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Sentenza 17 ottobre 2024
Sentenza 17 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/10/2024, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 433/2024 Oggi 17 ottobre 2024, alle ore 11:08 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per l'avv. PUGLISI in sostituzione dell'avv. FORTE Parte_1
SIMONE, giusta delega à è verificata dal giudice sulla base della sua dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per l'avv. Controparte_1 ODDO FRANCESCO, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per Controparte_2
l'avv. SIMON GRASSO
[...] ROBERTO, giusta delega, la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per conoscenza personale. Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. L'avv. Puglisi fa istanza di replica a mezzo chat di Microsoft Teams. Il Giudice autorizza la replica. L'avv. Puglisi, per conto di svolge le seguenti repliche: “Sulla documentazione INPS si Parte_1 eccepisce che Avviso di Addebito n 4000, 435 2014 0000782565000, 435 2016 0000703704000 sono stati depositati avvisi di ricevimento dai quali non è dato evincere il soggetto destinatario, atteso che vi è apposta una firma del tutto INDECIFRABILE.
Considerato che
la documentazione ex adverso depositata è in mera copia, senza alcuna sottoscrizione o attestazione di autenticità o conformità agli atti originali notificati, l'opponente disconosce espressamente tutta la documentazione prodotta in copia da controparte, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c., in relazione al fatto che, sulla base di quanto riferito dallo stesso, si contesta l'esistenza stessa del documento originale. CP_ Per i restanti avvisi di addebito, notificati a mezzo pec, si contesta che l' si è limitata a depositare, in formato non hml o eml, (ma in copia fotostatica in pdf) le presunte notifiche a mezzo pec, dando quindi prova della sua irregolarità. Si eccepisce in questo caso l'inesistenza giuridica della notifica atteso che la “Ricevuta di Consegna” prodotta in formato cartaceo NON contiene alcun riferimento numerico all'atto impugnato (che si assume - erroneamente - notificato), né l'indicazione di alcun “FILE” ad essa ALLEGATO, in violazione degli artt.
6 - D.P.R. n. 68/2005 e 6 - D.M. 2/11/2005. SULLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DA per l'avi n. 13520169000424480000 CP_3 per l'avi n. 13520189000697176000 o copia della Relata di Notifica tentata nei confronti di persona CP_3 diversa dal destinatario e, in assenza del successivo invio della “Raccomandata Informativa” prescritta a pena di inesistenza ex artt. 26 - D.P.R. n. 602/73, art. 60, co. 1, lett. b-bis) - D.P.R. n. 600/73 ed art. 30 - D.L. n. 78/2010. Sull'Istanza di Definizione Agevolata Riguardo alla rilevanza processuale della dichiarazione del debitore che presenti la relativa domanda di applicazione dell'istituto dell'adesione agevolata con la quale assume l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che abbiano ad oggetto detti carichi, presentata con volontà di rivalsa e senza prestare acquiescenza, la giurisprudenza (ex multis vd. sentenza Cass. n. 1507/2017) ha statuito che tale dichiarazione non comporta la cessazione della materia del contendere del giudizio né la rinuncia al ricorso”.
1 CP_ contesta le eccezioni avversarie e ritiene corrette le notificazioni. In subordine rivolge istanza di verificazione. Si riporta per il resto agli atti. con riferimento all'unica contestazione alla produzione documentale di in particolare CP_3 CP_3 all'intimazione del 2018, contrariamente a quanto ex adverso dedotto, fa presente che si tratta di notifica ritualmente eseguita in mani dell'addetto al recapito e ci sarebbe altra raccomandata informativa che non necessita di ricevuta di ritorno. Ritiene la notifica rituale e fa presente che la raccomandata informativa sarebbe stata inviata e che sarebbe diversa da quanto addotto da controparte. Sull'istanza di definizione agevolata e la rateazione, fa presente che controparte riconoscerebbe il credito ivi presente. Si riporta agli atti della riscossione che interrompono la decorrenza della prescrizione. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. CP_ Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 433/2024 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. FORTE SIMONE, Parte_1 P.IVA_1 te do rza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10/06/2024, a convenuto in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, ed , CP_2 Controparte_4 premettendo di aver ricevuto in data 21.05.2024 la notificazione dell'atto di intimazione di pagamento n. 135
2024 9001043691000 datato 03.05.2024 contenente l'ingiunzione di pagare la somma complessiva di
263.956,92, comprensivi dei crediti per contributi mod. DM10 portati dai seguenti avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: avviso di Addebito n. 435 2013 0000884074000; Avviso di Addebito n. 435 2014
0000782565000; Avviso di Addebito n. 435 2015 0000078273000; Avviso di Addebito n. 435 2016
0000703704000; Avviso di Addebito n. 435 2016 0000501814000; Avviso di Addebito n. 435 2016
0001140880000; Avviso di Addebito n. 435 2017 0000076724000; Avviso di Addebito n. 435 2019
0000597078000; Avviso di Addebito n. 435 2019 0001120714000; Avviso di Addebito n. 435 2021
000043753000.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) nullità derivata dell'intimazione per omessa notificazione dei singoli atti;
2) nullità per difetto di motivazione dell'atto di intimazione;
3) nullità per intervenuta prescrizione del credito portato dagli avvisi di addebito nn.: 435 2013 0000884074000, 435 2014
0000782565000, 435 2015 0000078273000, 435 2016 0000703704000, 435 2016 0000501814000, 435 2016
1 0001140880000, 435 2017 0000076724000 ed in subordine degli interessi e delle sanzioni;
4) nullità per omessa indicazione degli interessi e del tasso applicato agli importi ingiunti e scarsa chiarezza in ordine alle modalità di calcolo dei compensi per la riscossione;
5) decadenza dall'iscrizione a ruolo per i seguenti avvisi CP_ di addebito emessi da n. 435 2021 0000 437530000 e n. 435 2013 0000 884074000; 6) sospensione della riscossione ed illegittimità dell'atto di intimazione opposto per presentazione dell'istanza ex lege 228/2012, art. 1 comma 537 e ss.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
- In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990; -
In Via Subordinata: dichiarare la decadenza dell'Ente Previdenziale dalla potestà di iscrizione a ruolo ex art. 25 del D.Lgs.
n. 46/1999 con riferimento, in particolare, all'avviso di addebito n. 435 2021 0000437530000 e all'avviso di addebito n.
435 2013 0000884074000 per le ragioni di cui in narrativa;
- dichiarare la prescrizione quinquennale, ex art. 3, comma 9
l. 335/1995, dei contributi. previdenziali portati nei seguenti avvisi di addebito: - n. 435 2014 0000782565000 - n. 435
2015 0000078273000 - n. 435 2016 0000703704000 - n. 435 2016 0000501814000 - n. 435 2016
0001140880000 - n. 435 2017 0000076724000 - Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l'
[...] anche e soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c. Il tutto con vittoria di spese e CP_5 compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
e si sono ritualmente costituiti con rispettivi atti. CP_2 Controparte_4 di Lodi ha eccepito, in via pregiudiziale: CP_2
-la decadenza ex art. 24 c.5 d.lgs. 46/99 ed ex artt. 617 e 618 bis c.p.c. per la tardività dell'opposizione;
- il rispettivo difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso CP_2 in quanto infondato in fatto e in diritto.
ha eccepito: Controparte_6
-in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 adducendo di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in
2 fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via pregiudiziale, sussiste la legittimazione passiva di entrambi gli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo di titolare del credito, e di CP_2 [...]
, del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. Cass. Controparte_4 civ. Sez. lavoro Sent., 15.01.2016, n. 594).
Parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, deducendo dell'omessa notificazione degli atti contenuti nell'intimazione ed eccependo la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti, il difetto di motivazione dell'atto, la sospensione della riscossione a seguito di presentazione di istanza ai sensi della legge 228/2012.
A) Prima di approfondire la tematica della regolarità e perfezionamento della notificazione di ogni singolo atto portato dall'atto opposto, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione.
L'eccezione è infondata, per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il cui principio è applicabile alla fattispecie in esame: “deve ritenersi che nel caso che occupa si verta nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo, infatti, la domanda introduttiva del giudizio, ad oggetto, la deduzione di fatti estintivi della formazione del titolo (eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito per omissione contributiva a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), e non di irregolarità nel procedimento di notifica dello stesso” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 08-11-2018, n. 28583).
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n.
4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-
2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
Nel caso in esame parte ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r.
n. 602/1973, censura sì l'omessa notificazione dei singoli avvisi contenuti nell'intimazione opposta, ma soprattutto eccepisce l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito.
Consegue dalla disamina della domanda che la parte contesta, effettivamente, il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata (seppur non ancora avviata). CP_2
3 Si rende opportuno qualificare la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza che alcun termine decadenziale sia maturato a carico della parte che eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento (fatto estintivo), verificatasi successivamente alla notificazione dell'ultimo atto di esecuzione.
Parte ricorrente, altresì, non impugna l'estratto di ruolo, bensì l'atto di intimazione notificato in data
21.05.2024 contenente i n. 10 avvisi di addebito di cui si discute.
B) Nel merito, la prescrizione dei crediti contributivi è quinquennale (cfr. art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995) atteso che la definitività della cartella o dell'avviso di addebito non vale a determinare la c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr.
Cass., sez. U., sent. n. 23397 del 17.11.2016 e, tra le altre, da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 11335 del 26.4.2019;
v. altresì cass. ord. n. 7879 del 2019). La prescrizione ha uguale durata per le sanzioni, che costituiscono una obbligazione accessoria ex lege, che partecipa della stessa natura giuridica dell'obbligazione principale (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/02/2012, n. 2620).
B.1.) Occorre rammentare che la prescrizione quinquennale è stata sospesa da una serie di interventi normativi durante il periodo emergenziale, quali il d.l. n. 34/2020, gli artt. 37, 67 commi 1 e 4 e 68 del d.l. n.
18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)(che richiama l'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015), il d.l. n. 104/2020, il d.l. n. 125/2020, l'art. 11 comma 9 del d.l. n. 183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l'art. 4 del d.l. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, il d.l. n. 73/2021. Tali disposizioni hanno sospeso la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi per il periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni, che devono essere considerati nel computo.
B.2.) Prima della disamina dell'eccezione, non è superfluo evidenziare che gli atti interruttivi della prescrizione devono avere rilevanza esterna ed essere portati a conoscenza del debitore e che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06/11/2009, n. 23600).
B.3.) Ancora, si chiarisce che questo Giudice ritiene che l'avviso di intimazione sia atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente l'intimazione ad adempiere che importa esercizio del diritto ad opera del titolare.
B.4.)La richiesta di rateazione, sottoscritta e presentata dal debitore, con relativo piano di ammortamento del debito, concreta un riconoscimento e produce un effetto interruttivo della prescrizione, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (v. la recente Cass. civ. Sez.
4 VI - Lavoro, Ord. del 11-05-2022, n. 14991, v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04-01-2016, n. 5; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 29/12/2015, n. 26013; Cass. 24555/2010, Cass. 23.2.2010 n. 4324, Cass.
7.9.2007 n.
18904). In conclusione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura un riconoscimento di debito, che vale a produrre un effetto interruttivo della prescrizione.
B.5.) Con riferimento agli avvisi di addebito, infine, dal 1 gennaio 2011, ex art. 30 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/10, deve dirsi ormai superato il sistema della riscossione basato sull'iscrizione a ruolo e infondata
è l'eccezione di decadenza basata sull'art. 25 del d.lgs. n. 46/99.
Come previsto dall'art. 30 comma 1 del d.l. n. 78/2010, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e come previsto dal comma 14 dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, il riferimento al “ruolo”, alle “somme iscritte a ruolo”, alla “cartella di pagamento”, contenuto nelle norme vigenti, quali gli artt. 24
e 25 del d.lgs. n. 46/1999 deve intendersi rivolto all'avviso di addebito emesso da e non più, dunque, CP_2 al “ruolo”. Ciò significa che non è possibile discorrere di decadenza dall'iscrizione a ruolo.
C) Infine, si procede ad esaminare i singoli atti oggetto di causa in relazione ai corrispondenti periodi contributivi, considerando che la prescrizione viene eccepita per gli avvisi di addebito elencati ai nn. 1), 2),
3), 4), 5), 6), 7).
1) AVA n. 435 2013 0000884074000, formato in data 21.12.2013, per il periodo di riferimento 11/2012-
12/2012, portante il credito di € 4.384,07, è stato notificato a mani in data 04.02.2014 (v. doc. nn. 1a e 1b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi CP_2 della prescrizione quinquennale: - atto di intimazione di pagamento n. 1352016900042448, notificata in data
22.3.2016 (v. doc. n. 3 fasc. ; - istanza di rateazione prot. n. 70064, del 03.06.2016 poi accolta dall'ente
CP_3 riscossore, con provvedimento notificato in data 10.10.2016 (doc. n. 8 fasc. ; - intimazione di
CP_3 pagamento n. 13520229000922328, notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. n. 4 fasc. ; - istanza
CP_3 di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione presentata dal legale rappresentante della società in data 14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. .
CP_3
2) AVA n. 435 2014 0000782565000, formato in data 24.11.2014, per il periodo di riferimento 01/2013-
04/2014, portante il credito di € 21.381,53, è stato notificato a mani in data 22.12.2014 (v. doc. nn. 2a e 2b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi CP_2 della prescrizione quinquennale: - atto di intimazione di pagamento n. 1352016900042448, notificata in data
22.3.2016 (v. doc. n. 3 fasc. ; - istanza di rateazione prot. n. 70064, del 03.06.2016 poi accolta dall'ente CP_3 riscossore, con provvedimento notificato in data 10.10.2016 (doc. n. 8 fasc. ; - intimazione di CP_3 pagamento n. 13520229000922328, notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. n. 4 fasc. ; - istanza CP_3
5 di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione presentata dal legale rappresentante della società in data 14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. . CP_3
3) AVA n. 435 2015 0000078273000, formato in data 24.07.2015, per il periodo di riferimento 05/2014-
02/2015, portante il credito di € 17.608,92, è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo della società in data
27.07.2015 (v. doc. nn. 3a e 3b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del CP_2 ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - istanza di rateazione prot. n. 70064, del 03.06.2016 poi accolta dall'ente riscossore, con provvedimento notificato in data 10.10.2016 (doc. n. 8 fasc. ; - intimazione di pagamento n. 13520229000922328, notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. CP_3
n. 4 fasc. ; - istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione CP_3 presentata dal legale rappresentante della società in data 14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. . CP_3
4) AVA n. 435 2016 0000703704000, formato in data 09.12.2015, per il periodo di riferimento 05/2015 -
07/2015, portante il credito di € 6.505,35, è stato notificato a mani in data 09.02.2016 (v. doc. nn. 4a e 4b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi CP_2 della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 13520229000922328, notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. n. 4 fasc. ; - istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati CP_3 all'agente della riscossione presentata dal legale rappresentante della società in data 14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. . CP_3
5) AVA n. 435 2016 0000501814000, formato in data 24.06.2016, per il periodo di riferimento 08/2015 –
03/2016, portante il credito di € 12.660,25, è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo della società in data
02.07.2016 (v. doc. nn. 5a e 5b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del CP_2 ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n.
13520189000697176, notificata in data 25.05.18 (doc. n. 6 fasc. ; - intimazione di pagamento n. CP_3
13520229000922328, notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. n. 4 fasc. ; - istanza di adesione alla CP_3 definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione presentata dal legale rappresentante della società in data 14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. . CP_3
6) AVA n. 435 2016 0001140880000, formato in data 09.12.2016, per il periodo di riferimento 04/2016, portante il credito di € 1.312,78, è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo della società in data 21.12.2016
(v. doc. nn. 6a e 6b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei CP_2 seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 13520189000697176, notificata in data 25.05.18 (doc. n. 6 fasc. ; - intimazione di pagamento n. 13520229000922328, CP_3 notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. n. 4 fasc. ; - istanza di adesione alla definizione agevolata CP_3 dei carichi affidati all'agente della riscossione presentata dal legale rappresentante della società in data
14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. . CP_3
7) AVA n. 435 2017 0000076724000, formato in data 09.06.2017, per il periodo di riferimento 12/2016,
6 portante il credito di € 3.094,78, è stato notificato a mezzo pec all'indirizzo della società in data 23.06.2017
(v. doc. nn. 7a e 7b fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei CP_2 seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - istanza di rateazione del 30.05.2018, accettata dall'ente e protocollata al n. 76125 del 30.05.2018 (doc. n. 9 fasc. ; - intimazione di pagamento n. CP_3
13520229000922328, notificata a mezzo pec in data 08.06.22 (doc. n. 4 fasc. ; - istanza di adesione alla CP_3 definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione presentata dal legale rappresentante della società in data 14.04.2023 (doc. n. 10 fasc. . CP_3
8) AVA n. 435 2019 0000597078000, formato in data 24.09.2019, per il periodo di riferimento 12/2018 –
03/2019, portante il credito di € 4.376,43, è stato notificato a mezzo pec in data 03.10.2019 (doc. nn. 8a e 8b fasc. ; CP_2
9) AVA n. 435 2019 0001120714000, formato in data 09.12.2019, per il periodo di riferimento 08/2019, portante il credito di € 1.605,76, è stato notificato a mezzo pec in data 15.01.2020 (doc. nn. 9a e 9b fasc.
; CP_2
10) AVA n. 435 2021 000043753000, formato in data 24.11.2021, per il periodo di riferimento 11/2019 –
12/2019, portante il credito di € 5.378,49, notificato a mezzo pec in data 10.12.2021 (doc. nn. 10a e 10b fasc.
; CP_2
Gli enti convenuti hanno provato il regolare perfezionamento della notificazione degli avvisi di addebito presupposti dell'intimazione, tutti pervenuti all'indirizzo di controparte o notificati a mani.
Nessuna prescrizione del credito è maturata con riferimento agli avvisi di addebito (7) per cui è stata formulata la relativa eccezione (pag. 9 del ricorso).
Con riferimento a quanto eccepito dal ricorrente a verbale di udienza, deve osservarsi in aggiunta a quanto sopra (v. capo B.4 per la definizione agevolata) che: - per la prova del perfezionamento della notificazione dell'atto non processuale è sufficiente la produzione in giudizio della Ricevuta di Avvenuta Consegna nel corretto formato, come effettuato;
- il disconoscimento promosso ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. di “tutta la documentazione prodotta in copia da controparte” è generico, non ha ad oggetto la presunta non conformità della copia all'originale e dunque è inammissibile, come espresso da costante giurisprudenza di legittimità: “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (v.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 30/12/2009, n. 28096; v. in termini sulla questione Cass. civ., Sez. V,
23/05/2022, n. 16476; Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 20/06/2019, n. 16557); - il file pdf è idoneo a comprovare la notificazione perfezionatasi all'indirizzo che pacificamente appartiene al ricorrente;
- l'eccezione che riguarda l'atto n. 13520189000697176000 nei confronti di è infondata, non essendo prescritto a pena CP_3
7 di “inesistenza” l'invio della raccomandata informativa.
D) L'eccezione sulla scarsa chiarezza della modalità di calcolo degli interessi è parimenti infondata.
Sia sufficiente precisare che la modalità di calcolo è prevista dalla legge (artt. 20, 25 comma 2, 30 del d.p.r. n.
602/1973, con indicazione della decorrenza degli interessi di mora), come tale conoscibile dall'interessato.
In aggiunta, la Corte di Cassazione ha da tempo esposto che: “il calcolo degli interessi, diversamente da quanto lamentato dal contribuente, è agevolmente ricostruibile “considerato che il tasso e il tempo sono due elementi conoscibili” (v.
Cass. civ. Sez. V, Sent. del 18-01-2018, n. 1111; v. Cass. civ. Sez. V Sent., 25/05/2011, n. 11466; si veda in argomento Cass. civ. Sez. V Sent., 16/10/2023, n. 28742, secondo cui: “l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo”).
E.2.) L'eccezione sulla mancata indicazione dei criteri di calcolo dell'aggio della riscossione è infondata.
Non può che farsi riferimento a quanto esposto dalla Corte di Cassazione: “l'aggio di riscossione ha natura retributiva, trattandosi del compenso per l'attività esattoriale, e questa natura non muta in base al soggetto - contribuente, ente impositore od entrambi pro quota - a carico del quale è posto il pagamento nelle varie circostanze (Cass. 3 aprile 2014, n. 7868,
Rv. 630747; Cass. 23 dicembre 2015, n. 25932, Rv. 638287). Per questa sua invariabile natura retributiva, l'aggio deve essere determinato secondo la disciplina vigente al tempo dell'attività di riscossione, senza che possa farsi questione di
(ir)retroattività rispetto all'anno d'imposta cui si riferisce l'iscrizione a ruolo”.
Deve evidenziarsi che la norma di legge è chiara nel porre a carico del debitore l'aggio della riscossione a meno che non intervenga il tempestivo pagamento delle somme iscritte a ruolo: tale circostanza di fatto non risulta però allegata da parte ricorrente, né emerge dagli atti di causa.
E.3.) L'eccezione sul difetto di motivazione non può trovare accoglimento, dacché oltre ad essere ammissibile una motivazione per relationem dell'atto opposto, con rinvio ai singoli atti presupposti, contenenti gli elementi richiamati dall'art. 30 comma 2 del d.l. n. 78/2010, non viene addotto un pregiudizio al diritto di difesa tale da consentire l'annullamento dell'atto (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 14/07/2022, n. 22281: “la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente
e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”; cfr. in materia Cass. civ. Sez. V Ord., 20/09/2017, n.
21804; conforme, Cass. civ. Sez. Unite Sent., 14/05/2010, n. 11722, secondo cui: “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il
8 vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”).
E.4.) Deduce il ricorrente di aver presentato in data 04.06.2024 istanza ai sensi della L. n. 228/2012 in relazione alla Intimazione di Pagamento n. 135 2024 9001043691000.
L'art. 1 della l. n. 228/12, invocato in ricorso, dispone: “537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
538. Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
539. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.
540. In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale
o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”.
9 La dichiarazione resa da parte ricorrente, per il tramite del procuratore costituito, contenente istanza di sospensione legale, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 228/12 commi 537 e ss., in data 11.3.2020, testualmente recita, nella parte che qui rileva:
“DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto (in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi) e delle sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 541, della Legge n. 228/2012 che la somma richiesta nei suddetti atti è totalmente interessato da:
- prescrizione e decadenza del diritto di credito sotteso”.
La disciplina sopra riportata richiede, tuttavia, che nella dichiarazione presentata dal contribuente venga
“documentato”, e non soltanto genericamente affermato, che l'avviso di addebito sia interessato da uno degli eventi specificamente indicati dalla norma;
ciò trova conferma nella successiva previsione dell'obbligo del concessionario della riscossione di trasmettere all'ente creditore, oltre alla dichiarazione del contribuente, “la documentazione allegata”.
Non è quindi sufficiente, come è avvenuto nel caso di specie, affermare apoditticamente l'intervenuta prescrizione e decadenza, senza specificare i termini di tali eventuali decadenza e prescrizione.
Neppure nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto i motivi per cui i crediti riportati negli avvisi di addebito di cui chiede l'annullamento e la cancellazione debbano ritenersi prescritti o oggetto di decadenza.
L'istanza presentata non rappresenta dichiarazione idonea ad instaurare la procedura prevista dalla norma in esame.
Nella sentenza n. 28354/19 la Cassazione ha affermato: “in tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall CP_1 entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015),
[...] il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria”.
In particolare, la sentenza espone che, mediante l'art. 1 commi 537-542 della legge 228/2012: “Con l'obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l'esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso direttiva Equitalia
n. 10 del 6-5-2010). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscossione”.
La sentenza della Cassazione spiega che la porzione di norma introdotta dal d.lgs. 159/2015, che, modificando il comma 540, dell'art. 1, della legge 228/2012, ha previsto che: “l'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito" “è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell'istituto per "le casse
10 erariali" e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose”.
Nella fattispecie in esame si è appunto in presenza di un'istanza evidentemente pretestuosa e priva dei requisiti previsti dalla norma.
Non può ritenersi sufficiente qualsiasi comunicazione, semplicemente in quanto denominata “istanza di sospensione”, al fine di ottenere l'effetto previsto dalla norma: in assenza di una valida e completa dichiarazione, si deve ritenere che il procedimento descritto dalla norma invocata in ricorso non sia stato instaurato e che, in particolare, non diventino attuali gli obblighi di trasmissione e di riscontro a carico del concessionario della riscossione e dell'ente creditore.
F)Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti di entrambi i resistenti e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n.
147 del 13 agosto 2022), considerando il valore indeterminabile della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi per la difficoltà dell'accertamento e le numerose questioni affrontate, anche eccepite in sede di prima udienza, detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
Con distrazione dei compensi in favore dell'avv. Francesco Oddo, procuratore di Controparte_1
, dichiaratosi antistatario.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di in quanto infondato in fatto e in diritto. Parte_1
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente delle spese di lite, che liquida, per ognuna, in complessivi € 8.500,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dell'avv. Oddo
Francesco, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 17 ottobre 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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