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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/09/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2783/2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Flavio Vincenzo Ponte (PEC: , Maurizio Ferrari (PEC: Email_1
e Patrizia Clausi (PEC: , giusta Email_2 Email_3 procura in atti RICORRENTE E IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresenta e difesa dall'avv. Raimondo Garcea (PEC:
giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Assegnazione sede di lavoro e indennità di trasferta. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I ) di essere stato assunto a tempo determinato, da Controparte_1
in data 02/07/2010, con la qualifica di “Operatore di Esercizio Area Professionale 3”,
[...] parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri, presso la sede di Vibo Valentia;
II) di aver contestato la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro (successivamente prorogato) nel procedimento instaurato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro sez. lavoro e previdenza, conclusosi con la sentenza n. 1068/13 del 18 luglio 2013, dichiarativa della nullità del termine apposto al contratto lavorativo, nonché della conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data dello stesso provvedimento;
III) di essere stato, conseguentemente, reintegrato nel posto di lavoro, da parte del resistente, presso la sede di AZ;
IV) di avere diritto, quindi, all'assegnazione della sede di Vibo Valentia, nonché alla corresponsione dell'indennità di trasferta (art. 20 CCNL Autoferrotranvieri), maturata da
1 settembre 2013, per un importo complessivo pari a € 50.000,00 o per la diversa somma da accertarsi in corso di causa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Accertare il diritto all'immediata assegnazione del Sig. presso la sede di servizio di Vibo valentia e, per l'effetto, Pt_1 condannare la società in p.l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'indennità di trasferta contrattualmente prevista maturata sin dal settembre del 2013 ad oggi in misura pari ad € 50.000,00 ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche, se del caso, mediante ausilio di CTU contabile;
condannare altresì la resistente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'assegnazione immediata presso la sede di servizio di Vibo Valentia dalla società resistente e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 CCNL Autoferrotranvieri (e maturata da settembre 2013) in ragione del suo quotidiano spostamento, sin dal 2013, verso la sede di AZ, definito, dal medesimo ricorrente, luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro (Vibo Valentia).
3. Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione perché, proprio nel ritenere AZ quale sede diversa da quella contrattualmente prevista – poiché, prima di ottenere la conversione contrattuale a tempo indeterminato, a seguito della citata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 18.7.2013, prestava la sua attività lavorativa a Vibo Valentia – il ricorrente impugna sostanzialmente l'assegnazione ad una diversa sede.
4. anche prescindendo da quanto edotto dalla pate resistente circa la riconducibilità della sede di AZ al Centro Automobilistico di Vibo Valentia, le contestazioni sollevate da parte ricorrente sulla dedotta modifica della sede di lavoro, risultano tardive, secondo i dettami dell'art. 32, comma 3, lett. c) della L. n. 183/2010, in virtù del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”. Il predetto articolo, pertanto, impone l'impugnazione della comunicazione di trasferimento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di trasferimento.
4.1. Nel caso di specie, la comunicazione di trasferimento, secondo la documentazione versata in atti anche da parte del ricorrente medesimo, è stata inoltrata il 29.8.2013. L'iscrizione a ruolo del presente giudizio è di gran lunga successiva (25.11.2016).
5. A nulla, peraltro, rilevano le risultanze dell'elaborato peritale esperito in corso di giudizio, stante la pregiudizialità della questione che si affronta.
2 6. Orbene, occorre dichiarare la decadenza dall'azione del ricorrente, per aver omesso di proporre l'impugnazione della comunicazione di trasferimento della sede, nel termine perentorio di sessanta giorni con ciò dovendosi ritenere AZ la sede di lavoro dello stesso e venendo meno quindi qualsiasi fondamento alle dedotte pretese di rimborso spese per trasferta.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese della consulenza, già liquidate con separato decreto, sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di
[...]
Controparte_1
- le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50%.
Vibo Valentia, 16.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'esito della trattazione scritta esperita nella data del 9.9.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa TRA
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_1 dagli avv.ti Flavio Vincenzo Ponte (PEC: , Maurizio Ferrari (PEC: Email_1
e Patrizia Clausi (PEC: , giusta Email_2 Email_3 procura in atti RICORRENTE E IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1
TEMPORE, rappresenta e difesa dall'avv. Raimondo Garcea (PEC:
giusta procura in atti Email_4
RESISTENTE
Oggetto: Assegnazione sede di lavoro e indennità di trasferta. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando: I ) di essere stato assunto a tempo determinato, da Controparte_1
in data 02/07/2010, con la qualifica di “Operatore di Esercizio Area Professionale 3”,
[...] parametro 140 del CCNL Autoferrotranvieri, presso la sede di Vibo Valentia;
II) di aver contestato la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro (successivamente prorogato) nel procedimento instaurato dinnanzi al Tribunale di Catanzaro sez. lavoro e previdenza, conclusosi con la sentenza n. 1068/13 del 18 luglio 2013, dichiarativa della nullità del termine apposto al contratto lavorativo, nonché della conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data dello stesso provvedimento;
III) di essere stato, conseguentemente, reintegrato nel posto di lavoro, da parte del resistente, presso la sede di AZ;
IV) di avere diritto, quindi, all'assegnazione della sede di Vibo Valentia, nonché alla corresponsione dell'indennità di trasferta (art. 20 CCNL Autoferrotranvieri), maturata da
1 settembre 2013, per un importo complessivo pari a € 50.000,00 o per la diversa somma da accertarsi in corso di causa. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ Accertare il diritto all'immediata assegnazione del Sig. presso la sede di servizio di Vibo valentia e, per l'effetto, Pt_1 condannare la società in p.l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente Controparte_1
l'indennità di trasferta contrattualmente prevista maturata sin dal settembre del 2013 ad oggi in misura pari ad € 50.000,00 ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche, se del caso, mediante ausilio di CTU contabile;
condannare altresì la resistente al pagamento delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione a favore dei procuratori costituiti.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda di parte ricorrente, con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, e con l'espletamento di CTU, è stata decisa all'esito della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'assegnazione immediata presso la sede di servizio di Vibo Valentia dalla società resistente e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 CCNL Autoferrotranvieri (e maturata da settembre 2013) in ragione del suo quotidiano spostamento, sin dal 2013, verso la sede di AZ, definito, dal medesimo ricorrente, luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro (Vibo Valentia).
3. Le doglianze di parte ricorrente non possono trovare valorizzazione perché, proprio nel ritenere AZ quale sede diversa da quella contrattualmente prevista – poiché, prima di ottenere la conversione contrattuale a tempo indeterminato, a seguito della citata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro del 18.7.2013, prestava la sua attività lavorativa a Vibo Valentia – il ricorrente impugna sostanzialmente l'assegnazione ad una diversa sede.
4. anche prescindendo da quanto edotto dalla pate resistente circa la riconducibilità della sede di AZ al Centro Automobilistico di Vibo Valentia, le contestazioni sollevate da parte ricorrente sulla dedotta modifica della sede di lavoro, risultano tardive, secondo i dettami dell'art. 32, comma 3, lett. c) della L. n. 183/2010, in virtù del quale “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro;
b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento”. Il predetto articolo, pertanto, impone l'impugnazione della comunicazione di trasferimento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di trasferimento.
4.1. Nel caso di specie, la comunicazione di trasferimento, secondo la documentazione versata in atti anche da parte del ricorrente medesimo, è stata inoltrata il 29.8.2013. L'iscrizione a ruolo del presente giudizio è di gran lunga successiva (25.11.2016).
5. A nulla, peraltro, rilevano le risultanze dell'elaborato peritale esperito in corso di giudizio, stante la pregiudizialità della questione che si affronta.
2 6. Orbene, occorre dichiarare la decadenza dall'azione del ricorrente, per aver omesso di proporre l'impugnazione della comunicazione di trasferimento della sede, nel termine perentorio di sessanta giorni con ciò dovendosi ritenere AZ la sede di lavoro dello stesso e venendo meno quindi qualsiasi fondamento alle dedotte pretese di rimborso spese per trasferta.
7. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere rigettato.
8. Le spese della consulenza, già liquidate con separato decreto, sono liquidate come in dispositivo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in Parte_1 complessivi € 1.600,00, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di
[...]
Controparte_1
- le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti al 50%.
Vibo Valentia, 16.9.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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