Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1014/2022
n. 1014/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
3) Avv. Eugenio Scagliusi - Giudice Ausiliario Estensore sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 14 Gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1014/2022 R.G., promossa da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Fracasso C.F._2
APPELLANTI
contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Giovanni Carlino
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 Gennaio 2025, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 05.01.2021 imprenditore agricolo, esponeva come Controparte_1
nell'anno 2017 avesse coltivato circa 10 ettari di terreno piantando una particolare qualità pregiata di peperoni gialli e rossi denominata “United” e che, nel mese di Giugno, avviandosi alla raccolta, si era accorto di ammanchi sulle piante, così iniziando un più attento monitoraggio. La sera del 09.08.201,
1
alle 21.30 circa, raggiunto a piedi il terreno e notando alcune luci, chiamava il “112” e dopo circa un quarto d'ora i militari intervenuti sul posto coglievano in flagranza di reato due persone, avendo constatato che all'interno della loro autovettura vi fossero n. 18 casse contenenti 120 kg. di peperoni.
In serata, pertanto, veniva regolarizzata formale denuncia e le due persone venivano identificate in e che confessavano il furto, giusta verbale redatto dai Carabinieri Parte_2 Parte_1
di Casarano il 10.08.2017. Avviato il relativo procedimento penale (Trib. Lecce, I Sez. Penale, n. rgnr
8237/2017), il relativo giudizio veniva definito con sentenza di patteggiamento (n. 58/2000), con condanna degli imputati alla pena di otto mesi di reclusione ed €. 350,00 di multa. Pertanto, il citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce e per i CP_1 Parte_2 Parte_1
danni subiti, che quantificava complessivamente in €. 10.395,00 a titolo di danno patrimoniale ed €.
9.05,00 a titolo di danno non patrimoniale equitativamente determinato.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, per quanto con distinte “comparse” ma con identico contenuto. Deducevano la mancanza di prova dei fatti di causa in ragione della non sufficienza probatoria della sentenza di patteggiamento, nonché dei danni patrimoniali e non patrimoniali reclamati. Concludevano per il rigetto della domanda attore per infondatezza, con vittoria per le spese.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali. All'esito, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.06.2022.
Con sentenza n. 166/2022 del 03.06.2022 il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda per quanto di ragione condannando i convenuti, in solido, al pagamento di complessivi €. 6.000,00, di cui €.
5.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed €. 1.000,00 a titolo di danno non patrimoniale in via equitativa;
con ulteriore condanna al pagamento di ulteriori €. 2.600,00 oltre oneri di legge per spese di giudizio.
e impugnavano detta sentenza deducendone la errata valutazione Parte_1 Parte_2
del materiale probatorio e della liquidazione del danno disposta;
concludevano per la sua riforma e, in subordine, la rideterminazione dell'importo del risarcimento, con condanna dell'appellato alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito nella presente fase di appello opponendo le ragioni Controparte_1
del gravame, da giudicarsi infondato. In tal senso ha concluso, chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 16.05.2023 la Corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza.
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All'udienza cartolare del 14.01.2025 la causa è passata in decisione, dandosi atto sia della previa precisazione delle conclusioni delle parti, sia dell'aver già in precedenza le parti depositate le note conclusive per essere stata la causa rimessa sul ruolo per ragioni meramente organizzative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello si afferma aver il Tribunale errato nella valutazione della prova
“per presunzione”, trascurando di articolare sia una valutazione analitica degli elementi indiziari sia una valutazione complessiva degli elementi in comparazione tra loro, poiché:
a) sarebbero stati riepilogati passivamente e senza vaglio critico i fatti esposti in citazione, il verbale dei Carabinieri intervenuti e le dichiarazioni dell'unico testimone audito;
b) laddove gli elementi indiziari fossero stati interpretati correttamente, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire giusta rilevanza alla restituzione al dei 120 kg. di peperoni oggetto del tentato CP_1
furto (dunque, al rientro degli ortaggi nella sua immediata disponibilità) e non anche al danneggiamento di circa 500 piante, dal danno da mancato raccolto ed al danno non patrimoniale, in quanto rimasti privi di riscontro oggettivo;
c) avrebbe valutato approssimativamente la sentenza di patteggiamento e non tenuto conto che l'unico teste audito fosse il fratello dell'attore.
2. Con il secondo motivo, per altro profilo, ci si duole per aver il Tribunale giudicato come attendibile l'unico teste, fratello dell'attore e con lo stesso in dichiarato rapporto di affari. Non vi sarebbe prova del danneggiamento di 500 piante di peperoni e la denunzia riguarda il solo tentato furto, non già altri eventi.
3. Con un terzo motivo si contesta sussistere prova del mancato guadagno, riconosciuto in sentenza pari ad €. 5.000,00.
4. Con il quarto motivo si contesta il procedimento logico a motivazione della liquidazione dei danni.
Il Tribunale, dopo aver conferito ingiusto rilievo alla dichiarazione del teste, ha calcolato il danno considerando il numero di 500 piante danneggiate, che ogni pianta avrebbe avuto una produzione media di 27 kg., che il prezzo medio dei peperoni nel periodo era di € 1,10/kg, così ottenendo l'importo di €. 14.850,00 per il danno patrimoniale, poi ripartendo detto importo in tre mesi (raccolta per il periodo di maggiore raccolta), dunque riconoscendo all'attore, in via equitativa, l'importo di €.
5.000,00 a titolo di danno patrimoniale.
5. La Corte, preso atto di come i quattro motivi di appello, pur autonomamente proposti, offrono
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elementi deduttivi comuni e finalizzati ad una riconsiderazione complessiva del materiale probatorio di causa, li giudica contestualmente.
5.1. L'esame dei motivi di appello, in correlazione agli atti e documenti processuali, come acquisiti,
anche in rapporto alle deduzioni dell'appellato, conducono a ritenere che l'appello vada parzialmente accolto, poiché le motivazioni addotte dal Tribunale per giungere a riconoscere in favore dell'attore i danni, liquidandoli come da sentenza, non sono del tutto persuasive.
5.2. Premesso come il fatto storico non venga contestato, la Corte osserva quanto segue.
5.2.1. La circostanza che e siano stati attinti da una sentenza di Parte_2 Parte_1
“patteggiamento” non appare particolarmente significativa. Per quanto possa apprezzarsene un particolare valore indiziario (di questa Sezione, App. Lecce, II, 25.06.2024, n. 560; App. Lecce, II,
10.10.2023, n. 807. Cass., III, 05.05.2022, n. 14278), da valutarsi in comparazione con altre risultanze istruttorie, nella fattispecie qui in causa non viene in rilievo il fatto storico del tentato furto, ma –
sostanzialmente – la misura del danno, che il Tribunale ha riconosciuto e liquidato equitativamente.
5.2.2. L'unico testimone ascoltato, fratello dell'attore, legato da legame di parentela, ha riferito come
“…a conseguenza del furto molte piante sono state definitivamente danneggiate in quanto calpestate…” tanto che “…non hanno più prodotto ortaggi…”, senza però specificarne la quantità se non confermando la circostanza di cui al numero 9) della memoria istruttoria (“Vero che, nello specifico, le piante danneggiate dai convenuti erano all'incirca 500 e che ognuna ha un costo di acquisto di €. 0,55”). Circa il quantitativo di produzione, il teste riferisce che nel ciclo produttivo
“…si producono sino a 3 kg. di prodotto;
la pianta che non ha resa buona produce almeno 18/20 kg di ortaggi…”, così riferendo in realtà elementi non del tutto precisi ed univoci, quanto piuttosto dettati dalla propria esperienza.
Si tratta, pertanto, a prescindere da qualsivoglia considerazione sul possibile conflitto di interesse del teste, di dichiarazioni comunque alquanto generiche.
5.2.3. Non vi sono agli atti elementi concreti ed oggettivi (eventualmente anche tecnici) che valgano ad indirizzare in qualche modo il lavoro del Giudice, mancando eventuali riferimenti a listini o prezzi presso la Camera di Commercio.
Lo stesso Primo Giudice, in verità, produce uno sforzo motivazionale per legare la misura del danno, da riconoscere “secondo equità”, a qualche parametro oggettivo, ben consapevole come si tratti di liquidazione operante solo in presenza di estrema difficoltà di prova dell'ammontare del risarcimento
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(Cass., II, 31.10.2023, n. 30333; VI, 22/01/2019, n. 1579; III, 04.11.2014, n. 23425; IV, 03.11.2014, n.
23327), atteso che “…L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che
risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso
ammontare…” (Cass., VI, 23.07.2020, n. 15680).
Nella fattispecie qui in esame, l'ammontare del danno patrimoniale, liquidato equitativamente in €.
5.000,00, non appare convincente, poiché:
a) viene operata una stima del costo della pianta generico, non suffragata da elementi idonei
(documenti di acquisto);
b) viene operata una stima indicativa e non tecnica del quantitativo di prodotto per ogni pianta;
c) non viene offerto alcun elemento di produttività e redditività delle coltivazioni negli anni pregressi o successivi.
5.2.4. Mancando ogni prova idonea sia del danno subito che del mancato guadagno, la Corte ritiene che la liquidazione equitativa del danno patrimoniale possa limitarsi a riconoscere – in via del tutto forfettaria – un importo che tenga conto della più prudente valutazione del costo delle piante, che lo stesso testimone indica in 0,50 cadauna. Anche a voler ritenere che le piante distrutte siano in numero di 500, si ottiene un danno patrimoniale pari ad €. 275,00, cui appare ben più ragionevole aggiungere l'ulteriore somma di €. 500,00 a titolo di mancato guadagno. Si tratta pur sempre di somme riconosciute in via equitativa e prudenziale, in mancanza di ulteriori elementi valutativi rispetto a quanto emerso processualmente.
5.2.5. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale, riconosciuto in sentenza sul presupposto che negli anni successivi l'attore avrebbe perso clientela per non essere riuscito a consegnare l'intero prodotto coltivato, appare del tutto sfornito di adeguata prova e, pertanto, non se ne riconoscono affatto i minimali presupposti.
6. Per tutte le ragioni esposte, l'appello va accolto per quanto di ragione con rideterminazione del danno patrimoniale in €. 775,00 e rigetto del risarcimento del danno non patrimoniale.
6.1. Le spese seguono il criterio della maggiore soccombenza e si liquidano in dispositivo calcolandole sul decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Seconda Civile, definitivamente decidendo sull'appello
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proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di avverso la sentenza n. 1667/2022 Controparte_1
del 03.06.2022 del Tribunale di Lecce:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza:
- dichiara che il danno patrimoniale subito dall'attore ammonta complessivamente ad €. 775,00;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna e , in solido, al pagamento delle spese del doppio grado Parte_1 Parte_2
di giudizio, che liquida quanto al primo grado in €. 800,00, oltre spese generali, iva e cap come per legge, mentre quanto al presente secondo grado in €. 500, oltre spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 29 Maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
(Eugenio Scagliusi) (Antonio Francesco Esposito)
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