo Montefrancesco non trasferirono al padre del ricorrente la proprietà della particella 365, bensì la proprietà delle particelle 173 (che successivamente ha dato origine alla particella 431 ed in parte è confluita nella preesistente particella 56) e 56 (posta a Nord). L’acquisizione al demanio della porzione di suolo in parola insistente sulla soppressa p.lla 365 è stata disposta con un piano di sistemazione di proprietà fondiaria adottato ai sensi del R.D. 13/02/1933, n. 215. Ai sensi dell’art. 29 del citato R.D. n. 215/1933, infatti, “ L’approvazione del piano produce senz’altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. […] Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi ”. Il Comune ha, tuttavia, ritenuto superfluo, atteso il protrarsi dell’emergenza pandemica, ricercare presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari copia cartacea del Piano di riordino fondiario del 10/06/2003, i cui estremi sono comunque riportati nella visura catastale della soppressa p.lla 365 e delle ulteriori particelle (ora egualmente soppresse) costituenti il tratto viario in questione che rappresenta la parte terminale di via XXV Aprile, oltre via Bixio, fino al fondo identificato al fg. 37, p.lla 373, rimasto intercluso a seguito delle opere de quibus .
Il Collegio non ignora che gli elementi desunti dal catasto hanno valore meramente indiziario ai fini dell’accertamento della proprietà di un’area. Tuttavia, costituisce approdo condiviso in giurisprudenza quello per cui le risultanze catastali hanno un valore indiziario e probatorio quando non risultino contraddette da specifiche determinazioni negoziali tra le parti e a cui ricorrere quando manchino altre prove (Cons. Stato, Sez. VI, 11/03/2015, n. 1264; Cons. Stato, Sez. IV, 04/04/2012, n. 1990; Cons. Stato, Sez. V, 29/03/2004, n. 1631; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 18/03/2021, n. 861).
Nella specie, i dati catastali non sono smentiti e anzi sono supportati da altri elementi che confermano quanto meno il difetto di titolarità del terreno su cui sono state realizzate le opere in parola: la particella 365 era altra e diversa dalla particella 431 (di maggiore estensione) e non ha mai dato origine a quest’ultima, come si evince tra l’altro dalla planimetria allegata alla domanda di condono edilizio; la superficie della particella 431 di proprietà del ricorrente, pari a 865 mq., è incompatibile con l’estensione attuale del suolo di cui il ricorrente ha la disponibilità, pari a 926 mq., dato dal quale è possibile desumere l’annessione di fatto di una porzione di suolo altrui; il rogito del Notaio Valentini non ha trasferito al dante causa del ricorrente la proprietà della particella 365 sulla quale si estendeva la strada; l’esistenza della strada è chiaramente percepibile dalla fotografia prodotta dall’odierno ricorrente in data 14/06/1989 ad integrazione della domanda di sanatoria.
D’altra parte, il ricorrente non ha mai dimostrato, neppure a livello indiziario, il titolo di proprietà del suolo sul quale risultano realizzati i manufatti in questione.
Nonostante l’affermazione del ricorrente secondo la quale “ le opere contestate non soltanto preesistevano già alla richiesta di condono, ma risultano oggi pienamente autorizzate proprio a seguito del rilascio della concessione edilizia in sanatoria ”, sembra, altresì, chiaro che tale annessione sia stata operata di fatto in epoca successiva alla concessione in sanatoria.
Tale conclusione consegue dal raffronto tra la fotografia prodotta dal ricorrente ad integrazione della domanda di sanatoria in data 14/06/1989 e le fotografie allegate alla relazione tecnica del 18/12/2019 n. 37934. La prima ritrae un cancello posizionato in parallelo rispetto alla strada e a distanza di alcuni metri dal palo della pubblica illuminazione; il tratto di strada prospiciente il cancello e frontale rispetto all’autovettura ritratta consente l’accesso al suolo recintato dal muretto basso in pietra. Viceversa, le fotografie allegate alla relazione tecnica del 18/12/2019 ritraggono il cancello de quo a ridosso del palo di pubblica illuminazione e in posizione perpendicolare rispetto alla strada (ruotato di 90° e traslato in avanti e poi lateralmente rispetto alla sede originaria); la catena con segnali bianchi è posta al confine con l’adiacente vigneto.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, si osserva che la circostanza che gli interventi di pavimentazione e realizzazione del cancello e del muretto siano normalmente soggetti a SCIA non vale ad inficiare la legittimità dell’ordinanza n. 28/2020, una volta acclarato che le opere in questione sono state realizzate su suolo di proprietà pubblica.
Per quanto precede, il ricorso deve essere, conclusivamente, rigettato.
Nulla deve essere liquidato in ordine alle spese del presente giudizio in considerazione della mancata costituzione del Comune di Copertino.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO